Apprendistato lavoratori sportivi, gli obblighi informativi e contributivi

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L’apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L’INPS rileva che l’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L’INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l’INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.

 

Forniti chiarimenti in materia di assunzioni con contratto professionalizzante finalizzato alla formazione di professionisti (INPS, circolare 10 novembre 2023, n. 91).

Dal 1° gennaio 2022 le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età (articolo 1, comma 154, Legge n. 234/2021). Pertanto, l'INPS ha fornito chiarimenti in materia di obblighi informativi e contributivi per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti.

Tuttavia, bisogna premettere che, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disposizione in argomento, la circolare in commento tiene conto della normativa applicabile al momento (Legge n. 91/1981), valida fino al 30 giugno 2023, data successiva alla quale sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021, le quali saranno oggetto di trattazione in apposita circolare, insieme a quanto disposto dal D.Lgs.  n. 120/2023.

L'apprendistato professionalizzante a termine nel settore sportivo professionistico

L'INPS rileva che l'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, ma questa disposizione deve essere coordinata con la disciplina speciale della durata del rapporto di lavoro sportivo contenuta all’articolo 5, commi primo e secondo della Legge n. 91/1981. È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, a tempo determinato, in deroga all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi (articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015) e che la durata della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni (articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l’articolo 1, comma 773, primo periodo della Legge n. 296/2006, fissa l’aliquota a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol.

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Infine, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione. L'INPS rammenta, inoltre, che, per effetto dell’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, i benefici contributivi dell’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. Il regime contributivo sin qui descritto trova applicazione per le assunzioni di lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla misura della contribuzione, l'INPS evidenzia che la disciplina delineata nella circolare in commento trova applicazione anche per i periodi contributivi successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, il quale, sotto tale profilo, contiene disposizioni esclusivamente per le fattispecie di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, la circolare in questione include le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante nel flusso UniEmens.

 

Contratto a favore di terzo senza qualifica di socio: inapplicabile l’assegnazione agevolata dei beni

Ai fini dell’applicabilità dell’assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ”qualifica di socio”, nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L’articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e l’applicazione delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l’Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un’imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell’IRAP) pari all’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;

  • nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro e nell’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l’istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell’assegnatario dei beni agevolati come ”socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022” possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ”deviare” a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell’assegnazione, utilizzando lo schema del “contratto a favore di terzi”.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l’attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all’assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell’assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell’assegnazione agevolata al socio.

Ai fini dell'applicabilità dell'assegnazione agevolata ai soci prevista dalla Legge di bilancio 2023, l'Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell'interpellante relativamente alla sussistenza del requisito della ''qualifica di socio'', nel caso di adozione in sede di assegnazione, da parte di uno dei soci, del contratto a favore di terzi, a beneficio di un terzo soggetto estraneo alla compagine sociale (Agenzia delle entrate, risposta 10 novembre 2023, n. 457).

L'articolo 1, commi 100 e ss., della Legge di bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tale agevolazione si traduce nella facoltà per le società interessate di assegnare o cedere determinati beni ai loro soci ovvero di trasformarsi in società semplici, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e l'applicazione delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

La suddetta disciplina, precisa l'Agenzia delle entrate, si applica alle cessioni, assegnazioni o trasformazioni in società semplice che avranno luogo entro il 30 novembre 2023.

 

I vantaggi fiscali derivanti dal regime agevolato consistono:

  • nella possibilità di applicare un'imposta sostitutiva (delle imposte  sui  redditi e dell'IRAP) pari all'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati/ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;

  • nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate;

  • nella possibilità di scegliere se, ai fini della determinazione della plusvalenza, si intende fare riferimento al valore normale oppure al valore catastale, da contrapporre al costo fiscalmente riconosciuto del bene;

  • nella  riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta proporzionale di registro e nell'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Le suddette agevolazioni sono concesse a condizione che i soci assegnatari siano iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2022, oppure vengano iscritti entro il 31 gennaio 2023, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2022.

