Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno: presentazione della domanda

Nell’ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all’apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall’INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo. 

Nell'ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all'apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all'articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall'INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo. 

CCNL Alimentari Industria: approvata l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo

I sindacati richiedono un aumento salariale, maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali, riforma del sistema di inquadramento

Nei giorni scorsi i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno presentato e approvato all’unanimità l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto industria e cooperazione alimentare. Si procederà, pertanto, alla fase di consultazione in tutti i luoghi di lavoro ed a maggio, si procederà alla loro approvazione e all’avvio dei negoziati con le controparti.
Di seguito gli argomenti trattati.
Sistema di inquadramento 
In linea con quanto condiviso in occasione dell’ultimo rinnovo, viene richiesto un aggiornamento sull’attuale sistema di inquadramento contrattuale.
Orario e organizzazione del lavoro 
Viene richiesta una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore a parità di salario, rimodulando conseguentemente le ulteriori riduzioni attualmente previste per i lavoratori turnisti, anche in turni avvicendati o a scorrimento.
Mercato del lavoro
Fai-Cisl,Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono che vadano valorizzate e privilegiate le forme contrattuali che permettano un lavoro di qualità, dignitoso e stabile. Si chiede di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato di ogni livello, quello a tempo determinato, anche stagionale, assistito da meccanismi di
progressiva stabilizzazione e il contratto part-time, purché volontario. 
Formazione professionale
I Sindacati propongono di adeguare la disciplina del diritto allo studio, prevedendo l’utilizzo dei relativi permessi per tutti i percorsi di istruzione di qualsiasi ordine e grado e semplificando il loro accesso e la loro fruizione.
Viene, inoltre, richiesto di incrementare e rafforzare i compiti affidati all’EBS in materia di formazione.
Violenza di genere e mobbing
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil chiedono di rafforzare le azioni necessarie a contrastare la violenza di genere, le molestie sessuali ed il mobbing nei luoghi di lavoro,
ampliando le informative aziendali, prevedendo pacchetti specifici di ore di formazione e momenti di coinvolgimento per le lavoratrici e per i lavoratori.
Conciliazione dei tempi di lavoro e parità di genere 
Al fine di favorire la genitorialità condivisa, la cura dei familiari e l’intercambiabilità dei ruoli, nonché azioni utili a sostenere l’occupazione femminile, si chiede di prevedere:
8 ore annue di permessi retribuiti per la malattia del figlio da 0 a 10 anni;
– 8 ore annue di permessi retribuiti per genitori di bambini fino a tre anni d’età per il loro inserimento all’asilo nido;
– ulteriori 8 ore annue di permessi retribuiti per l’assistenza ai genitori anziani per ricovero e/o dimissioni, day hospital nonché per visite mediche specialistiche.

I sindacati richiedono un aumento salariale, maggiore conciliazione dei tempi di vita e lavoro, riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, riforma del sistema di inquadramento

Nei giorni scorsi i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno presentato e approvato all’unanimità l'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto industria e cooperazione alimentare. Si procederà, pertanto, alla fase di consultazione in tutti i luoghi di lavoro ed a maggio, si procederà alla loro approvazione e all'avvio dei negoziati con le controparti.
Di seguito gli argomenti trattati.
Sistema di inquadramento 
In linea con quanto condiviso in occasione dell’ultimo rinnovo, viene richiesto un aggiornamento sull’attuale sistema di inquadramento contrattuale.
Orario e organizzazione del lavoro 
Viene richiesta una riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore a parità di salario, rimodulando conseguentemente le ulteriori riduzioni attualmente previste per i lavoratori turnisti, anche in turni avvicendati o a scorrimento.
Mercato del lavoro
Fai-Cisl,Flai-Cgil e Uila-Uil ritengono che vadano valorizzate e privilegiate le forme contrattuali che permettano un lavoro di qualità, dignitoso e stabile. Si chiede di privilegiare il contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato di ogni livello, quello a tempo determinato, anche stagionale, assistito da meccanismi di
progressiva stabilizzazione e il contratto part-time, purché volontario. 
Formazione professionale
I Sindacati propongono di adeguare la disciplina del diritto allo studio, prevedendo l’utilizzo dei relativi permessi per tutti i percorsi di istruzione di qualsiasi ordine e grado e semplificando il loro accesso e la loro fruizione.
Viene, inoltre, richiesto di incrementare e rafforzare i compiti affidati all’EBS in materia di formazione.
Violenza di genere e mobbing
Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil chiedono di rafforzare le azioni necessarie a contrastare la violenza di genere, le molestie sessuali ed il mobbing nei luoghi di lavoro,
ampliando le informative aziendali, prevedendo pacchetti specifici di ore di formazione e momenti di coinvolgimento per le lavoratrici e per i lavoratori.
Conciliazione dei tempi di lavoro e parità di genere 
Al fine di favorire la genitorialità condivisa, la cura dei familiari e l’intercambiabilità dei ruoli, nonché azioni utili a sostenere l’occupazione femminile, si chiede di prevedere:
- 8 ore annue di permessi retribuiti per la malattia del figlio da 0 a 10 anni;
- 8 ore annue di permessi retribuiti per genitori di bambini fino a tre anni d’età per il loro inserimento all’asilo nido;
- ulteriori 8 ore annue di permessi retribuiti per l’assistenza ai genitori anziani per ricovero e/o dimissioni, day hospital nonché per visite mediche specialistiche.

