Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023).
È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.Lgs. n. 175/2023). La misura che ha il fine di sostenere economicamente i lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024.
Potranno richiedere l’indennità in questione anche i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che ne possiedano i requisiti.
I requisiti
L’articolo 2 del decreto in commento prevede che l’indennità di discontinuità venga riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tra i requisiti richiesti vi è un reddito ai fini IRPEF, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennità della NASpI nel medesimo anno.
Inoltre, è necessario avere nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative relative al settore dello spettacolo.
La misura
L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato.
Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
La domanda
La domanda va rivolta all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L’Istituto procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione.
Incumulabilità
L’indennità in argomento non è cumulabile con riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l’ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l’assegno ordinario di invalidità.
Il pregresso
Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo ed
è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023).
È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.Lgs. n. 175/2023). La misura che ha il fine di sostenere economicamente i lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024.
Potranno richiedere l'indennità in questione anche i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che ne possiedano i requisiti.
I requisiti
L'articolo 2 del decreto in commento prevede che l'indennità di discontinuità venga riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tra i requisiti richiesti vi è un reddito ai fini IRPEF, non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennità della NASpI nel medesimo anno.
Inoltre, è necessario avere nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative relative al settore dello spettacolo.
La misura
L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L'indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato.
Inoltre, i lavoratori percettori dell'indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, devono partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.
La domanda
La domanda va rivolta all'INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L'Istituto procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione.
Incumulabilità
L'indennità in argomento non è cumulabile con riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l'ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l'assegno ordinario di invalidità.
Il pregresso
Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo ed
è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato.