CCNL Assicurazioni Anapa: riprendono le trattative per il rinnovo

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l’obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l’obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa. 

Fissati per il mese di novembre nuovi incontri con l'obiettivo di discutere sulla parte economica del contratto 

Nei giorni scorsi Anapa ha incontrato i sindacati First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna e Uilca con l'obiettivo di sbloccare le trattative per il rinnovo del CCNL Agenzie di Assicurazione in gestione libera, applicabile ai lavoratori del settore e scaduto a giugno 2020.
Le parti si sono confrontate al fine di discutere su come dirimere le divergenze, soprattutto dal punto di vista economico.
Si sono, quindi, programmati degli incontri per il mese di novembre in cui una Commissione dovrà esaminare la questione della riforma del premio di produttività e la sua connessione con gli strumenti di welfare.
Fissato, invece, per il 4 dicembre un nuovo incontro tra le parti per trattare sugli altri istituti contrattuali e cercare quanto prima di arrivare ad una positiva conclusione della trattativa. 

Non ammessa compensazione del credito d’imposta per imprese turistiche con debito IVA non sussistente

L’Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di utilizzo in compensazione del credito di imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo con un debito IVA non sussistente (Agenzia delle entrate, risposta 13 novembre 2023, n. 460).

L’articolo 1, ai commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo commisurato alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione. 

In particolare il comma 8 stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

 

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche;

  • intermediari finanziari  iscritti all’apposito albo;

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo;

  • assicurazioni autorizzate a operare in Italia.

L’avviso pubblico del Ministero del turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale termine, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia delle entrate non condivide la soluzione prospettata dall’istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’invenzione’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta, mutandone arbitrariamente la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

 

L'Agenzia delle entrate ha negato la possibilità di utilizzo in compensazione del credito di imposta in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo con un debito IVA non sussistente (Agenzia delle entrate, risposta 13 novembre 2023, n. 460).

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, del D.L. n. 152/2021, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta e/o di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che operano nel settore turistico-ricettivo commisurato alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, piscine termali e digitalizzazione. 

In particolare il comma 8 stabilisce che tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

 

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche;

  • intermediari finanziari  iscritti all’apposito albo;

  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo;

  • assicurazioni autorizzate a operare in Italia.

L’avviso pubblico del Ministero del turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021, ha stabilito l’utilizzo in compensazione del credito di imposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro tale termine, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

 

Nel caso di specie, dunque, l'Agenzia delle entrate non condivide la soluzione prospettata dall'istante, con cui si propone di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998.

Tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'invenzione' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta, mutandone arbitrariamente la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

 

CIPL Edilizia Industria Pesaro Urbino: importanti novità per i dipendenti del settore

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell’Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l’andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all’occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell’ottica di un’edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un’ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell’Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all’impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l’anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l’azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l’applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l’adeguamento automatico dell’importo dell’indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell’indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l’apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l’importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l’Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
– il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
– il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
– le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell’andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
– Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
– Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
– Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L’Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall’impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d’affari Iva, l’emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L’adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell’impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

Indennità sostitutiva di mensa, contributo spese utilizzo mezzo proprio, determinazione dell'Evr, delle prestazioni extracontrattuali Cassa Edile tra i punti salienti

