Indennità di congedo straordinario e tredicesima mensilità

L’INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza – viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica – come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito – l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

L'INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza - viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica - come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito - l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2023: le indicazioni applicative

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L’INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

– acquisizione di una singola comunicazione;

– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

– visualizzazione del manuale di istruzioni.

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L'INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L'INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;

- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

- visualizzazione del manuale di istruzioni.

CCNL Autostrade: le novità previste a gennaio

Con il mese di gennaio stabiliti nuovi minimi, un aumento dell’IDR e due giorni di permesso retribuito 

Il Verbale di Accordo del 18 luglio 2023 ha previsto per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori le seguenti novità a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Aumenti retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° gennaio 2024
A 2.875,09 euro
A1 2.569,25 euro
B 2.263,35 euro
B1 2.067,65 euro
C 1.810,70 euro
C1 1.651,67 euro
D 1.223,43 euro

Permessi paternità
In occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente può usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento.
Welfare
Previsto l’importo di 30,00 euro per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 da assegnare alla contrattazione di secondo livello.
Importo Differenziato della Retribuzione (IDR)
L’importo complessivo è aumentato di 10,00 euro con riferimento al livello C. Di seguito i nuovi importi.

Livello Importo
A  39,70 euro
A1  35,47 euro
B  31,25 euro
B1  28,55 euro
C 25,00 euro
C1  22,80 euro
D  16,89 euro

Con il mese di gennaio stabiliti nuovi minimi, un aumento dell'IDR e due giorni di permesso retribuito 

Il Verbale di Accordo del 18 luglio 2023 ha previsto per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori le seguenti novità a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Aumenti retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° gennaio 2024
A 2.875,09 euro
A1 2.569,25 euro
B 2.263,35 euro
B1 2.067,65 euro
C 1.810,70 euro
C1 1.651,67 euro
D 1.223,43 euro

Permessi paternità
In occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente può usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento.
Welfare
Previsto l’importo di 30,00 euro per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 da assegnare alla contrattazione di secondo livello.
Importo Differenziato della Retribuzione (IDR)
L’importo complessivo è aumentato di 10,00 euro con riferimento al livello C. Di seguito i nuovi importi.

Livello Importo
A  39,70 euro
A1  35,47 euro
B  31,25 euro
B1  28,55 euro
C 25,00 euro
C1  22,80 euro
D  16,89 euro

Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all'articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell'ordinamento dell'UE e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con la sostituzione dell'articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All'articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l'articolo 6 viene aggiunto l'articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale "tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo".

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull'annullabilità e sulla nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l'inserimento dell'articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento dell’indennità

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità – il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

– Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

– Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

– Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

– Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l’interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

L'INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità - il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

- Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

- Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l'interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

- Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

- Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

- Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

- Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

- Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

- Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l'interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

CCNL Ambasciate: a partire da gennaio in arrivo aumenti retributivi

Con la retribuzione di gennaio incrementi dei minimi per il personale delle Ambasciate

Con il CCNL del 6 aprile 2023, sottoscritto dalle OO.SS. di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq e i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi da erogarsi a partire da gennaio 2024 in favore del personale che lavora presso Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali presenti in Italia. L’accordo prevede aumenti sui minimi a gennaio 2023, gennaio 2024 e gennaio 2025.
Nella tabella riportata di seguito i minimi dal 1° gennaio 2024.

Livello Minimo
A 1 2.070,42
A Super 2.070,42
A 2 1.972,57
B 1 1.901,83
B 2 1.857,24
B 3 1.809,09
C 1 1.771,50
C 2 1.672,36
C 3 1.581,37
C 4 1.485,26

Con la retribuzione di gennaio incrementi dei minimi per il personale delle Ambasciate

Con il CCNL del 6 aprile 2023, sottoscritto dalle OO.SS. di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq e i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi da erogarsi a partire da gennaio 2024 in favore del personale che lavora presso Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali presenti in Italia. L'accordo prevede aumenti sui minimi a gennaio 2023, gennaio 2024 e gennaio 2025.
Nella tabella riportata di seguito i minimi dal 1° gennaio 2024.

Livello Minimo
A 1 2.070,42
A Super 2.070,42
A 2 1.972,57
B 1 1.901,83
B 2 1.857,24
B 3 1.809,09
C 1 1.771,50
C 2 1.672,36
C 3 1.581,37
C 4 1.485,26

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, le istruzioni amministrative

Fornite le indicazioni per l’applicazione della misura e in materia di regime contributivo per la categoria interessata (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 2).

L’INPS ha comunicato le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le indicazioni amministrative in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. 

