CIRL Edilizia Artigianato Lazio: siglato il verbale per la determinazione dell’EVR 2024

Definito l’EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell’EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
– numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
– monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
– ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
– DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All’esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell’introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

Definito l'EVR nella misura del 4% per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

In data 8 aprile Cna Costruzioni Lazio, Casartigiani Lazio, Claai Lazio e Fillea-Cgil Lazio, Filca-Cisl Lazio, Feneal-Uil Lazio hanno sottoscritto il verbale per la verifica e determinazione dell'EVR.
Hanno, pertanto, provveduto alla verifica degli indicatori 2023/2022/2021 sul triennio 2022/2021/2020:
- numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa presso la regione Lazio;
- monte salari denunciati in Edilcassa presso la regione Lazio;
- ore denunciate in Edilcassa presso la regione Lazio;
- DURC rilasciati da Edilcassa presso la regione Lazio.
All'esito della verifica effettuata a livello territoriale sono risultati positivi tre indicatori su quattro (per quanto riguarda il DURC, le Parti hanno constatato che a seguito dell'introduzione del DURC ONLINE non è più possibile avere dati statistici).
Pertanto, le Parti hanno stabilito la misura del 4% dei minimi paga in vigore alla sottoscrizione del CIRL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, riproporzionato per i lavoratori part-time.
Di seguito gli importi.

Livello Quota annuale EVR OPERAI EVR paga oraria OPERAI importo mensile  IMPIEGATI importo mensile 
1 394,44 euro 0,19 euro 32,87 euro 32,87 euro
2 456,72 euro 0,22 euro 38,06 euro 38,06 euro
3 519 euro 0,25 euro 43,25 euro 43,25 euro
4 560,52 euro 0,27 euro 46,71 euro 46,71 euro
5 602,04 euro 0,29 euro 50,17 euro 50,17 euro
6 726,60 euro     60,55 euro
7 830,40 euro     69,20 euro
8 830,40 euro     69,20 euro

 

Formazione per la sicurezza sul lavoro: indicazioni sul numero massimo dei partecipanti

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l’ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell’Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l’ACSR nel punto in questione dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Presentato un interpello sugli studenti equiparabili ai lavoratori che possono partecipare ai corsi (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 aprile 2024, n. 2).

L'Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello in materia di modalità della formazione del personale (articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008). In particolare, l'ateneo ha chiesto il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul fatto se sia da ritenersi conforme all’Accordo della Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità della formazione del personale, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità, anziché a 35 di cui al punto 2 dell'Accordo.

I riferimenti normativi e di prassi

Nella sua risposta la Commissione ha preso in considerazione, tra gli altri, il citato Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”. Infatti, l'ACSR nel punto in questione dispone che: "Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità".

Inoltre, la Commissione ha ricordato l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e il punto 12 di questo testo, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, e in particolare il “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce: "In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.

Tenuto conto di queste premesse, la Commissione ministeriale pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ha ritenuto che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti a ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal citato punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo
stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

 

Decreto MIMIT per compensare i crediti d’imposta per investimenti transizione 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l'applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l’uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall’Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l'uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia "in loco", come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall'Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell'UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto

Previsto un aumento salariale di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed una “Una Tantum” di 350,00 euro

E’ stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato ad oltre 220 mila lavoratrici e lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. L’ipotesi di accordo siglata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme a Federdistribuzione sarà sottoposta, nei prossimi giorni, al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo, i temi sui quali le Parti Sociali hanno pattuito soluzioni sono l’assorbibilità degli aumenti, la commissione permanente per le pari opportunità, i congedi per donne vittime di violenza di genere, le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, l’assistenza sanitaria integrativa, il congedo parentale. In ragione dei nuovi profili professionali di settore sono stati definiti aggiornamenti alla classificazione del personale.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di 70,00 euro sarà retroattiva da aprile e si aggiunge ai 30,00 euro già precedentemente concordati. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista altresì la corresponsione di una “una tantum” di 350,00 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120,00 euro annui a 155,00. 

Previsto un aumento salariale di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli, ed una "Una Tantum" di 350,00 euro

E' stata raggiunta nei giorni scorsi l’intesa di rinnovo del contratto nazionale di lavoro applicato ad oltre 220 mila lavoratrici e lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata. L'ipotesi di accordo siglata da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme a Federdistribuzione sarà sottoposta, nei prossimi giorni, al vaglio delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Dal punto di vista normativo, i temi sui quali le Parti Sociali hanno pattuito soluzioni sono l'assorbibilità degli aumenti, la commissione permanente per le pari opportunità, i congedi per donne vittime di violenza di genere, le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, l'assistenza sanitaria integrativa, il congedo parentale. In ragione dei nuovi profili professionali di settore sono stati definiti aggiornamenti alla classificazione del personale.
Dal punto di vista economico, l’intesa prevede un aumento contrattuale a regime di 240,00 euro al quarto livello, da riparametrare per gli altri livelli. La prima tranche di 70,00 euro sarà retroattiva da aprile e si aggiunge ai 30,00 euro già precedentemente concordati. A copertura del periodo di carenza contrattuale è prevista altresì la corresponsione di una "una tantum" di 350,00 euro, suddivisa in due tranche di uguale importo a luglio 2024 e luglio 2025. Previsto anche l’incremento dell’indennità annua della clausola elastica del part-time, che passa da 120,00 euro annui a 155,00. 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Anffas: siglata la pre-intesa

Previsti aumenti economici e modifiche sul piano normativo

Con l’accordo sottoscritto il 23 aprile 2024 da Consorzio la Rosa Blu e Fp – Cgil, Cisl – Fp, Uil – Fpl, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati stabiliti degli aumenti economici pari al 10,5%, prevedendo sul livello C2 un aumento di 155,00 euro (da riparametrare sulle altre posizioni economiche) per l’operatore socio-sanitario. Tale importo viene erogato in tre parti:
– 65,00 euro nel mese di aprile 2024;
– 35,00 euro nel mese di dicembre 2024;
– 55,00 euro nel mese di novembre 2025.
Inoltre, son state definite delle modifiche dal punto di vista normativo, prevedendo un istituto di salvaguardia del personale nei cambi di gestione, garantendo una tutela anche per gli impiegati a tempo determinato. Invero, sono state introdotte delle causali specifiche sui contratti a tempo determinato.
In ordine ai diritti e tutele, invece, viene migliorato l’istituto della reperibilità con il vincolo di permanenza in struttura, stabilendo una stringente perimetrazione della fascia oraria (considerato come orario di lavoro retribuito quello compiuto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9) e aumentando a 35,00 euro l’indennità.
Infine, è stata costituita una commissione volta all’aggiornamento del sistema di classificazione,  all’istituzione di Ordini Professionali e alla valutazione di uno specifico accordo per la rivisitazione del trattamento economico dell’istituto della malattia. 
Per la sottoscrizione definitiva, si deve attendere il parere delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di consultazioni che di devono tenere entro il 17 maggio 2024.

Previsti aumenti economici e modifiche sul piano normativo

Con l'accordo sottoscritto il 23 aprile 2024 da Consorzio la Rosa Blu e Fp - Cgil, Cisl - Fp, Uil - Fpl, vigente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, sono stati stabiliti degli aumenti economici pari al 10,5%, prevedendo sul livello C2 un aumento di 155,00 euro (da riparametrare sulle altre posizioni economiche) per l'operatore socio-sanitario. Tale importo viene erogato in tre parti:
- 65,00 euro nel mese di aprile 2024;
- 35,00 euro nel mese di dicembre 2024;
- 55,00 euro nel mese di novembre 2025.
Inoltre, son state definite delle modifiche dal punto di vista normativo, prevedendo un istituto di salvaguardia del personale nei cambi di gestione, garantendo una tutela anche per gli impiegati a tempo determinato. Invero, sono state introdotte delle causali specifiche sui contratti a tempo determinato.
In ordine ai diritti e tutele, invece, viene migliorato l'istituto della reperibilità con il vincolo di permanenza in struttura, stabilendo una stringente perimetrazione della fascia oraria (considerato come orario di lavoro retribuito quello compiuto dalle 22 alle 24 e dalle 7 alle 9) e aumentando a 35,00 euro l'indennità.
Infine, è stata costituita una commissione volta all'aggiornamento del sistema di classificazione,  all'istituzione di Ordini Professionali e alla valutazione di uno specifico accordo per la rivisitazione del trattamento economico dell'istituto della malattia. 
Per la sottoscrizione definitiva, si deve attendere il parere delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di consultazioni che di devono tenere entro il 17 maggio 2024.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali Anpas: siglato il verbale di rettifica

Le Parti hanno sottoscritto un verbale modificativo di alcuni art. del CCNL sottoscritto il 2 febbraio 2024

Lo scorso 2 febbraio Anpas Odv, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl hanno sottoscritto il CCNL Anpas-Misericordie d’ItaIia che si applica al settore socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera 2020/2022 e le stesse parti sociali hanno provveduto, con il verbale del 17 aprile 2024, alla correzione e conseguente rettifica di alcuni articoli del CCNL.
Le modifiche più rilevanti sono:
lavoro supplementare: modificata la percentuale, che passa dal 50% al 40% della deroga al raggiungimento della misura massima dell’orario settimanale per far fronte a condizioni oggettive;
lavoro a termine: specificato il periodo superiore a 6 mesi per il diritto di precedenza a favore del lavoratore che, neIl’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa;
lavoro supplementare e straordinario: viene considerato lavoro supplementare l’orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali (non 40 ore), mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali;
malattia del figlio: definito il limite di 8 giorni annui di assenza per la malattia del figlio; per quanto riguarda l’anzianità di servizio, sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima (cancellata la quattordicesima);
percentuali complessive di ammissibilità: non è più prevista la deroga del superamento delle percentuali di utilizzo del contratto a tempo determinato in caso di assunzioni di contratti a tempo determinato per attività di volontariato.

 

Le Parti hanno sottoscritto un verbale modificativo di alcuni art. del CCNL sottoscritto il 2 febbraio 2024

Lo scorso 2 febbraio Anpas Odv, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl hanno sottoscritto il CCNL Anpas-Misericordie d’ItaIia che si applica al settore socio-sanitario, assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera 2020/2022 e le stesse parti sociali hanno provveduto, con il verbale del 17 aprile 2024, alla correzione e conseguente rettifica di alcuni articoli del CCNL.
Le modifiche più rilevanti sono:
- lavoro supplementare: modificata la percentuale, che passa dal 50% al 40% della deroga al raggiungimento della misura massima dell'orario settimanale per far fronte a condizioni oggettive;
- lavoro a termine: specificato il periodo superiore a 6 mesi per il diritto di precedenza a favore del lavoratore che, neIl’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa;
- lavoro supplementare e straordinario: viene considerato lavoro supplementare l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali (non 40 ore), mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali;
- malattia del figlio: definito il limite di 8 giorni annui di assenza per la malattia del figlio; per quanto riguarda l'anzianità di servizio, sono esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima (cancellata la quattordicesima);
- percentuali complessive di ammissibilità: non è più prevista la deroga del superamento delle percentuali di utilizzo del contratto a tempo determinato in caso di assunzioni di contratti a tempo determinato per attività di volontariato.

 

Anticipazione ordinaria TFS/TFR, blocco delle domande per gli iscritti al Fondo Credito

In via di esaurimento le risorse finanziarie destinate allo scopo nel Bilancio di previsione per il 2024 (INPS, messaggio 25 aprile 2024, n. 1628).

L’INPS ha comunicato che le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Istituto per il 2024 alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 219/2022, sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento.

Pertanto, l’Istituto, dato che il Regolamento relativo alla prestazione prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.

Inoltre, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Quindi, è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta.

Invece, le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità, mentre per quel che riguarda la gestione delle pratiche non elaborate, le sedi/poli territoriali e nazionali dell’INPS non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attesa di ulteriori istruzioni operative.

In via di esaurimento le risorse finanziarie destinate allo scopo nel Bilancio di previsione per il 2024 (INPS, messaggio 25 aprile 2024, n. 1628).

L'INPS ha comunicato che le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell’Istituto per il 2024 alla prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 219/2022, sono, sulla base delle stime effettuate, in via di esaurimento.

Pertanto, l'Istituto, dato che il Regolamento relativo alla prestazione prevede, all’articolo 1, comma 3, che l’erogazione dell’anticipazione ordinaria del TFS/TFR avvenga “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”, comunica che a partire dal 25 aprile 2024 è inibita la presentazione di nuove domande.

Inoltre, a decorrere dal 26 aprile 2024 e fino a nuova comunicazione, non è possibile per gli uffici credito delle sedi/poli territoriali e nazionali dell'INPS elaborare e trasmettere le bozze di proposta di cessione agli utenti. Quindi, è inibita, nella procedura “Anticipazioni Credito”, la funzionalità che consente l’invio all’utente della citata bozza di proposta.

Invece, le domande, per le quali la proposta di cessione pervenuta dall’utente abbia superato la verifica di capienza, devono essere esitate con le consuete modalità, mentre per quel che riguarda la gestione delle pratiche non elaborate, le sedi/poli territoriali e nazionali dell'INPS non dovranno procedere al mancato accoglimento delle stesse, in attesa di ulteriori istruzioni operative.

CCNL Enti locali: diffusa la prima bozza per il rinnovo

La bozza interviene su aumenti retributivi,  sistema di classificazione del personale e welfare integrativo

Il 20 marzo è stata diffusa la prima bozza per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, che interesserà oltre 400 mila lavoratori.
Innanzitutto vengono stabiliti aumenti contrattuali oltre ad un necessario intervento sul trattamento giuridico-economico del personale, sulle relazioni sindacali, sull’ordinamento professionale e sul fondo delle risorse decentrate.
In particolare, per quanto riguarda il sistema di classificazione del personale, il Comitato di Settore conferma la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, precisando che il titolare di incarico di elevata qualificazione ha il compito di coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari.
Prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2026 sulla possibilità di effettuare progressioni verticali in deroga per il personale educativo, docente ed insegnante, con la possibilità di garantire al personale educativo privo del titolo di laurea l’inquadramento in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori.
Viene, inoltre, richiesto di intervenire sugli istituti del trattamento economico e del welfare integrativo, in particolare si chiede di:
– escludere dal limite di spesa di cui all’art. 23  co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione;
– prevedere ad una semplificazione delle procedure relative al riconoscimento dei differenziali economici;
– stabilire un adeguamento della disciplina del Fondo per il lavoro straordinario;
– prevedere un’assenza di limite per i fondi che finanziano gli istituti del welfare integrativo, in considerazione della funzione assistenziale e non retributiva dell’istituto.

 

La bozza interviene su aumenti retributivi,  sistema di classificazione del personale e welfare integrativo

Il 20 marzo è stata diffusa la prima bozza per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, che interesserà oltre 400 mila lavoratori.
Innanzitutto vengono stabiliti aumenti contrattuali oltre ad un necessario intervento sul trattamento giuridico-economico del personale, sulle relazioni sindacali, sull’ordinamento professionale e sul fondo delle risorse decentrate.
In particolare, per quanto riguarda il sistema di classificazione del personale, il Comitato di Settore conferma la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, precisando che il titolare di incarico di elevata qualificazione ha il compito di coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari.
Prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2026 sulla possibilità di effettuare progressioni verticali in deroga per il personale educativo, docente ed insegnante, con la possibilità di garantire al personale educativo privo del titolo di laurea l'inquadramento in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori.
Viene, inoltre, richiesto di intervenire sugli istituti del trattamento economico e del welfare integrativo, in particolare si chiede di:
- escludere dal limite di spesa di cui all’art. 23  co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione;
- prevedere ad una semplificazione delle procedure relative al riconoscimento dei differenziali economici;
- stabilire un adeguamento della disciplina del Fondo per il lavoro straordinario;
- prevedere un'assenza di limite per i fondi che finanziano gli istituti del welfare integrativo, in considerazione della funzione assistenziale e non retributiva dell’istituto.

 

Certificazione corrispettivi: la conservazione del file riepilogativo non sostituisce i singoli documenti

In tema di certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una società che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, ha negato la possibilità si sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile (Agenzia delle entrate, risposta 23 aprile 2024, n. 98).

L’articolo 22 del Decreto IVA individua le operazioni in relazione alle quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l’altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato sostituito dall’emissione dei relativi titoli di viaggio.

Tali modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell’introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della fattura obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d’imposta o egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale, dell’emissione dei biglietti.

I biglietti di trasporto, dunque, rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M.17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.

 

Riguardo al caso di specie, poi, l’Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano la previsione di una possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile.

In generale, dopo l’emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA.

Inoltre, anche se tale file riepilogativo potesse qualificarsi come un estratto informatico di ciascun biglietto elettronico, l’Agenzia ricorda che copie e gli estratti informatici, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale o se la conformità non è espressamente disconosciuta, restando fermo, se previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistano disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali, la redazione/conservazione del file riepilogativo non può sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.

In tema di certificazione dei corrispettivi, l'Agenzia delle entrate, in risposta ad una società che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, ha negato la possibilità si sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile (Agenzia delle entrate, risposta 23 aprile 2024, n. 98).

L'articolo 22 del Decreto IVA individua le operazioni in relazione alle quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l'altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato sostituito dall'emissione dei relativi titoli di viaggio.

Tali modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell'introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della fattura obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d'imposta o egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale, dell'emissione dei biglietti.

I biglietti di trasporto, dunque, rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M.17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.

 

Riguardo al caso di specie, poi, l'Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano la previsione di una possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile.

In generale, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall'articolo 24 del Decreto IVA.

Inoltre, anche se tale file riepilogativo potesse qualificarsi come un estratto informatico di ciascun biglietto elettronico, l'Agenzia ricorda che copie e gli estratti informatici, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale o se la conformità non è espressamente disconosciuta, restando fermo, se previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistano disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali, la redazione/conservazione del file riepilogativo non può sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.