Credito d’imposta per le ZES in caso di acquisto di immobile con patto di riservato dominio

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sul credito di imposta per le ZES in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di un immobile con patto di riservato dominio (Agenzia delle entrate, risposta 29 gennaio 2024, n. 23).

L’articolo 4 del D.L. n. 91/2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

 

Il comma 2, dell’articolo 5 del citato D.L. prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Tale credito di imposta è esteso, inoltre, all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

In relazione al caso di specie, l’istante rappresenta l’intenzione di acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio).

Sul punto, l’Agenzia delle entrate osserva che, in relazione al Bonus Mezzogiorno, espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, già con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 è stato chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

 

L’Agenzia evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerino conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerino sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.

 

Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà, l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

Arrivano chiarimenti dall'Agenzia delle entrate sul credito di imposta per le ZES in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di un immobile con patto di riservato dominio (Agenzia delle entrate, risposta 29 gennaio 2024, n. 23).

L'articolo 4 del D.L. n. 91/2017, recante disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

 

Il comma 2, dell'articolo 5 del citato D.L. prevede che in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Tale credito di imposta è esteso, inoltre, all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

In relazione al caso di specie, l'istante rappresenta l'intenzione di acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio).

Sul punto, l'Agenzia delle entrate osserva che, in relazione al Bonus Mezzogiorno, espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, già con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 è stato chiarito che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. In particolare, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

 

L'Agenzia evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle cessioni si considerino conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerino sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.

 

Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

CCNL Terziario (Sistema Commercio – Confsal): prorogato il contratto fino al 2026

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos – Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato – Fesica Confsal, con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l’Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell’art. 235 come segue: “1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s’impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I’evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato – Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Al fine di garantire una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico le Parti Sociali hanno definito la proroga del contratto

Il 29 dicembre 2023 si sono incontrati la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - Sistema Impresa (già Sistema Commercio e Impresa), Aifos - Associazione ltaliana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e la Federazione italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - Fesica Confsal, con l'assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Confsal, per definire il rinnovo del contratto per i dipendenti del terziario, commercio, distribuzione e servizi del 1° luglio 2013.
Vista la scadenza del contratto, le Parti Sociali al fine di garantire alle imprese ed ai lavoratori del settore una situazione di stabilità sul piano normativo ed economico, si sono incontrate per il rinnovo dello stesso. Tra i soggetti stipulanti si è aggiunta anche l'Associazione Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro - Aifos, in qualità di associazione operante nel campo delle attività formative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto è stata definita la sostituzione dell'art. 235 come segue: "1. Il presente contratto decorre dal 1° maggio 2023 e avrà scadenza al 30 aprile 2026. 2. Le parti, alla luce del condiviso principio di ultravigenza, concordano che il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori tre annualità se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a/r. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. 3. Le parti s'impegnano reciprocamente ad incontrarsi ogni sei mesi al fine di monitorare in modo costante I'evoluzione della situazione nel settore e per valutare eventuali modifiche ed integrazioni, anche alla luce della prossima uscita degli accordi Stato - Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". 

CCNL Alimentari Cooperative: aperta la trattativa per il rinnovo

Le richieste dei Sindacati sono l’aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell’orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l’export, il fatturato, la produttività e l’occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore, con l’obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E’ stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.

Le richieste dei Sindacati sono l'aumento dei minimi di 300,00 euro, la riduzione dell'orario di lavoro di lavoro a 36 ore settimanali e potenziamento del welfare 

Il 31 gennaio è iniziata la trattativa per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto lo scorso 30 novembre.
Le Segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato la piattaforma unitaria alla parti datoriali, mettendo innanzitutto in evidenza la crescita del settore alimentare soprattutto per quanto riguarda l'export, il fatturato, la produttività e l'occupazione. 
A tal proposito, è stato richiesto un aumento dei salari minimi di 300,00 euro e una riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore, con l'obiettivo di migliorare  le esigenze di vita e quelle professionali.
E' stata, inoltre, evidenziata la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, con l'obiettivo di contrastare forme di precarietà, di potenziare le misure di welfare contrattuale, di incrementare le tutele inerenti alla salute e sicurezza del lavoratore.
Fissati, anche, i prossimi appuntamenti per il 22 febbraio, il 13 marzo in sede tecnica e il 27 marzo in plenaria.

CIPL Edilizia Artigianato Bolzano: stabiliti gli importi dell’EVR 2024

Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano

Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell’EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.

