CCNL Cinematografia Addetti alle Troupes: nuovo incontro per il rinnovo

La discussione si è incentrata sulle questioni economiche: nuovi minimi e banca ore 

Il 30 gennaio si sono riunite le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Anica,  Ape, Apa al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
Innanzitutto è stata discussa la questione economica e i sindacati hanno dichiarato che, a fronte di una vacanza contrattuale di 20 anni, la proposta della controparte datoriale era inadeguata.
Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita l’importanza dell’istituzione di una banca ore e della rilevazione oraria, al fine di accertare una chiara e puntuale verifica delle effettive ore di lavoro. 
Le Parti hanno, infatti, stabilito di definire nella prossima riunione la nuova classificazione professionale, una regolamentazione della rilevazione oraria e della banca ore.

La discussione si è incentrata sulle questioni economiche: nuovi minimi e banca ore 

Il 30 gennaio si sono riunite le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Anica,  Ape, Apa al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di filmati dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva.
Innanzitutto è stata discussa la questione economica e i sindacati hanno dichiarato che, a fronte di una vacanza contrattuale di 20 anni, la proposta della controparte datoriale era inadeguata.
Durante l’incontro è stata, inoltre, ribadita l'importanza dell’istituzione di una banca ore e della rilevazione oraria, al fine di accertare una chiara e puntuale verifica delle effettive ore di lavoro. 
Le Parti hanno, infatti, stabilito di definire nella prossima riunione la nuova classificazione professionale, una regolamentazione della rilevazione oraria e della banca ore.

CCNL Misericordie e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas: sottoscritto il contratto unificato

Dopo lunghe trattative, le due Associazioni hanno firmato il rinnovo del contratto di lavoro, con adeguamenti economici, più garanzie e tutele 

Dopo mesi di trattative e del pre-accordo firmato il 18 gennaio a Firenze è stato sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di unificazione dei CCNL di ANPAS ODV e di Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia relativo al periodo 2020-2022. I Segretari delle OO.SS. di settore hanno affermato che la firma rappresenta un primo importante passo volto alla riduzione dei contratti attualmente applicati, con l’obiettivo di creare un contratto unico di comparto relativo al socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera, e che dovrà ora proseguire avviando la trattativa per il triennio 2023/2025 insieme a Croce Rossa Italiana. 
Il contratto in questione riallinea i minimi tabellari a quelli di Croce Rossa Italiana relativamente alla vigenza 2020-2022 (condizione indispensabile per poter procedere nel percorso di unificazione con CRI). Allinea inoltre alcuni istituti normativi e introduce alcune significative migliorie, a partire dalla maternità al 100% e dall’introduzione di due giorni di permesso retribuito per figli fino a 8 anni di età. Positivi anche alcuni interventi di aggiornamento sui profili professionali e l’aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare per le lavoratrici e i lavoratori part-time.

Ad integrazione del verbale del 18 gennaio 2024, le Parti Sociali hanno concordato che in merito all’erogazione dell’Una tantum, questa verrà erogata ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del CCNL 2020/2022. Detta una tantum verrà corrisposta senza alcuna distinzione di tipologia di contratto e di presenza. I ratei delle tredicesima 2022/2023 saranno erogati con le seguenti decorrenze: il rateo della tredicesima 2022 nella busta paga di aprile 2024, mentre  il rateo della tredicesima 2023 nella busta paga di novembre 2024. 

Dopo lunghe trattative, le due Associazioni hanno firmato il rinnovo del contratto di lavoro, con adeguamenti economici, più garanzie e tutele 

Dopo mesi di trattative e del pre-accordo firmato il 18 gennaio a Firenze è stato sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di unificazione dei CCNL di ANPAS ODV e di Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia relativo al periodo 2020-2022. I Segretari delle OO.SS. di settore hanno affermato che la firma rappresenta un primo importante passo volto alla riduzione dei contratti attualmente applicati, con l’obiettivo di creare un contratto unico di comparto relativo al socio sanitario-assistenziale, del trasporto sanitario e di emergenza urgenza extraospedaliera, e che dovrà ora proseguire avviando la trattativa per il triennio 2023/2025 insieme a Croce Rossa Italiana. 
Il contratto in questione riallinea i minimi tabellari a quelli di Croce Rossa Italiana relativamente alla vigenza 2020-2022 (condizione indispensabile per poter procedere nel percorso di unificazione con CRI). Allinea inoltre alcuni istituti normativi e introduce alcune significative migliorie, a partire dalla maternità al 100% e dall'introduzione di due giorni di permesso retribuito per figli fino a 8 anni di età. Positivi anche alcuni interventi di aggiornamento sui profili professionali e l’aumento delle maggiorazioni per il lavoro supplementare per le lavoratrici e i lavoratori part-time.

Ad integrazione del verbale del 18 gennaio 2024, le Parti Sociali hanno concordato che in merito all'erogazione dell’Una tantum, questa verrà erogata ai lavoratori in forza alla sottoscrizione del CCNL 2020/2022. Detta una tantum verrà corrisposta senza alcuna distinzione di tipologia di contratto e di presenza. I ratei delle tredicesima 2022/2023 saranno erogati con le seguenti decorrenze: il rateo della tredicesima 2022 nella busta paga di aprile 2024, mentre  il rateo della tredicesima 2023 nella busta paga di novembre 2024. 

Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico: le istanze di riesame

Fornite le istruzioni, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande (INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491).

L’INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti per le indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, pari a 550 euro (articolo 2-bis, D.L. n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti).

In particolare, le istanze in questione sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L’INPS nel messaggio in commento rende note anche le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle proprie strutture territoriali.

