Nuovi modelli di dichiarazione IVA 2024: le novità

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all’anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell’IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230).

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, l’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento n. 8230/2024, i seguenti modelli, concernenti la dichiarazione IVA relativa all’anno 2023:

  • Modello IVA/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

  • Modello IVA BASE/2024 composto da:

– il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

 

Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

 

Si illustrano le principali modifiche, di carattere generale, nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

 

QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

 

QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla Legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

L’Agenzia delle entrate infine ricorda che la dichiarazione va presentare esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

L'Agenzia delle entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA/2024, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2023 da presentare nel 2024 ai fini dell'IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230).

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione in materia di IVA alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, l'Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento n. 8230/2024, i seguenti modelli, concernenti la dichiarazione IVA relativa all'anno 2023:

  • Modello IVA/2024 composto da:

- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;

  • Modello IVA BASE/2024 composto da:

- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

 

Inoltre, ravvisata l’opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, viene approvato il Modello IVA BASE/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2024.

 

Si illustrano le principali modifiche, di carattere generale, nei modelli di dichiarazione IVA/2024.

 

QUADRO VA
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VB
Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.

 

QUADRO VE
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

QUADRO VF
Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla Legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9.

 

Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

 

QUADRO VL
Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.

 

QUADRO VO
Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

 

Prospetto IVA 26/PR

QUADRO VS
Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO CS
Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso.

 

L'Agenzia delle entrate infine ricorda che la dichiarazione va presentare esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.

CIRL Alimentari Artigianato FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa

È stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede di Confartigianato a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese artigiane alimentari e della panificazione. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confartigianato e CNA del FVG, ha determinato importanti miglioramenti normativi e retributivi per i 4.200 lavoratori occupati nelle circa 900 aziende attive in regione, che attendevano questo rinnovo dal 2019. Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa.
Tra le novità più importanti dell’accordo si segnala il rafforzamento dell’Osservatorio Regionale, strumento utile per conoscere la situazione attuale e futura del settore artigiano e il ripristino del Fondo Regionale di Categoria per attivare progetti di integrazione economica per aziende e lavoratori. Il Fondo di Categoria ha subìto un incremento da 15,00 a 20,00 euro per prestazioni bilaterali a favore degli occupati e delle imprese. 
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento del Premio di Risultato Territoriale da 1,5% a 2% con un “Una Tantum” di 220,00 euro in due tranche per il 2024 e 2025. Prevista inoltre la copertura al 100% della retribuzione per il terzo giorno di malattia per un massimo di tre eventi l’anno.
In conclusione, si segnala il recepimento del protocollo per contrasto e prevenzione alle molestie sessuali ed è stato introdotto l’istituto delle ferie e ROL solidali.
Già nelle prossime settimane, le Parti si incontreranno per dare avvio all’Osservatorio Regionale e la Commissione Paritetica, per mettere in atto le prime operazioni necessarie a supporto delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato alimentare e panificazione.

Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa

È stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede di Confartigianato a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese artigiane alimentari e della panificazione. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confartigianato e CNA del FVG, ha determinato importanti miglioramenti normativi e retributivi per i 4.200 lavoratori occupati nelle circa 900 aziende attive in regione, che attendevano questo rinnovo dal 2019. Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa.
Tra le novità più importanti dell’accordo si segnala il rafforzamento dell’Osservatorio Regionale, strumento utile per conoscere la situazione attuale e futura del settore artigiano e il ripristino del Fondo Regionale di Categoria per attivare progetti di integrazione economica per aziende e lavoratori. Il Fondo di Categoria ha subìto un incremento da 15,00 a 20,00 euro per prestazioni bilaterali a favore degli occupati e delle imprese. 
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento del Premio di Risultato Territoriale da 1,5% a 2% con un “Una Tantum” di 220,00 euro in due tranche per il 2024 e 2025. Prevista inoltre la copertura al 100% della retribuzione per il terzo giorno di malattia per un massimo di tre eventi l’anno.
In conclusione, si segnala il recepimento del protocollo per contrasto e prevenzione alle molestie sessuali ed è stato introdotto l'istituto delle ferie e ROL solidali.
Già nelle prossime settimane, le Parti si incontreranno per dare avvio all’Osservatorio Regionale e la Commissione Paritetica, per mettere in atto le prime operazioni necessarie a supporto delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato alimentare e panificazione.

