Premio speciale unitario INAIL 2024 per soggetti impegnati nei PUC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all’anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione “Pubblicità legale”, il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l’anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approva la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL che stabilisce  il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) relativamente all'anno 2024 (D.M. 24 aprile 2024, n. 68).

È stato pubblicato il 29 aprile scorso, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione "Pubblicità legale", il decreto in oggetto con cui viene recepita e approvata la Determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL e concernente il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.

 

Viene stabilità la misura del suddetto premio speciale unitario per l'anno 2024, fissandola in 1,04 euro per singola giornata di attività prestata.

 

A tale importo va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965, per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC). 

 

I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC, attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa INAIL esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la Piattaforma GePI.

 

Accesso alla dichiarazione precompilata 2024: soggetti autorizzati e dati inseriti

L’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell’accesso e le modalità d’accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

– spese sanitarie e relativi rimborsi;

– spese veterinarie;

– spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

– contributi versati alle forme di previdenza complementare;

– spese funebri;

– spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

– spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

– erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

– spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

– spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

– spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

– rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

– rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

– oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

L'Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alla dichiarazione precompilata 2024, chiarendone i soggetti destinatari, i dati oggetto dell'accesso e le modalità d'accesso (Agenzia delle entrate, provvedimento 29 aprile 2024, n. 210954).

L'Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento, ha individuato la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione precompilata 2024. Nello specifico, tali soggetti interessati sono:

  • i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del Decreto n. 164/1999;

  • in via sperimentale, a partire dal 2024, i contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.

Dunque, a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, accedono ai seguenti documenti:

  1. dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;

  2. elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative. Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

 

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

- contributi previdenziali e assistenziali;

- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;

- spese sanitarie e relativi rimborsi;

- spese veterinarie;

- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;

- contributi versati alle forme di previdenza complementare;

- spese funebri;

- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;

- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;

- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;

- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;

- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

 

Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche, nonché sulla base delle informazioni comunicate dall’INPS, relative ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale. 

CCNL Enel: raggiunto accordo con le OO.SS.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all’intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem – Cgil, Flaei – Cisl, Uiltec – Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l’atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall’intesa: 
– in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l’applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
– analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
– in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

– ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l’introduzione di concrete forme di Partecipazione;

– impegno congiunto dell’Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l’unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall’Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

Dopo tre mesi di mobilitazione, si è giunti all'intesa

Il 24 aprile 2024 le Parti sociali Filctem - Cgil, Flaei - Cisl, Uiltec - Uil, a seguito della grande mobilitazione di lavoratori e lavoratrici del Gruppo Enel organizzata dalle stesse OO.SS., hanno raggiunto l'atteso accordo con i management di Enel.
Molteplici i temi disciplinati dall'intesa: 
- in e-distribuzione, le Manovre di Esercizio non vengono terziarizzate, si sospende l'applicazione del semiturno e vengono effettuati 2000 immissioni di cui almeno 1600 aggiuntive;
- analisi dei riflessi del Piano Industriale per tutte le Aree di Business e di Staff;
- in tema di Welfare Aziendale, si prevede la stipula di un accordo per il finanziamento volto ad incrementare e migliorare i servizi ai Soci;

- ridefinizione del modello di Relazioni Industriali per l'introduzione di concrete forme di Partecipazione;

- impegno congiunto dell'Azienda e del Sindacato a condividere iniziative comuni per la valorizzazione degli investimenti, per la garanzia occupazionale e per la proroga delle concessioni (distribuzione idroelettriche e geotermiche).
Sul versante dello smartworking, le organizzazioni sindacali non accettano che il Gruppo Enel sia l'unica azienda del settore a non avere un accordo in merito, ribadendo la volontà di intraprendere una trattativa per definire un accordo migliore rispetto a quello già applicato unilateralmente dall'Azienda.
Ovviamente, oltre a ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, Filctem. Flaeil e Uiltec revocano gli scioperi generali precedentemente indetti per il 30 aprile e il 2 maggio.

CCNL Turismo Confcommercio: nuovo incontro per il rinnovo

L’associazione datoriale chiede differenti modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, riduzione dei Rol in caso di formazione, aumento delle percentuali di retribuzione per l’apprendistato

Nei giorni scorsi sono proseguite le trattative presso la sede Fipe per il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio applicabile ai dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, turismo.
E’ innanzitutto proseguita la discussione sulla classificazione del personale e sono state approfondite le seguenti questioni in merito ai requisiti professionali, alle terminologie ed alle definizioni.
La negoziazione è proseguita con la presentazione da parte datoriale delle seguenti richieste: la cristalizzazione degli scatti di anzianità, una differente modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione dei rol in caso di formazione, aumento delle  percentuali di retribuzione dovuta al termine dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica non vi sono, invece, aggiornamenti da parte delle sigle sindacali.
In merito al settore ristorazione collettiva la parte datoriale ha chiesto una regolamentazione degli scioperi in ambito scolastico, come già stabilito per il settore sanitario.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.

