Fusione per incorporazione: l’incorporante può continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo

Nell’ambito di una fusione per incorporazione, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società controllata di continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo facente capo alla società controllante a decorrere dalla data di efficacia dell’atto di fusione (Agenzia delle entrate, risposta  9 ottobre 2023 n. 445).

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, ultimo comma, del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ­consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Tale sistema è volto ad agevolare, da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73; mentre, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. del 1979, ­si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi.

Sono, pertanto, da ritenersi escluse dalla disciplina le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la società controllante chiede se la controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­mediante atto di fusione società esterne alla suddetta procedura, di cui l’istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.

In merito, l’Agenzia osserva che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura in parola la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata.

 

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E/2010, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­in forza del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale nell’intero patrimonio dell’incorporata, l’Agenzia ritiene che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

Analogamente, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione ­ e, quindi, trasferire al gruppo­ solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall’incorporante.

Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell’incorporante e trasferito all’IVA di gruppo.

 

Ad avviso delle Entrate, dunque, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione motivo di interruzione e può far confluire nella propria liquidazione periodica ­solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l’incorporazione.

Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.

Nell’ambito di una fusione per incorporazione, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società controllata di continuare a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo facente capo alla società controllante a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di fusione (Agenzia delle entrate, risposta  9 ottobre 2023 n. 445).

La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, ultimo comma, del Decreto IVA e dal Decreto ministeriale 13 dicembre 1979, ­consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.

Tale sistema è volto ad agevolare, da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

 

L'Agenzia delle entrate chiarisce che si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1 luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73; mentre, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del 1979, ­si considerano controllate soltanto le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1 luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi.

Sono, pertanto, da ritenersi escluse dalla disciplina le società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

 

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, la società controllante chiede se la controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­mediante atto di fusione società esterne alla suddetta procedura, di cui l'istante detiene il controllo (diretto e indiretto) da meno di un anno.

In merito, l'Agenzia osserva che i soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi della procedura in parola la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d'imposta precedente, con la conseguenza che detta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata.

 

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E/2010, nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­in forza del principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale nell'intero patrimonio dell'incorporata, l'Agenzia ritiene che il credito maturato dall'incorporata nell'anno solare antecedente l'incorporazione non possa mai confluire nell'IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

Analogamente, non può confluire nell'IVA di gruppo il credito maturato dall'incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione ­ e, quindi, trasferire al gruppo­ solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall'incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l'incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall'incorporante.

Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell'incorporante e trasferito all'IVA di gruppo.

 

Ad avviso delle Entrate, dunque, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l'operazione motivo di interruzione e può far confluire nella propria liquidazione periodica ­solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l'incorporazione.

Restano, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell'incorporazione delle due società.

CCNL Centri Elaborazione Dati: con la busta paga di ottobre nuovi minimi retributivi

Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 

Con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68

 

Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 

Con l'accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l'assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68

 

Fondo Trasporto Pubblico: prime indicazioni

L’INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L’istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l’INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

L'INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell'adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L'istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l'INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

Sanedil: rinnovati i piani sanitari

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
– per la montatura delle lenti;
– per visite specialistiche;
– per l’acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
- per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- per la montatura delle lenti;
- per visite specialistiche;
- per l'acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.

Cassa Edile Venezia: corrisposti rimborsi tasse universitarie, assegni e premi scolastici per i lavoratori

Con Circolare n. 5-2023, Cassa Edile Venezia prevede erogazioni a favore dei figli studenti dei lavoratori edili

Cassa Edile Venezia, mediante la Circolare n. 5-2023, comunica che, nel mese di ottobre vengono raccolte le domande per la corresponsione degli assegni scolastici a favore degli studenti figli dei dipendenti iscritti alla medesima alla data del 30 Settembre 2023, con almeno seicento ore di accantonamento presso la stessa nei 12 mesi compresi da ottobre 2022 a settembre 2023.
L’assegno scolastico viene elargito a tutti gli studenti non ripetenti ed appartenenti ad una classe della scuola media obbligatoria, media superiore o al primo anno di università, nella misura di:
euro 320,00 per i promossi dalla quinta elementare, qualora sia certa l’iscrizione alla prima classe media inferiore;
euro 175,00 per i promossi dalla prima e seconda media inferiore, qualora risulti certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 450,00 per i promossi dalla terza media inferiore, qualora risulta certa l’iscrizione al primo anno di istruzione secondaria superiore;
euro 225,00 per i promossi dal primo, secondo, terzo e quarto anno di istruzione secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
euro 530,00 per i licenziati e i diplomati di scuola secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione al primo anno di università.
Agli studenti diplomati da corsi di scuola secondaria o liceale e per i quali risulti accertata una votazione non inferiore a 84/100, è corrisposto un premio scolastico pari ad euro 228,00 cumulabile con l’assegno scolastico se dovuto.
Per coloro che frequentano corsi di laurea e non beneficiano di un presalario, è contemplato un rimborso delle tasse universitarie pagate entro un massimo di euro 2.000,00 per l’iscrizione al 2° anno su presentazione di documentazione e attestazione di frequenza al 1° anno di corso, ed un rimborso per l’iscrizione agli anni successivi al secondo entro un massimo pari ad euro 1.000,00 qualora siano in regola con tutti gli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Coloro che richiedono tale assegno, devono presentare domanda mediante apposito modulo contenente due sezioni da compilare in modo alternativo in base all’età dello studente beneficiario.
Per i figli minorenni la compilazione deve esser realizzata dal lavoratore, mentre i figli maggiorenni devono predisporre la domanda seguendo attentamente le avvertenze riportate nel modello, per poi esser inviata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
Da ultimo si comunica che, tutti i documenti devono essere trasmessi in originale e se presentati dopo la data di cui sopra, la domanda viene respinta.

Con Circolare n. 5-2023, Cassa Edile Venezia prevede erogazioni a favore dei figli studenti dei lavoratori edili

Cassa Edile Venezia, mediante la Circolare n. 5-2023, comunica che, nel mese di ottobre vengono raccolte le domande per la corresponsione degli assegni scolastici a favore degli studenti figli dei dipendenti iscritti alla medesima alla data del 30 Settembre 2023, con almeno seicento ore di accantonamento presso la stessa nei 12 mesi compresi da ottobre 2022 a settembre 2023.
L’assegno scolastico viene elargito a tutti gli studenti non ripetenti ed appartenenti ad una classe della scuola media obbligatoria, media superiore o al primo anno di università, nella misura di:
- euro 320,00 per i promossi dalla quinta elementare, qualora sia certa l’iscrizione alla prima classe media inferiore;
- euro 175,00 per i promossi dalla prima e seconda media inferiore, qualora risulti certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
- euro 450,00 per i promossi dalla terza media inferiore, qualora risulta certa l’iscrizione al primo anno di istruzione secondaria superiore;
- euro 225,00 per i promossi dal primo, secondo, terzo e quarto anno di istruzione secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione alla classe immediatamente superiore;
- euro 530,00 per i licenziati e i diplomati di scuola secondaria superiore, qualora sia certa l’iscrizione al primo anno di università.
Agli studenti diplomati da corsi di scuola secondaria o liceale e per i quali risulti accertata una votazione non inferiore a 84/100, è corrisposto un premio scolastico pari ad euro 228,00 cumulabile con l’assegno scolastico se dovuto.
Per coloro che frequentano corsi di laurea e non beneficiano di un presalario, è contemplato un rimborso delle tasse universitarie pagate entro un massimo di euro 2.000,00 per l’iscrizione al 2° anno su presentazione di documentazione e attestazione di frequenza al 1° anno di corso, ed un rimborso per l’iscrizione agli anni successivi al secondo entro un massimo pari ad euro 1.000,00 qualora siano in regola con tutti gli esami stabiliti nei rispettivi piani di studio per l’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Coloro che richiedono tale assegno, devono presentare domanda mediante apposito modulo contenente due sezioni da compilare in modo alternativo in base all'età dello studente beneficiario.
Per i figli minorenni la compilazione deve esser realizzata dal lavoratore, mentre i figli maggiorenni devono predisporre la domanda seguendo attentamente le avvertenze riportate nel modello, per poi esser inviata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
Da ultimo si comunica che, tutti i documenti devono essere trasmessi in originale e se presentati dopo la data di cui sopra, la domanda viene respinta.

Gestione separata INPS: le indicazioni per lo “stralcio mille euro”

L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconteggio dei debiti annullati per i soggetti previsti dall’articolo 23-bis del Decreto Lavoro (INPS. circolare 10 ottobre 2023, n. 86).

L’INPS ha fornito le indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) che consente, ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In sostanza, L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del Decreto Lavoro ha previsto la possibilità, per i soggetti citati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023 dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui D.L. n. 119/2018 (cosiddetto primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

L’intento del legislatore è stato quello di consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del Codice civile, la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Disposizioni operative

 

In considerazione delle due misure di stralcio citate, l’INPS ha predisposto 2  modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

– il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1 della circolare in commento);
il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; 

– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge  n. 388/2000;

– dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

L’INPS precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, l’Istituto specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al D.L. n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla Legge n. 197/2022.

In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

– crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
– crediti oggetto di definizione agevolata;
crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
– crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
– crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L’interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata. La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività. La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità relative alle diverse categorie di lavoratori illustrate nella circolare in commento che include anche le modalità di determinazione delle sanzioni civili e l’istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento. 

L'Istituto fornisce le istruzioni per il riconteggio dei debiti annullati per i soggetti previsti dall'articolo 23-bis del Decreto Lavoro (INPS. circolare 10 ottobre 2023, n. 86).