EBM Salute: al via le domande per il rimborso spese servizio trasporti

Rimborso del 50% del costo attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino a 100,00 euro per il servizio del trasporto pubblico

EBM Salute, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici ha erogato la somma di 1.000.000,00 di euro per il Bando straordinario di rimborso spese sopportate per il servizio trasporti a favore del personale di settore aderente all’Ente.
Invero, dall’8 gennaio 2024 possono farne richiesta i lavoratori che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento annuale valido al momento della domanda e relativo alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico. Il contributo prevede un rimborso del 50% del costo di attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino ad un massimo di 100,00 euro.
Gli iscritti alla Bilateralità possono inviare la domanda direttamente dalla sezione Bandi – Bandi EBM – presenta nuova domanda tramite l’area riservata EBM, anche mediante l’azienda o il consulente associato all’azienda, accedendo alle aree rispettivamente riservate. Non è prevista la convalida di questa da parte dell’azienda.
Inoltre, la richiesta deve essere presentata entro la scadenza della validità dell’abbonamento.
Da ultimo EBM Salute comunica, che il bando in questione è accessibile fino ad esaurimento dell’importo di 1.000.000,00 di euro messo a disposizione ed altresì, che tutti i dettagli relativi alla domanda ed ai documenti da inviare possono rinvenirsi nel testo del bando stesso.

Rimborso del 50% del costo attivazione o rinnovo dell'abbonamento sino a 100,00 euro per il servizio del trasporto pubblico

EBM Salute, l'Ente Bilaterale Metalmeccanici ha erogato la somma di 1.000.000,00 di euro per il Bando straordinario di rimborso spese sopportate per il servizio trasporti a favore del personale di settore aderente all'Ente.
Invero, dall’8 gennaio 2024 possono farne richiesta i lavoratori che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento annuale valido al momento della domanda e relativo alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico. Il contributo prevede un rimborso del 50% del costo di attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino ad un massimo di 100,00 euro.
Gli iscritti alla Bilateralità possono inviare la domanda direttamente dalla sezione Bandi - Bandi EBM - presenta nuova domanda tramite l’area riservata EBM, anche mediante l'azienda o il consulente associato all’azienda, accedendo alle aree rispettivamente riservate. Non è prevista la convalida di questa da parte dell’azienda.
Inoltre, la richiesta deve essere presentata entro la scadenza della validità dell’abbonamento.
Da ultimo EBM Salute comunica, che il bando in questione è accessibile fino ad esaurimento dell’importo di 1.000.000,00 di euro messo a disposizione ed altresì, che tutti i dettagli relativi alla domanda ed ai documenti da inviare possono rinvenirsi nel testo del bando stesso.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Al centro del dibattito proposte migliorative su contratti a termine, periodo di prova e preavviso

Le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso nota la riunione con le associazioni datoriali di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani al fine di proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i primi testi di modifica del contratto sulle proposte avanzate sia dalle parti sindacali che datoriali.
Per quanto concerne le richieste della parte datoriale, sono state proposte modifiche inerenti a: periodo di prova (art.28); contratti a tempo determinato (art.69); preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 103). Quelle avanzate dai sindacali si concentrano su: contrasto alla violenza di genere e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art.84), con la previsione di introdurre 3 mesi di aspettativa da aggiungere ai periodi retribuiti, come previsto dalla normativa di legge; conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile-moda (art. 97), con un prolungamento del periodo per malattie oncologiche; sistema informativo, relazioni sindacali, osservatorio e comitato di indirizzo strategico (art.8); un nuovo articolo sulle Unioni Civili, con l’estensione della normativa del contratto e la regolamentazione del lavoro agile.

Per i sindacati, il tiro da correggere è sulla proposta di stagionalità per le Pulitintolavanderie, con la specifica dell’ambito e del periodo in cui si possono usufruire i contratti a termine; e sulla previsione di periodi retribuiti in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa per i congedi per le vittime di violenza di genere. Avanzata anche la richiesta di estendere il periodo di comporto su tutti i settori previsti dal CCNL. Invece, per il comparto della concia, all’interno dell’area contrattuale dell’artigianato, sta proseguendo il lavoro della commissione per analizzare le problematiche riguardanti la disciplina. Il prossimo incontro per proseguire il confronto tra sindacati e associazioni datoriali è stato calendarizzato per il 20 febbraio 2024.

Al centro del dibattito proposte migliorative su contratti a termine, periodo di prova e preavviso

Le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso nota la riunione con le associazioni datoriali di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani al fine di proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i primi testi di modifica del contratto sulle proposte avanzate sia dalle parti sindacali che datoriali.
Per quanto concerne le richieste della parte datoriale, sono state proposte modifiche inerenti a: periodo di prova (art.28); contratti a tempo determinato (art.69); preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 103). Quelle avanzate dai sindacali si concentrano su: contrasto alla violenza di genere e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art.84), con la previsione di introdurre 3 mesi di aspettativa da aggiungere ai periodi retribuiti, come previsto dalla normativa di legge; conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile-moda (art. 97), con un prolungamento del periodo per malattie oncologiche; sistema informativo, relazioni sindacali, osservatorio e comitato di indirizzo strategico (art.8); un nuovo articolo sulle Unioni Civili, con l’estensione della normativa del contratto e la regolamentazione del lavoro agile.

Per i sindacati, il tiro da correggere è sulla proposta di stagionalità per le Pulitintolavanderie, con la specifica dell’ambito e del periodo in cui si possono usufruire i contratti a termine; e sulla previsione di periodi retribuiti in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa per i congedi per le vittime di violenza di genere. Avanzata anche la richiesta di estendere il periodo di comporto su tutti i settori previsti dal CCNL. Invece, per il comparto della concia, all’interno dell’area contrattuale dell’artigianato, sta proseguendo il lavoro della commissione per analizzare le problematiche riguardanti la disciplina. Il prossimo incontro per proseguire il confronto tra sindacati e associazioni datoriali è stato calendarizzato per il 20 febbraio 2024.

Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall'ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L'INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l'INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

Agenzia delle entrate, approvata la Certificazione Unica relativa all’anno 2023

Approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

È stata approvata la Certificazione Unica “CU 2024” da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2024, unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto;

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

 

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

 

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Qualora non venga esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, rilasciano alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Il provvedimento delle Entrate approva anche il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

 

Viene, inoltre, approvato il quadro “CT” con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

 

Gli invii possono essere:

ordinari;

sostitutivi;

di annullamento

 

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché il frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253). 

È stata approvata la Certificazione Unica "CU 2024" da presentare all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2024, unitamente alle informazioni per il contribuente per attestare:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2023 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

  • l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2023 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;

  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2023 per prestazioni relative a contratti d’appalto;

  • l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;

  • l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi);

  • le relative ritenute di acconto operate;

  • le detrazioni effettuate.

La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

 

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

 

La Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

 

Qualora non venga esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria, rilasciano alle parti una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l’oggetto e la data dell’operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

 

Il provvedimento delle Entrate approva anche il frontespizio per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

 

Viene, inoltre, approvato il quadro "CT" con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l’apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati.

È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.

 

La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

 

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

 

Gli invii possono essere:

- ordinari;

- sostitutivi;

- di annullamento

 

I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

Telelavoro transfrontalieri, entrato in vigore l’Accordo quadro

L’intesa, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 28 dicembre 2023, è operativa dal 1° gennaio 2024 (ANPAL, comunicato 12 gennaio 2024).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 dicembre 2023. Si tratta dell’Accordo amministrativo in materia di telelavoro per i transfrontalieri nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

In sostanza, l’intesa consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

In tema di telelavoro per i lavoratori transfrontalieri, si rammenta che già lo scorso 28 novembre 2023 Italia e Svizzera avevano siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del fenomeno, prevedendo la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. In quel caso, tuttavia, ci si limitava esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 sottoscritta per l’Italia dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

 

L'intesa, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 28 dicembre 2023, è operativa dal 1° gennaio 2024 (ANPAL, comunicato 12 gennaio 2024).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 dicembre 2023. Si tratta dell'Accordo amministrativo in materia di telelavoro per i transfrontalieri nell'UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

In sostanza, l'intesa consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

In tema di telelavoro per i lavoratori transfrontalieri, si rammenta che già lo scorso 28 novembre 2023 Italia e Svizzera avevano siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del fenomeno, prevedendo la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. In quel caso, tuttavia, ci si limitava esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 sottoscritta per l'Italia dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

 

 

Servizi museali: continua la trattativa sul progetto di riforma

Ridefinizione dei servizi museali ed applicazione del CCNL Federculture i punti salienti del progetto di riforma

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro per la ridefinizione dei servizi museali in cui il Ministero della cultura ha reso noto di aver preso in considerazione tutte le varie criticità rinvenute dalle OO.SS. nel progetto di riforma al fine di superarle.
A tal proposito è stata prevista l’introduzione di un nuovo organismo l’Istituto Autonomo per la Valorizzazione Economica dei Luoghi della Cultura con lo scopo di sollecitare l’attenzione sui servizi museali esternalizzati. La situazione prospettata per tutti i musei italiani sembra difatti esser quella di renderli autonomi.
Per quanto riguarda gli istituti autonomi minori invece, avendo capacità economico-finanziarie minori rispetto agli altri istituti, si è stabilito di raggrupparli nelle rispettive Direzioni Regionali.
Il Ministero ha comunque assicurato l’aumento dei servizi erogati per migliorarne l’offerta e sviluppare sempre di più il settore anche a livello occupazionale.
In tema di riorganizzazione, i sindacati hanno richiamato l’attenzione anche sui bandi di gara rispettando quanto stabilito dalla clausola sociale, e cercando di dare un orientamento preciso su quale disciplina contrattuale collettiva applicare, vista la molteplicità di CCNL presi in considerazione per tale scopo che presentano trattamenti economici e normativi differenti, sebbene le mansioni svolte risultino essere comunque le medesime. Rispetto a ciò, il Ministero ha fatto presente che, a seguito di quanto discusso nei precedenti incontri del tavolo tecnico, è stato previsto per i prossimi bandi l’applicazione della clausola sociale ed altresì l’indicazione del CCNL Federculture come disciplina contrattuale collettiva da applicare.
In risposta, le OO.SS. hanno richiesto di portare l’attenzione su problematiche come ad esempio la nuova assegnazione dei servizi attualmente svolti.
Circa le criticità sollevate per alcuni bandi di gara pubblicati in cui i requisiti in merito alle competenze linguistiche annullano la clausola sociale, il Ministero ribadisce ulteriormente la propria disponibilità alla realizzazione di cambio appalto in sede ministeriale.
Da ultimo, in considerazione dei tempi per il completamento della riforma dei luoghi della cultura e ulteriori problematiche urgenti, le parti fanno comunicano una nuova convocazione del tavolo tecnico per gestire tali situazioni. 

Ridefinizione dei servizi museali ed applicazione del CCNL Federculture i punti salienti del progetto di riforma