I requisiti

In effetti, la norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023) ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

L’articolo 18, comma 2 del D.L. n. 145/2023 ha peraltro previsto anche un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

La gestione delle richieste di riesame

In allegato al messaggio in commento, l’INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in questione (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

In particolare, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite messaggio in argomento.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

Fornite le istruzioni, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande (INPS, messaggio 5 febbraio 2024, n. 491).

L'INPS ha comunicato le istruzioni per la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti per le indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, pari a 550 euro (articolo 2-bis, D.L. n. 50/2022, cosiddetto Decreto Aiuti).

In particolare, le istanze in questione sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. L'INPS nel messaggio in commento rende note anche le indicazioni per la gestione delle medesime da parte delle proprie strutture territoriali.

I requisiti

In effetti, la norma di interpretazione autentica (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023) ha chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane e che possano fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

L’articolo 18, comma 2 del D.L. n. 145/2023 ha peraltro previsto anche un’indennità una tantum pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.

La gestione delle richieste di riesame

In allegato al messaggio in commento, l'INPS riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità e la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora intenda chiedere il riesame (Allegato n. 1 per le domande dell’anno 2022 e Allegato n. 2 per le domande dell’anno 2023). Il termine non perentorio per proporre riesame è di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in questione (o dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.

In particolare, l’utente può fare richiesta di riesame attraverso il pulsate “Chiedi riesame” disponibile nella sezione “Dati della domanda”, accessibile secondo le indicazioni fornite messaggio in argomento.

La richiesta di riesame prevede l’inserimento di una motivazione e il contestuale invio della relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

CIPL Edilizia Cooperative Perugia: determinato l’EVR 2024 per i lavoratori del settore

Definito l’Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest’anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
– il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
– il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
– le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
– la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall’analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest’anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

EVR Impiegati Perugia – Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
Quadri 1894,71 75,79

 

Definito l'Elemento variabile della retribuzione 2024

Il 12 gennaio 2024 Ance Perugia, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria e Feneal-Uil Umbria hanno sottoscritto il verbale di accordo con cui è stata definita la modalità di erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per quest'anno.
Le Parti firmatarie hanno proceduto al confronto dei parametri territoriali, realizzando la comparazione degli ultimi tre anni di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri sono:
- il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Perugia (20%);
- il monte salari denunciato alla Casa Edile di Perugia (20%);
- le ore denunciate alla Cassa Edile di Perugia al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro (20%);
- la massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Perugia (40%).
Dall'analisi effettuata, risulta che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo.
Per quest'anno quindi, le OO.SS. danno atto alla concretizzazione della decorrenza dell’Evr nella misura del 4%.
Difatti, nelle tabelle sottostanti vengono riportati i valori aggiornati di tale emolumento relativo alle province di Perugia e Terni per il 2024.
EVR Operai Perugia - Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

EVR Impiegati Perugia - Terni

Livello Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
Quadri 1894,71 75,79

 

CCNL Istruzione e ricerca: proseguono le trattative di rinnovo

Importanti novità per i Dirigenti del settore

Svoltosi lo scorso 31 gennaio il secondo incontro relativo al rinnovo del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 comprendente i Dirigenti scolastici ed AFAM, i Dirigenti universitari nonché quelli di Ricerca.
Nel corso dell’assemblea, le OO.SS. si sono espresse sui primi tre titoli della bozza di testo normativo, precisamente:
Titolo 1° – Disposizioni generali;
Titolo 2° – Relazioni sindacali;
Titolo 3° – Disposizioni comuni sugli istituti normativi ed economici.
Il testo del Titolo 1° e del Titolo 2° risulta essere quello del precedente CCNL  2016-2018, invece, nel testo del Titolo 3° sono state introdotte novità quali l’estensione ai dirigenti del lavoro svolto in modalità agile e l’introduzione della figura del Dirigente Mentor con almeno 15 anni di anzianità che va ad affiancare il neo Dirigente nei primi due anni di servizio.
In merito al sistema delle relazioni sindacali si è richiesto il ripristino delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, stress lavoro-correlato, nonché le misure per garantirne l’attuazione.
Si domanda altresì un confronto sul ruolo del dirigente, nonché sulla definizione del ruolo di docente in ragione dell’assenza di disposizioni contrattuali specifiche; ed inoltre la determinazione della retribuzione dei dirigenti scolastici e Afam correlata alla graduazione delle posizioni dirigenziali oggetto del confronto.
E’ stata poi accolta la proposta riguardante l’eliminazione del periodo di 4 mesi predisposti ogni anno e relativi ai giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto in caso di effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano l’incapacità di svolgere la prestazione lavorativa, nonché l’affiancamento del Dirigente Mentor al neo Dirigente nei primi due anni di incarico. In quest’ultimo caso, per i Dirigenti scolastici si deve valutare la relazione tra il Mentor e il docente tutor per l’individuazione dei compensi da attribuire alla funzione svolta.
Per quanto riguarda la parte economica si assiste alla proposta da parte delle OO.SS. di aumenti retributivi per i Dirigenti scolastici e Afam, Dirigenti università, Dirigenti ricerca di prima e seconda fascia come di seguito riportato.
Dirigenza scolastica e Afam (computati sulla base del salario dei dirigenti al 31 dicembre 2018)
– dal 1° gennaio 2019: 84,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione tabellare ed in aggiunta 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Altre risorse vengono versate nel Fondo Unico Nazionale in misura pari a 60,00 euro mensili lordi, ossia 46,00 euro dalle risorse contrattuali e 14,00 euro previste da norme generali, destinati ad aumentare la retribuzione che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Dirigenza università
– dal 1° gennaio 2019: 97,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta la somma di 21,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta, l’importo di 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse vengono versate nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari a 85,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca prima fascia
– dal 1° gennaio 2019: 165,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2020: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare. Viene altresì aggiunta la somma di 86,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse convergono nel Fondo per il finanziamento retributivo di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia in misura pari a 137,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca seconda  fascia
– dal 1° gennaio 2019: 112,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
– dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 43,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
– dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 60,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
In aggiunta, ulteriori risorse sono versate al Fondo per il finanziamento salariale di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari ad una media di 126,00 euro mensili lordi.

