CIRL Cooperative Agricole FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Previsti miglioramenti sia normativi che economici per i lavoratori delle circa 130 aziende della Regione

E’ stato sottoscritto il 6 marzo 2024, presso la sede di Confcooperative FVG a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese cooperative agricole e loro consorzi. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confcooperative Legacoop AGCI del FVG, ha stabilito importanti miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori occupati nelle circa 130 aziende attive in regione, in attesa di rinnovo da Luglio 2022.
Si segnalano, dal punto di vista normativo, miglioramenti in merito alla disciplina della continuità lavorativa in caso di cambio di appalto, nonchè al diritto di riassunzione. In materia di orario di lavoro è stata invece definita la pausa pranzo di 30 minuti per chi effettua le 8 ore di lavoro consecutive.
Dal punto di vista economico, è stato definito un incremento suddiviso in due tranche: 80% da subito, il restante 20% dopo 12 mesi. Inoltre, l’erogazione di una somma una tantum pari a 100,00 euro per il periodo di vacanza contrattuale (100,00 euro per gli operai a tempo indeterminato, mentre per i tempi determinati l’importo deve essere ricalcolato sulla base alle giornate lavorate). Migliorate le indennità cassa e mezzi di trasporto, aumentate le percentuali dello straordinario, straordinario festivo e lavoro supplementare, nonchè le diarie in caso di missione o trasferte. 

Previsti miglioramenti sia normativi che economici per i lavoratori delle circa 130 aziende della Regione

E’ stato sottoscritto il 6 marzo 2024, presso la sede di Confcooperative FVG a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese cooperative agricole e loro consorzi. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confcooperative Legacoop AGCI del FVG, ha stabilito importanti miglioramenti normativi e retributivi per i lavoratori occupati nelle circa 130 aziende attive in regione, in attesa di rinnovo da Luglio 2022.
Si segnalano, dal punto di vista normativo, miglioramenti in merito alla disciplina della continuità lavorativa in caso di cambio di appalto, nonchè al diritto di riassunzione. In materia di orario di lavoro è stata invece definita la pausa pranzo di 30 minuti per chi effettua le 8 ore di lavoro consecutive.
Dal punto di vista economico, è stato definito un incremento suddiviso in due tranche: 80% da subito, il restante 20% dopo 12 mesi. Inoltre, l'erogazione di una somma una tantum pari a 100,00 euro per il periodo di vacanza contrattuale (100,00 euro per gli operai a tempo indeterminato, mentre per i tempi determinati l'importo deve essere ricalcolato sulla base alle giornate lavorate). Migliorate le indennità cassa e mezzi di trasporto, aumentate le percentuali dello straordinario, straordinario festivo e lavoro supplementare, nonchè le diarie in caso di missione o trasferte. 

Crediti d’imposta: istruzioni sul rifiuto delle cessioni successive alla prima

Rilasciate dall’Agenzia delle entrate le istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all’ articolo 121, D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E).

L’Agenzia delle entrate con la nuova circolare n. 6/2024, in riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, rende note le soluzioni che devono essere adottate nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Viceversa, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

 

Per comunicare, invece, la non utilizzabilità del credito di cui il cessionario è attualmente titolare, sarà necessario seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023. L’utilizzo di tale procedura, determinerà la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

Rilasciate dall'Agenzia delle entrate le istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all' articolo 121, D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E).

L'Agenzia delle entrate con la nuova circolare n. 6/2024, in riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, rende note le soluzioni che devono essere adottate nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Viceversa, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

 

Per comunicare, invece, la non utilizzabilità del credito di cui il cessionario è attualmente titolare, sarà necessario seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023. L’utilizzo di tale procedura, determinerà la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: i sindacati evidenziano gli argomenti del rinnovo

Gli argomenti principali trattati sono stati l’orario di lavoro, l’adeguamento dei minimi contrattuali e la classificazione del personale 

Il 6 marzo scorso la delegazione trattante della Fistel-Cisl ha svolto una riunione per il rinnovo del CCNL applicabile agli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
I temi principali che sono stati trattati sono stati i seguenti.
L’orario di lavoro
Per l’orario settimanale sono state richieste 38 ore settimanali.
La rilevazione oraria
E’ stato richiesto un sistema che certifichi in modalità informatica l’orario, utilizzando anche app già esistenti. 
L’adeguamento dei minimi contrattuali
Per l’adeguamento economico, secondo i sindacati, si deve ragionare su una rivisitazione del minimo contrattuale, calcolando anche l’inflazione sulla base di valori in linea da poter ridare un adeguata retribuzione.
La classificazione del personale
La classificazione professionale necessita di un adeguamento dei livelli in base all’accresciuta professionalità e alle nuove tecnologie.
In conclusione, secondo il sindacato è determinante rinnovare quanto prima il contratto, utilizzando strumenti di verifica e mappatura del settore propedeutici per il futuro, anche costituendo un Organo Permanente Bilaterale che possa monitorare i cambiamenti in atto.