L'INPS ha fornito le indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) che consente, ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In sostanza, L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del Decreto Lavoro ha previsto la possibilità, per i soggetti citati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023 dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui D.L. n. 119/2018 (cosiddetto primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

L'intento del legislatore è stato quello di consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del Codice civile, la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Disposizioni operative

 

In considerazione delle due misure di stralcio citate, l'INPS ha predisposto 2  modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

- il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1 della circolare in commento);
il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

- selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; 

- assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge  n. 388/2000;

- dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

L'INPS precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, l'Istituto specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al D.L. n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla Legge n. 197/2022.

In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

- crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- crediti oggetto di definizione agevolata;
crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
- crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
- crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L'interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata. La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività. La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità relative alle diverse categorie di lavoratori illustrate nella circolare in commento che include anche le modalità di determinazione delle sanzioni civili e l'istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento. 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige: adeguamento

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell’accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol – già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 – alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L’assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell'accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol - già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 - alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell'assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all'uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell'arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L'assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L'assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L'assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 

Eblig: c’è tempo fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande di contributo

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l’8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell’Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l'8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell'Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

Attestazione operatività del sistema di comunicazione di dati e informazioni sulla titolarità effettiva

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell’economia e delle finanze che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini, il MIMIT con il Decreto 29 settembre 2023 ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

 

In particolare il Decreto MIMIT prevede che dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il Regolamento MEF, infatti, stabilisce che entro tale data:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;

  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

 

Dunque, ai sensi dell’art 4 del Decreto n. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

  • l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

  • se il titolare effettivo non viene individuato, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell’ente;

  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata;

d) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;

  • la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;

e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Le autorità di cui all’articolo 21 del decreto antiriciclaggio e i soggetti obbligati, di cui all’articolo 3 dello stesso decreto, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tali dati e informazioni sono accessibili anche al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all’articolo 4 risulti l’indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 29 settembre 2023 che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini, il MIMIT con il Decreto 29 settembre 2023 ha attestato l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

 

In particolare il Decreto MIMIT prevede che dal 9 ottobre 2023, data di pubblicazione in Gazzetta, decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto n. 55 del 2022.

Il Regolamento MEF, infatti, stabilisce che entro tale data:

  • gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, se in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del Decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese;

  • il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa adottato con Decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 19 novembre 2009.

 

Dunque, ai sensi dell'art 4 del Decreto n. 55/2022, la comunicazione deve contenere:

a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:

  • l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

  • se il titolare effettivo non viene individuato, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;

c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione dell'ente;

  • la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;

  • l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

  • la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;

  • la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;

f) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

 

Le autorità di cui all'articolo 21 del decreto antiriciclaggio e i soggetti obbligati, di cui all'articolo 3 dello stesso decreto, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nella sezione autonoma e nella sezione speciale del registro delle imprese.

Tali dati e informazioni sono accessibili anche al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che nella comunicazione di cui all'articolo 4 risulti l'indicazione di cui al comma 1, lettera e), dello stesso articolo.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: report sulla trattativa

Prosegue il dibattito sull’adeguamento normativo per i dipendenti del settore

Le Sigle Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, insieme all’associazione Uneba si sono incontrate per proseguire nel negoziato per il rinnovo del contratto riguardante le Istituzioni Socio-Assistenziali. Il contratto riguarda i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, le ex Ip Ab. I punti sui quali si è focalizzato il dibattito sono stati: 
– l’adeguamento normativo, con l’aggiornamento degli articolati contrattuali alla luce delle modifiche normative. Nella fattispecie, l’art. 8 sulle pari opportunità, l’art. 16 sull’assunzione, l’art. 18 sul tempo determinato, gli artt. 61,62,64, oltre alla rivisitazione di alcuni allegati del contratto;
– modifica degli articolati che ancora non hanno dati gli esiti desiderati: artt. 7-8-23, 67-77-81;
– criticità subentrate durante la vigenza, che comportano una modifica degli articolati.

Gli incontri in calendario sono stati fissati per il 20 ottobre e il 17 novembre.

Prosegue il dibattito sull’adeguamento normativo per i dipendenti del settore

Le Sigle Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, insieme all’associazione Uneba si sono incontrate per proseguire nel negoziato per il rinnovo del contratto riguardante le Istituzioni Socio-Assistenziali. Il contratto riguarda i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, le ex Ip Ab. I punti sui quali si è focalizzato il dibattito sono stati: 
- l’adeguamento normativo, con l’aggiornamento degli articolati contrattuali alla luce delle modifiche normative. Nella fattispecie, l’art. 8 sulle pari opportunità, l’art. 16 sull’assunzione, l’art. 18 sul tempo determinato, gli artt. 61,62,64, oltre alla rivisitazione di alcuni allegati del contratto;
- modifica degli articolati che ancora non hanno dati gli esiti desiderati: artt. 7-8-23, 67-77-81;
- criticità subentrate durante la vigenza, che comportano una modifica degli articolati.

Gli incontri in calendario sono stati fissati per il 20 ottobre e il 17 novembre.