L’INPS indica le diverse modalità di presentazione telematica della richiesta di trasferimento del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 184/1997 (INPS, circolare 19 gennaio 2024, n. 14).
La facoltà di riscatto ai fini pensionistici é riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui sopra e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della Legge n. 341/1990.
La facoltà di riscatto, si ricorda, può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.
La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
L’esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato comma 5-bis non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, come detto, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
In particolare, con la circolare in oggetto, vengono date indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5 bis del D.Lgs. n. 184/1997.
Condizione essenziale per poter avanzare la richiesta di trasferimento è quella di aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite web direttamente dagli interessati, attraverso gli Istituti di Patronato, rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale.
Per poter accedere al servizio on line il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di trasferimento.
Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Tali dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’Istituto alla sezione “MyINPS”.
Le diverse sezioni dell’applicativo sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva.
Riguardo all’acquisizione della domanda tramite Contact Center Multicanale si precisa che, per i possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS, la stessa potrà avvenite solo se gli stessi sono dotati di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
Infine, viene esaminata la possibilità di trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.
Per quanto riguarda i liberi professionisti, è possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento del montante maturato in INPS è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.
L'INPS indica le diverse modalità di presentazione telematica della richiesta di trasferimento del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell’articolo 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 184/1997 (INPS, circolare 19 gennaio 2024, n. 14).
La facoltà di riscatto ai fini pensionistici é riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui sopra e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della Legge n. 341/1990.
La facoltà di riscatto, si ricorda, può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.
La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
L’esercizio della facoltà di riscatto di cui al citato comma 5-bis non fa, pertanto, acquisire la qualità di “iscritto” a una gestione previdenziale e il contributo versato quale onere di riscatto non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale, ma viene soltanto accreditato in apposita evidenza contabile separata del FPLD. Solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale, l’interessato può avanzare la richiesta di trasferimento del montante maturato nella gestione di iscrizione indicando, come detto, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.
In particolare, con la circolare in oggetto, vengono date indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto ai sensi dell'articolo 2, comma 5 bis del D.Lgs. n. 184/1997.
Condizione essenziale per poter avanzare la richiesta di trasferimento è quella di aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite web direttamente dagli interessati, attraverso gli Istituti di Patronato, rivolgendosi al servizio di Contact Center Multicanale.
Per poter accedere al servizio on line il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Dopo la fase di autenticazione, dalla home page si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di trasferimento.
Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Tali dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’Istituto alla sezione “MyINPS”.
Le diverse sezioni dell’applicativo sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva.
Riguardo all'acquisizione della domanda tramite Contact Center Multicanale si precisa che, per i possessori di SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS, la stessa potrà avvenite solo se gli stessi sono dotati di PIN telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
Infine, viene esaminata la possibilità di trasferimento del montante maturato presso il FPLD nelle Casse di previdenza per i liberi professionisti e nei Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo.
Per quanto riguarda i liberi professionisti, è possibile, nel rispetto dell’autonomia ordinamentale riconosciuta dalla legge alle Casse previdenziali, consentire a tali soggetti l’acquisizione del montante contributivo sulla base delle determinazioni che ogni singolo Ente vorrà adottare. In tali ipotesi, l’istanza di trasferimento del montante maturato in INPS è presentata dall’interessato direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione che, all’esito delle proprie valutazioni, provvede a richiedere all’Istituto le somme dovute.