Gli argomenti principali trattati sono stati l'orario di lavoro, l'adeguamento dei minimi contrattuali e la classificazione del personale 

Il 6 marzo scorso la delegazione trattante della Fistel-Cisl ha svolto una riunione per il rinnovo del CCNL applicabile agli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
I temi principali che sono stati trattati sono stati i seguenti.
L'orario di lavoro
Per l'orario settimanale sono state richieste 38 ore settimanali.
La rilevazione oraria
E' stato richiesto un sistema che certifichi in modalità informatica l'orario, utilizzando anche app già esistenti. 
L'adeguamento dei minimi contrattuali
Per l'adeguamento economico, secondo i sindacati, si deve ragionare su una rivisitazione del minimo contrattuale, calcolando anche l'inflazione sulla base di valori in linea da poter ridare un adeguata retribuzione.
La classificazione del personale
La classificazione professionale necessita di un adeguamento dei livelli in base all'accresciuta professionalità e alle nuove tecnologie.
In conclusione, secondo il sindacato è determinante rinnovare quanto prima il contratto, utilizzando strumenti di verifica e mappatura del settore propedeutici per il futuro, anche costituendo un Organo Permanente Bilaterale che possa monitorare i cambiamenti in atto.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione, domande per il 2024

L’INPS comunica la disponibilità, per l’anno 2024, della procedura di inserimento delle domande di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali e di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1024).

Termini e modalità di invio delle domande

 

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024 dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo.

 

Nell’ipotesi di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, l’invio dell’istanza deve provenire dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione che spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e, nel caso di compimento dei 3 anni d’età nel corso del 2024, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

 

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. Le istanze devono essere presentate, corredate della relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica, o utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito istituzionale, o attraverso gli istituti di patronato.

 

L’INPS ricorda che, per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

 

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere.

 

La misura del del contributo

 

L’importo del contributo, regolato in base ai valori dell’ISEE, è pari a:

 

– un massimo di 3.000 euro (10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

– un massimo di 2.500 euro (10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

– un massimo di 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

 

L’INPS precisa poi che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 177, lettera b), Legge n. 213/2023), il contributo è elevato di un importo pari a 2.100 euro esclusivamente per i nuclei familiari in cui ci siano nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni con un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

 

L'INPS comunica la disponibilità, per l’anno 2024, della procedura di inserimento delle domande di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali e di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1024).

Termini e modalità di invio delle domande

 

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2024 dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo.

 

Nell'ipotesi di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche, l'invio dell'istanza deve provenire dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione che spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e, nel caso di compimento dei 3 anni d’età nel corso del 2024, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

 

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. Le istanze devono essere presentate, corredate della relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica, o utilizzando gli appositi servizi presenti sul sito istituzionale, o attraverso gli istituti di patronato.

 

L'INPS ricorda che, per i genitori/soggetti affidatari di minori che abbiano già presentato domanda per il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali nell’anno 2023 e per i quali sia disponibile la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre e dicembre 2023, tenuto conto che è disponibile in procedura la domanda per l’anno 2024 precompilata sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente, è possibile procedere alla compilazione della domanda stessa confermando o modificando i dati precaricati, avendo cura di verificare se l’IBAN indicato è ancora valido e, relativamente al contributo asilo nido, le mensilità per le quali si intende richiedere il contributo per l’anno 2024.

 

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere.

 

La misura del del contributo

 

L’importo del contributo, regolato in base ai valori dell'ISEE, è pari a:

 

- un massimo di 3.000 euro (10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;

- un massimo di 2.500 euro (10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

- un massimo di 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

 

L’INPS precisa poi che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 177, lettera b), Legge n. 213/2023), il contributo è elevato di un importo pari a 2.100 euro esclusivamente per i nuclei familiari in cui ci siano nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e la presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni con un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

 

Ebav Veneto: contributo per la formazione interna assistita

Stabilito il contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale degli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto ha determinato un contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti, assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante, tramite la modalità di formazione interna assistita  o da un Ente di formazione convenzionato con Ebav e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Viene inoltre stabilito un contributo aggiuntivo una tantum di 50,00 euro per il referente/tutor che frequenti i corsi di formazione.
Specifiche
– Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
– I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav e non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
– L’erogazione potrebbe non avvenire nei tempi previsti nel caso di mancata dichiarazione IBAN,  di assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti.
– Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio.
– Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).

 

 

Stabilito il contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale degli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante

L'Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto ha determinato un contributo di 200,00 euro per l’attività formativa formale (per un totale di almeno 80 ore) agli apprendisti, assunti dal 26 aprile 2012 con nuovo contratto professionalizzante, tramite la modalità di formazione interna assistita  o da un Ente di formazione convenzionato con Ebav e accreditato presso la Regione Veneto nell’ambito della formazione.
Per Formazione interna assistita si intende esclusivamente quella gestita da strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigiananto, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.
Il contributo viene erogato per la formazione svolta in uno degli anni di durata del contratto di apprendistato e viene riconosciuto una sola volta, indipendentemente dall’anno di assunzione in cui viene svolta tale formazione. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di assunzione apprendista.
Viene inoltre stabilito un contributo aggiuntivo una tantum di 50,00 euro per il referente/tutor che frequenti i corsi di formazione.
Specifiche
- Le domande A61 devono essere inviate ad Ebav dagli Enti di Formazione entro 6 mesi dalla data di conclusione attività formativa.
- I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav e non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
- L’erogazione potrebbe non avvenire nei tempi previsti nel caso di mancata dichiarazione IBAN,  di assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti.
- Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio.
- Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale (aliquota attuale: 4%).

 

 

ASD, al via le domande per il contributo per oneri previdenziali

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024, è possibile presentare l’istanza  sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 8 marzo 2024).

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato i termini per la presentazione la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.

A partire dalle ore 12 dell’11 marzo 2024 e fino alle 23,59 di lunedì 22 aprile 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono presentare le istanze tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro: in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente a tale stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo. 

Sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.

I requisiti di accesso

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti presupposti:

– essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
– non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro;
– avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

A partire dalle ore 12 dell'11 marzo 2024, è possibile presentare l'istanza  sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 8 marzo 2024).

Il Dipartimento dello sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha comunicato i termini per la presentazione la domanda per l’accesso al contributo di cui al comma 8 sexies dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, che ha stanziato a tal fine oltre 8 milioni di euro.

A partire dalle ore 12 dell'11 marzo 2024 e fino alle 23,59 di lunedì 22 aprile 2024, le associazioni e società sportive dilettantistiche possono presentare le istanze tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il contributo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali versati dalle ASD o SSD, a loro carico, sulle quali grava l’obbligo di denuncia e versamento, sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

I compensi devono essere stati erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

L’ammontare dei contributi concessi non potrà in alcun caso superare lo stanziamento totale di 8,3 milioni di euro: in caso di presentazione di domande di accesso al contributo in misura eccedente a tale stanziamento, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

L’ordine di arrivo delle domande non è rilevante ai fini dell’accesso al contributo. 

Sulla piattaforma del registro saranno pubblicate le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la corresponsione del contributo.

I requisiti di accesso

Per l’accesso al contributo devono sussistere i seguenti presupposti:

- essere una associazione sportiva dilettantistica (ASD) o società sportiva dilettantistica (SSD) iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021, alla data del 4 settembre 2023; la cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione;
- non avere conseguito, nell’anno di imposta 2022, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro;
- avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità 2024 in materia di reddito di lavoro dipendente

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l’Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L’Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l’Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l’Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l’Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Anticipi (Agenzia delle entrate, circolare 7 marzo 2024, n. 5/E).

Con la nuova circolare n. 5/2024, l'Agenzia delle entrate illustra le nuove misure contenute nella Legge di bilancio 2024 e nel Decreto Anticipi in materia di:

  • welfare aziendale;

  • trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale;

  • riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024 e in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR, la Legge di bilancio 2024 stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2.000 euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

L'Agenzia ritiene che in relazione a tali disposizione valgano, laddove compatibili, le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/2023 e n. 35/2022.

 

L’articolo 3, comma 3-bis, del Decreto Anticipi, novellando l’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, modifica la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al riguardo, l'Agenzia si sofferma in merito al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

 

Riguardo al trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale, introdotto dall’articolo 1, comma 21, della Legge di bilancio 2024, l'Agenzia spiega che tale misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno.

Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il suddetto trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, l'Agenzia ricorda che è previsto che gli stessi possano utilizzare l’istituto della compensazione.

 

La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione.

In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Dal punto di vista procedurale, sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi.

In merito agli effetti fiscali della misura, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere per il riscatto, utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

CCNL Concerie Industria: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all’approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l’intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
96,00 euro dal 1°marzo 2024;
55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l’assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell’importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell’Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l’integrazione economica riconosciuta dall’azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell’intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell’ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

Previsti aumenti retributivi, incremento del contributo al fondo sanitario integrativo e miglioramenti normativi

Il 7 marzo scorso l'Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria, insieme alle OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria. Il passo successivo è quello di sottoporre la suddetta ipotesi all'approvazione dei lavoratori. Il contratto, che riguarda 23.000 lavoratori che prestano attività in quasi 1.200 aziende, decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 sia per quel che concerne la parte normativa che economica. 
Infatti, proprio dal punto di vista retributivo è previsto un aumento complessivo di 196,00 euro. Inoltre, sempre per la parte economica, l'intesa prevede un montante complessivo di 4.165 euro, e un aumento sui minimi (TEM) pari a 191,00 euro, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:
- 96,00 euro dal 1°marzo 2024;
- 55,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2026
L'aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%. 
Per quel che interessa, invece, il welfare contrattuale, la quota per il fondo sanitario integrativo Sanimoda è di 15,00 euro a carico delle imprese, per ogni lavoratore, a partire dal 1° aprile 2026. Inoltre, è prevista l'assicurazione per la non autosufficienza (Ltc) con la contribuzione a carico delle aziende dell'importo di 2,00 euro da gennaio 2026
La parte normativa si focalizza su: formalizzazione dell'Osservatorio nazionale e trasformazione del protocollo della legalità in articolato contrattuale. Vengono impostate, tra le altre cose, le linee guida per le ferie solidali e lo smart working; ed introdotte le causali sui contratti a termine, e le clausole elastiche sui part-time. Sono state prese in esame e fatte oggetto di dibattito anche le malattie invalidanti, al fine di migliorare sia la conservazione del posto di lavoro che l'integrazione economica riconosciuta dall'azienda. Ad essere incrementato di 1 mese è il congedo per le vittime di violenza di genere. 
In seguito alla votazione dell'intesa da parte dei lavoratori, lo scioglimento della riserva, come riportato nell'ipotesi, è previsto entro il 15 aprile 2024.

Progetti FAMI: prorogati i termini di presentazione

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale – “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

Spostata al 15 maggio 2024 la scadenza per le proposte da finanziare sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 marzo 2024).

La scadenza del termine di presentazione dei progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 (FAMI) è stata prorogata alle ore 16 del 15 maggio 2024.

La proroga dei termini è avvenuta mediante l’Atto Modificativo del 28/02/2024 del Direttore generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il differimento della scadenza riguarda le proposte progettuali relative all’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione Ambiti di applicazione: e) Supporto al miglioramento della governance multilivello per l’integrazione dei migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale - “Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto in accoglimento di istanze emerse dal territorio e allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse previste per le 3 Azioni ammissibili, la modifica all’articolo 10.6 dell’Avviso, relativo all’imputazione a una singola Azione delle risorse per attività ricomprese nella WP0 – attività relative alla gestione e al controllo del progetto.

CCNL Vigilanza privata: accesso al contributo di non autosufficienza 2024

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L’Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.

Ebinvip attiva il contributo di non autosufficienza per le lavoratrici e i lavoratori della Vigilanza privata e Servizi di Sicurezza

L'Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza privata ha attivato l’accesso al contributo di non autosufficienza in favore dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato o di apprendistato, per sé e per l’assistenza prestata nei confronti di un parente entro il secondo grado (o del coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto), nei casi di disabilità in situazione di gravità o di invalidità civile riconosciuta al 100%.
Tale contributo, determinato in 300,00, euro, può esser richiesto per un solo parente portatore di handicap in stato di gravità, eccezion fatta per i figli, e non può essere erogato, per lo stesso, più di una volta.
Nel caso in cui l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, o indennità di accompagnamento, la misura del contributo è elevata a 500,00 euro e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (1˚gennaio-31 dicembre).
Le richieste dovranno essere inviate solo ed esclusivamente o per mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite sito ( www.ebinvip.it, sezione > Attività sociali > Contributo di non autosufficienza 2024 > Accedi alla compilazione on line). Il termine ultimo è il 15 novembre 2024.