 

Nel caso rappresentato, l'istante chiede se il requisito soggettivo della qualifica dell'assegnatario dei beni agevolati come ''socio iscritto a libro soci alla data del 30 settembre 2022'' possa ritenersi rispettato nel caso in cui il socio assegnatario decida di ''deviare'' a favore di un terzo, estraneo alla compagine sociale, gli effetti dell'assegnazione, utilizzando lo schema del "contratto a favore di terzi''.

Lo schema contrattuale in questione, infatti, presuppone la presenza di due parti contrattuali che assumono reciproche obbligazioni e di un terzo beneficiario, che non interviene come parte nel contratto e che diventa titolare del diritto per effetto della semplice stipulazione del contratto, senza che sia necessaria la sua accettazione, la quale è invece essenziale ai fini di rendere irrevocabile l'attribuzione del diritto in questione.
Quindi nel contratto a favore del terzo il beneficiario non costituisce in alcun modo una parte contrattuale, né in senso sostanziale, né in senso formale.


Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la norma agevolativa prevista dalla Legge di bilancio 2023 presuppone che il soggetto nei confronti del quale la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica 
di socio della stessa alla data indicata.

 

Nel caso di specie, dunque, si riscontra un difetto del requisito soggettivo, in quanto il beneficiario diretto dell'assegnazione risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale e, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina dell'assegnazione agevolata al socio.

Ente Bilaterale Terziario Como: previsto il contributo di natalità per il 2023

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all’anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E’ ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L’azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
– certificato di nascita del figlio;
– copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
– copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
– attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
– copia della carta d’identità personale e del codice fiscale del richiedente;
– copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.

Stabilito a favore dei lavoratori del settore il contributo per la nascita di un figlio pari a 500,00 euro 

L'Ente Bilaterale Terziario della provincia di Como ha previsto per i lavoratori dipendenti iscritti, con Isee non superiore a 25.000,00 euro all'anno, un contributo pari a 500,00 euro per la nascita di un figlio nel periodo dal 1°gennaio al 20 dicembre 2023.
E' ammissibile la domanda da parte di un solo genitore, in caso di richiesta di più prestazioni da parte di uno stesso lavoratore non possono essere accettate più di due domande l’anno e il relativo contributo massimo annuo erogabile non può superare l’importo di 1.000,00 euro.
L'azienda di appartenenza del richiedente deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti, riferiti ad almeno i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono essere presentate tramite e-mail o posta elettronica certificata (PEC), o tramite gli sportelli territoriali sindacali.
Devono contenere la seguente documentazione:
- certificato di nascita del figlio;
- copia dello stato di famiglia aggiornato all’anno in corso del richiedente;
- copia idonea documentazione attestante la paternità (solo in caso il richiedente sia il padre);
- attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente;
- copia della carta d'identità personale e del codice fiscale del richiedente;
- copia delle ultime tre buste paga percepite nell’anno in corso dal richiedente.
Il termine di presentazione della domanda è il 20 dicembre 2023.

Calcolo dei premi assicurativi INAIL: aggiornamento limiti retribuzione imponibile

L’INAIL comunica la rivalutazione dei massimali e minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e l’aggiornamento delle retribuzioni convenzionali a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).

L’INAIL rende nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e l’aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. n. 89/2023, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 19.221,30 euro e di 35.696,70 euro. Sulla base di tali importi, dunque, sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.

 

Nella circolare in oggetto vengono riportati i dati retributivi per le diverse categorie di lavoratori.

 

Ad esempio, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 118,99 euro, quella mensile a 2.974,73 euro e quella oraria, in caso di contratto part time, a 14,87 euro.

 

Relativamente ai lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile diventano, rispettivamente, di 1.601,78 euro e di 2.974,73 euro.

 

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro e quella mensile a 1.601,78 euro.

 

A seguito della riforma del settore sportivo, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri stabiliti dall’’articolo 34, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.

 

Per le suddette categorie di lavoratori, dunque, a partire dal 1° luglio 2023, il minimo e il massimo retributivo sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile euro 1.601,78

euro 2.974,73

annuale  euro 19.221,30

euro 35.696,70

Vengono poi indicati i premi assicurativi per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

 

L’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 dispone che l’obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Con particolare riferimento, a tali alunni e studenti, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.

 

Pertanto, in applicazione della modifica introdotta dal citato decreto legge (Decreto Lavoro), il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.

 

Sono riportati anche gli importi dovuti per la regolazione dell’anno scolastico 2022/2023, come appresso indicati.

 

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
euro 2,92  euro 9,87

La circolare prende in considerazione anche i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 e gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).

L’INAIL comunica la rivalutazione dei massimali e minimali di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e l'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 8 novembre 2023, n. 47).

L'INAIL rende nota la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e l'aggiornamento dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.M. n. 89/2023, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 stabilendo gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 19.221,30 euro e di 35.696,70 euro. Sulla base di tali importi, dunque, sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi riferiti a specifiche tipologie di lavoratori, ovvero le cosiddette retribuzioni convenzionali.

 

Nella circolare in oggetto vengono riportati i dati retributivi per le diverse categorie di lavoratori.

 

Ad esempio, per i lavoratori dell’area dirigenziale, a decorrere dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 118,99 euro, quella mensile a 2.974,73 euro e quella oraria, in caso di contratto part time, a 14,87 euro.

 

Relativamente ai lavoratori parasubordinati il minimo e il massimo mensile diventano, rispettivamente, di 1.601,78 euro e di 2.974,73 euro.

 

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari), la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 64,07 euro e quella mensile a 1.601,78 euro.

 

A seguito della riforma del settore sportivo, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri stabiliti dall’’articolo 34, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2021. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.

 

Per le suddette categorie di lavoratori, dunque, a partire dal 1° luglio 2023, il minimo e il massimo retributivo sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

dal 1° luglio 2023
Minimo e massimo mensile euro 1.601,78

euro 2.974,73

annuale  euro 19.221,30

euro 35.696,70

Vengono poi indicati i premi assicurativi per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

 

L’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 dispone che l'obbligo di assicurazione si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Con particolare riferimento, a tali alunni e studenti, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia fino a oggi esclusi, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari, per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.

 

Pertanto, in applicazione della modifica introdotta dal citato decreto legge (Decreto Lavoro), il premio speciale unitario annuale per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali è stato fissato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024 nella misura di 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1%.

 

Sono riportati anche gli importi dovuti per la regolazione dell'anno scolastico 2022/2023, come appresso indicati.

 

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona Anno scolastico 2022/2023 regolazione Anno scolastico 2023/2024 anticipo
euro 2,92  euro 9,87

La circolare prende in considerazione anche i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 e gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).

Eventi alluvionali, le istruzioni operative per CIGO, EONE e CISOA

L’INPS ha riepilogato le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso ai diversi trattamenti (INPS, messaggio 9 novembre 2023, n. 3959).

Dato il frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità – come quelli recentemente  avvenuti in Toscana e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la regione – l’INPS ha riepilogato le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito quali: il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

CIGO e assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, cosiddetti EONE.

Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Nel caso in cui la domanda con la causale “Incendi – crolli – alluvioni” interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Pertanto, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

L’INPS osserva che anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavorano che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora la data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Per quel che riguarda la trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

La domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei territori colpiti dagli eventi in questione (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

L’INPS ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 28 n. 98/2023 anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall’articolo 29, comma 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015 e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi. Q periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 98/2023, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Peraltro, l’articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce anche che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui i datori di lavoro agricoli abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4 della Legge n. 223/1991. In questo modo, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese localizzate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Comunque, il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell’impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento in questione i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

Riguardo al termine entro il quale deve essere presentata la domanda volta a ottenere l’integrazione salariale in argomento, si precisa che quello previsto dall’articolo 15 della Legge n. 457/1972 (15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto per le istanze riguardanti sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, che dichiara l’eccezionalità dell’avversità atmosferica. Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell’emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

L'INPS ha riepilogato le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso ai diversi trattamenti (INPS, messaggio 9 novembre 2023, n. 3959).

Dato il frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità - come quelli recentemente  avvenuti in Toscana e per i quali il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 novembre 2023, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per la regione - l'INPS ha riepilogato le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito quali: il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

CIGO e assegno di integrazione salariale

Per la trasmissione delle domande riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili, cosiddetti EONE.