In data 9 novembre 2023, le Parti Firmatarie Ance Pesaro Urbino, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il Verbale di Accordo i cui punti principali annoverati sono:
Relazioni sindacali
A tal proposito le Parti si incontrano per esaminare l'andamento del settore edile provinciale, le dinamiche relative all'occupazione risultanti dalla Cassa Edile, nonché le questioni legate al mercato del lavoro e degli appalti di opere pubbliche. Le medesime hanno altresì enunciato la costituzione da parte loro di una Commissione Tecnica Bilaterale per definire un testo aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino ad ora.
Formazione
Circa la formazione dei lavoratori, viene definita dalle Parti quale fattore importante per il miglioramento dello sviluppo delle imprese, riferendosi anche a nuovi metodi e materiali adottati per le costruzioni da realizzare nell'ottica di un'edilizia sostenibile. Per questo, le stesse si impegnano a rendere la Scuola Edile sempre più efficiente in modo da fornire ad imprese e lavoratori un'ottimale formazione, anche nei progetti sinergici in ambito della scuola, dell'Università, della ricerca scientifica. Per favorire la formazione continua dei lavoratori, queste stabiliscono poi, che il personale assunto a tempo indeterminato e con almeno 12 mesi di anzianità può richiedere all'impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese della medesima, ad un corso tenuto della Scuola Edile per massimo 8 ore l'anno. In tal caso, se il corso è coerente con le attività aziendali, l'azienda autorizza il lavoratore a parteciparvi, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario posticipare la partecipazione. Tale partecipazione, non essendo di iniziativa datoriale, non comporta l'applicazione della norma in materia di passaggio di livello.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (Rlst)
A tal proposito, le Parti convengono nel confermare il modello di Rlst provinciale ed il suo sistema di finanziamento come previsto negli Accordi Sindacali del 27 aprile 2010 e del 10 giugno 2013.
Indennità sostitutiva di mensa
Si conferma l'adeguamento automatico dell'importo dell'indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 9,06, realizzato dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente.
Per agevolare le aziende ad adeguarsi ai nuovi valori, le Parti calcolano congiuntamente il nuovo importo dell'indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo poi l'apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile alla divulgazione.
Contributo spese utilizzo mezzo proprio
Al lavoratore comandato nella stessa giornata ad eseguire la propria attività lavorativa in più cantieri nello stesso comune in cui è stato assunto, è riconosciuto l'importo forfettario ed omnicomprensivo di euro 1,50 per ogni giornata in cui ha fruito del proprio mezzo per lo spostamento tra i medesimi cantieri.
Elemento Variabile della Retribuzione (Evr)
Circa l'Evr, le Parti confermano che, la sua percentuale è pari al 4% dei minimi tabellari. I quattro indicatori che lo determinano, ciascuno con un valore del 25%, sono:
- il numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro;
- il salario denunciato in Cassa Edile Pesaro;
- le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
- il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro.
A tal proposito, le stesse entro il mese di dicembre di ogni anno, effettuano una verifica dell'andamento dei medesimi indicatori, avendo come riferimento la media aritmetica triennio su triennio, come di seguito riportato:
- Anno 2024, triennio 2023-2021 su 2022-2020;
- Anno 2025, triennio 2024-2022 su 2023-2021;
- Anno 2026, triennio 2025-2023 su 2024-2022.
L'Evr non incide poi sugli istituti retributivi indiretti, né sul Tfr, non costituendo base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. Viene poi corrisposto in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui venga erogato dall'impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d'affari Iva, l'emolumento in questione può esser assoggettato al regime fiscale agevolato.
Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile
Circa le prestazioni extracontrattuali, le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che costituiscono un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. Invero, le stesse concordano di pianificare un incontro entro la fine del 2023 in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile
I lavoratori autonomi del settore edile nella provincia di Pesaro Urbino possono aderire volontariamente alla Cassa edile previa corresponsione di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di Gestione. L'adesione comporta il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e della sicurezza sul lavoro e agli altri servizi erogati e compatibili con lo status dell'impresa individuale senza dipendenti.
Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2026. Nel caso in cui non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova per altri 12 mesi.

Lavoratori marittimi: gli adempimenti in caso di malattia

L’INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell’evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall’INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto torna sull’argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l’obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell’indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l’evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all’estero senza l’autorizzazione o in presenza di parere negativo dell’INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

L'INPS riepiloga gli adempimenti a cui sono tenuti i lavoratori del settore marittimo in costanza dell'evento di malattia indennizzato (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4010).

Le attività di accertamento, riscossione dei contributi e di pagamento delle prestazioni economiche di malattia per i lavoratori marittimi sono gestite direttamente dall'INPS (articolo 10, comma 3, del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 99/2013).

 

Nel messaggio in oggetto, l'Istituto torna sull'argomento fornendo alcune indicazioni integrative (rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 179/2013) riguardo agli adempimenti posti a carico dei lavoratori in caso di malattia.

 

Viene ribadito che, anche per i lavoratori del settore marittimo, vige l'obbligo di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, essendo quella cartacea ammessa solo in via eccezionale purché in originale e non in copia.

 

Il certificato di malattia deve essere inviato entro 2 giorni dal suo rilascio, pena la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.

