Ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA per il 2023: le modalità per l’acquisizione

L’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000).

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

Pertanto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui gli ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un procedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega.

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

 

Le informazioni contenute nella delega sono:

– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

– codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

– periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

– data di conferimento della delega.

 

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, i seguenti elementi:

– codice fiscale del contribuente;

– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

– numero e data della delega;

– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

 

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i suddetti dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023 e dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000).

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

Pertanto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui gli ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un procedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega.

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

 

Le informazioni contenute nella delega sono:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

- data di conferimento della delega.

 

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;

- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

- numero e data della delega;

- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 - anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 - Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

 

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i suddetti dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: dichiarato lo stato di agitazione

Dopo oltre 2 anni dalla presentazione della piattaforma le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti 

La scorsa settimana le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, hanno convocato l’attivo unitario delle delegate e dei delegati, dopo aver preso atto della proposta formulata da Uneba per il rinnovo dello stesso.
Le OO.SS. hanno stabilito unitariamente di procedere alla proclamazione dello stato di agitazione, ritenendo che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della piattaforma rivendicativa, lo schema proposto dall’associazione datoriale risulti essere completamente insoddisfacente. Nello specifico, è stato sottolineato che l’importo di 50,00 euro a titolo di aumento appare del tutto insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023.
Per tal motivo Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs-Uil, valutando grave la scelta di Uneba di non rispondere alle attese dei lavoratori del settore hanno proclamato lo stato di agitazione verso le Strutture-Enti associate a Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale e/o adottanti il CCNL Uneba.
In tale fase lo stato di agitazione prevederà la convocazione di assemblee sindacali in tutte le Strutture-Enti associate a Uneba. Successivamente si procederà ad una valutazione dello stato delle relazioni con la controparte al fine di pianificare ulteriori eventuali azioni a sostegno delle richieste necessarie al rinnovo del contratto.

Dopo oltre 2 anni dalla presentazione della piattaforma le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti 

La scorsa settimana le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, hanno convocato l’attivo unitario delle delegate e dei delegati, dopo aver preso atto della proposta formulata da Uneba per il rinnovo dello stesso.
Le OO.SS. hanno stabilito unitariamente di procedere alla proclamazione dello stato di agitazione, ritenendo che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione della piattaforma rivendicativa, lo schema proposto dall'associazione datoriale risulti essere completamente insoddisfacente. Nello specifico, è stato sottolineato che l'importo di 50,00 euro a titolo di aumento appare del tutto insufficiente a recuperare l’aumento dell’indice inflattivo intercorso dal 2020 al 2023.
Per tal motivo Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs-Uil, valutando grave la scelta di Uneba di non rispondere alle attese dei lavoratori del settore hanno proclamato lo stato di agitazione verso le Strutture-Enti associate a Uneba - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale e/o adottanti il CCNL Uneba.
In tale fase lo stato di agitazione prevederà la convocazione di assemblee sindacali in tutte le Strutture-Enti associate a Uneba. Successivamente si procederà ad una valutazione dello stato delle relazioni con la controparte al fine di pianificare ulteriori eventuali azioni a sostegno delle richieste necessarie al rinnovo del contratto.

Imprenditorialità giovanile in agricoltura

Il decreto del Ministero dell’agricoltura definisce, tra l’altro, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari per poter accedere alle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (D.M. 23 febbraio 2024).

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui vengono adottate misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

 

Il nuovo decreto segue il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, del 20 luglio 2022 e lo adegua al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

 

Beneficiari e requisiti

 

L’articolo 2 del decreto individua i soggetti beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere. In particolare, le agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n.185/2000 si applicano: 

 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le imprese di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti (per le imprese di cui alla lettera b) sono richiesti solo i requisiti dei punti 2, 3 e 5): 

 

1) essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

 

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale.

 

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al citato punto 3) per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

 

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni (articolo 3).

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi individuati dal comma 2 dell’articolo 3.

 

Domande

 

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo sopra indicato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

 

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento UE), stabilisce le spese ammesse e i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.

 

Il decreto del Ministero dell'agricoltura definisce, tra l'altro, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari per poter accedere alle agevolazioni in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (D.M. 23 febbraio 2024).

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui vengono adottate misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

 

Il nuovo decreto segue il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, del 20 luglio 2022 e lo adegua al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

 

Beneficiari e requisiti

 

L’articolo 2 del decreto individua i soggetti beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere. In particolare, le agevolazioni previste dall'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n.185/2000 si applicano: 

 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le imprese di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti (per le imprese di cui alla lettera b) sono richiesti solo i requisiti dei punti 2, 3 e 5): 

 

1) essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

 

2) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;

 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale.

 

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al citato punto 3) per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

 

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni (articolo 3).

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi individuati dal comma 2 dell'articolo 3.

 

Domande

 

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo sopra indicato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

 

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento UE), stabilisce le spese ammesse e i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.