Le domande di accesso alle prestazioni in parola devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Nel caso in cui la domanda con la causale “Incendi - crolli – alluvioni” interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Pertanto, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere esclusivamente, in maniera sintetica, la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive od operative oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nei casi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

L'INPS osserva che anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore, compresa la redazione in forma semplificata della relazione tecnica per quei datori di lavorano che abbiano unità produttive od operative ubicati in territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora la data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Per quel che riguarda la trasmissione delle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio.

La domanda può essere proposta anche in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di plessi organizzativi – quali, a titolo di esempio, cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, filali o agenzie – operanti nei territori colpiti dagli eventi in questione (province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato), ancorché non qualificabili come unità produttive. A tale fine, nella relazione tecnica a corredo dell’istanza, i datori di lavoro devono specificare la località in cui è situato il plesso organizzativo interessato dall’evento.

Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile

I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 148/2015, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.

L'INPS ricorda tuttavia che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 del D.L. 28 n. 98/2023 anche tali ultimi datori di lavoro, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili, fruiscono della neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti.

La medesima neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS), come determinato dall’articolo 29, comma 3-bis del D.Lgs. n. 148/2015 e dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, secondo le disposizioni previste dai singoli decreti istitutivi. Q periodi sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione speciale operai agricoli 

I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

Destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 98/2023, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Peraltro, l'articolo 2 del D.L. n. 98/2023 stabilisce anche che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e che i periodi oggetto di sospensione e riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della Legge n. 457/1972.

Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Nel caso in cui i datori di lavoro agricoli abbiano dovuto sospendere l’attività per effetto degli eventi alluvionali verificatisi in aree geografiche oggetto di dichiarazione di stato di emergenza è possibile accedere al trattamento di cui all’articolo 21, comma 4 della Legge n. 223/1991. In questo modo, agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese localizzate in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA, per un periodo non superiore a 90 giorni.

Comunque, il trattamento in parola spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

Per richiedere il trattamento in questione i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

Riguardo al termine entro il quale deve essere presentata la domanda volta a ottenere l'integrazione salariale in argomento, si precisa che quello previsto dall'articolo 15 della Legge n. 457/1972 (15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto per le istanze riguardanti sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza, che dichiara l’eccezionalità dell’avversità atmosferica. Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell'emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

CCNL Scuola: al via le domande per i permessi studio 2024

Entro il 15 novembre 2023, possibilità di richiedere la fruizione di 150 ore annuali di permessi studio

E’ previsto per il prossimo 15 novembre l’ultimo termine per la presentazione delle domande di fruizione di permessi retribuiti pari a 150 ore individuali e valido per il 2024, al fine di permettere la frequentazione di corsi di studio.
Possono accedere a tali permessi:
– il personale docente,
– il personale educativo,
– il personale Ata,
– gli insegnanti di religione cattolica,
sia impiegati full-time che part-time, iscritti a corsi di studio come laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione Cfu, abilitazioni, master, titoli post universitari.
La graduazione delle domande è delegata dal CCNL e dai Contratti Collettivi Integrativi Regionali che definiscono pure le quote orarie di permesso da assegnare in modo da esaurire il maggior numero di richieste.
Quanto previsto non preclude l’iscrizione alle Università Telematiche né a quelle presso Enti ed Organismi su piattaforme online, purché siano riconosciuti dal Ministero.
La percentuale di beneficiari dei permessi non può poi risultare superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale e, nell’ipotesi di trasferimento o assegnazione provvisoria presso un’altra provincia, l’interessato a cui sono stati già approvati i permessi, conserva la parte oraria residua fino al 31 dicembre, senza che ciò alteri il residuo disponibile nella nuova provincia.
Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, nonché le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, i quali possono prevedere clausole più estensive per il personale a tempo determinato come anche scadenze diverse al fine di consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche.
Da ultimo si specifica che, qualsiasi comunicazione viene pubblicata sui siti istituzionali.

Entro il 15 novembre 2023, possibilità di richiedere la fruizione di 150 ore annuali di permessi studio

E' previsto per il prossimo 15 novembre l'ultimo termine per la presentazione delle domande di fruizione di permessi retribuiti pari a 150 ore individuali e valido per il 2024, al fine di permettere la frequentazione di corsi di studio.
Possono accedere a tali permessi:
- il personale docente,
- il personale educativo,
- il personale Ata,
- gli insegnanti di religione cattolica,
sia impiegati full-time che part-time, iscritti a corsi di studio come laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione Cfu, abilitazioni, master, titoli post universitari.
La graduazione delle domande è delegata dal CCNL e dai Contratti Collettivi Integrativi Regionali che definiscono pure le quote orarie di permesso da assegnare in modo da esaurire il maggior numero di richieste.
Quanto previsto non preclude l'iscrizione alle Università Telematiche né a quelle presso Enti ed Organismi su piattaforme online, purché siano riconosciuti dal Ministero.
La percentuale di beneficiari dei permessi non può poi risultare superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale e, nell'ipotesi di trasferimento o assegnazione provvisoria presso un'altra provincia, l'interessato a cui sono stati già approvati i permessi, conserva la parte oraria residua fino al 31 dicembre, senza che ciò alteri il residuo disponibile nella nuova provincia.
Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro delle domande, nonché le ammissioni con riserva, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, i quali possono prevedere clausole più estensive per il personale a tempo determinato come anche scadenze diverse al fine di consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche.
Da ultimo si specifica che, qualsiasi comunicazione viene pubblicata sui siti istituzionali.

Proroga secondo acconto delle imposte sui redditi: requisiti, beneficiari, esclusioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).

Il Decreto Anticipi, all’articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;

  • la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.

I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Al riguardo l’Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

 

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

– le persone fisiche non titolari di partita IVA;

– le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.

 

La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del “tetto” dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall'articolo 4 del D.L. n. 145/2023 che ha previsto il rinvio al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte sui redditi per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro 8Agenzia delle entrate, circolare 9 novembre 2023, n. 32/E).

Il Decreto Anticipi, all'articolo 4, introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;

  • la possibilità di versare tali somme in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese, con i dovuti interessi sulle rate successive alla prima.

I soggetti beneficiari del rinvio, per il solo anno 2023, sono le persone fisiche che contestualmente siano titolari di partita IVA ed abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Al riguardo l'Agenzia chiarisce che nell’ambito applicativo del rinvio rientrano, quindi, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

Beneficia, inoltre, del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Rientrano, infine, nella misura anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

 

Devono, invece, ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura:

- le persone fisiche non titolari di partita IVA;

- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

Nel caso di impresa familiare e azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa.

 

La circolare, infine, specifica che per verificare il rispetto del "tetto" dei 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022.

Qualora il contribuente esercitasse più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi e allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Per il contribuente non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 e nel caso di un soggetto con altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Fondo Telemaco: da novembre con il Documento Anticipazioni novità per gli aderenti

Previsti interventi migliorativi tra cui: spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa e cessione del quinto 

Il Fondo Telemaco ha reso nota l’adozione delle variazioni del Documento sulle Anticipazioni, entrato in vigore il 1° novembre 2023, al fine di migliorare la consultazione da parte degli iscritti, con l’inserimento di alcune previsioni specifiche sulla base delle casistiche che vengono trattate. Tra le novità più importanti figurano: spese sanitarie; acquisto/costruzione prima casa; ristrutturazione prima casa; cessione del quinto dello stipendio; posizione individuale di soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno; documentazione non redatta in lingua italiana e reintegro delle anticipazioni. Per quanto riguarda le spese sanitarie è stato inserito il dettaglio concernente la tipologia di spese di viaggio che vengono considerate anticipabili. Per l’acquisto/costruzione della prima casa è stata inserita la possibilità di acquistarla all’asta, vedersi riconosciute le certificazioni notarili anziché il rogito completo; presentare la copia della domanda di accatastamento, in caso di acquisto della prima casa e in alternativa al certificato comunale di conclusione dei lavori; inserimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tra i documenti che attestano il regime di comunione dei beni tra coniugi. Per il Fondo relativo alla ristrutturazione della prima casa, l’erogazione avviene in misura proporzionale al valore della quota di proprietà intestata all’aderente o al figlio. Se l’immobile rientra nella comunione dei beni, il Fondo eroga l’anticipazione per il totale delle spese sostenute. È stata inserita la previsione dell’annullamento della pratica con evidenza che, qualora venga effettuata l’operazione di disinvestimento e di reinvestimento, il valore dell’importo e delle quote potrebbe non corrispondere a quello iniziale, essendo soggetto all’andamento della variazione della quota. Nei casi in cui ci siano di mezzo un minore, un interdetto, ecc. viene riconosciuta al notaio rogante la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private. Inoltre, è stata specificata in modo più completo la procedura sul reintegro delle anticipazioni.

Previsti interventi migliorativi tra cui: spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa e cessione del quinto 

Il Fondo Telemaco ha reso nota l’adozione delle variazioni del Documento sulle Anticipazioni, entrato in vigore il 1° novembre 2023, al fine di migliorare la consultazione da parte degli iscritti, con l’inserimento di alcune previsioni specifiche sulla base delle casistiche che vengono trattate. Tra le novità più importanti figurano: spese sanitarie; acquisto/costruzione prima casa; ristrutturazione prima casa; cessione del quinto dello stipendio; posizione individuale di soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno; documentazione non redatta in lingua italiana e reintegro delle anticipazioni. Per quanto riguarda le spese sanitarie è stato inserito il dettaglio concernente la tipologia di spese di viaggio che vengono considerate anticipabili. Per l’acquisto/costruzione della prima casa è stata inserita la possibilità di acquistarla all’asta, vedersi riconosciute le certificazioni notarili anziché il rogito completo; presentare la copia della domanda di accatastamento, in caso di acquisto della prima casa e in alternativa al certificato comunale di conclusione dei lavori; inserimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tra i documenti che attestano il regime di comunione dei beni tra coniugi. Per il Fondo relativo alla ristrutturazione della prima casa, l’erogazione avviene in misura proporzionale al valore della quota di proprietà intestata all’aderente o al figlio. Se l’immobile rientra nella comunione dei beni, il Fondo eroga l’anticipazione per il totale delle spese sostenute. È stata inserita la previsione dell’annullamento della pratica con evidenza che, qualora venga effettuata l’operazione di disinvestimento e di reinvestimento, il valore dell’importo e delle quote potrebbe non corrispondere a quello iniziale, essendo soggetto all’andamento della variazione della quota. Nei casi in cui ci siano di mezzo un minore, un interdetto, ecc. viene riconosciuta al notaio rogante la facoltà di rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture private. Inoltre, è stata specificata in modo più completo la procedura sul reintegro delle anticipazioni.

Al via la rilevazione delle retribuzioni degli operai agricoli

L’INPS ha fornito le indicazioni per effettuare l’operazione di individuazione dei livelli salariali alla data del 30 ottobre 2023 al fine del reinserimento nell’AGO di diverse figure professionali del settore (INPS, circolare 8 novembre 2023, n. 90).

L’INPS ha comunicato ufficialmente le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per effettuare la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2023, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Infatti, sulla base di quanto disposto dalla normativa per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, le strutture territoriali dell’Istituto annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e articolo 7 della Legge n. 233/1990).

In particolare, la rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, , secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002.

Le indicazioni operative 

Il coordinamento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole strutture territoriali dell’INPS è affidato a ciascuna Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano dell’Istituto. Queste direzioni, inoltre, devono verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

Le strutture territoriali sono invitate a dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale. Peraltro, l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 9 febbraio 2024. Pertanto, l’INPS suggerisce di contattare con immediatezza le otganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

La circolare in commento, infine, contiene anche le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

L'INPS ha fornito le indicazioni per effettuare l'operazione di individuazione dei livelli salariali alla data del 30 ottobre 2023 al fine del reinserimento nell'AGO di diverse figure professionali del settore (INPS, circolare 8 novembre 2023, n. 90).

