NASpI: comunicazione del reddito presunto per il 2024

Entro il 31 gennaio 2024 i percettori della prestazione di disoccupazione NASpI devono comunicare il reddito presunto relativamente all’anno 2024 (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

In riferimento alla prestazione NASpI già in corso di fruizione, per la quale durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, l’INPS ricorda che deve essere comunicato anche il reddito presunto per l’anno 2024, pure se lo stesso sia pari a zero.

 

Il termine per effettuare tale adempimento è fissato entro la data del 31 gennaio 2024, a pena di sospensione dell’erogazione della prestazione al 31 dicembre 2023.

 

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Infine, l’Istituto rimanda alle istruzioni già fornite nella circolare n. 94/2015 per quanto riguarda le ipotesi di instaurazione di una nuova attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione NASpI.

 

Entro il 31 gennaio 2024 i percettori della prestazione di disoccupazione NASpI devono comunicare il reddito presunto relativamente all'anno 2024 (INPS, messaggio 5 dicembre 2023, n. 4361).

In riferimento alla prestazione NASpI già in corso di fruizione, per la quale durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, l'INPS ricorda che deve essere comunicato anche il reddito presunto per l'anno 2024, pure se lo stesso sia pari a zero.

 

Il termine per effettuare tale adempimento è fissato entro la data del 31 gennaio 2024, a pena di sospensione dell'erogazione della prestazione al 31 dicembre 2023.

 

Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

 

Infine, l'Istituto rimanda alle istruzioni già fornite nella circolare n. 94/2015 per quanto riguarda le ipotesi di instaurazione di una nuova attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione NASpI.

 

Regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l’introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall’adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l’Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

L'Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L'articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l'introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall'adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l'Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

CCNL Federcasa: continua il negoziato per il rinnovo

Argomento della trattativa l’aumento degli stipendi

Il 1°dicembre, a distanza di due settimane dall’ultimo incontro, è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Argomento principale è stato nuovamente l’aumento dei minimi. Federcasa ha inizialmente reiterato la proposta già presentata per un incremento tabellare del 4,5%, ma di fronte al netto rifiuto delle organizzazioni sindacali ha avanzato un’ulteriore proposta che prevede un incremento medio pari al 5,2%,  strutturato però in misura differente a seconda delle aree e quindi dal 6% dell’area D al 4,5% per l’area Quadri.
Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunque considerato tale proposta lontana dalle loro aspettative e non idonea a tutelare i lavoratori dalla crisi inflattiva riscontrata negli ultimi anni.
La delegazione trattante di Federcasa, non avendo un diverso mandato, ha rinviato al 14 dicembre (data prevista per l’assemblea delle aziende) la verifica su un’eventuale possibilità  di una nuova proposta in relazione all’incremento tabellare.

Argomento della trattativa l'aumento degli stipendi

Il 1°dicembre, a distanza di due settimane dall'ultimo incontro, è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa.
Argomento principale è stato nuovamente l'aumento dei minimi. Federcasa ha inizialmente reiterato la proposta già presentata per un incremento tabellare del 4,5%, ma di fronte al netto rifiuto delle organizzazioni sindacali ha avanzato un'ulteriore proposta che prevede un incremento medio pari al 5,2%,  strutturato però in misura differente a seconda delle aree e quindi dal 6% dell’area D al 4,5% per l'area Quadri.
Le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunque considerato tale proposta lontana dalle loro aspettative e non idonea a tutelare i lavoratori dalla crisi inflattiva riscontrata negli ultimi anni.
La delegazione trattante di Federcasa, non avendo un diverso mandato, ha rinviato al 14 dicembre (data prevista per l'assemblea delle aziende) la verifica su un'eventuale possibilità  di una nuova proposta in relazione all’incremento tabellare.

Fondo Sanilog: rinnovo copertura assistenza sanitaria integrativa

Entro il 15 dicembre è possibile effettuare il rinnovo o la nuova iscrizione alla polizza Sanilog

Il Fondo Sanilog ha comunicato, tramite nota stampa, il rinnovo o la nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo. Infatti, fino al 15 dicembre 2023 è possibile rinnovare la copertura per l’anno 2024 per il nucleo familiare già iscritto nell’anno precedente, procedendo, così, ad una prima iscrizione del suddetto per il nuovo anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per coloro i quali sono già iscritti, il rinnovo è molto semplice, basta collegarsi al sito di Sanilog. Qualora non si dovesse provvedere al rinnovo, la polizza si considera scaduta automaticamente il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui l’iscritto non desideri rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2024, può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari a 2 anni dalla data di uscita dalla copertura.
Per chi, invece, si iscrive per la prima volta al Fondo, può farlo entro il 15 dicembre 2023 a patto che risulti, al 9 ottobre 2023, iscritto al Fondo. La copertura ha sempre decorrenza dal 1° gennaio 2024.
E’ bene precisare che l’iscrizione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli già coperti da un altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La quota sia per il rinnovo che per la nuova iscrizione da versare al Fondo è pari a 145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio” e di 125,00 euro per ciascun figlio. Il pagamento avviene tramite Mav, compilabile e scaricabile dal sito Sanilog, tramite l’area riservata. La copertura assicurativa ha validità di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.  