L'associazione datoriale chiede differenti modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, riduzione dei Rol in caso di formazione, aumento delle percentuali di retribuzione per l'apprendistato

Nei giorni scorsi sono proseguite le trattative presso la sede Fipe per il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio applicabile ai dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, turismo.
E' innanzitutto proseguita la discussione sulla classificazione del personale e sono state approfondite le seguenti questioni in merito ai requisiti professionali, alle terminologie ed alle definizioni.
La negoziazione è proseguita con la presentazione da parte datoriale delle seguenti richieste: la cristalizzazione degli scatti di anzianità, una differente modalità di erogazione della quattordicesima mensilità, la riduzione dei rol in caso di formazione, aumento delle  percentuali di retribuzione dovuta al termine dell’apprendistato.
Per quanto riguarda la parte economica non vi sono, invece, aggiornamenti da parte delle sigle sindacali.
In merito al settore ristorazione collettiva la parte datoriale ha chiesto una regolamentazione degli scioperi in ambito scolastico, come già stabilito per il settore sanitario.
Il prossimo incontro è previsto per il 6 maggio.

CCNL Alberghi Confcommercio: proseguono i negoziati per il rinnovo del contratto

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l’esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.

Le posizioni tra le Parti Sociali sono ancora distanti

Le OO.SS. di settore, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno reso nota la prosecuzione delle trattative con Federalberghi e Faita per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2018 ed applicato ai circa 580mila addetti del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping. 
Nell’ultimo incontro del 23 aprile 2024 le due associazioni datoriali sopracitate hanno presentato una proposta di testi, dichiarando di avere ricevuto il mandato a rinnovare il contratto all’insegna di un “cambio di passo” rispetto al confronto precedente. Al contempo hanno anche precisato che la sottoscrizione delle intese avverrà solo dopo la definizione degli altri rinnovi contrattuali di settore.
I Sindacati, hanno evidenziato che la sottoscrizione del nuovo contratto nazionale non può invece essere legata alla definizione degli altri tavoli di trattativa. Come affermano Filcams, Fisascat, Uiltucs, la posizione di parte datoriale disattende l’impegno, condiviso da entrambe le Parti sociali, di giungere alla definizione del rinnovo in tempi celeri. In più, ribadiscono l'esigenza di procedere con un negoziato che individui per la trattazione, rispetto alla parte normativa, i soli temi prioritari e su cui non ci siano distanze tra le Parti e, per la parte economica, la definizione degli aumenti salariali e la collocazione delle rispettive tranches di erogazione. 
Le organizzazioni sindacali si sono riservate di svolgere riflessioni di merito sui testi presentati da Federalberghi e Faita, nonché di elaborare una propria proposta anche in ordine all’introduzione di nuovi istituti contrattuali su politiche di genere, genitorialità e per le donne vittime di violenza. I prossimi incontri per la discussione dei temi sopraindividuati sono stati fissati per il 15 e 17 maggio.

Apprendistato e attività stagionali: la compatibilità è possibile

Forniti chiarimenti sull’utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L’Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell’INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell’Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall’INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l’Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

Forniti chiarimenti sull'utilizzo del contratto di cui agli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 (INL, nota 24 aprile 2024, n. 795).

L'Ispettorato nazionale del lavoro non ritiene automaticamente impossibile la stipula di un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato da giovani studenti. Lo si evince dalla nota in commento dell'INL, emessa su input del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva segnalato la necessità, da parte dell'Ispettorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali

In realtà, la materia era stata già affrontata dall'INL con la nota n. 1369/2023 che aveva richiamato la disciplina contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato mediante l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (ad esempio qualifica/diploma).

Tuttavia, l'Ispettorato precisa che il principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro. Quindi, da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di
utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. 

Contrasto al lavoro irregolare, al via la task force presso l’INL

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata “Lavoro sommerso” presso l’INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L’obiettivo è quello di ridurre l’incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l’articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha costituito la task force denominata "Lavoro sommerso" presso l'INL con compiti di vigilanza di contrasto al lavoro irregolare e per finalità statistiche (D.M. 28 marzo 2024, n. 50).

In data 26 aprile 2024 è stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto con cui si costituisce presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso” che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

L'obiettivo è quello di ridurre l'incidenza del lavoro sommerso i almeno 2 punti percentuali a seconda dei settori interessati, in conformità alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR.

 

La task force, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un'azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione.

 

Inoltre, l'articolo 3 del decreto ministeriale, individua un altro compito della task force, ovvero quello di contribuire alla pianificazione di un'efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato.

 

A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica, essa:

 

- definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;

- verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;

- analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

 

L’attuazione delle attività programmate dalla task force è assicurata da tavoli operativi interregionali che saranno costituiti con successivo provvedimento del Capo dell’INL e che si riuniscono con cadenza almeno trimestrale.