Trattamenti straordinari di integrazione salariale: le modalità operative

Fornite le istruzioni per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di CIGS (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 617).

L’INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente a quanto disposto dall’articolo 30 del D.L. n. 48 (Decreto Lavoro). Infatti, durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS in questione è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le istruzioni procedurali

In particolare, l’INPS ha comunicato che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23”.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del D.L n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare nel seguente modo.

In seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

In questo caso trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

Fornite le istruzioni per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di CIGS (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 617).

L'INPS ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate a titolo di CIGS relativamente a quanto disposto dall’articolo 30 del D.L. n. 48 (Decreto Lavoro). Infatti, durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti di CIGS in questione è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le istruzioni procedurali

In particolare, l'INPS ha comunicato che nel “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà - art. 30 D.L. 48/23”.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per quanto riguarda le modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell’articolo 30 del D.L n. 48/2023, i datori di lavoro devono operare nel seguente modo.

In seguito all’autorizzazione da parte dell’INPS per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, i datori di lavoro devono valorizzare il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, relativo ad autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

In questo caso trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

I datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento del contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS avvenga, invece, nel mese in cui termina l’evento CIGS o successivamente, i datori di lavoro sono tenuti a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

Chiarimenti AdE in caso di operazione di scissione e contestuale fusione della società nella beneficiaria

L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un’operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell’articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un’operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;

  • l’assenza di ”sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all’analisi antiabuso richiesta dall’istante all’Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un’altra, con assegnazione a quest’ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell’art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell’art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d’impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L’Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l’impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell’abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

L'Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello antiabuso, ha fornito chiarimenti in merito al caso di un'operazione di scissione seguita dalla contestuale fusione della società oggetto di scissione nella beneficiaria (Agenzia delle entrate, risposta 8 febbraio 2024 n. 37).

Ai sensi dell'articolo 10bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, affinché un'operazione o una serie di operazioni possano essere considerate abusive, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;

  • l'assenza di ''sostanza economica'' dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

  • l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

Il mancato riscontro di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Il legislatore, inoltre, ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali.

 

Riguardo all'analisi antiabuso richiesta dall'istante all'Agenzia delle entrate in merito alla scissione, viene rilevato che tale operazione consiste nella scissione parziale proporzionale di una società a favore di un'altra, con assegnazione a quest'ultima, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria ad una terza società, il cui patrimonio non comprende elementi significativi, ad eccezione di un credito verso la tesoreria accentrata del gruppo.

 

La valutazione in chiave antiabuso ha ad oggetto le previsioni dell'art. 172, comma 1, del TUIR secondo cui la fusione tra più società non costituisce realizzo nè distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento e dell'art. 173, del medesimo testo unico.

In merito alla scissione in oggetto viene chiarito che tale operazione determinerà la proporzionale ripartizione degli asset della società scindenda fra i soggetti coinvolti che non usufruiscono di regimi fiscali agevolati e che, in seguito al suo perfezionarsi, procederanno (o proseguiranno) a svolgere, senza soluzione di continuità, le rispettive attività d'impresa. Non si configurerà, di conseguenza, alcuna estromissione dalla sfera commerciale e dal relativo regime ordinario degli asset coinvolti.

 

L'Agenzia precisa che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante, con l'impiego degli asset coinvolti esclusivamente nello svolgimento delle attività prospettate in istanza.

 

Nel caso di specie non è ravvisabile il conseguimento di alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Non sussiste, pertanto, il primo presupposto dell'abuso del diritto, e di conseguenza non è necessario proseguire nel riscontro degli ulteriori elementi costitutivi dello stesso agli effetti del suddetto articolo 10bis della Legge n. 212/2000.