Nei giorni scorsi si è tenuto l'incontro per la ridefinizione dei servizi museali in cui il Ministero della cultura ha reso noto di aver preso in considerazione tutte le varie criticità rinvenute dalle OO.SS. nel progetto di riforma al fine di superarle.
A tal proposito è stata prevista l'introduzione di un nuovo organismo l’Istituto Autonomo per la Valorizzazione Economica dei Luoghi della Cultura con lo scopo di sollecitare l'attenzione sui servizi museali esternalizzati. La situazione prospettata per tutti i musei italiani sembra difatti esser quella di renderli autonomi.
Per quanto riguarda gli istituti autonomi minori invece, avendo capacità economico-finanziarie minori rispetto agli altri istituti, si è stabilito di raggrupparli nelle rispettive Direzioni Regionali.
Il Ministero ha comunque assicurato l'aumento dei servizi erogati per migliorarne l'offerta e sviluppare sempre di più il settore anche a livello occupazionale.
In tema di riorganizzazione, i sindacati hanno richiamato l’attenzione anche sui bandi di gara rispettando quanto stabilito dalla clausola sociale, e cercando di dare un orientamento preciso su quale disciplina contrattuale collettiva applicare, vista la molteplicità di CCNL presi in considerazione per tale scopo che presentano trattamenti economici e normativi differenti, sebbene le mansioni svolte risultino essere comunque le medesime. Rispetto a ciò, il Ministero ha fatto presente che, a seguito di quanto discusso nei precedenti incontri del tavolo tecnico, è stato previsto per i prossimi bandi l'applicazione della clausola sociale ed altresì l’indicazione del CCNL Federculture come disciplina contrattuale collettiva da applicare.
In risposta, le OO.SS. hanno richiesto di portare l’attenzione su problematiche come ad esempio la nuova assegnazione dei servizi attualmente svolti.
Circa le criticità sollevate per alcuni bandi di gara pubblicati in cui i requisiti in merito alle competenze linguistiche annullano la clausola sociale, il Ministero ribadisce ulteriormente la propria disponibilità alla realizzazione di cambio appalto in sede ministeriale.
Da ultimo, in considerazione dei tempi per il completamento della riforma dei luoghi della cultura e ulteriori problematiche urgenti, le parti fanno comunicano una nuova convocazione del tavolo tecnico per gestire tali situazioni. 

CCNL Impianti Sportivi: siglato il rinnovo contrattuale

L’intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:

40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.

Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E’ prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co.. 

L'intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport - Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:

- 40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;

- 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;

- 30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.

Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E' prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co.. 

Attuazione della riforma fiscale: Decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari

In attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge delega n. 111/2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

 

Di seguito si riportano alcune delle novità principali.

 

L’articolo 1 prevede, in via sperimentale, una semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

 

L’articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

 

L’articolo 3 stabilisce l’eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

All’articolo 5 viene specificato che, nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, è necessario tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

 

L’articolo 6 semplifica l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In particolare:

  • i contribuenti potranno completare il pagamento delle imposte non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre;

  • al fine di unificare i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA viene stabilito che entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

L’articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ampliando la soglia all’interno della
quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo.

 

L’articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1 aprile. 

 

L’articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

 

L’articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;

  • da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

All’articolo 15 viene, poi, stabilita la semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA.

 

L’articolo 16, semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

 

L’articolo 19, prevede che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

 

L’articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

 

L’articolo 21, infine, consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.

In attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, con la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il D.Lgs. n. 1/2024, in vigore dal 13 gennaio 2024, è composto da 27 articoli e attua, in massima parte, i principi di delega di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge delega n. 111/2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

 

Di seguito si riportano alcune delle novità principali.

 

L’articolo 1 prevede, in via sperimentale, una semplificazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

 

L’articolo 2 estende a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata. La norma, inoltre, riconosce ai contribuenti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d’imposta, di richiedere direttamente il rimborso IRPEF all’Agenzia delle entrate così come di effettuare i pagamenti delle imposte dovute con modello F24.

 

L’articolo 3 stabilisce l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

All'articolo 5 viene specificato che, nell’ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, è necessario tenere conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

 

L’articolo 6 semplifica l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale da parte di imprese e lavoratori autonomi, rendendo disponibili a tali contribuenti, gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate.

 

L’articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In particolare:

  • i contribuenti potranno completare il pagamento delle imposte non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre;

  • al fine di unificare i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA viene stabilito che entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

L’articolo 9 modifica la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, ampliando la soglia all’interno della
quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo.

 

L’articolo 11 rimodula alcuni termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. In particolare, viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1 aprile. 

 

L’articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di mancata indicazione in dichiarazione.

 

L’articolo 14 eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;

  • da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

All'articolo 15 viene, poi, stabilita la semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA.

 

L'articolo 16, semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta. L’accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

 

L’articolo 19, prevede che dal 2024 l’Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

 

L’articolo 20 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possano essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

 

L’articolo 21, infine, consente al contribuente di delegare gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante la compilazione di un unico modello.