 

CCNL Legno e Arredamento Piccola Industria: con la sottoscrizione dell’accordo in arrivo nuovi minimi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore

Il 9 aprile scorso Unital Confapi e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo che definisce i minimi tabellari relativi all’anno 2024. Nell’elaborazione si è tenuto conto dell’indice inflattivo calcolato secondo l’Accordo del 15 novembre 2023 che è risultato pari al 5,9% (dati Istat-Ipca non depurata dei costi energetici) e applicato secondo le regole definite dal suddetto accordo. L’aumento previsto decorre dal 1° marzo 2024 e viene riconosciuto unitamente con la retribuzione del mese di aprile 2024.

Categoria Parametro Minimi dal 1° dicembre 2023 Aumenti riparametrati Minimi dal 1° marzo 2024
AD3 210 2.907,29 204,83 3.112,12
AD2 195 2.739,09 190,20 2.929,29
AD1 180 2.574,20 175,57 2.749,77
AC4 165 2.409,33 160,94 2.570,27
AC3 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC2 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC1 142 2.100,66 138,51 2.239,17
AS3 155 2.243,58 151,19 2.394,77
AS2 140 2.078,67 136,55 2.215,22
AS1 134 2.008,49 130,70 2.139,19
AE3 126,5 1.926,06 123,39 2.049,45
AE2 119 1.840,57 116,07 1.956,64
AE1 100 1.629,20 97,54 1.726,74

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore

Il 9 aprile scorso Unital Confapi e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo che definisce i minimi tabellari relativi all'anno 2024. Nell'elaborazione si è tenuto conto dell'indice inflattivo calcolato secondo l'Accordo del 15 novembre 2023 che è risultato pari al 5,9% (dati Istat-Ipca non depurata dei costi energetici) e applicato secondo le regole definite dal suddetto accordo. L'aumento previsto decorre dal 1° marzo 2024 e viene riconosciuto unitamente con la retribuzione del mese di aprile 2024.

Categoria Parametro Minimi dal 1° dicembre 2023 Aumenti riparametrati Minimi dal 1° marzo 2024
AD3 210 2.907,29 204,83 3.112,12
AD2 195 2.739,09 190,20 2.929,29
AD1 180 2.574,20 175,57 2.749,77
AC4 165 2.409,33 160,94 2.570,27
AC3 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC2 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC1 142 2.100,66 138,51 2.239,17
AS3 155 2.243,58 151,19 2.394,77
AS2 140 2.078,67 136,55 2.215,22
AS1 134 2.008,49 130,70 2.139,19
AE3 126,5 1.926,06 123,39 2.049,45
AE2 119 1.840,57 116,07 1.956,64
AE1 100 1.629,20 97,54 1.726,74

CCNL Turismo Confcommercio: prosegue la trattativa di rinnovo

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l’unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l'unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato "La riforma del lavoro sportivo" include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

- l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

- previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

- le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

- viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

- infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

CIPL Edilizia Industria Vicenza: definito l’EVR per il 2024

Definito in misura pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020

 Lo scorso 27 marzo si sono incontrate Ance Vicenza- Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno Feneal-Uil Veneto Zona di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl della Provincia di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive Fillea-Cgil  della Provincia di Vicenza per la determinazione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza relativamente all’anno 2024.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile vengono utilizzati, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%, i seguenti quattro indicatori/parametri territoriali:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
Le Parti hanno, pertanto,  proceduto, al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali e definito che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale è determinata dalle singole aziende all’esito della verifica, da effettuarsi entro il mese di maggio 2024, sulla base:
– delle ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, paragonando il valore medio del triennio di riferimento 2021 -2022 e 2023 e quello del triennio immediatamente precedente ( 2020-2021-2022);
– il volume d’affari IVA 2021-2022-2023 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente 2020-2021-2022.

Definito in misura pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020

 Lo scorso 27 marzo si sono incontrate Ance Vicenza- Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno Feneal-Uil Veneto Zona di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl della Provincia di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive Fillea-Cgil  della Provincia di Vicenza per la determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza relativamente all'anno 2024.
Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile vengono utilizzati, attribuendo a ciascuno un'incidenza ponderale del 25%, i seguenti quattro indicatori/parametri territoriali:
- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
- ore denunciate alla Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
- rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
Le Parti hanno, pertanto,  proceduto, al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali e definito che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale è determinata dalle singole aziende all'esito della verifica, da effettuarsi entro il mese di maggio 2024, sulla base:
- delle ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, paragonando il valore medio del triennio di riferimento 2021 -2022 e 2023 e quello del triennio immediatamente precedente ( 2020-2021-2022);
- il volume d'affari IVA 2021-2022-2023 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente 2020-2021-2022.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle misure in materia di dichiarazioni fiscali

Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

– sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
– sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

Dall'Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L'Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

- sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

CCNL Servizi Funerari: aumenti dal 1° aprile 2024

Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore

Con l’ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica – Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.

Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore

Con l'ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica - Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.

Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera. 

Fornite le istruzioni in merito all'intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L'INAIL ha reso note le istruzioni per l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L'intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall'esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell'intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
- le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS;
- le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L'intesa prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell'INAIL.

Esami medici

L'accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedano un esame medico per l'accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato.
Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all'istituzione dell'altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell'INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera.