Fondo Sanedil: le prestazioni per il 2024

Tra le prestazioni sanitarie previste il ricovero per intervento chirurgico, le visite specialistiche ed il rimborso dei ticket in caso di maternità

Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori operai e impiegati del settore delle costruzioni edili, ha pubblicato le prestazioni previste dai Piani Sanitari per l’anno 2024.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario Unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sono previste:
– il ricovero per grande intervento chirurgico: il massimale annuo è di 112.500 euro per il titolare e di 168.750 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto delle lenti: il massimale annuo è di 193,75 euro per il titolare e di 287,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– la montatura di occhiali: il massimale annuo per nucleo familiare è di 394,00 euro
– le visite specialistiche: il massimale annuo è di 1.312,50 euro per il titolare e di 1.968,75 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche: il massimale annuo è di 625,00 euro per il titolare e di 937,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
– le cure odontoiatriche e conservative: il massimale annuo per nucleo familiare è di 250,00 euro;
– il rimborso delle spese sanitarie a seguito di malattia professionale: il massimale annuo è di 1.000 euro.
Si specifica che gli iscritti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata di Sanedil e prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

Tra le prestazioni sanitarie previste il ricovero per intervento chirurgico, le visite specialistiche ed il rimborso dei ticket in caso di maternità

Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori operai e impiegati del settore delle costruzioni edili, ha pubblicato le prestazioni previste dai Piani Sanitari per l’anno 2024.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario Unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie.
Tra le prestazioni sono previste:
- il ricovero per grande intervento chirurgico: il massimale annuo è di 112.500 euro per il titolare e di 168.750 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
- l’acquisto delle lenti: il massimale annuo è di 193,75 euro per il titolare e di 287,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
- la montatura di occhiali: il massimale annuo per nucleo familiare è di 394,00 euro
- le visite specialistiche: il massimale annuo è di 1.312,50 euro per il titolare e di 1.968,75 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
- l’acquisto di protesi ortopediche e acustiche: il massimale annuo è di 625,00 euro per il titolare e di 937,50 euro per il titolare ed il nucleo familiare;
- le cure odontoiatriche e conservative: il massimale annuo per nucleo familiare è di 250,00 euro;
- il rimborso delle spese sanitarie a seguito di malattia professionale: il massimale annuo è di 1.000 euro.
Si specifica che gli iscritti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata di Sanedil e prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.

Telelavoro transfrontaliero abituale e legislazione applicabile

L’INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

L'INPS rende nota la modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile al telelavoro trasfrontaliero abituale a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo Quadro (INPS, messaggio 13 marzo 2024, n. 1072).

Il 1 gennaio 2024 è entrato in vigore per il nostro paese l'Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nei casi di telelavoro transfrontaliero abituale (di seguito Accordo), predisposto dalla Commissione europea.

 

Il “telelavoro transfrontaliero” è un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

 

1) viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;

 

2) si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

 

Ambito di applicazione e legislazione applicabile

 

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

 

L’Accordo prevede (art. 3) che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

 

Viene pertanto introdotta la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

 

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato e, dunque, trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

 

La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.

 

Il datore di lavoro o il lavoratore devono immediatamente comunicare allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro) eventuali cambiamenti intervenuti nella situazione di fatto che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga. In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile.

 

Modalità di presentazione delle richieste di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)

 

La richiesta di deroga, presentata in applicazione dell’Accordo, deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati.

 

Una volta effettuata l’autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare “Nuova richiesta” e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Al fine di specificare correttamente che trattasi di richiesta di deroga, in applicazione dell’Accordo, alla voce “Selezionare la tipologia per una nuova richiesta” scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”. Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” deve essere indicato lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.

 

La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo.

Differimento dei termini di pagamento per la Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all’articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l’articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo“, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

L'Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L'articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all'articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l'articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, l'Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo", ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

CCNL Trasporto Merci- Industria: dal mese di marzo previsti nuovi aumenti

Rinnovo dei minimi contrattuali per il personale viaggiante e non viaggiante 

Con l’accordo di rinnovo del CCNL Trasporto Merci – Industria del 18 maggio 2021, le Parti sociali Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo, da erogarsi al personale viaggiante e non viaggiante.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.

Minimi Retributivi per il Personale non Viaggiante

Livello Minimo
Quadri* 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro, va aggiunto l’importo di 51,65 euro a titolo di indennità di funzione.

Minimi Retributivi per il Personale Viaggiante

Livello Minimo
C3 1.841,12
B3 1.840,37
A3 1.839,62
F2 1.791,57
E2 1.790,82
D2 1.790,08
H1 1.735,17
G1 1.728,20
L (Rider oltre 15 mesi) 1.646,66
L (Rider da 7 a 15 mesi) 1.605,13
I (Rider oltre 6 mesi) 1.605,13
L (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12
I (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12

Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.

 

Rinnovo dei minimi contrattuali per il personale viaggiante e non viaggiante 

Con l'accordo di rinnovo del CCNL Trasporto Merci - Industria del 18 maggio 2021, le Parti sociali Aite, Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap, assistite da Confetra, Anita, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo, da erogarsi al personale viaggiante e non viaggiante.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.


Minimi Retributivi per il Personale non Viaggiante

Livello Minimo
Quadri* 2.361,89
2.218,21
2.037,77
3° Super 1.840,37
1.790,78
1.703,42
4° Junior 1.659,07
1.624,06
1.518,05
6° Junior 1.396,35

* Ai lavoratori con qualifica di Quadro, va aggiunto l’importo di 51,65 euro a titolo di indennità di funzione.


Minimi Retributivi per il Personale Viaggiante

Livello Minimo
C3 1.841,12
B3 1.840,37
A3 1.839,62
F2 1.791,57
E2 1.790,82
D2 1.790,08
H1 1.735,17
G1 1.728,20
L (Rider oltre 15 mesi) 1.646,66
L (Rider da 7 a 15 mesi) 1.605,13
I (Rider oltre 6 mesi) 1.605,13
L (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12
I (Rider da 1 a 6 mesi) 1.522,12

Le Parti convengono altresì che, ai fini del prossimo rinnovo dei minimi contrattuali, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.977 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3 parametro B per il personale viaggiante.

 

Fondo Fasda: piano sanitario dedicato ai pensionati

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.

Il versamento alla copertura sanitaria può essere effettuato fino al 29 marzo 2024

Il Fondo Fasda, per il 2024, dà la possibilità di richiedere la copertura assicurativa ai pensionati, che risultano già iscritti al Fondo, ai pensionandi ed ai loro familiari fino all’ottantesimo anno di età. Fino al 29 marzo 2024 è possibile pagare il contributo tramite carta di credito o bonifico bancario al costo di 460,00 euro per il “Piano sanitario pensionati”. La copertura assicurativa è attiva per 12 mesi, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Le iscrizioni per il periodo gennaio/dicembre 2024 vengono accolte previa verifica di eventuali sospensioni negli anni precedenti che comportano una interruzione contrattuale di 2 anni. 
Il Fondo precisa che rispetto agli anni precedenti, sono state inserite delle modifiche per l’area Ortopedia e Traumatologia riguardanti gli interventi chirurgici di Artroprotesi e Artodesi che non sono più realizzabili presso le strutture convenzionate con UniSalute, ma solo tramite il Sistema sanitario nazionale con il rimborso della diaria giornaliera di 140,00 euro. All’interno del piano sanitario è presente la franchigia di 25,00 euro; mentre la fisioterapia è solo a seguito di infortunio. 
Per i pensionati transitori, la garanzia è dedicata agli iscritti che escono dalla copertura assicurativa nel periodo 1° aprile/30 settembre 2024 e vogliono garantirsi senza soluzione di continuità, la copertura assicurativa del Fondo Fasda. Il costo è suddiviso per i trimestri mancanti al 31 dicembre dell’anno in corso ed è pari a 84,50 euro per trimestre. Il versamento va corrisposto anticipatamente ed in un’unica soluzione esclusivamente tramite bonifico bancario. 
Finito il periodo di transitorietà, 31 dicembre 2024, il pensionato transitorio per avere ancora garantite le condizioni del piano sanitario pensionati, all’inizio dell’anno successivo deve iscriversi, senza interruzioni, al nuovo anno assicurativo seguendo le indicazioni ed i costi del relativo piano.

Lavoratori su piattaforme digitali: in arrivo la direttiva europea

Il Consiglio europeo ha approvato l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare le condizioni di tali lavoratori attraverso la garanzia di norme minime di protezione (Consiglio europeo, comunicato 11 marzo 2024).

Sono ormai oltre 28 milioni le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’UE, per cui è diventato necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione.