Entro il 15 dicembre è possibile effettuare il rinnovo o la nuova iscrizione alla polizza Sanilog

Il Fondo Sanilog ha comunicato, tramite nota stampa, il rinnovo o la nuova adesione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo. Infatti, fino al 15 dicembre 2023 è possibile rinnovare la copertura per l’anno 2024 per il nucleo familiare già iscritto nell’anno precedente, procedendo, così, ad una prima iscrizione del suddetto per il nuovo anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Per coloro i quali sono già iscritti, il rinnovo è molto semplice, basta collegarsi al sito di Sanilog. Qualora non si dovesse provvedere al rinnovo, la polizza si considera scaduta automaticamente il 31 dicembre 2023. Nel caso in cui l’iscritto non desideri rinnovare l’iscrizione del proprio nucleo familiare per il 2024, può procedere ad una nuova inclusione in copertura solo per un’ulteriore volta e dopo che sia trascorso un lasso di tempo pari a 2 anni dalla data di uscita dalla copertura.
Per chi, invece, si iscrive per la prima volta al Fondo, può farlo entro il 15 dicembre 2023 a patto che risulti, al 9 ottobre 2023, iscritto al Fondo. La copertura ha sempre decorrenza dal 1° gennaio 2024.
E’ bene precisare che l’iscrizione riguarda obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, fatta eccezione per quelli già coperti da un altro Fondo o Ente di Assistenza sanitaria integrativa. La quota sia per il rinnovo che per la nuova iscrizione da versare al Fondo è pari a 145,00 euro per coniuge/convivente “more uxorio” e di 125,00 euro per ciascun figlio. Il pagamento avviene tramite Mav, compilabile e scaricabile dal sito Sanilog, tramite l’area riservata. La copertura assicurativa ha validità di un anno, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.  

Autoliquidazione 2023-2024: disponibile il  servizio online “Comunicazione Basi di Calcolo”

Al servizio possono accedere i datori di lavoro, gli altri soggetti assicuranti e gli intermediari per i codici ditta in delega (INAIL, nota 4 dicembre 2023, n. 12298).

Con la nota in commento, l’INAIL ha comunicato che dal 5 dicembre 2023 il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. 

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json. Dal 13 dicembre 2023 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L’INAIL ricorda anche che per le ditte cessate nel corso del 2023 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A questo scopo sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2023-2024 il sistema non abbia ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non siano presenti i relativi avvisi all’utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate” anche se sono presenti le basi di calcolo.
In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2023-2024 (servizi online autoliquidazione 2023-2024 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web, sia nei servizi online.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro, gli altri soggetti assicuranti e gli intermediari per i codici ditta in delega (INAIL, nota 4 dicembre 2023, n. 12298).

Con la nota in commento, l'INAIL ha comunicato che dal 5 dicembre 2023 il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2023/2024 è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”. 

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json. Dal 13 dicembre 2023 sarà disponibile anche il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

L'INAIL ricorda anche che per le ditte cessate nel corso del 2023 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A questo scopo sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della Legge 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.
Nel caso in cui all’apertura dei servizi online dell’autoliquidazione 2023-2024 il sistema non abbia ancora acquisito la denuncia di cessazione dell’attività e quindi non siano presenti i relativi avvisi all’utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere inviata tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate” anche se sono presenti le basi di calcolo.
In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2023-2024 (servizi online autoliquidazione 2023-2024 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web, sia nei servizi online.

CIRL Agricoltura Impiegati Sardegna: siglato il rinnovo del contratto

Novità economiche per gli impiegati e quadri agricoli sardi

Il 23 novembre 2023 tra Confagricoltura Sardegna, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori Regionale-Cia e Confederazione Italiana Dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell’agricoltura (Confederdia), Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil è stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto territoriale per gli impiegati ed i quadri della Sardegna, scaduto il 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è previsto un aumento retributivo concordato del 5%, con decorrenza dal 1° novembre 2023. Inoltre ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un importo lordo di euro 350,00 euro a titolo di una tantum, calcolato su base parametro 100, stipendio regionale Impiegati Il categoria, riparametrato come da tabella che segue. 