La circolare in commento riepiloga le figure dei destinatari dell’indennità (lavoratori autonomi compresi i co.co.co, subordinati a tempo determinato e intermittenti) e i requisiti richiesti, già illustrati con il messaggio INPS n. 4332.

L’indennità di discontinuità prevista dal citato D.Lgs. n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sono, come al solito, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o il ricorso al Contact Center dell’INPS o ai patronati.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS), del D.Lgs n. 175/2023.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

 

Fornite le indicazioni per l'applicazione della misura e in materia di regime contributivo per la categoria interessata (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 2).

L'INPS ha comunicato le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le indicazioni amministrative in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. 

La circolare in commento riepiloga le figure dei destinatari dell'indennità (lavoratori autonomi compresi i co.co.co, subordinati a tempo determinato e intermittenti) e i requisiti richiesti, già illustrati con il messaggio INPS n. 4332.

L'indennità di discontinuità prevista dal citato D.Lgs. n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L'indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell'indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sono, come al solito, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o il ricorso al Contact Center dell'INPS o ai patronati.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS), del D.Lgs n. 175/2023.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

 

Fondo Salute Sempre: apertura della campagna di adesione per i familiari degli iscritti

C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla Campagna di adesione 2024 per i Familiari degli iscritti a Salute Sempre e per i Pensionati di settore

Il Fondo Salute Sempre, nel proseguire la collaborazione con UniSalute per la gestione della polizza sanitaria, ha comunicato ai propri iscritti che sarà possibile inviare il modulo di adesione online per iscrivere i propri familiari al Fondo fino al 29 febbraio 2024

Il contributo annuo per l’estensione ammonta a 90,00 euro per ciascun familiare. Per procedere con l’adesione sarà sufficiente inserire i dati dei familiari come da stato di famiglia sul sito del Fondo e seguire le istruzioni. In caso di conclusione dell’adesione con relativo pagamento non sarà più possibile apportare alcuna modifica in un momento successivo.
Si ricorda che la copertura è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, e che per stato di famiglia si intende:
– coniuge non fiscalmente a carico/convivente more uxorio;
– figli minorenni;
– figli fiscalmente a carico fino ai 26 anni;
– i figli con un grado di invalidità superiore al 66%. 

C'è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla Campagna di adesione 2024 per i Familiari degli iscritti a Salute Sempre e per i Pensionati di settore

Il Fondo Salute Sempre, nel proseguire la collaborazione con UniSalute per la gestione della polizza sanitaria, ha comunicato ai propri iscritti che sarà possibile inviare il modulo di adesione online per iscrivere i propri familiari al Fondo fino al 29 febbraio 2024

Il contributo annuo per l’estensione ammonta a 90,00 euro per ciascun familiare. Per procedere con l'adesione sarà sufficiente inserire i dati dei familiari come da stato di famiglia sul sito del Fondo e seguire le istruzioni. In caso di conclusione dell'adesione con relativo pagamento non sarà più possibile apportare alcuna modifica in un momento successivo.
Si ricorda che la copertura è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, e che per stato di famiglia si intende:
- coniuge non fiscalmente a carico/convivente more uxorio;
- figli minorenni;
- figli fiscalmente a carico fino ai 26 anni;
- i figli con un grado di invalidità superiore al 66%. 

Contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS: operazioni di conguaglio

L’INPS indica le modalità di conguaglio da operare nel flusso Uniemens per poter fruire dello sgravio contributivo in favore delle imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (INPS, messaggio 2 gennaio 2024, n. 5).

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

In relazione alla suddetta previsione dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 (convertito in Legge n. 608/1996), l’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca in apposito allegato quali sono le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, dando anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.

 

Infatti, la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e le imprese interessate usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero entro il 16 aprile 2024).

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, viene precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno compilare il relativo flusso per esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato secondo le modalità sotto riportate.

 

In particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

 

nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996”.

 

Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

L'INPS indica le modalità di conguaglio da operare nel flusso Uniemens per poter fruire dello sgravio contributivo in favore delle imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (INPS, messaggio 2 gennaio 2024, n. 5).

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

In relazione alla suddetta previsione dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 (convertito in Legge n. 608/1996), l'INPS, nel messaggio in oggetto, elenca in apposito allegato quali sono le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, dando anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.

 

Infatti, la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e le imprese interessate usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero entro il 16 aprile 2024).

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, viene precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno compilare il relativo flusso per esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato secondo le modalità sotto riportate.

 

In particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

 

- nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".

 

Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L'articolo 1 stabilisce che per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l'anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

 

L'articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all'articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.

 

Infine con l'articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell'agevolazione fiscale "Aiuto alla crescita economica" (ACE).