 

In tale contesto si colloca l’accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l’8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo, accordo confermato nella seduta del 11 marzo dai ministri dell’Occupazione e degli affari sociali dell’UE.

 

Si tratta del primo atto legislativo dell’UE in assoluto che mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

 

Uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di contrastare il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e, lo strumento per realizzarlo, è innanzitutto rappresentato da una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione.

 

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate: spetterà poi alla piattaforma digitale l’onere della prova contraria, ovvero dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

 

La direttiva vuole anche disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro, per cui i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, tra l’altro, all’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

 

Vietato, inoltre, l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio, i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

 

I lavoratori avranno il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate.

 

Si attende il completamento delle fasi formali dell’adozione del provvedimento, dopodiché gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

Il Consiglio europeo ha approvato l'accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare le condizioni di tali lavoratori attraverso la garanzia di norme minime di protezione (Consiglio europeo, comunicato 11 marzo 2024).

Sono ormai oltre 28 milioni le persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l'UE, per cui è diventato necessario trovare un equilibrio tra il rispetto dei sistemi nazionali del lavoro e la garanzia di norme minime di protezione.

 

In tale contesto si colloca l'accordo provvisorio sulla direttiva relativa al lavoro mediante piattaforme digitali raggiunto l'8 febbraio 2024 tra la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo, accordo confermato nella seduta del 11 marzo dai ministri dell'Occupazione e degli affari sociali dell'UE.

 

Si tratta del primo atto legislativo dell'UE in assoluto che mira a migliorare le condizioni di lavoro e a disciplinare l'uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali.

 

Uno dei principali obiettivi della direttiva è quello di contrastare il lavoro autonomo fittizio nel lavoro mediante piattaforme digitali e, lo strumento per realizzarlo, è innanzitutto rappresentato da una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione.

 

Le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate: spetterà poi alla piattaforma digitale l'onere della prova contraria, ovvero dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell'attuazione delle nuove misure.

 

La direttiva vuole anche disciplinare la gestione algoritmica sul luogo di lavoro, per cui i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, tra l'altro, all'uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

 

Vietato, inoltre, l'uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio, i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

 

I lavoratori avranno il diritto alla spiegazione e al riesame delle decisioni automatizzate.

 

Si attende il completamento delle fasi formali dell'adozione del provvedimento, dopodiché gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

La nuova ricostituzione contributiva per la modifica dei supplementi su pensione

L’INPS comunica la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento” (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1027). 

Intervenendo in materia di pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali, l’INPS rende noto che è è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione avvalendosi della nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”.

 

Pertanto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

 

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

 

“Ricostituzione per variazione dati supplemento”

 

Gruppo: Ricostituzione Pensione

Prodotto: Motivi Contributivi

Tipo: Per variazione dati supplemento.

 

I cittadini interessati possono presentare le istanze attraverso le seguenti modalità:

 

– o direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menu “Variazione pensione”;

 

– o tramite gli istituti di patronato;

 

– o chiamando il Contact Center integrato.

L'INPS comunica la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento” (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1027). 

Intervenendo in materia di pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e dei Fondi speciali, l'INPS rende noto che è è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione avvalendosi della nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”.

 

Pertanto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

 

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

 

“Ricostituzione per variazione dati supplemento”

 

Gruppo: Ricostituzione Pensione

Prodotto: Motivi Contributivi

Tipo: Per variazione dati supplemento.

 

I cittadini interessati possono presentare le istanze attraverso le seguenti modalità:

 

- o direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menu “Variazione pensione”;

 

- o tramite gli istituti di patronato;

 

- o chiamando il Contact Center integrato.

AdE: aggiornate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al precedente provvedimento n. 433608/2022 recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 marzo 2024, n. 105669).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, disciplina, tra l’altro, i servizi messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

 

Tra questi servizi, è prevista una specifica funzionalità che consente agli operatori IVA, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

Al riguardo, l’articolo 4-quinquies, comma 4, del D.L. 145/2023, ha eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

 

Venuto meno questo vincolo, l’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento n. 105669/2024, ha disposto la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

 

Tali fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre, anche per i consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Il provvedimento chiarisce che la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore ad un intermediario.

 

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

 

Le suddette disposizioni decorrono dal 20 marzo 2024.