Da ultimo le OO.SS. comunicano che è stata fissata la prossima riunione per il 15 febbraio 2024.

Importanti novità per i Dirigenti del settore

Svoltosi lo scorso 31 gennaio il secondo incontro relativo al rinnovo del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 comprendente i Dirigenti scolastici ed AFAM, i Dirigenti universitari nonché quelli di Ricerca.
Nel corso dell'assemblea, le OO.SS. si sono espresse sui primi tre titoli della bozza di testo normativo, precisamente:
- Titolo 1° – Disposizioni generali;
- Titolo 2° – Relazioni sindacali;
- Titolo 3° – Disposizioni comuni sugli istituti normativi ed economici.
Il testo del Titolo 1° e del Titolo 2° risulta essere quello del precedente CCNL  2016-2018, invece, nel testo del Titolo 3° sono state introdotte novità quali l’estensione ai dirigenti del lavoro svolto in modalità agile e l’introduzione della figura del Dirigente Mentor con almeno 15 anni di anzianità che va ad affiancare il neo Dirigente nei primi due anni di servizio.
In merito al sistema delle relazioni sindacali si è richiesto il ripristino delle linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza, stress lavoro-correlato, nonché le misure per garantirne l’attuazione.
Si domanda altresì un confronto sul ruolo del dirigente, nonché sulla definizione del ruolo di docente in ragione dell’assenza di disposizioni contrattuali specifiche; ed inoltre la determinazione della retribuzione dei dirigenti scolastici e Afam correlata alla graduazione delle posizioni dirigenziali oggetto del confronto.
E' stata poi accolta la proposta riguardante l’eliminazione del periodo di 4 mesi predisposti ogni anno e relativi ai giorni di assenza esclusi dal periodo di comporto in caso di effetti collaterali delle terapie salvavita che comportano l'incapacità di svolgere la prestazione lavorativa, nonché l’affiancamento del Dirigente Mentor al neo Dirigente nei primi due anni di incarico. In quest'ultimo caso, per i Dirigenti scolastici si deve valutare la relazione tra il Mentor e il docente tutor per l'individuazione dei compensi da attribuire alla funzione svolta.
Per quanto riguarda la parte economica si assiste alla proposta da parte delle OO.SS. di aumenti retributivi per i Dirigenti scolastici e Afam, Dirigenti università, Dirigenti ricerca di prima e seconda fascia come di seguito riportato.
Dirigenza scolastica e Afam (computati sulla base del salario dei dirigenti al 31 dicembre 2018)
- dal 1° gennaio 2019: 84,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione tabellare ed in aggiunta 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Altre risorse vengono versate nel Fondo Unico Nazionale in misura pari a 60,00 euro mensili lordi, ossia 46,00 euro dalle risorse contrattuali e 14,00 euro previste da norme generali, destinati ad aumentare la retribuzione che, a partire dall’anno scolastico 2023-2024, viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Dirigenza università
- dal 1° gennaio 2019: 97,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
- dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta la somma di 21,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare ed in aggiunta, l'importo di 60,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse vengono versate nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari a 85,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca prima fascia
- dal 1° gennaio 2019: 165,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2020: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare. Viene altresì aggiunta la somma di 86,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2021: 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 170,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
Ulteriori risorse convergono nel Fondo per il finanziamento retributivo di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia in misura pari a 137,00 euro mensili lordi.
Dirigenza ricerca seconda  fascia
- dal 1° gennaio 2019: 112,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare, rideterminati;
- dal 1°gennaio 2020: 130,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 43,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa, rideterminati;
- dal 1° gennaio 2021: 135,00 euro lordi mensili per 13 mensilità sullo stipendio tabellare e 60,00 euro lordi mensili per tredici mensilità sulla retribuzione di posizione parte fissa.
In aggiunta, ulteriori risorse sono versate al Fondo per il finanziamento salariale di posizione dei dirigenti di seconda fascia pari ad una media di 126,00 euro mensili lordi.

Da ultimo le OO.SS. comunicano che è stata fissata la prossima riunione per il 15 febbraio 2024.

Certificazione Unica 2024 per i residenti in Canada e Brasile, istruzioni dall’INPS

L’INPS illustra le peculiarità relative al regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei residenti in Brasile e Canada, con effetto sulla compilazione della Certificazione Unica 2024 (INPS, messaggio 2 febbraio 2024, n. 474).

L’INPS, in vista della trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2023, da effettuarsi entro il 16 marzo 2024, ricorda il regime impositivo applicabile ai residenti in Canada e Brasile in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali che sono attualmente in vigore con i due paesi.

 

La convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (ratificata dalla Legge n. 844/1980) prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione fiscale di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2023, sulla base della rilevazione ufficiale dei cambi medi annuali pubblicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), a 4.624,06 euro e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria ai fini IRPEF, in base alla vigente legislazione tributaria italiana.

