CIPL Edilizia Industria Siena: condivisi gli importi EVR per il 2024

Definiti gli importi dell’EVR per il 2024 sulla base della verifica dei parametri

Lo scorso 15 marzo Ance Siena, Fillea- Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana e Feneal-Uil Toscana si sono incontrate per condividere la tabella per l’applicazione dell’EVR per l’anno 2024, sulla base di quanto stabilito dal CIPL Edilizia Industria  per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena.
Salvo trattamenti di miglior favore, vengono definiti i seguenti valori, sulla base dell’esame dei parametri:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
– ore di formazione: 15%.

Livelli Importo
7Q 65,22 euro
 7 65,22 euro
6 58,70 euro
5 48,92 euro
4 45,66 euro
3 42,39 euro
2 38,15 euro
1 32,61 euro

Definiti gli importi dell'EVR per il 2024 sulla base della verifica dei parametri

Lo scorso 15 marzo Ance Siena, Fillea- Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana e Feneal-Uil Toscana si sono incontrate per condividere la tabella per l’applicazione dell’EVR per l’anno 2024, sulla base di quanto stabilito dal CIPL Edilizia Industria  per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena.
Salvo trattamenti di miglior favore, vengono definiti i seguenti valori, sulla base dell'esame dei parametri:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
- ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
- ore di formazione: 15%.

Livelli Importo
7Q 65,22 euro
 7 65,22 euro
6 58,70 euro
5 48,92 euro
4 45,66 euro
3 42,39 euro
2 38,15 euro
1 32,61 euro

Gli importi per il 2024 del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

Le risorse corrispondono a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a oltre 10 milioni di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2024).

Per l’esercizio finanziario 2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali n. 62/2024 è stato determinato l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

In particolare, le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge poi l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’INAIL, pari a 1.888.465 euro.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro. Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 10.265,35
B 2 16.449,29
C 3 22.633,23
D Più di 3 28.817,17

Le risorse corrispondono a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a oltre 10 milioni di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2024).

Per l’esercizio finanziario 2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali n. 62/2024 è stato determinato l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

In particolare, le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge poi l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’INAIL, pari a 1.888.465 euro.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro. Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 10.265,35
B 2 16.449,29
C 3 22.633,23
D Più di 3 28.817,17

Incumulabilità dei crediti d’imposta “Mezzogiorno” e “ZES”: l’Agenzia delle entrate chiarisce

L’Agenzia delle entrate ha affermato l’impossibilità di fruire del credito d’imposta “Mezzogiorno” in aggiunta al credito d’imposta “ZES”, non costituendo tali crediti due distinte agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 17 aprile 2024, n. 94).

Per quanto riguarda il credito d’imposta “Mezzogiorno”, il comma 98 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 stabilisce che alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

 

Per quanto concerne, invece, il Credito d’imposta ZES, l’articolo 4 del D.L. n. 91/2017 prevede che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale, geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale.

L’articolo 5 del D.L. n. 91/2017 stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

 

In questo quadro normativo, la società interpellante chiede all’Agenzia delle entrate la possibilità di fruire, per i medesimi investimenti per i quali ha già beneficiato del Credito d’imposta Mezzogiorno, anche del Credito d’imposta ZES.

Al riguardo l’Agenzia rileva che per la disciplina del Credito d’imposta ZES il Legislatore prevede un mero rinvio al Credito d’imposta Mezzogiorno.

Pertanto, emerge che il Credito d’imposta ZES non può essere considerato un’agevolazione ”ulteriore” rispetto al Credito d’imposta Mezzogiorno che a quest’ultimo si ”aggiunge”, per i medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d’imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d’imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest’ultimo.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che le due misure di favore non possano tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un’unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

L'Agenzia delle entrate ha affermato l'impossibilità di fruire del credito d'imposta "Mezzogiorno" in aggiunta al credito d'imposta "ZES", non costituendo tali crediti due distinte agevolazioni fiscali (Agenzia delle entrate, risposta 17 aprile 2024, n. 94).

Per quanto riguarda il credito d'imposta "Mezzogiorno", il comma 98 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 stabilisce che alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

 

Per quanto concerne, invece, il Credito d'imposta ZES, l'articolo 4 del D.L. n. 91/2017 prevede che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale.

L'articolo 5 del D.L. n. 91/2017 stabilisce che, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015 è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

 

In questo quadro normativo, la società interpellante chiede all'Agenzia delle entrate la possibilità di fruire, per i medesimi investimenti per i quali ha già beneficiato del Credito d'imposta Mezzogiorno, anche del Credito d'imposta ZES.