 

Potrà eventualmente essere costituito anche un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

 

Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l'illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

 

Precompilata 2024: le novità di quest’anno

Dal 30 aprile 2024 saranno messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate, in modalità consultazione, i modelli di precompilata già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni. Già disponibili online, intanto, le istruzioni per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Agenzia delle entrate, comunicato 29 aprile 2024 e provvedimento n. 210954/2024).

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Dopo aver accettato o modificato tali dati, operazioni che si potranno compiere dal 20 maggio 2024, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

 

Arriva il 730 semplificato

Al contribuente con i requisiti per presentare il 730 sarà possibile scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, si potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Rimborsi e pagamenti

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. In alternativa, sarà possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Precompilata anche per titolari di partita IVA

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno 2024, al concordato preventivo.

 

Istruzioni per la visualizzazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere all’area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

 

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La scadenza, invece, per chi presenta il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024

Dal 30 aprile 2024 saranno messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate, in modalità consultazione, i modelli di precompilata già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni. Già disponibili online, intanto, le istruzioni per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (Agenzia delle entrate, comunicato 29 aprile 2024 e provvedimento n. 210954/2024).

Sono circa 1 miliardo e 300 milioni i dati ricevuti dal Fisco e pre-caricati nelle dichiarazioni 2024. Dopo aver accettato o modificato tali dati, operazioni che si potranno compiere dal 20 maggio 2024, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello.

 

Arriva il 730 semplificato

Al contribuente con i requisiti per presentare il 730 sarà possibile scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. Nel primo caso, si potrà visualizzare i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”.

Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

 

Rimborsi e pagamenti

Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli.

L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online. In alternativa, sarà possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

 

Precompilata anche per titolari di partita IVA

Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno 2024, al concordato preventivo.

 

Istruzioni per la visualizzazione

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere all'area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

 

Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La scadenza, invece, per chi presenta il modello Redditi è fissata al 15 ottobre 2024

CCNL Trasporto aereo: apertura del tavolo negoziale

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l’apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

Parallelamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l'apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL 

Il 22 aprile 2024 si è aperto il tavolo negoziale relativo al rinnovo della Parte Generale del contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, scaduta il 31 Dicembre 2022. Oltre alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, erano presenti all’incontro le associazioni datoriali ed i rappresentanti di alcune fra le maggiori aziende aderenti alle stesse. 
Il rinnovo del contratto, come affermano le OO.SS., avviene in un momento di grande fermento per il settore, caratterizzato da una crescita esponenziale dei passeggeri che ha raggiunto livelli senza precedenti. In questo contesto quindi, l’obiettivo primario del rinnovo contrattuale è quello di disciplinare il settore, evitando asimmetrie competitive, attraverso l’incremento della produttività delle aziende della filiera, che si realizzi attraverso un innalzamento significativo della qualità dei servizi offerti, attraverso una maggiore inclusività che preveda un allargamento del perimetro di applicazione del CCNL alle imprese ed ai lavoratori che già svolgono servizi accessori e complementari alle attività del trasporto aereo.
Così come ribadito nella piattaforma unitaria di rinnovo, i Sindacati ritengono essenziale restituire attrattività al settore principalmente attraverso una retribuzione allineata al reale potere d’acquisto e un corretto bilanciamento fra tempi di lavoro e vita privata. L’incontro della scorsa settimana, pur essendo a carattere interlocutorio, ha permesso di avviare un proficuo dialogo tra le parti. Il confronto proseguirà con cadenza regolare, con l’obiettivo di arrivare alla stesura e alla firma del rinnovo della parte generale del CCNL nel più breve tempo possibile.
Contemporaneamente al tavolo di trattativa per la parte generale, è stata richiesta l'apertura degli altri tavoli negoziali finalizzati al rinnovo delle singole parti specifiche del CCNL come, ad esempio, i Gestori Aeroportuali, la sezione dei Vettori e quella Fairo che interessa il personale di terra delle Compagnie Aeree straniere.  

CCNL Forze armate: al via il negoziato per il rinnovo

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp – Cgil, Fp – Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l’impennata inflazionistica registratasi nei due anni d’inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.

A circa tre anni dalla scadenza, riprese le procedure negoziali

Nella giornata del 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite per la definizione degli accordi sindacali, in vista del rinnovo del CCNL per il triennio 2022-2024, che interessa gli oltre 400mila lavoratori delle forze armate e dei Corpi di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare.
Come diffuso dalle rappresentanze Silp - Cgil, Fp - Cgil, Silf e Siam,  negli interventi di presentazione si è affermata la necessità di instaurare un confronto sui bisogni e aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici, partendo dagli adeguamenti retributivi, data l'impennata inflazionistica registratasi nei due anni d'inizio vigenza del contratto. 
Invero, sono state ritenute insufficienti le 17mila unità assunte e lo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali, in considerazione del fatto che, per il 2024, le risorse a bilancio danno un incremento medio pari al 5,8% a fronte sia di un incremento del costo della vita pari al 16%, sia della perdita di personale di oltre 30mila unità nel triennio.
Pertanto, secondo le rappresentanze sindacali, difficilmente si arriverà ad una conclusione delle trattative in tempi brevi.