 

Particolare attenzione viene posta sulla comunicazione dell'indirizzo di reperibilità del lavoratore: è infatti suo specifico onere accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea, trattandosi di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

 

Il lavoratore deve anche tenere costantemente aggiornato tale indirizzo durante tutto l'evento di malattia, comunicando le eventuali variazioni della sua reperibilità mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

 

In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo, ovvero la casella PEC o il Contact Center Multicanale.

 

L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.

 

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela dello stato di malattia.

 

I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.

 

L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.

 

In caso di trasferimento all'estero senza l'autorizzazione o in presenza di parere negativo dell'INPS, sarà disposta a cura della Struttura territoriale competente la sospensione del diritto all’indennità. 

Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

Illustrata la prima fase dell'iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l'INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un'iniziativa concepita nell'ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l'analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei - Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate". Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l'INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

CCNL Animazione (Conflavoro-Confsal): da novembre nuovi minimi retributivi

 

Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un’indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

 

Con la retribuzione di novembre minimi aggiornati 

Con il CCNL del 3 giugno 2022 sono stati stabiliti i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga del mese di novembre. Il contratto, in scadenza il 31 maggio 2025, riguarda le lavoratrici ed i lavoratori che prestano servizio presso le Aziende di Animazione ed Intrattenimento; inoltre il CCNL disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra dipendenti e imprese, di qualsiasi natura e struttura giuridica, terze alla gestione nell’ambito dell’intrattenimento organizzato per alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, discoteche e pub, parchi divertimento, parchi acquatici e tematici, eventi, spettacoli ed intrattenimenti vari in genere. Mentre, non sono inquadrabili in questo contratto i rapporti di lavoro tra aziende di gestione diretta e animatori che devono, invece, aderire al CCNL applicato al resto del personale alberghiero.
Di seguito, in tabella vengono riportati i nuovi minimi da novembre 2023, per gli amministrativi e per gli operatori delle strutture turistiche. Secondo disposizioni contrattuali, al Quadro viene riconosciuta, in aggiunta un'indennità pari a 75,00 euro assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali.

Livello Minimo
Quadro 2.860,75
I 2.501,36
A1 2.390,50
A2 1.921,40
I1 1.809,39
A3 1.727,85
I2 1.558,23
A4 1.507,05
I3 1.368,57
A5 1.286,65
I4 1.189,17

Obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2023, n. 62).

L’articolo 1 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

 

Con riferimento ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto che vi sono gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Per quanto concerne l’ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla Legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private;

  • le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

  • le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

L’Agenzia chiarisce che la categoria delle ”imprese stabilite senza succursale” non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che hanno comunicato all’IVASS di voler svolgere l’attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Infatti, non rientrano in tale categoria le imprese che vendono i propri prodotti Vita in LPS ad un cliente che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell’impresa in un altro Stato membro, oppure nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

 

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

In particolare, l’obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate avviene telematicamente, con cadenza annuale, tramite l’infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 luglio 2015.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

– i trasferimenti da e verso l’estero sono relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi;

– i trasferimenti dall’estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, le Entrate rilevano che ai fini dell’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • il trasferimento deve provenire dall’estero, ossia deve trattarsi di un flusso in entrata, relativo ad un’operazione da cui possono derivare redditi di capitale;

  • i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione;

  • la tassazione dei predetti redditi avviene dall’intermediario residente.

Laddove l’accredito dall’estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l’accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione.

 

Infine, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, l’Agenzia ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell’operazione di trasferimento esoneri dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di monitoraggio fiscale cui sono tenute le imprese di assicurazione estere dei rispettivi gruppi operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 novembre 2023, n. 62).

L'articolo 1 del D.L. n. 167/1990 stabilisce che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

 

Con riferimento ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, il D.Lgs. n. 90/2017 ha previsto che vi sono gli intermediari bancari e finanziari, tra i quali rientrano anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, dunque, a decorrere dal 4 luglio 2017, in base alla Legge per il settore delle assicurazioni, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private;

  • le succursali insediate di imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

  • le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

L'Agenzia chiarisce che la categoria delle ''imprese stabilite senza succursale'' non comprende tutte le imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'UE o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che hanno comunicato all'IVASS di voler svolgere l'attività assicurativa nei rami Vita in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Infatti, non rientrano in tale categoria le imprese che vendono i propri prodotti Vita in LPS ad un cliente che sottoscrive direttamente un contratto assicurativo presso la sede centrale dell'impresa in un altro Stato membro, oppure nel caso in cui tali prodotti vengano distribuiti fuori dal territorio italiano da intermediari assicurativi autorizzati ad operare in Paesi terzi.

 

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano i dati acquisiti in occasione dell'adeguata verifica dell'identità della clientela in relazione ai trasferimenti da e verso l'estero di mezzi di pagamento, ossia il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

In particolare, l'obbligo di comunicazione non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate avviene telematicamente, con cadenza annuale, tramite l'infrastruttura SID (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 luglio 2015.

 

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono quando:

- i trasferimenti da e verso l'estero sono relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, per i quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi;

- i trasferimenti dall'estero sono relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, qualora detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Riguardo ai trasferimenti transfrontalieri relativi ad operazioni che danno luogo a redditi di capitale, le Entrate rilevano che ai fini dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • il trasferimento deve provenire dall'estero, ossia deve trattarsi di un flusso in entrata, relativo ad un'operazione da cui possono derivare redditi di capitale;

  • i redditi di capitale devono aver già scontato una tassazione;

  • la tassazione dei predetti redditi avviene dall'intermediario residente.

Laddove l'accredito dall'estero di flussi relativi a redditi di capitale di natura assicurativa avvenga su un conto detenuto presso un intermediario residente, la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione del trasferimento relativo alle suddette somme.

Diversamente, laddove l'accredito dei redditi avviene presso il circuito bancario e finanziario estero, ancorché i redditi di capitale siano assoggettati a tassazione direttamente dalla compagnia estera, permangono gli ordinari obblighi di rilevazione.

 

Infine, qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari, l'Agenzia ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell'operazione di trasferimento esoneri dall'adempimento l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dare evidenza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

 

Indennità una tantum lavoratori part time ciclico: istruzioni per le domande

Dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile presentare le domande telematiche per accedere all’indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3977). 

L’indennità una tantum in questione è stata inizialmente introdotta, per l’anno 2022, dal Decreto Aiuti (D.Lgs. n. 50/2022, articolo 2-bis, comma 1) in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021.

 

Successivamente, intervenendo con un’interpretazione autentica sulla predetta disposizione introduttiva, il D.L. n. 145/2023 non solo ha esteso l’arco temporale di applicazione dell’indennità anche all’anno 2023, ma anche l’ambito soggettivo, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell’aiuto attraverso l’eliminazione del riferimento al solo part-time ciclico verticale.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1 del citato decreto legge ha chiarito che la previsione è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa.

 

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, dunque, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 18, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra detto dell’alternanza tra periodi lavorati e non si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’anno 2022 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

 

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento, inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

Proprio in merito all’invio della domanda di accesso alla prestazione, l’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che l’inoltro dell’istanza potrà avvenire a partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre prossimo accedendo (con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale e selezionando, in base all’istanza che si intende presentare, la prestazione:

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;

 

– “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

 

L’INPS precisa che dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna e che dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per le domande presentate per il 2022 e che siano state respinte, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

 

È possibile, in alternativa all’invio della domanda attraverso il sito web, presentare la stessa a mezzo Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

 

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Dal 13 novembre e fino al 15 dicembre 2023 sarà possibile presentare le domande telematiche per accedere all'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3977). 

L'indennità una tantum in questione è stata inizialmente introdotta, per l'anno 2022, dal Decreto Aiuti (D.Lgs. n. 50/2022, articolo 2-bis, comma 1) in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021.

 

Successivamente, intervenendo con un'interpretazione autentica sulla predetta disposizione introduttiva, il D.L. n. 145/2023 non solo ha esteso l'arco temporale di applicazione dell'indennità anche all'anno 2023, ma anche l'ambito soggettivo, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell'aiuto attraverso l'eliminazione del riferimento al solo part-time ciclico verticale.

 

Infatti, l'articolo 18, comma 1 del citato decreto legge ha chiarito che la previsione è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa.

 

In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, dunque, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa, e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti.

 

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 18, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra detto dell'alternanza tra periodi lavorati e non si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

 

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento, inoltre, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, non deve essere percettore della NASpI, né titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.

 

Proprio in merito all'invio della domanda di accesso alla prestazione, l'INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che l'inoltro dell'istanza potrà avvenire a partire dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre prossimo accedendo (con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito istituzionale e selezionando, in base all’istanza che si intende presentare, la prestazione:

 

- “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2022”;

 

- “Lavoratori a tempo parziale ciclico: indennità una tantum 2023”.

 

L’INPS precisa che dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna e che dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per le domande presentate per il 2022 e che siano state respinte, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

 

È possibile, in alternativa all'invio della domanda attraverso il sito web, presentare la stessa a mezzo Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di patronato.

 

L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

CCNL Giocattoli Industria: i Sindacati richiedono un aumento di 260,00 euro per il triennio 2024/2026

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l’Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l’aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.

Varata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura, in scadenza il prossimo 31 dicembre

La delegazione trattante delle organizzazioni di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha varato nei giorni scorsi la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore dei giocattoli, addobbi e ornamenti natalizi, giochi, modellismo, articoli di puericoltura in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore operano quasi 6 mila lavoratori dipendenti in circa 80 imprese. Al fine di iniziare al più presto le trattative, la piattaforma sarà inviata in tempi veloci ad Assogiocattoli, l'Associazione dei produttori di giocattoli.
Dal punto di vista economico, la richiesta di aumento medio salariale per il triennio 2024-2026 è di 260,00 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale i Sindacati hanno chiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l'aumento del contributo a carico delle aziende dagli attuali 12,00 a 15,00 euro su Sanimoda, il fondo sanitario integrativo di settore. Ultima richiesta la previsione di un contributo a carico delle imprese di 2,00 euro per ogni dipendente a favore di Sanimoda per l’introduzione della prestazione LTC (non autosufficienza).
Dal punto di vista normativo, in relazione alle evoluzioni dei mercati, alle trasformazioni organizzative e tecnologiche, alla esigenza di sviluppare politiche industriali, le OO.SS. hanno proposto il miglioramento della qualità delle relazioni industriali e contrattuali, con la promozione della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alla vita dell’impresa, allo sviluppo del settore.
In materia di diritti, le Organizzazioni Sindacali hanno proposto di aumentare da 13 a 15 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro nel capitolo della malattia e di elevare da 8 a 12 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie di lunga durata al termine della conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la formazione, nella piattaforma è stato proposto il diritto soggettivo alla formazione pari a 24 ore su base annua per singolo lavoratore aggiuntive alle ore di formazione obbligatoria. Nel capitolo salute e sicurezza, Filctem, Femca, Uiltec hanno richiesto l’inserimento dei sistemi di intelligenza artificiale nel documento di valutazione dei rischi (DVR). 
In conclusione, per quanto riguarda i congedi di paternità è stato chiesto l’ampliamento delle giornate previste dalla legislazione vigente.

Ebinter Taranto: contributo natalità per i dipendenti del settore

E’ possibile inviare le richieste per accedere ai bonus natalità e inflazione

L’Ente bilaterale del Terziario di Taranto ha stanziato un contributo di 40.500 euro per sostenere le famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti all’ente, tramite il bando bonus inflazione 2023. I beneficiari sono 270 e il contributo è di 150,00 euro ciascuno. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate  fino ad esaurimento fondi e la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ebinter Taranto. Oltre al bonus inflazione, l’Ente ha disposto anche un fondo da destinare al bonus natalità, pari ad un contributo di 300,00 euro. L’assegnazione avviene su graduatoria e possono partecipare i dipendenti delle aziende del settore terziario iscritti all’Ente e in regola con la contribuzione all’Ebt, entro il 30 novembre 2023, e sono ammessi anche coloro i quali hanno già inviato la richiesta per il bando inflazione.

E’ possibile inviare le richieste per accedere ai bonus natalità e inflazione

L’Ente bilaterale del Terziario di Taranto ha stanziato un contributo di 40.500 euro per sostenere le famiglie dei dipendenti delle aziende aderenti all’ente, tramite il bando bonus inflazione 2023. I beneficiari sono 270 e il contributo è di 150,00 euro ciascuno. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate  fino ad esaurimento fondi e la modulistica può essere scaricata dal sito internet dell’Ebinter Taranto. Oltre al bonus inflazione, l’Ente ha disposto anche un fondo da destinare al bonus natalità, pari ad un contributo di 300,00 euro. L’assegnazione avviene su graduatoria e possono partecipare i dipendenti delle aziende del settore terziario iscritti all’Ente e in regola con la contribuzione all’Ebt, entro il 30 novembre 2023, e sono ammessi anche coloro i quali hanno già inviato la richiesta per il bando inflazione.