L'INPS ha comunicato ufficialmente le indicazioni operative alle proprie strutture territoriali per effettuare la rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2023, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali.

Infatti, sulla base di quanto disposto dalla normativa per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori, le strutture territoriali dell'Istituto annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo (articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e articolo 7 della Legge n. 233/1990).

In particolare, la rilevazione deve essere effettuata alla data del 30 ottobre 2023, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, , secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002.

Le indicazioni operative 

Il coordinamento dell'attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le province, nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole strutture territoriali dell'INPS è affidato a ciascuna Direzione regionale/Direzione di coordinamento metropolitano dell'Istituto. Queste direzioni, inoltre, devono verificare che i dati relativi alla contrattazione integrativa regionale del settore idraulico-forestale e di quello cooperativistico siano rilevati, in tutte le province, in maniera uniforme.

Le strutture territoriali sono invitate a dare corso prontamente alle operazioni, affinché sia rispettata la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del decreto direttoriale. Peraltro, l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 9 febbraio 2024. Pertanto, l'INPS suggerisce di contattare con immediatezza le otganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto.

La circolare in commento, infine, contiene anche le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e l'utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

Fondo Fasa: novità sul sostegno maternità e paternità

Solo fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di sostegno sul sito del Fondo

Il Fondo Fasa, Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi, ha comunicato agli iscritti che, in applicazione del contratto collettivo dell’Industria Alimentare, viene garantito il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum tramite l’Ente Bilaterale di Settore (E.B.S.). La gestione delle richieste di sostegno sono affidate al suddetto Ente, ma fino al 31 dicembre 2023 resterà comunque possibile trasmettere le richieste tramite l’area riservata dell’iscritto presente nel sito del Fondo Fasa.
A breve sarà possibile effettuare la registrazione dell’iscritto sul sito di E.B.S., a seguito della quale si potranno trasmettere le domande per il sostegno della maternità e della paternità direttamente all’Ente. Il Fondo Fasa precisa inoltre che le modalità di registrazione ed accesso all’area riservata del sito E.B.S. saranno le medesime già in uso per il Fondo Fasa, con necessità di inserire nuovi username e password. Tutte le domande di sostegno alla maternità e paternità già inviate e quelle che saranno presentate tramite area riservata del Fondo FASA fino al 31 dicembre 2023, saranno gestite direttamente dall’Ente E.B.S., il quale provvederà alla valutazione delle richieste, al calcolo ed al pagamento dell’indennità.
Il Fondo ricorda infine che a partire dal 1° Gennaio 2024 non sarà più possibile utilizzare l’area riservata del Fondo Fasa per la presentazione delle domande a sostegno della maternità e paternità.

Solo fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile presentare la richiesta di sostegno sul sito del Fondo

Il Fondo Fasa, Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi, ha comunicato agli iscritti che, in applicazione del contratto collettivo dell’Industria Alimentare, viene garantito il sostegno alla maternità/paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum tramite l’Ente Bilaterale di Settore (E.B.S.). La gestione delle richieste di sostegno sono affidate al suddetto Ente, ma fino al 31 dicembre 2023 resterà comunque possibile trasmettere le richieste tramite l’area riservata dell’iscritto presente nel sito del Fondo Fasa.
A breve sarà possibile effettuare la registrazione dell'iscritto sul sito di E.B.S., a seguito della quale si potranno trasmettere le domande per il sostegno della maternità e della paternità direttamente all’Ente. Il Fondo Fasa precisa inoltre che le modalità di registrazione ed accesso all’area riservata del sito E.B.S. saranno le medesime già in uso per il Fondo Fasa, con necessità di inserire nuovi username e password. Tutte le domande di sostegno alla maternità e paternità già inviate e quelle che saranno presentate tramite area riservata del Fondo FASA fino al 31 dicembre 2023, saranno gestite direttamente dall’Ente E.B.S., il quale provvederà alla valutazione delle richieste, al calcolo ed al pagamento dell’indennità.
Il Fondo ricorda infine che a partire dal 1° Gennaio 2024 non sarà più possibile utilizzare l’area riservata del Fondo Fasa per la presentazione delle domande a sostegno della maternità e paternità.