 

Invece, per i residenti in Canada, in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con tale paese (ratificata dalla Legge n. 42/2011), la soglia di esenzione è di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di 8.221,99 euro, per l’anno d’imposta 2023, ed è prevista l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, ai fini dell’emissione della CU 2024 per i residenti in Brasile e in Canada, l’INPS precisa che devono essere indicati i seguenti dati: 

 

nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali;

nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21;

nella sezione “ALTRI DATI” – “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 21 nel punto 464.

 

Alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati residenti in Brasile e in Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, sarà applicata dal rateo del mese di marzo 2024, in via preventiva, la tassazione dovuta per l’anno corrente, sulla base dei dati elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni e delle soglie di esenzione sopra indicate, nonché tenendo conto del nuovo sistema di aliquote e scaglioni ai fini IRPEF, come modificato dai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

Inoltre, l’INPS precisa che, a partire dalla mensilità di marzo 2024 fino a quella di dicembre 2024 (10 rate), verrà recuperato l’eventuale debito fiscale ai fini IRPEF dovuto per l’anno 2023.

 

Accedendo ai servizi on line del cittadino del sito istituzionale, sarà possibile scaricare la Certificazione Unica 2024, che sarà emessa entro il prossimo 16 marzo, e consultare il cedolino pensione e servizi collegati, visualizzando gli importi dei cedolini mensili a credito e delle trattenute operate.

L'INPS illustra le peculiarità relative al regime impositivo applicabile alle pensioni della Gestione privata dei residenti in Brasile e Canada, con effetto sulla compilazione della Certificazione Unica 2024 (INPS, messaggio 2 febbraio 2024, n. 474).

L’INPS, in vista della trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2023, da effettuarsi entro il 16 marzo 2024, ricorda il regime impositivo applicabile ai residenti in Canada e Brasile in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali che sono attualmente in vigore con i due paesi.

 

La convenzione internazionale contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Brasile (ratificata dalla Legge n. 844/1980) prevede, per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, una soglia di esenzione dall’imposizione fiscale di valore pari a 5.000 dollari statunitensi, corrispondenti per l’anno d’imposta 2023, sulla base della rilevazione ufficiale dei cambi medi annuali pubblicati dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), a 4.624,06 euro e, per l’eccedenza, la tassazione in via ordinaria ai fini IRPEF, in base alla vigente legislazione tributaria italiana.

 

Invece, per i residenti in Canada, in virtù della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con tale paese (ratificata dalla Legge n. 42/2011), la soglia di esenzione è di 12.000 dollari canadesi, corrispondente alla somma di 8.221,99 euro, per l’anno d’imposta 2023, ed è prevista l’applicazione sull’eccedenza dell’aliquota fissa del 15%, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate.

 

Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, ai fini dell’emissione della CU 2024 per i residenti in Brasile e in Canada, l’INPS precisa che devono essere indicati i seguenti dati: 

 

- nella sezione “DATI FISCALI”, al punto 3, denominato “Redditi di pensione”, l’importo del reddito imponibile, al netto della quota esente applicata in virtù delle citate convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali;

- nella sezione “RITENUTE”, il valore delle ritenute IRPEF applicate sul reddito imponibile al punto 21;

- nella sezione “ALTRI DATI” - “Redditi esenti”, al punto 465, l’ammontare del reddito escluso dalla tassazione IRPEF in applicazione delle convenzioni in argomento, contraddistinto dal codice 21 nel punto 464.

 

Alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati residenti in Brasile e in Canada, che godono del suddetto regime di parziale esenzione, sarà applicata dal rateo del mese di marzo 2024, in via preventiva, la tassazione dovuta per l’anno corrente, sulla base dei dati elaborati a seguito del rinnovo generalizzato delle pensioni e delle soglie di esenzione sopra indicate, nonché tenendo conto del nuovo sistema di aliquote e scaglioni ai fini IRPEF, come modificato dai commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023.

 

Inoltre, l'INPS precisa che, a partire dalla mensilità di marzo 2024 fino a quella di dicembre 2024 (10 rate), verrà recuperato l’eventuale debito fiscale ai fini IRPEF dovuto per l’anno 2023.

 

Accedendo ai servizi on line del cittadino del sito istituzionale, sarà possibile scaricare la Certificazione Unica 2024, che sarà emessa entro il prossimo 16 marzo, e consultare il cedolino pensione e servizi collegati, visualizzando gli importi dei cedolini mensili a credito e delle trattenute operate.

CCNL Piloti di Elicotteri: raggiunto l’accordo sull’adeguamento salariale

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L’accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.

Le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i dipendenti del settore, che hanno un contratto scaduto da oltre venti anni

Dopo una lunga trattativa e quattro azioni di protesta nazionale portate avanti con lo strumento dello sciopero virtuale, le Parti Sociali sono giunte ad un accordo per un primo riconoscimento salariale per i piloti di elicottero, i quali hanno un contratto scaduto da oltre venti anni. L'accordo raggiunto, affermano le Parti, rappresenta il preambolo per l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto di settore, che possa tener conto delle variazioni della normativa degli ultimi 20 anni, con un notevole aumento di profili professionali richiesto oltre ai diversi impieghi prima non previsti dalla professione, di cui la categoria dei piloti di elicottero si è fatta via via carico.
L’adeguamento economico ottenuto è da considerare, affermano le OO.SS., solo un anticipo sul rinnovo previsto nei prossimi 6 mesi, che andrà a completare la rivalutazione salariale della categoria.

CCNL Pesca – Costiera locale: rinnovata la parte economica

 

Con il verbale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024 

Il 19 gennaio 2024, le Parti sociali Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, in collaborazione con le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca hanno sottoscritto il verbale di accordo che stabilisce l’erogazione di nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024. L’accordo dà seguito a quanto stabilito in precedenza nel verbale di accordo del 23 settembre 2022. L’obiettivo delle Parti è quello di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni e riconoscere il recupero del differenziale per il biennio 2022-2023 con un incremento del 5% da applicare al Minimo Monetario Garantito. L’aumento, che riguarda il personale impiegato nella pesca costiera locale, ravvicinata, mediterranea e oceanica, viene erogato nelle seguenti tranches:

1° gennaio 2024: 2,5%;
1° gennaio 2025: 2,5%.

Costiera Locale
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e

14ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante –

Motorista

capopesca

118 1,083.25 euro 242,21 euro 141,29 euro 1.466,75 euro 1.592,34 euro 370,00 euro 1.836,75 euro 125,59 euro
Marinaio polivalente 105 963,91 euro 222,32 euro 129,69 euro 1.315,91 euro 1.431,19 euro 370,00 euro 1.685,91 euro 115,28 euro
Marinaio 102 936,37 euro 217,73 euro 127,01 euro 1.281,11 euro 1.394,00 euro 370,00 euro 1.651,11 euro 112,90 euro
Giovanotto 101 927,19 euro 216,20 euro 126,12 euro 1.269,50 euro 1.381,61 euro 370,00 euro 1.639,50 euro 112,10 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento del 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 118 1.109,67 euro 246,61 euro 143,86 euro 1.500,14 euro 1.628,01 euro 370,00 euro 1.870,14 euro 127,87
Marinaio polivalente 105 987,42 euro 226,24 euro 131,97 euro 1.345,63 euro 1.462,94 euro 370,00 euro 1.715,63 euro 117,31
Marinaio 102 959,21 euro 221,53 euro 129,23 euro 1.309,97 euro 1.424,84 euro 370,00 euro 1.679,97 euro 114,87
Giovanotto mozzo 101 949,80 euro 219,97 euro 128,31 euro 1.298,09 euro 1.412,14 euro 370,00 euro 1.668,09 euro 114,06
100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24
Costiera Ravvicinata
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 132 1.211,77 euro 263,63 euro 153,78 euro 1.629,19 euro 1.765,88 euro 370,00 euro 1.999,19 euro 136,70 euro
Marinaio polivalente 120 1.101,61 euro 245,27 euro 143,07 euro 1.489,95 euro 1.617,13 euro 370,00 euro 1.859,95 euro 127,18 euro
Marinaio 115 1.055,71 euro 237,62 euro 138,61 euro 1.431,94 euro 1.555,15 euro 370,00 euro 1.801,94 euro 123,21 euro
Giovanotto 103 945,55 euro 219,26 euro 127,90 euro 1.292,71 euro 1.406,40 euro 370,00 euro 1.662,71 euro 113,69 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 132 1.241,33 euro 268,55 euro 156,66 euro 1.666,54 euro 1.805,79 euro 370,00 euro 2.036,54 euro 139,25 euro
Marinaio polivalente 120 1.128,48 euro 249,75 euro 145,69 euro 1.523,91 euro 1.653,41 euro 370,00 euro 1.893,91 euro 129,50 euro
Marinaio 115 1.081,46 euro 241,91 euro 141,11 euro 1.464,48 euro 1.589,92 euro 370,00 euro 1.834,48 euro 125,43 euro
Giovanotto 103 968,61 euro 223,10 euro 130,14 euro 1.321,86 euro 1.437,54 euro 370,00 euro 1.691,86 euro 115,68 euro
Mozzo 100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24 euro

 

Mediterranea o d’altura
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante – Motorista capopesca 146 1.340,32 euro 285,05 euro 166,28 euro 1.791,66 euro 1.939,46 euro 370,00 euro 2.161,66 euro 147,81 euro
Marinaio polivalente 134 1.230,16 euro 266,69 euro 155,57 euro 1.652,42 euro 1.790,71 euro 370,00 euro 2.022,42 euro 138,29 euro
Marinaio 129 1.184,26 euro 259,04 euro 151,11 euro 1.594,41 euro 1.728,73 euro 370,00 euro 1.964,41 euro 134,32 euro
Giovanotto 107 982,29 euro 225,38 euro 131,47 euro 1.339,15 euro 1.456,01 euro 370,00 euro 1.709,15 euro 116,86 euro
Mozzo 104 954,75 euro 220,79 euro 128,80 euro 1.304,34 euro 1.418,82 euro 370,00 euro 1.674,34 euro 114,48 euro
Dal 1 gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante – Motorista capopesca 146 1.373,02 euro 290,50 euro 169,46 euro 1.832,98 euro 1.983,61 euro 370,00 euro 2.202,98 euro 150,63 euro
Marinaio polivalente 134 1.260,17 euro 271,69 euro 158,49 euro 1.690,35 euro 1.831,23 euro 370,00 euro 2.060,35 euro 140,88 euro
Marinaio 129 1.213,15 euro 263,86 euro 153,92 euro 1.630,92 euro 1.767,74 euro 370,00 euro 2.000,92 euro 136,82 euro
Giovanotto 107 1.006,25 euro 229,38 euro 133,80 euro 1.369,43 euro 1.488,37 euro 370,00 euro 1.739,43 euro 118,94 euro
Mozzo 104 978,04 euro 224,67 euro 131,06 euro 1.333,77 euro 1.450,27 euro 370,00 euro 1.703,77 euro 116,50 euro
 
Oceanica
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Festività mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile con TFR Valore convenzionai e ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante 310 2.849,47 euro 536,58 euro 681,04 euro 313,00 euro 4.380,10 euro 4.708,77 euro 370,00 euro 4.750,10 euro 328,67 euro
Direttore di macchina 238 2.187,66 euro 426,28 euro 541,04 euro 248,66 euro 3.403,64 euro 3.664,75 euro 370,00 euro 3.773,64 euro 261,11 euro
1° ufficiale 195 1.792,41 euro 360,40 euro 457,43 euro 210,23 euro 2.820,48 euro 3.041,24 euro 370,00 euro 3.190,48 euro 220,76 euro
2° ufficiale 178 1.636,15 euro 334,36 euro 424,38 euro 195,04 euro 2.589,93 euro 2.794,73 euro 370,00 euro 2.959,93 euro 204,81 euro
Nostromo 155 1.424,74 euro 299,12 euro 379,66 euro 174,49 euro 2.278,00 euro 2.461,23 euro 370,00 euro 2.648,00 euro 183,22 euro
Marinaio/Retiere 145 1.332,82 euro 283,80 euro 360,21 euro 165,55 euro 2.142,38 euro 2.316,22 euro 370,00 euro 2.512,38 euro 173,84 euro
Giovanotto 121 1.112,21 euro 247,04 euro 313,55 euro 144,10 euro 1.816,90 euro 1.968,22 euro 370,00 euro 2.186,90 euro 151,32 euro
Mozzo 114 1.047,87 euro 236,31 euro 299,93 euro 137,85 euro 1.721,96 euro 1.866,71 euro 370,00 euro 2.091,96 euro 144,75 euro
Dal 1° gennaio 2025 – Aumento 2,5%
Comandante 310 2.918,95 euro 548,16 euro 695,74 euro 319,76 euro 4.482,61 euro 4.818,37 euro 370,00 euro 4.852,61 euro 335,77 euro
Direttore di macchina 238 2.241,00 euro 435,17 euro 552,33 euro 253,85 euro 3.482,34 euro 3.748,90 euro 370,00 euro 3.852,34 euro 266,56 euro
1° ufficiale 195 1.836,11 euro 367,69 euro 466,68 euro 214,48 euro 2.884,96 euro 3.110,18 euro 370,00 euro 3.254,96 euro 225,22 euro
2° ufficiale 178 1.676,04 euro 341,01 euro 432,82 euro 198,92 euro 2.648,79 euro 2.857,66 euro 370,00 euro 3.018,79 euro 208,88 euro
Nostromo 155 1.459,47 euro 304,91 euro 387,00 euro 177,87 euro 2.329,26 euro 2.516,03 euro 370,00 euro 2.699,26 euro 186,77 euro
Marinaio/Retiere 145 1.365,31 euro 289,22 euro 367,09 euro 168,71 euro 2.190,33 euro 2.367,49 euro 370,00 euro 2.560,33 euro 177,16 euro
Giovanotto 121 1.139,33 euro 251,56 euro 319,28 euro 146,74 euro 1.856,91 euro 2.011,00 euro 370,00 euro 2.226,91 euro 154,09 euro
Mozzo 114 1.073,42 euro 240,57 euro 305,34 euro 140,33 euro 1.759,66 euro 1.907,02 euro 370,00 euro 2.129,66 euro 147,36 euro

 

 

Con il verbale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024 

Il 19 gennaio 2024, le Parti sociali Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, in collaborazione con le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Pesca hanno sottoscritto il verbale di accordo che stabilisce l'erogazione di nuovi minimi retributivi dal 1° gennaio 2024. L'accordo dà seguito a quanto stabilito in precedenza nel verbale di accordo del 23 settembre 2022. L'obiettivo delle Parti è quello di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni e riconoscere il recupero del differenziale per il biennio 2022-2023 con un incremento del 5% da applicare al Minimo Monetario Garantito. L'aumento, che riguarda il personale impiegato nella pesca costiera locale, ravvicinata, mediterranea e oceanica, viene erogato nelle seguenti tranches:

- 1° gennaio 2024: 2,5%;
- 1° gennaio 2025: 2,5%.

Costiera Locale
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e

14ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante -

Motorista

capopesca

118 1,083.25 euro 242,21 euro 141,29 euro 1.466,75 euro 1.592,34 euro 370,00 euro 1.836,75 euro 125,59 euro
Marinaio polivalente 105 963,91 euro 222,32 euro 129,69 euro 1.315,91 euro 1.431,19 euro 370,00 euro 1.685,91 euro 115,28 euro
Marinaio 102 936,37 euro 217,73 euro 127,01 euro 1.281,11 euro 1.394,00 euro 370,00 euro 1.651,11 euro 112,90 euro
Giovanotto 101 927,19 euro 216,20 euro 126,12 euro 1.269,50 euro 1.381,61 euro 370,00 euro 1.639,50 euro 112,10 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 - Aumento del 2,5%
Comandante - Motorista capopesca 118 1.109,67 euro 246,61 euro 143,86 euro 1.500,14 euro 1.628,01 euro 370,00 euro 1.870,14 euro 127,87
Marinaio polivalente 105 987,42 euro 226,24 euro 131,97 euro 1.345,63 euro 1.462,94 euro 370,00 euro 1.715,63 euro 117,31
Marinaio 102 959,21 euro 221,53 euro 129,23 euro 1.309,97 euro 1.424,84 euro 370,00 euro 1.679,97 euro 114,87
Giovanotto mozzo 101 949,80 euro 219,97 euro 128,31 euro 1.298,09 euro 1.412,14 euro 370,00 euro 1.668,09 euro 114,06
100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24
Costiera Ravvicinata
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso

mensile

13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 132 1.211,77 euro 263,63 euro 153,78 euro 1.629,19 euro 1.765,88 euro 370,00 euro 1.999,19 euro 136,70 euro
Marinaio polivalente 120 1.101,61 euro 245,27 euro 143,07 euro 1.489,95 euro 1.617,13 euro 370,00 euro 1.859,95 euro 127,18 euro
Marinaio 115 1.055,71 euro 237,62 euro 138,61 euro 1.431,94 euro 1.555,15 euro 370,00 euro 1.801,94 euro 123,21 euro
Giovanotto 103 945,55 euro 219,26 euro 127,90 euro 1.292,71 euro 1.406,40 euro 370,00 euro 1.662,71 euro 113,69 euro
Mozzo 100 918,01 euro 214,67 euro 125,22 euro 1.257,90 euro 1.369,21 euro 370,00 euro 1.627,90 euro 111,31 euro
Dal 1° gennaio 2025 aumento 2,5%
Comandante - Motorista capopesca 132 1.241,33 euro 268,55 euro 156,66 euro 1.666,54 euro 1.805,79 euro 370,00 euro 2.036,54 euro 139,25 euro
Marinaio polivalente 120 1.128,48 euro 249,75 euro 145,69 euro 1.523,91 euro 1.653,41 euro 370,00 euro 1.893,91 euro 129,50 euro
Marinaio 115 1.081,46 euro 241,91 euro 141,11 euro 1.464,48 euro 1.589,92 euro 370,00 euro 1.834,48 euro 125,43 euro
Giovanotto 103 968,61 euro 223,10 euro 130,14 euro 1.321,86 euro 1.437,54 euro 370,00 euro 1.691,86 euro 115,68 euro
Mozzo 100 940,40 euro 218,40 euro 127,40 euro 1.286,20 euro 1.399,44 euro 370,00 euro 1.656,20 euro 113,24 euro

 

Mediterranea o d'altura
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile

con TFR

Valore convenzionale ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del

TFR mensile

Comandante - Motorista capopesca 146 1.340,32 euro 285,05 euro 166,28 euro 1.791,66 euro 1.939,46 euro 370,00 euro 2.161,66 euro 147,81 euro
Marinaio polivalente 134 1.230,16 euro 266,69 euro 155,57 euro 1.652,42 euro 1.790,71 euro 370,00 euro 2.022,42 euro 138,29 euro
Marinaio 129 1.184,26 euro 259,04 euro 151,11 euro 1.594,41 euro 1.728,73 euro 370,00 euro 1.964,41 euro 134,32 euro
Giovanotto 107 982,29 euro 225,38 euro 131,47 euro 1.339,15 euro 1.456,01 euro 370,00 euro 1.709,15 euro 116,86 euro
Mozzo 104 954,75 euro 220,79 euro 128,80 euro 1.304,34 euro 1.418,82 euro 370,00 euro 1.674,34 euro 114,48 euro
Dal 1 gennaio 2025 - Aumento 2,5%
Comandante - Motorista capopesca 146 1.373,02 euro 290,50 euro 169,46 euro 1.832,98 euro 1.983,61 euro 370,00 euro 2.202,98 euro 150,63 euro
Marinaio polivalente 134 1.260,17 euro 271,69 euro 158,49 euro 1.690,35 euro 1.831,23 euro 370,00 euro 2.060,35 euro 140,88 euro
Marinaio 129 1.213,15 euro 263,86 euro 153,92 euro 1.630,92 euro 1.767,74 euro 370,00 euro 2.000,92 euro 136,82 euro
Giovanotto 107 1.006,25 euro 229,38 euro 133,80 euro 1.369,43 euro 1.488,37 euro 370,00 euro 1.739,43 euro 118,94 euro
Mozzo 104 978,04 euro 224,67 euro 131,06 euro 1.333,77 euro 1.450,27 euro 370,00 euro 1.703,77 euro 116,50 euro
 
Oceanica
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - Aumento del 2,5%
Qualifiche Parametro Importo fisso mensile 13ma e 14ma mensile Festività mensile Ferie mensile MMG mensile senza TFR MMG mensile con TFR Valore convenzionai e ai fini Inps Importo ai fini previdenziali mensile Valore del TFR mensile
Comandante 310 2.849,47 euro 536,58 euro 681,04 euro 313,00 euro 4.380,10 euro 4.708,77 euro 370,00 euro 4.750,10 euro 328,67 euro
Direttore di macchina 238 2.187,66 euro 426,28 euro 541,04 euro 248,66 euro 3.403,64 euro 3.664,75 euro 370,00 euro 3.773,64 euro 261,11 euro
1° ufficiale 195 1.792,41 euro 360,40 euro 457,43 euro 210,23 euro 2.820,48 euro 3.041,24 euro 370,00 euro 3.190,48 euro 220,76 euro
2° ufficiale 178 1.636,15 euro 334,36 euro 424,38 euro 195,04 euro 2.589,93 euro 2.794,73 euro 370,00 euro 2.959,93 euro 204,81 euro
Nostromo 155 1.424,74 euro 299,12 euro 379,66 euro 174,49 euro 2.278,00 euro 2.461,23 euro 370,00 euro 2.648,00 euro 183,22 euro
Marinaio/Retiere 145 1.332,82 euro 283,80 euro 360,21 euro 165,55 euro 2.142,38 euro 2.316,22 euro 370,00 euro 2.512,38 euro 173,84 euro
Giovanotto 121 1.112,21 euro 247,04 euro 313,55 euro 144,10 euro 1.816,90 euro 1.968,22 euro 370,00 euro 2.186,90 euro 151,32 euro
Mozzo 114 1.047,87 euro 236,31 euro 299,93 euro 137,85 euro 1.721,96 euro 1.866,71 euro 370,00 euro 2.091,96 euro 144,75 euro
Dal 1° gennaio 2025 - Aumento 2,5%
Comandante 310 2.918,95 euro 548,16 euro 695,74 euro 319,76 euro 4.482,61 euro 4.818,37 euro 370,00 euro 4.852,61 euro 335,77 euro
Direttore di macchina 238 2.241,00 euro 435,17 euro 552,33 euro 253,85 euro 3.482,34 euro 3.748,90 euro 370,00 euro 3.852,34 euro 266,56 euro
1° ufficiale 195 1.836,11 euro 367,69 euro 466,68 euro 214,48 euro 2.884,96 euro 3.110,18 euro 370,00 euro 3.254,96 euro 225,22 euro
2° ufficiale 178 1.676,04 euro 341,01 euro 432,82 euro 198,92 euro 2.648,79 euro 2.857,66 euro 370,00 euro 3.018,79 euro 208,88 euro
Nostromo 155 1.459,47 euro 304,91 euro 387,00 euro 177,87 euro 2.329,26 euro 2.516,03 euro 370,00 euro 2.699,26 euro 186,77 euro
Marinaio/Retiere 145 1.365,31 euro 289,22 euro 367,09 euro 168,71 euro 2.190,33 euro 2.367,49 euro 370,00 euro 2.560,33 euro 177,16 euro
Giovanotto 121 1.139,33 euro 251,56 euro 319,28 euro 146,74 euro 1.856,91 euro 2.011,00 euro 370,00 euro 2.226,91 euro 154,09 euro
Mozzo 114 1.073,42 euro 240,57 euro 305,34 euro 140,33 euro 1.759,66 euro 1.907,02 euro 370,00 euro 2.129,66 euro 147,36 euro