Categoria  Una Tantum
Quadri  446,51
Impiegato I categoria 427,97
Impiegato II categoria  384,43
Impiegato III categoria  350,00
Impiegato IV categoria 322,64
Impiegato V categoria  312,25
Impiegato VI categoria  295,71

Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti a titolo di Una Tantum con la mensilità relativa a dicembre 2023 e non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TF.R. Detto importo sarà riproporzionato per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. 
In materia di welfare aziendale le Parti Sociali hanno concordato che spetterà alle Parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.  
In materia di lavoro straordinario, festivo e notturno, le Parti hanno stabilito di individuare, già dal prossimo rinnovo territoriale, per tutti coloro che svolgono la prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno in cui non consente l’osservanza dell’orario di
lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del CCNL, specifiche categorie impiegatizie a cui corrispondere una particolare indennità a titolo di corrispettivo. 

Novità economiche per gli impiegati e quadri agricoli sardi

Il 23 novembre 2023 tra Confagricoltura Sardegna, Federazione Regionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori Regionale-Cia e Confederazione Italiana Dei Dirigenti Quadri ed Impiegati dell'agricoltura (Confederdia), Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil è stato siglato l'accordo per il rinnovo del contratto territoriale per gli impiegati ed i quadri della Sardegna, scaduto il 31 dicembre 2021. Il nuovo contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è previsto un aumento retributivo concordato del 5%, con decorrenza dal 1° novembre 2023. Inoltre ai dipendenti in forza alla data di rinnovo del contratto, e il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 1° gennaio 2022, è riconosciuto un importo lordo di euro 350,00 euro a titolo di una tantum, calcolato su base parametro 100, stipendio regionale Impiegati Il categoria, riparametrato come da tabella che segue. 

Categoria  Una Tantum
Quadri  446,51
Impiegato I categoria 427,97
Impiegato II categoria  384,43
Impiegato III categoria  350,00
Impiegato IV categoria 322,64
Impiegato V categoria  312,25
Impiegato VI categoria  295,71

Gli importi di cui sopra devono essere corrisposti a titolo di Una Tantum con la mensilità relativa a dicembre 2023 e non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TF.R. Detto importo sarà riproporzionato per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. 
In materia di welfare aziendale le Parti Sociali hanno concordato che spetterà alle Parti individuare una quota da destinare alle forme di Welfare aziendale, per le esigenze sanitarie/assistenziali, previdenziali e formative dei dipendenti e delle loro famiglie.  
In materia di lavoro straordinario, festivo e notturno, le Parti hanno stabilito di individuare, già dal prossimo rinnovo territoriale, per tutti coloro che svolgono la prestazione lavorativa in determinati periodi dell’anno in cui non consente l’osservanza dell’orario di
lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 19 del CCNL, specifiche categorie impiegatizie a cui corrispondere una particolare indennità a titolo di corrispettivo. 

Contratti di sviluppo: riapre lo sportello di INVITALIA per la presentazione delle domande

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

CCNL Lavanderie-Industria: a dicembre previsti nuovi minimi

A partire dal mese di dicembre previsti aumenti per i lavoratori del settore sanitario

L’ipotesi sottoscritta il 28 marzo 2023 da Assosistema Confindustria e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha previsto per i dipendenti delle lavanderie industriali che offrono un servizio essenziale alle attività del sistema sanitario pubblico e privato o socio-assistenziale nuovi minimi a decorrere dal 1°dicembre 2023.
L’aumento previsto è di importo pari a 20,00 euro per il livello B1, da riparametrare per gli altri livelli.
Si specifica che le aziende di riferimento devono avere un’incidenza del fatturato derivante per il 60% dal settore sanitario relativamente all’anno 2022.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
C3 – Area Tecnica Consolidato 2.649,84
D2 – Area Direttiva Centrato 2.649,84
C2 – Area Tecnica Centrato 2.281,94
C1 – Area Tecnica Base 2.039,24
B3 – Area Qualificata Consolidato 1.970,15
B2 – Area Qualificata Centrato 1.813,25
B1 – Area Qualificata Base 1.732,54
A3 – Area Operativa Consolidato 1.701,90
A2 – Area Operativa Centrato 1.618,10
A1 – Area Operativa Base 1.432,50

A partire dal mese di dicembre previsti aumenti per i lavoratori del settore sanitario

L'ipotesi sottoscritta il 28 marzo 2023 da Assosistema Confindustria e dalle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha previsto per i dipendenti delle lavanderie industriali che offrono un servizio essenziale alle attività del sistema sanitario pubblico e privato o socio-assistenziale nuovi minimi a decorrere dal 1°dicembre 2023.
L'aumento previsto è di importo pari a 20,00 euro per il livello B1, da riparametrare per gli altri livelli.
Si specifica che le aziende di riferimento devono avere un’incidenza del fatturato derivante per il 60% dal settore sanitario relativamente all'anno 2022.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
C3 - Area Tecnica Consolidato 2.649,84
D2 - Area Direttiva Centrato 2.649,84
C2 - Area Tecnica Centrato 2.281,94
C1 - Area Tecnica Base 2.039,24
B3 - Area Qualificata Consolidato 1.970,15
B2 - Area Qualificata Centrato 1.813,25
B1 - Area Qualificata Base 1.732,54
A3 - Area Operativa Consolidato 1.701,90
A2 - Area Operativa Centrato 1.618,10
A1 - Area Operativa Base 1.432,50

Indennità per i lavoratori dello spettacolo: le indicazioni dell’INPS

Arrivano le prime istruzioni dell’Istituto per l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2023, l’INPS ha reso note le sue prime indicazioni prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: misura che è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in via transitoria il citato decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. In questo caso, l’indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2023.

L’Istituto fa anche sapere che con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023, sia all’anno 2024, verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

La domanda

Per ora l’INPS chiarisce che la  domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o anche attraverso gli istituti di patronato.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono: 

lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
 – lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto D.Lgs. n. 182/1997.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso c’è il possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; oltre che aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Inoltre, è richiesto di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Arrivano le prime istruzioni dell'Istituto per l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, messaggio 4 dicembre 2023, n. 4332).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 175/2023, l'INPS ha reso note le sue prime indicazioni prime indicazioni sulla platea dei destinatari e sui requisiti di accesso all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo: misura che è stata introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Tuttavia, in via transitoria il citato decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2023, a pena di decadenza. In questo caso, l'indennità viene riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità di cui agli articoli 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 175/2023.

L'Istituto fa anche sapere che con riferimento alla disciplina della misura sia in relazione all’anno 2023, sia all’anno 2024, verrà emanata una circolare attuativa che in dettaglio espliciterà i requisiti, la durata, il calcolo, misura della prestazione, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e il regime delle incompatibilità e delle incumulabilità.

La domanda

Per ora l'INPS chiarisce che la  domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. 

In alternativa al Portale web, l’indennità di cui al presente messaggio può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale o anche attraverso gli istituti di patronato.

Destinatari e requisiti

I destinatari della misura sono: 

- lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
 - lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 182/1997 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005[1], lett. a);
 - lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto D.Lgs. n. 182/1997.

Tra i requisiti richiesti per l'accesso c'è il possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; oltre che aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.

Inoltre, è richiesto di avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

CCNL Dirigenti Casse Rurali: siglato l’accordo di rinnovo

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l’accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l’azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l’aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l’anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate. 

Il rinnovo prevede aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo 

Le Sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca-Uil, insieme a Federcasse, hanno siglato, il 30 novembre 2023, l'accordo di rinnovo del contratto dei dirigenti del credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Il contratto scade il 31 dicembre 2025. Per quanto concerne la parte economica, dal 1° gennaio 2024, è previsto un Elemento distinto della retribuzione fino a concorrenza di 80.000 euro annui lordi per coloro i quali percepiscono una retribuzione fissa complessiva annua lorda inferiore a 80.000 euro, suddiviso per 13 mensilità. Sempre a partire dalla medesima data, è previsto, inoltre, un Trattamento economico minimo annuo pari a 73.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, lo stipendio mensile del dirigente è pari a 5.615,39 euro. In più, sempre dal punto di vista retributivo, si segnalano: mantenimento degli scatti di anzianità (pari a 99,54 euro); trattamento a piè di lista per le missioni, previsione di un premio annuale in base ai risultati che consegue l'azienda e un importo ex ristrutturazione tabellare di 14,93 euro. 
Per la parte normativa, oltre alla formazione identitaria e specialistica (previsto dal 1° gennaio 2024 un pacchetto di 20 ore nel biennio) e alla mobilità sostenibile, è previsto un rafforzamento ed un adeguamento per quel che riguarda la malattia, il comporto, l'aspettativa, la conciliazione tempi di vita-lavoro, i permessi, la flessibilità e la provvidenza per persone con disabilità. In più, la copertura per Long Term Care, check-up, adeguamento contribuzione alla cassa mutua e coperture assicurative. Per l'anno 2024, è possibile destinare 1 giornata di permessi ex festività alla Banca del tempo solidale. Inoltre, è prevista la liquidazione delle festività soppresse non utilizzate.