EVR Impiegati Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

1.993,46 € 5,40% 107,65 €
1.777,08 € 5,40% 95,96 €
1.481,04 € 5,40% 79,98 €
1.380,98 € 5,40 % 74,57 €
1.283,72 € 5,40% 69,32 €
1.153,65 € 5,40 % 62,30 €
987,30 € 5,40% 53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

7,98 euro 5,40% 0,43 euro
7,42 euro 5,40% 0,40 euro
6,67 euro 5,40% 0,36 euro
5,71 euro 5,40% 0,31 euro

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L’importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

Le Parti hanno definito gli importi da erogare per impiegati ed operai del settore edile-artigiano

Il 24 gennaio scorso, le Parti sociali Lvh.apa-Confartigianato imprese, Cna/Shv-Unione provinciale artigiani e Pmi e le Sigle sindacali Asgb Bau, Feneal-Uil Tnaa; Filca-SgbCisl e Fillea/Gbh-Cgil/Agb hanno sottoscritto il verbale di accordo per il pagamento relativo all’elemento variabile della retribuzione nel settore artigiano edile Pmi della provincia di Bolzano.
Da un confronto dei parametri presi in esame per valutare l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024 ne sono risultati positivi tre su cinque e, sulla scorta di quanto emerso, la misura relativa all’emolumento è pari al 90% dell’importo originario. Pertanto, le Parti hanno stabilito che il pagamento dell'EVR è nella misura pari al 5,40% dei minimi di paga base in vigore all’1° gennaio 2024.

EVR Impiegati Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo mensile

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo mensile

1.993,46 € 5,40% 107,65 €
1.777,08 € 5,40% 95,96 €
1.481,04 € 5,40% 79,98 €
1.380,98 € 5,40 % 74,57 €
1.283,72 € 5,40% 69,32 €
1.153,65 € 5,40 % 62,30 €
987,30 € 5,40% 53,31 €

EVR Operai Edilizia Artigianato

EVR
Livello Paga base al 1° gennaio 2024

Importo orario

EVR EVR dal 1° gennaio 2024

Importo orario

7,98 euro 5,40% 0,43 euro
7,42 euro 5,40% 0,40 euro
6,67 euro 5,40% 0,36 euro
5,71 euro 5,40% 0,31 euro

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avviene a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni. L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale part-time del dipendente.

Pensione anticipata, implementato il sistema di gestione delle domande telematiche

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L’INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l’inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l’INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

Ora è possibile inoltrare le istanze per Quota 103 e per Opzione Donna (INPS, messaggio 1 febbraio 2024, n. 454).

L'INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire sia la presentazione dell’istanza di Pensione anticipata flessibile, cosiddetta Quota 103, (articolo 1, commi 139 e 140, Legge 30 dicembre 2023, n. 213), sia l’istanza di pensione anticipata Opzione donna (articolo 1, comma 138, Legge n. 213/2023), oltre che l'inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell’istanza di pensione anticipata (articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, sulla base delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettera b) della Legge n. 213/2023).

Le modalità

In particolare, la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile è individuata dal seguente nuovo prodotto: “Pensione Anticipata Flessibile legge di bilancio 2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Requisito anticipata flessibile L. di bilancio 2024.

La presentazione dell’istanza di pensione anticipata opzione donna è individuata dal seguente prodotto:  “Pensione Anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024”; Gruppo: Anzianità/Anticipata/Vecchiaia; Prodotto: Pensione di anzianità/anticipata; Tipo: Opzione donna legge di bilancio 2023/2024.

Infine, l'INPS ricorda che le istanze sopra citate possono essere presentate attraverso i seguenti canali: direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; oppure utilizzando i servizi offerti dagli istituti di patronato riconosciuti dalla legge; o anche
chiamando il Contact Center Integrato.

 

 

Concordato preventivo: rilevanza ai fini IRAP delle plusvalenza da cessione di marchio d’impresa

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all’eventuale rilevanza ai fini dell’IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d’impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L’articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l’impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d’azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall’articolo 84 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l’istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un’interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d’impresa, l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto. A ciò va aggiunto che nell’ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l’ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d’azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

In risposta ad un interpello posto da una società soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio, l'Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere in merito all'eventuale rilevanza ai fini dell'IRAP della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio d'impresa (Agenzia delle entrate, risposta 31 gennaio 2024, n. 27).

L'articolo 160 del Regio decreto n. 267/1942 stabiliva che l'impresa in stato di insolvenza aveva la possibilità di proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d'azienda.

Tale concordato preventivo è oggi regolato dall'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

 

Attualmente ai fini della determinazione della base imponibile IRES, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

L’Agenzia delle entrate osserva che, ai fini IRAP, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della "presa diretta da bilancio" delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito.

 

In relazione alle società di capitali, tra le quali è riconducibile l'istante, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

 

Per quanto riguarda la concorrenza ai fini della determinazione del valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, la circolare n. 27/2009 ha già avuto modo di chiarire che non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d'imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento.

Un'interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

 

In particolare riguardo ai marchi d'impresa, l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, espressamente riconosce la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d'acquisto. A ciò va aggiunto che nell'ambito della disciplina IRAP non sono previste specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che in relazione ai componenti reddituali derivanti da queste operazioni trovi applicazione l'ordinaria disciplina IRAP, tranne nel caso in cui­ derivino da operazioni di cessione d'azienda.

 

Nel caso di specie, dunque, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa avvenuta nell'ambito di concordato preventivo assume rilevanza ai fini IRAP secondo le regole ordinarie, stante la sua classificazione contabile nella voce A.5) del conto economico.

CIPL Edilizia Artigianato Umbria: stabilito l’EVR per il 2024

Per il 2024 le Parti Sociali hanno definito l’EVR nella misura del 4%

Il 23 gennaio 2024 la CNA Costruzioni Umbria, la Anaepa Confartigianato Umbria e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenal-Uil hanno proceduto al raffronto dei cinque
parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Hanno, pertanto, preso a riferimento i seguenti parametri:
– numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni;
– ore di formazione pro capite complessive;
– massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni.
Esaminati i dati forniti relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022, le parti hanno stabilito che tutti i cinque parametri hanno conseguito un valore positivo, definendo l’EVR nella misura del 4%.
Di seguito gli importi.

Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 OPERAI    
Livelli Minimo EVR
4 7,66 euro 0,31 euro
3 7,12 euro 0,28 euro
2 6,40 euro 0,26 euro
1 5,48 euro 0,22 euro
Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale – 2024 IMPIEGATI    
Livelli Minimo EVR
7 1.911,46 euro  76,46 euro
6 1.705,08 euro 68,20 euro
5 1.421,04 euro 56,84 euro
4  1.325,38 euro 53,02 euro
3 1.231,72 euro 49,27 euro
2 1,107,65 euro 44,31 euro
1 947,30 euro 37,89 euro

Per il 2024 le Parti Sociali hanno definito l'EVR nella misura del 4%

Il 23 gennaio 2024 la CNA Costruzioni Umbria, la Anaepa Confartigianato Umbria e la Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenal-Uil hanno proceduto al raffronto dei cinque
parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Hanno, pertanto, preso a riferimento i seguenti parametri:
- numero lavoratori iscritti alle Casse Edili di Perugia e Terni;
- monte salari denunciato alle Casse Edili di Perugia e Terni;
- ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni;
- ore di formazione pro capite complessive;
- massa salari su ore dichiarate alle Casse Edili di Perugia e Terni.
Esaminati i dati forniti relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022, le parti hanno stabilito che tutti i cinque parametri hanno conseguito un valore positivo, definendo l'EVR nella misura del 4%.
Di seguito gli importi.

Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale - 2024 OPERAI    
Livelli Minimo EVR
4 7,66 euro 0,31 euro
3 7,12 euro 0,28 euro
2 6,40 euro 0,26 euro
1 5,48 euro 0,22 euro
Tabella Calcolo EVR — Integrativo Regionale - 2024 IMPIEGATI    
Livelli Minimo EVR
7 1.911,46 euro  76,46 euro
6 1.705,08 euro 68,20 euro
5 1.421,04 euro 56,84 euro
4  1.325,38 euro 53,02 euro
3 1.231,72 euro 49,27 euro
2 1,107,65 euro 44,31 euro
1 947,30 euro 37,89 euro

Settore agricolo: le aliquote contributive per il 2024

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).

In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

 

Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.

 

Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)

 

Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.

 

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti

 

Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:

 

10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;

 

3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

 

Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

L'INPS comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura che impiegano operai a tempo indeterminato, a tempo determinato e lavoratori occasionali agricoli (INPS, circolare 31 gennaio 2024, n. 26).