 

Tutela dell’indotto delle grandi imprese: le misure a favore dei lavoratori dipendenti

Prevista l’integrazione al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (D.L. 2 febbraio 2024, n. 9).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il D.L. n. 9/2024 recante le “Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso ed entrato in vigore il 3 febbraio, stabilisce all’articolo 4 misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell’indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

Le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti

In sostanza (articolo 4, comma 1), ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l’attività lavorativa  in  conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività  lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, dall’INPS una  integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane

Tuttavia, le integrazioni al reddito in questione sono incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 4, comma 5). Peraltro, i periodi di utilizzo dell’integrazione al reddito autorizzati non sono  conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del  D.Lgs. n. 148/20215 e in relazione a queste integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale (comma 6). 

Le imprese ammesse

Ma quali sono le aziende che possono rientrare nel concetto di indotto delle imprese strategiche?

Il D.L. n. 9/2024 individua (articolo 4, comma 2) il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l’oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del decreto in commento, il 70% del fatturato  complessivo dell’impresa destinataria delle commesse.

Le modalità

Con un apposito accordo quadro tra le associazioni  datoriali e  le associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di  sospensione  e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori (articolo 4, comma 3), al fine di garantire la continuità aziendale e i più  elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, (articolo 4, comma 4) i datori di  lavoro, previa  comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione  dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi  di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga (comma 7). Il relativo importo viene rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a  pena  di decadenza (articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n.  148/2015). In alternativa,  i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito  sia  pagato  direttamente dall’INPS  ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

Prevista l'integrazione al reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (D.L. 2 febbraio 2024, n. 9).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio il D.L. n. 9/2024 recante le "Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria".

Il provvedimento, approvato nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso ed entrato in vigore il 3 febbraio, stabilisce all'articolo 4 misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. In particolare, per quel che riguarda gli interventi urgenti per fronteggiare eventuali crisi occupazionali dei lavoratori dipendenti dell'indotto delle imprese strategiche, prevede una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.

Le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti

In sostanza (articolo 4, comma 1), ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o  riducono  l'attività lavorativa  in  conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività  lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale viene riconosciuta, per il 2024 nel limite di spesa di 10 milioni di euro, dall'INPS una  integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella  misura  pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane

Tuttavia, le integrazioni al reddito in questione sono incompatibili con tutti i trattamenti di  integrazione salariale di cui al citato D.Lgs. n. 148/2015 (articolo 4, comma 5). Peraltro, i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati non sono  conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione  salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del  D.Lgs. n. 148/20215 e in relazione a queste integrazioni al reddito non è dovuto il contributo addizionale (comma 6). 

Le imprese ammesse

Ma quali sono le aziende che possono rientrare nel concetto di indotto delle imprese strategiche?

Il D.L. n. 9/2024 individua (articolo 4, comma 2) il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi a oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati che costituiscono l'oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all'entrata in vigore del decreto in commento, il 70% del fatturato  complessivo dell'impresa destinataria delle commesse.

Le modalità

Con un apposito accordo quadro tra le associazioni  datoriali e  le associazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di  sospensione  e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori (articolo 4, comma 3), al fine di garantire la continuità aziendale e i più  elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

In particolare, (articolo 4, comma 4) i datori di  lavoro, previa  comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione  dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di  accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi  di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti.

Le integrazioni al reddito in argomento sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine  di
ogni periodo di paga (comma 7). Il relativo importo viene rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a  pena  di decadenza (articolo 7, comma 3 del D.Lgs. n.  148/2015). In alternativa,  i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito  sia  pagato  direttamente dall'INPS  ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

 

Incumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro

L’INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un’eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l’Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L'INPS ricorda che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro, la pensione verrà sospesa e le mensilità pagate indebitamente saranno recuperate (INPS, comunicato 30 gennaio 2024).

L’INPS provvede a informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

 

In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente, sia da lavoro autonomo. 

 

È dunque previsto un obbligo di comunicazione: infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.

 

Un'eccezione a tale regime di incumulabilità è prevista per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.

 

A tal proposito l'Istituto precisa che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.