Al riguardo l'Agenzia rileva che per la disciplina del Credito d'imposta ZES il Legislatore prevede un mero rinvio al Credito d'imposta Mezzogiorno.

Pertanto, emerge che il Credito d'imposta ZES non può essere considerato un'agevolazione ''ulteriore'' rispetto al Credito d'imposta Mezzogiorno che a quest'ultimo si ''aggiunge'', per i medesimi investimenti. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle ZES, il relativo credito d'imposta costituisce, sotto diversi profili, un potenziamento ed ampliamento del Credito d'imposta Mezzogiorno, mantenendo, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento di quest'ultimo.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che le due misure di favore non possano tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

Fondo For.Te: previsti finanziamenti per le aziende aderenti

Stanziati 39 milioni di euro per la formazione dei dipendenti

Con il nuovo Avviso di Sistema 3/24, il Fondo For.te ha previsto, per i settori Commercio, Turismo e Servizi, uno stanziamento di 39 milioni di euro, di cui 8.000 euro destinati alla Regione Lombardia.
Pertanto, entro il 5 luglio 2024, le aziende aderenti al Fondo possono far ricorso al contributo presentando, se i dipendenti vanno dai 51 ai 249, i Piani aziendali (di durata massima 18 mesi); le aziende di qualunque dimensione, i Piani Territoriali (di durata massima 24 mesi). I suddetti Piani devono essere corredati da apposito Accordo Sindacale. Ai fini della loro presentazione, le strutture formative appartenenti al Sistema Confcommercio, Capac e Formaterziario si rendono disponibili per la raccolta delle esigenze formative, oltre a fornire assistenza alle aziende nella fase di gestione e rendicontazione delle attività.
Inoltre, ad esclusione delle aziende che seguono il regime “de minimis” e dei lavoratori che rientrano in particolari casistiche (co.co.co e stagionali), viene richiesto alle aziende che optano per gli Aiuti alla formazione, un confinanziamento privato obbligatorio.

Stanziati 39 milioni di euro per la formazione dei dipendenti

Con il nuovo Avviso di Sistema 3/24, il Fondo For.te ha previsto, per i settori Commercio, Turismo e Servizi, uno stanziamento di 39 milioni di euro, di cui 8.000 euro destinati alla Regione Lombardia.
Pertanto, entro il 5 luglio 2024, le aziende aderenti al Fondo possono far ricorso al contributo presentando, se i dipendenti vanno dai 51 ai 249, i Piani aziendali (di durata massima 18 mesi); le aziende di qualunque dimensione, i Piani Territoriali (di durata massima 24 mesi). I suddetti Piani devono essere corredati da apposito Accordo Sindacale. Ai fini della loro presentazione, le strutture formative appartenenti al Sistema Confcommercio, Capac e Formaterziario si rendono disponibili per la raccolta delle esigenze formative, oltre a fornire assistenza alle aziende nella fase di gestione e rendicontazione delle attività.
Inoltre, ad esclusione delle aziende che seguono il regime "de minimis" e dei lavoratori che rientrano in particolari casistiche (co.co.co e stagionali), viene richiesto alle aziende che optano per gli Aiuti alla formazione, un confinanziamento privato obbligatorio.

Elevazione indennità di congedo parentale per un ulteriore mese: le istruzioni

Fornite le indicazioni amministrative e operative in materia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (INPS, circolare 18 aprile 2024, n. 57).

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

L’INPS, pertanto, ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

I destinatari

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

In particolare, l’INPS sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L’Istituto precisa anche che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile nella seguente modalità:

– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo unico.

Infine, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, l’INPS rappresenta che l’indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

Infine, nella circolare in commento sono incluse le consuete modalità di presentazione della domanda (tramite il portale istituzionale, Contact center e istituti di patronato) e le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

 

Fornite le indicazioni amministrative e operative in materia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (INPS, circolare 18 aprile 2024, n. 57).

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

L'INPS, pertanto, ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

I destinatari

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

In particolare, l'INPS sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L'Istituto precisa anche che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile nella seguente modalità:

- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

- 7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo unico.

Infine, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, l'INPS rappresenta che l'indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

Infine, nella circolare in commento sono incluse le consuete modalità di presentazione della domanda (tramite il portale istituzionale, Contact center e istituti di patronato) e le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: riparte la trattativa

Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati

A seguito della rottura delle trattative e delle conseguenti mobilitazioni, il 16 aprile 2024 si è svolto un incontro per la verifica delle condizioni di riapertura del negoziato con Federdistribuzione. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno manifestato alla controparte l’impegno di voler rinnovare il contratto applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Le OO.SS. hanno ribadito il vincolo di prevedere aumenti salariali in linea con gli altri contratti e l’indisponibilità alla sottoscrizione di un’ipotesi di accordo che possa prevedere condizioni peggiorative della parte normativa. L’associazione datoriale Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati, ossia i due temi su cui si erano registrate le maggiori distanze tra le Parti. 
Il prossimo incontro è previsto per il 23 aprile.

Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati

A seguito della rottura delle trattative e delle conseguenti mobilitazioni, il 16 aprile 2024 si è svolto un incontro per la verifica delle condizioni di riapertura del negoziato con Federdistribuzione. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno manifestato alla controparte l'impegno di voler rinnovare il contratto applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Le OO.SS. hanno ribadito il vincolo di prevedere aumenti salariali in linea con gli altri contratti e l’indisponibilità alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo che possa prevedere condizioni peggiorative della parte normativa. L'associazione datoriale Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati, ossia i due temi su cui si erano registrate le maggiori distanze tra le Parti. 
Il prossimo incontro è previsto per il 23 aprile.

Depositario scritture contabili: nuovo modello per la comunicazione di cessazione dall’incarico

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, l’Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un’attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell'incarico di depositario, l'Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un'attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.

CIGS dipendenti Alitalia, istruzioni applicative

L’INPS fornisce indicazioni sulla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 (INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1536).

Il D.L. n. 104/2023 (cosiddetto “Decreto Asset”) all’articolo 12, reca misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.

 

Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e di cui all’articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, ovvero della pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201/2011 e di cui all’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024.

 

Viene fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per l’applicazione del sopra riportato comma, decreto poi adottato in data 5 gennaio 2024.

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del citato decreto interministeriale, l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione è inviata dall’INPS al datore di lavoro.

 

Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.

 

Nel messaggio in commento l’INPS precisa che ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall’articolo 3, commi 3, 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione.

 

In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Il datore di lavoro deve inviare all’INPS l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività. 

 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione dell’INPS.

L'INPS fornisce indicazioni sulla certificazione del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 5 gennaio 2024 (INPS, messaggio 18 aprile 2024, n. 1536).

Il D.L. n. 104/2023 (cosiddetto "Decreto Asset") all'articolo 12, reca misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.

 

Il comma 1 del citato articolo 12 prevede la possibilità che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, possa proseguire, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201/2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 164/1997. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024.

 

Viene fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei criteri per l'applicazione del sopra riportato comma, decreto poi adottato in data 5 gennaio 2024.

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto interministeriale, l’INPS provvede alla certificazione sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso la quale è accertato il primo diritto utile alla decorrenza della pensione, tenendo conto, in via prospettica, dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 1, nonché dei periodi oggetto di riscatto, ricongiunzione o trasferimento oneroso con riferimento ai quali risulti attivo il piano di pagamento. La certificazione è inviata dall’INPS al datore di lavoro.

 

Al comma 3 del medesimo articolo, è precisato che: “Qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione certificato dall’INPS sia antecedente al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto da tale data; qualora il primo diritto utile alla decorrenza della pensione sia pari o successivo al 1° gennaio 2024, il trattamento di cui all’articolo 1 non è dovuto dal primo diritto utile alla decorrenza della pensione”.

 

Nel messaggio in commento l'INPS precisa che ai fini dell’accertamento del primo diritto utile alla decorrenza del trattamento pensionistico, rilevano i requisiti pensionistici, previsti per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, e, per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), anche i requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3, 7 e 11, del D.Lgs. n. 164/1997, tenendo conto del regime delle decorrenze (c.d. finestre) diversificato a seconda della tipologia di pensione.

 

In relazione al predetto accertamento, in presenza di periodi assicurativi presso due o più gestioni o fondi previdenziali non trovano applicazione gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Il datore di lavoro deve inviare all'INPS l’elenco dei dipendenti interessati alla proroga del trattamento di integrazione salariale in oggetto con indicazione dei relativi codici fiscali. Per i nominativi indicati nell’elenco dei soggetti interessati, la Struttura territoriale INPS competente deve verificare la presenza di domande di riscatto e/o ricongiunzione ancora giacenti e provvedere alla definizione delle stesse con tempestività. 

 

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 146/2021, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico indicata nella certificazione dell'INPS.

CCNL Vetro, Lampade e Display: con aprile nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall'Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

CIPL Edilizia Industria e Cooperative Forlì – Cesena – Rimini: stabilito l’EVR 2024

Riconosciuto l’EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì – Cesena – Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell’EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell’EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
– una erogazione dell’EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
– nessuna erogazione dell’EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
– una erogazione dell’EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97

 

 

Riconosciuto l'EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì - Cesena - Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell'EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell'EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
- una erogazione dell'EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
- nessuna erogazione dell'EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
- una erogazione dell'EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97