In materia contributiva, relativamente alle aziende che svolgono la loro attività nel settore agricolo, bisogna fare riferimento a quanto stabilisce il D.Lgs. n. 146/1997, all’articolo 3, comma 1, ove è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

 

Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, di cui alla Legge n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.

 

Pertanto, anche per l’anno 2024, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAGRI)

 

Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione delle aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l’applicazione della misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), ossia l'aliquota è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della Legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati.

 

Contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti

 

Le aliquote INAIL non hanno subito variazioni e, dunque, restano fissate nelle seguenti misure:

 

- 10,1250% per assistenza infortuni sul lavoro;

 

- 3,1185% per addizionale infortuni sul lavoro.

 

Agevolazioni a favore del datore di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024

 

Descrizione del territorio Agevolazione Dovuto
Territorio non svantaggiato 0 100%
Territorio svantaggiato 68% 32%
Territorio particolarmente svantaggiato (ex zona montana) 75% 25%

Esonero contributivo lavoratrici madri: le indicazioni per gli adempimenti

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L’Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

Fornite le istruzioni per la gestione degli obblighi previdenziali connessi alla misura (INPS, 31 gennaio 2024, n. 27).

Con la circolare in argomento, l'INPS ha illustrato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla  misura di esonero contributivo lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n, 213/2023, articolo 1, comma 180) ha previsto questa misura per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 a favore di queste lavoratrici, riconoscendo uno sgravio del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 181 della Legge di bilancio, l’esonero è esteso, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assetto e misura dell’esonero

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Le istruzioni operative

Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2 o 3 figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare in commento. Tuttavia, resta fermo che, qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare.

L'Istituto comunicherà la disponibilità di tale applicativo sul suo portale istituzionale con la pubblicazione di un apposito messaggio.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Infine la circolare in questione riporta le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPa>, <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Legno Industria: con la sottoscrizione dell’accordo stabiliti nuovi minimi retributivi

 

Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell’adeguamento IPCA 2023 

Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l’incremento dei minimi retributivi per il recupero dell’inflazione per l’anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a “doppia pista salariale” con l’adeguamento all’indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell’importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell’ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.

Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall’1.1.2024 Minimi dall’1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT). 

 

Dal 1° gennaio 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi sulla base dell'adeguamento IPCA 2023 

Le Sigle sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federlegno hanno sottoscritto, il 30 gennaio scorso, il verbale di accordo che stabilisce l'incremento dei minimi retributivi per il recupero dell'inflazione per l'anno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'accordo riguarda 200mila addetti e indica gli aumenti basati sul modello a "doppia pista salariale" con l'adeguamento all'indice IPCA non depurata dei costi energetici.
Sulla base delle quota prevista del 5,9% (dati Istat), è previsto un ulteriore aumento della retribuzione al parametro 140 (AC1/AS2) dell'importo di 124,71 euro. Il valore, sommato ai 143,80 euro erogati a luglio 2023, dà un importo totale di oltre 260,00 euro di aumento in un anno di vigenza contrattuale, in attesa dell'ulteriore verifica a gennaio 2025. Nel verbale viene precisato che gli incrementi relativi al mese di gennaio vengono erogati con la retribuzione di febbraio 2024.

Categoria Parametro Minimi al 31.12.2023 3 Scatti Montante Incrementi dall'1.1.2024 Minimi dall'1.1.2024
AD3 210 2.872,45 44,31 2.916,76 172,09 3.044,54
AD2 205 2.818,22 44,31 2.862,53 168,89 2.987,11
AD1 195 2.704,78 41,76 2.746,54 162,05 2.866,83
AC5 185 2.592,29 39,21 2.631,50 155,26 2.747,55
AC4 170 2.423,62 35,76 2.459,38 145,10 2.568,73
AC3/AC2/AS4 155 2.254,82 32,37 2.287,19 134,94 2.389,76
AS3 147,5 2.170,96 30,66 2.201,62 129,91 2.300,87
AC1/AS2 140 2.084,81 28,98 2.113,79 124,71 2.209,52
AE4/AS1 134 2.017,57 27,27 2.044,84 120,65 2.138,22
AE3 126,5 1.933,34 26,40 1.959,74 115,62 2.048,97
AE2 119 1.848,59 25,59 1.874,18 110,58 1.959,16
AE1 100 1.635,92 23,85 1.659,77 97,93 1.733,85

I minimi sopra indicati sono comprensivi di paga base, contingenza ed Edr non conglobati. 
IPCA anno 2023 +5,9% (Fonte ISTAT).