Contributi volontari: gli importi dovuti per il 2024

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L’INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).

Comunicati i nuovi valori a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (INPS, circolare 21 febbraio 2024, n. 36).

L'INPS ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +5,4%, tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023.

Pertanto, sulla base di questa variazione, la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del D.L. n. 384/1992) è pari a 55.008 euro. Il massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650 euro.

Per il 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti all’evidenza contabile separata e Fondo Volo  

Nella circolare in commento, tra gli importi riportati, ci sono anche quelli dovuti dagli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. che continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Anche per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. 

Inoltre, per il 2024 non si è verificata nemmeno alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%.

Giornalisti pubblicisti e praticanti

Confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%, anche per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2024, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

Dato che nel 2024 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Infine, nella circolare in argomento sono inclusi i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD, divisi per categorie e versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti (oscillanti secondo la specifica tipologia tra il 23,70% e il 24,18%).

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

L'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l'Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell'articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell'articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d'interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all'Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l'Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ''mero trasporto di persone'' ed emerge come l'interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un'esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l'Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall'istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l'estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell'indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
- le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
- le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
- la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
- la costituzione di un tavolo tecnico, con l'obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
- l'estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
- il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

Prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione e nuova disciplina IRPEF

L’INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l’importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

L'INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall'articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L'INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l'importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

CIRL Legno e Arredamento Artigianato Marche: siglato il contratto integrativo

Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi

Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l’erogazione dell’Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L’importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L’erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all’orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale – Imprese artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,51
A 14,46
B 12,21
C Super 12,64
C 12,06
D 11,40
E 10,80
F 10,14
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,29
2 15,27
3 13,30
4 12,47
5 12,00
6 11,45
7 10,64
   

Elemento economico regionale – Piccole e medie imprese

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,63
A 14,56
B 13,31
C Super 12,73
C 12,15
D 11,48
E 10,87
F 10,22
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,40
2 15,38
3 13,39
4 12,56
5 12,09
6 11,53
7 10,72

Dalla data di sottoscrizione dell’accordo viene applicata la tabella, inserita all’interno dell’allegato B, dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l’Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.

Livello ERP
AS 47,52
A 43,90
B 39,77
C Super 37,19
C 37,19
D 35,12
E 33,21
F 33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all’orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
– 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
– 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
– 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l’istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l’importo dell’Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi

Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l'erogazione dell'Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L'importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L'erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all'orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale - Imprese artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,51
A 14,46
B 12,21
C Super 12,64
C 12,06
D 11,40
E 10,80
F 10,14
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,29
2 15,27
3 13,30
4 12,47
5 12,00
6 11,45
7 10,64
   

Elemento economico regionale - Piccole e medie imprese

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,63
A 14,56
B 13,31
C Super 12,73
C 12,15
D 11,48
E 10,87
F 10,22
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,40
2 15,38
3 13,39
4 12,56
5 12,09
6 11,53
7 10,72

Dalla data di sottoscrizione dell'accordo viene applicata la tabella, inserita all'interno dell'allegato B, dell'accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l'Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.

Livello ERP
AS 47,52
A 43,90
B 39,77
C Super 37,19
C 37,19
D 35,12
E 33,21
F 33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all'orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
- 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
- 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
- 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l'istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un'unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l'importo dell'Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

Arrivano i chiarimenti sull'eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L'INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall'Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l'INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l'anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell'ambito:
- contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
- extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
- spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
- spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
- spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
-  spese relative alla mediazione obbligatoria;
- oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all'assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

Ebav Veneto: previsto il contributo per il controllo dei prodotti

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
– controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
– controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E’ previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
– per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
– per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

Prevista la possibilità di richiedere entro il 30 giugno 2024 un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute dalle Aziende per i controlli dei prodotti nel 2023 

L'Ebav, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo per le spese sostenute nel 2023 dalle Aziende per:
- controlli del prodotto, dei materiali e delle attrezzature (prove, test, analisi di laboratorio, analisi salubrità, etichettatura nutrizionale, verifica marcatura CE, ecc.) effettuati da Laboratori;
- controlli, effettuati dagli Enti autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per il rilascio o il mantenimento delle seguenti qualifiche:
a) denominazione di origine DOP e IGP (regolamento CE n. CE 1151/12 o successivi) o DOC, DOCG o IGT (per le aziende vitivinicole);
b) specialità tradizionali garantite STG (regolamento CE n.509/06 o successivi);
c) metodo di produzione biologico (regolamento CE 834/2007 o successivi);
d) altro Disciplinare esistente e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’anno di competenza delle spese sostenute è l’anno di emissione della fattura.
E' previsto un contributo massimo fino al 50% dei costi sostenuti:
- per le aziende metalmeccaniche, orafi, odontotecnici, tessili, occhiali, chimica, vetro, ceramica, alimentaristi, panificatori, legno, comunicazione, acconciatura-estetica, imprese di pulizie fino a 1.000 euro annui;
- per le aziende di trasporto merci fino a 2.000 euro annui.

Esenzione imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L’articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L’articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ”principio di alternatività IVA/bollo”).

 

L’articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L'articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L'articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'IVA, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ''principio di alternatività IVA/bollo'').

 

L'articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall'imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all'esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall'acquirente all'esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall'imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell'esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia ritiene che l'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.

L'INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell'APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L'INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all'istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo - dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell'INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.