L'Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al precedente provvedimento n. 433608/2022 recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 marzo 2024, n. 105669).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, disciplina, tra l’altro, i servizi messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

 

Tra questi servizi, è prevista una specifica funzionalità che consente agli operatori IVA, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

Al riguardo, l’articolo 4-quinquies, comma 4, del D.L. 145/2023, ha eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

 

Venuto meno questo vincolo, l'Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento n. 105669/2024, ha disposto la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

 

Tali fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre, anche per i consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i "dati fattura" fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Il provvedimento chiarisce che la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore ad un intermediario.

 

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

 

Le suddette disposizioni decorrono dal 20 marzo 2024.

CCNL Agenzie di Stampa: presentata l’ipotesi di piattaforma

Necessità di una nuova classificazione del personale, della tutela della genitorialità e nuovi minimi retributivi

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno presentato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Innanzitutto, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, scaduto il 31 dicembre 2022, deve essere oggetto di rinnovo, sia sotto il profilo normativo, con particolare riferimento al quadro degli orari di lavoro, sia sotto il profilo economico, con il recupero del potere d’acquisto dei salari.
Il CCNL avrà una durata triennale (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025) sia per la parte economica che per la parte normativa.
Minimi retributivi
Si richiede, pertanto, un aumento salariale, che tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni sulla base degli indici IPCA 2023, 2024 e 2025.
Classificazione
Necessità di una revisione strutturale complessiva, che preveda l’aggiornamento delle figure professionali e l’introduzione delle specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali, alla sfera digitale e all’intelligenza artificiale generativa, di fatto già presente ma in continua evoluzione.
Formazione 
Continuo aggiornamento sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. L’evoluzione tecnologica digitale necessita di un’attività di aggiornamento continua, riconversione e riqualificazione delle figure professionali presenti nel settore.
Smart Working
Regolarizzazione di un accordo quadro che comprenda le linee guida, strumento per lo sviluppo di assetti organizzativi nuovi che integrino il lavoro agile.
Tutela della genitorialità
Confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, anche attraverso strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.
Welfare
Definizione di Byblos quale Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore, a seguito della liquidazione del Fondo Casella e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

Necessità di una nuova classificazione del personale, della tutela della genitorialità e nuovi minimi retributivi

Nei giorni scorsi Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil hanno presentato l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. Innanzitutto, il CCNL per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa, scaduto il 31 dicembre 2022, deve essere oggetto di rinnovo, sia sotto il profilo normativo, con particolare riferimento al quadro degli orari di lavoro, sia sotto il profilo economico, con il recupero del potere d’acquisto dei salari.
Il CCNL avrà una durata triennale (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025) sia per la parte economica che per la parte normativa.
Minimi retributivi
Si richiede, pertanto, un aumento salariale, che tenuto conto dell’oscillazione dei dati inflattivi e dell’andamento del settore, possa salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni sulla base degli indici IPCA 2023, 2024 e 2025.
Classificazione
Necessità di una revisione strutturale complessiva, che preveda l’aggiornamento delle figure professionali e l’introduzione delle specifiche figure professionali legate alle nuove tecnologie digitali, alla sfera digitale e all’intelligenza artificiale generativa, di fatto già presente ma in continua evoluzione.
Formazione 
Continuo aggiornamento sia in ambito organizzativo, sia in ambito professionale. L’evoluzione tecnologica digitale necessita di un’attività di aggiornamento continua, riconversione e riqualificazione delle figure professionali presenti nel settore.
Smart Working
Regolarizzazione di un accordo quadro che comprenda le linee guida, strumento per lo sviluppo di assetti organizzativi nuovi che integrino il lavoro agile.
Tutela della genitorialità
Confronto sulle modalità applicative delle nuove norme che disciplinano la tutela della genitorialità, anche attraverso strumenti di conciliazione vita-lavoro, quali ad esempio il part time e il lavoro agile.
Welfare
Definizione di Byblos quale Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore, a seguito della liquidazione del Fondo Casella e il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa.

Avvisi Bonari con scadenza novembre 2023 per le Gestioni Artigiani e Commercianti

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione per i lavoratori autonomi iscritti (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026).

L’INPS ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione per i lavoratori autonomi iscritti (INPS, messaggio 11 marzo 2024, n. 1026).

L'INPS ha reso noto che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata riguardante la contribuzione fissa con scadenza nel mese di novembre 2023, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > Sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni” > “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.