Assegno unico e universale e soglie ISEE rivalutati per il 2024

L’INPS comunica la rivalutazione degli importi mensili dell’Assegno unico e universale e delle relative soglie ISEE per l’anno 2024 (INPS, messaggio 8 febbraio 2024, n. 572).

Come noto, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, sia l’AUU, sia le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

L’ISTAT, in data 16 gennaio 2024, ha comunicato che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

 

In considerazione di ciò, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024, riportando i dati in apposita tabella allegata.

 

L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro per un ISEE fino a 17.090,61 euro.

 

Per valori di ISEE da 45.461,03 euro fino a 45.574,96 euro e oltre tale soglia, l’importo mensile dell’assegno in presenza di un figlio è pari a 57 euro.

 

Il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre, a partire dal mese di febbraio 2024, lo stesso viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori.

 

Infine, l’INPS precisa che la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

 

L'INPS comunica la rivalutazione degli importi mensili dell'Assegno unico e universale e delle relative soglie ISEE per l'anno 2024 (INPS, messaggio 8 febbraio 2024, n. 572).

Come noto, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del D.Lgs. n. 230/2021, sia l’AUU, sia le relative soglie ISEE, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 

L'ISTAT, in data 16 gennaio 2024, ha comunicato che la variazione del suddetto indice dei prezzi è pari al +5,4%.

 

In considerazione di ciò, con il messaggio in oggetto l'INPS rende noti i nuovi importi dell’AUU e le relative soglie dell’ISEE aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 2024, riportando i dati in apposita tabella allegata.

 

L’importo massimo erogabile nel 2024 in presenza di un solo figlio a carico è pari a 199,40 euro per un ISEE fino a 17.090,61 euro.

 

Per valori di ISEE da 45.461,03 euro fino a 45.574,96 euro e oltre tale soglia, l'importo mensile dell'assegno in presenza di un figlio è pari a 57 euro.

 

Il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio 2024 è stato effettuato sulla base dei valori del 2023 mentre, a partire dal mese di febbraio 2024, lo stesso viene pagato correntemente utilizzando i nuovi valori.

 

Infine, l’INPS precisa che la rivalutazione dell’importo dell’AUU già pagato nel mese di gennaio 2024, utilizzando i valori dell’anno 2023, sarà conguagliata con la mensilità di febbraio 2024.

 

Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza sulla manodopera edile

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 – A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 – B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 – Jet grouting: 8%;
OS 21 – Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

Introdotte nuove percentuali per le categorie specialistiche edili

In data 30 gennaio 2024 Ance, Legacoop-Produzione e Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative-Lavoro e Servizi Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai-Edilizia, Confapi-Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo nazionale relativo agli aggiornamenti delle percentuali di incidenza sulla manodopera affinché vi siano congruità per determinate categorie specialistiche del settore edile. 
Tale accordo ha introdotto novità importanti tra cui appunto la definizione delle percentuali applicate ai nuovi cantieri la cui denuncia è stata compiuta dal 1° gennaio 2024. Si riportano di seguito alcune delle suddette percentuali.
OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%;
OS 18 - A componenti strutturali in acciaio: 6%;
OS 18 - B componenti per facciate continue: 6%.
Per gli appalti di lavorazioni specialistiche del Jet Grouting e delle Palancole appartenenti alla categoria OS-21, le varie Casse Edili e le varie Edilcasse vanno ad applicare le seguenti percentuali:
OS 21 - Jet grouting: 8%;
OS 21 - Palancole: 6% (inclusi i lavori realizzati in ambito marittimo, fluviale, lacunare o lagunare.
Altresì, sono state definite quelle relative ai cantieri anche in corso di attività di sgombero neve (OG 3) per le quali le Casse Edili e le Edilcasse applicano la percentuale del 6%.
Da ultimo si comunica che è stata aggiornata altresì la tabella contenente altre categorie del settore, sia di lavorazione che specialistiche OS con le relative percentuali di incidenza della manodopera sul valore dell’opera.

CIPL Lapidei Industria Lucca: definita la proroga del contratto

Previsti, per i lavoratori del settore, l’erogazione di buoni spesa e l’aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
– la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
– la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno. 

Previsti, per i lavoratori del settore, l'erogazione di buoni spesa e l'aumento del contributo mensile al Comitato Paritetico Marmo

In data 30 gennaio 2024 è stato sottoscritto a Pietrasanta (LU) presso la sede di Confindustria Toscana Nord, tra le OO.SS di categoria e Confindustria Toscana Nord, il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza. Il contratto interessa circa 1000 lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca, sia delle cave che dei laboratori di trasformazione.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito il riconoscimento ai lavoratori di un importo di 140,00 euro una tantum, da erogare sotto forma di tessera buoni spesa in due tranche:
- la prima da 90,00 euro da riconoscere entro marzo 2024;
- la seconda da 50,00 euro da riconoscere entro settembre 2024.
Contestualmente è stato previsto anche un aumento da 6,16 euro a 6,70 euro del contributo mensile per singolo lavoratore che l’azienda riconosce al Comitato Paritetico Marmo, ente bilaterale che garantisce sia attività istituzionali quali la partecipazione a progetti e corsi di formazione e sicurezza per i lavoratori, sia un Fondo Mutualistico per i lavoratori con assistenze quali un’assicurazione professionale e contributi nascita e matrimonio.
Le OO.SS., in virtù della difficile situazione del settore, hanno infine condiviso la decisione di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto, bensì di prorogare quello vigente di un anno. 

Email dei dipendenti e privacy: nuove indicazioni per la conservazione dei metadati

L’Autorità garante vara un nuovo documento di indirizzo con limitazioni per il periodo di conservazione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 6 febbraio 2024, n. 517).

Il Garante per la privacy ha reso noto di aver varato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, l’Autorità chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

L’indirizzo predisposto dal garante prevede, invece, che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

L'Autorità garante vara un nuovo documento di indirizzo con limitazioni per il periodo di conservazione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 6 febbraio 2024, n. 517).

Il Garante per la privacy ha reso noto di aver varato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, l'Autorità chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare - per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato - i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

L'indirizzo predisposto dal garante prevede, invece, che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione, gli importi rivalutati per il 2024

L’INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).

Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

 

I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

 

L’INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 

 

Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:

 

– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;

10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;

1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d’inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.

 

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:

 

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l’anno 2024:

 

843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;

1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.

L'INPS rende noti i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili rivalutati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 7 febbraio 2024, n. 31).

Dal 1° gennaio 2024 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

 

I soggetti a cui si riferiscono le indicazioni fornite con la circolare in oggetto sono quelli esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). 

 

L'INPS ricorda che, nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. 

 

Pertanto, per il 2024, gli importi delle prestazioni in argomento sono i seguenti:

 

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti;

- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle, nipoti;

- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

I limiti di reddito familiare da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024 sono stati aggiornati tenuto conto della misura del tasso d'inflazione programmato per il 2023 che è stata pari al +4,3%.

 

Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi), si applica la seguente tabella:

 

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
Euro Euro
2 persone 17.715,95 21.216,75
3 persone 22.779,35 27.276,19
4 persone 27.204,24 32.578,65
5 persone 31.632,83 37.881,18
6 persone 35.850,10 42.932,63
7 o più persone 40.066,61 47.983,28

Invece, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per l'anno 2024:

 

- 843,04 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;

- 1.475,32 euro per 2 genitori ed equiparati.

D.L. sicurezza energetica, fonti rinnovabili e sostegno a imprese energivore convertito in Legge

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l’8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. “gasivori“.

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell’edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

– dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

– del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell’area dell’Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L’articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall’applicazione dell’IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. 

La Legge 2 febbraio 2024, n. 11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2024, n. 31.

La Legge di conversione n. 11/2024 del D.L. n. 181/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore l'8 febbraio 2024 e prevede disposizioni urgenti:

  • per la sicurezza energetica del Paese;

  • per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;

  • per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;

  • in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Di seguito alcune delle misure previste.

 

L’articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori. In particolare viene disposto che fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti concedenti attribuiscano una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico di soggetti iscritti nell’elenco delle imprese elettrivore istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA.

 

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 16 del D.L. n. 17/2022, recante norme per incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli a clienti finali industriali a forte consumo di gas, cd. "gasivori".

 

L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

 

L’articolo 4-bis, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA) degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

In materia di misure a sostegno dell'edilizia privata, l’articolo 4-quater estende da due anni (come previsto dall'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022) a 30 mesi la proroga:

- dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del Testo unico in materia edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023);

- del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della Legge n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023).

 

L’articolo 4-quinquies reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016.

 

L’articolo 4-octies, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

L'articolo 15 reca disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità.

 

Infine l’articolo 18-bis prevede l’esenzione dall'applicazione dell'IMU, per l’anno 2024, per i fabbricati ad uso abitativo distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei territori della regione Umbria (quindi non solamente nel territorio del comune di Umbertide, come invece prevede la normativa vigente) colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023.