CCNL Commercio D.M.O.- Federdistribuzione: incontro per il rinnovo

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

Proseguono i lavori per il rinnovo contrattuale. Tema chiave i salari 

Nei giorni scorsi, le Sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uitucs si sono riunite insieme a Federdistribuzione per discutere del rinnovo contrattuale del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata. Il contratto riguarda i dipendenti che lavorano nelle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive. Le Parti sindacali, come precisato in una nota dalla Uiltucs, hanno preso consapevolezza del fatto che con la parte datoriale ci sono delle differenze di vedute sul tema del salario. Infatti, come riportato, secondo Federdistribuzione non è possibile avere aumenti coerenti con l’aumento dei prezzi riscontrato nel periodo trascorso né in quelli previsti per il periodo di vigenza futuro. Questo, hanno fatto sapere i Sindacati, a lungo andare, potrebbe creare frizioni tra le Parti. Dal canto loro, le Sigle stanno cercando di dare una svolta alla negoziazione. 

CdM: approvato decreto-legge con misure urgenti in materia economica, fiscale e a tutela del lavoro 

Il Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Sono numerose le misure in materia economica e fiscale introdotte dal nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, il quale prevede in particolare:

 

– l’anticipazione del conguaglio di perequazione delle pensioni per anno 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche;

 

– l’avvio, entro il 31 dicembre 2024, del recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020;

 

– un anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, con l’incremento per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli;

 

– il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro;

 

– la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 e la proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017;

 

– l’estensione del trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono soggetti a un’imposta sul reddito delle società;

 

– una riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, se aumentano i prezzi dei carburanti sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi);

 

– un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

 

– il rifinanziamento per il 2023 della Nuova Sabatini, con 50 milioni di euro, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature);

 

– un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 

 

– la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa;

 

– misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina l’istituzione:

  • l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti;

  • la rideterminazione per il 2023 e il rifinanziamento per il 2024 dell’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione;

  • l’introduzione di un contributo straordinario, per l’anno 2023, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori;

  • l’incremento delle risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

  • l’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina;

  • la proroga dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Il Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Sono numerose le misure in materia economica e fiscale introdotte dal nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre 2023, il quale prevede in particolare:

 

- l'anticipazione del conguaglio di perequazione delle pensioni per anno 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche;

 

- l'avvio, entro il 31 dicembre 2024, del recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020;

 

- un anticipo del rinnovo dei contratti pubblici, con l'incremento per il mese di dicembre 2023, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli;

 

- il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, solo per il 2023, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro;

 

- la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 e la proroga di un anno del termine di decadenza per l’emissione degli atti impositivi da parte dell’Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017;

 

- l'estensione del trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono soggetti a un’imposta sul reddito delle società;

 

- una riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, se aumentano i prezzi dei carburanti sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi);

 

- un’anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all’anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

 

- il rifinanziamento per il 2023 della Nuova Sabatini, con 50 milioni di euro, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature);

 

- un incremento pari a 13 milioni di euro per l’anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 

 

- la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa;

 

- misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina l'istituzione:

  • l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all’accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti;

  • la rideterminazione per il 2023 e il rifinanziamento per il 2024 dell’autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell’interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione;

  • l'introduzione di un contributo straordinario, per l’anno 2023, in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori;

  • l'incremento delle risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

  • l’autorizzazione di spesa per l’anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all’assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina;

  • la proroga dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2024 per l’invio di militari dell’Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Fondo Espero: adesione al bando per contributo acquisto prima casa 

Entro il 20 ottobre è possibile presentare la domanda per ricevere il contributo quantificato in 15.000,00 euro

Il Fondo Espero (Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola) ha aderito al bando della Provincia autonoma di Trento denominato “Contributo per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie”.
La Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di 15.000,00 euro per l’acquisto della prima casa di abitazione, purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi. Il contributo può essere richiesto da “giovani coppie” intese come tali le coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.
Il contributo è quantificato in 15.000 euro, di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia. Le domande possono essere presentate fino al 20 ottobre 2023.

Entro il 20 ottobre è possibile presentare la domanda per ricevere il contributo quantificato in 15.000,00 euro

Il Fondo Espero (Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola) ha aderito al bando della Provincia autonoma di Trento denominato "Contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno del risparmio pensionistico complementare a favore delle giovani coppie".
La Provincia autonoma di Trento ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di 15.000,00 euro per l’acquisto della prima casa di abitazione, purché una quota sia finalizzata al versamento su una posizione pensionistica complementare già attivata o da attivarsi. Il contributo può essere richiesto da “giovani coppie” intese come tali le coppie formate da coniugi conviventi, uniti civilmente conviventi o conviventi di fatto. I componenti della giovane coppia non devono aver compiuto i 36 anni di età alla data del 31 dicembre 2023.
Il contributo è quantificato in 15.000 euro, di cui una quota pari a 2.000 euro, denominata “quota previdenza”, versata dalla Provincia sulle posizioni pensionistiche individuali attivate presso i fondi pensione aderenti sulla base di una specifica delega fornita in sede di domanda del contributo. La restante quota è versata direttamente ai componenti. Il contributo è concesso in parti uguali ai componenti la giovane coppia. Le domande possono essere presentate fino al 20 ottobre 2023.

Approvato il Ddl per la Legge di bilancio 2024: i punti sul lavoro

Il governo ha dato il via libera al Disegno di legge con la conferma del taglio del cuneo fiscale e la detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). I provvedimenti includono diverse misure riguardanti il lavoro e le imprese, soprattutto sul versante fiscale. Viene, infatti, confermato il taglio del cuneo fiscale già inaugurato nei mesi scorsi e viene previsto anche un intervento sui premi di produttività e sui fringe benefit.

Taglio del cuneo 

Per il rinnovo della misura del taglio del cuneo fiscale-contributivo sono previsti circa 10 miliardi di euro per una decurtazione del 7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro.

Fringe benefit e premi di produttività

È stata confermata anche la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).

Inoltre, la decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione

Per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione sono investiti 5 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Imprese

Per quel che riguarda le misure per le imprese, il Ddl prevede il rinvio fino al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Misure sulle famiglie e bonus asili nido

Per le famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, viene integrato lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni. Infine, viene aumentato il fondo per il bonus asili nido di oltre 150 milioni di euro.

Pensioni

Sono previste alcune modifiche riguardanti l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

 

 

Il governo ha dato il via libera al Disegno di legge con la conferma del taglio del cuneo fiscale e la detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit (Consiglio dei ministri, comunicato 16 ottobre 2023, n. 54).

Il Consiglio dei ministri ha varato il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB). I provvedimenti includono diverse misure riguardanti il lavoro e le imprese, soprattutto sul versante fiscale. Viene, infatti, confermato il taglio del cuneo fiscale già inaugurato nei mesi scorsi e viene previsto anche un intervento sui premi di produttività e sui fringe benefit.

Taglio del cuneo 

Per il rinnovo della misura del taglio del cuneo fiscale-contributivo sono previsti circa 10 miliardi di euro per una decurtazione del 7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro.

Fringe benefit e premi di produttività

È stata confermata anche la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).

Inoltre, la decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione

Per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione sono investiti 5 miliardi di euro, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Imprese

Per quel che riguarda le misure per le imprese, il Ddl prevede il rinvio fino al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Misure sulle famiglie e bonus asili nido

Per le famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, viene integrato lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni. Infine, viene aumentato il fondo per il bonus asili nido di oltre 150 milioni di euro.

Pensioni

Sono previste alcune modifiche riguardanti l’APE: l'innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

 

 

CCNL Tessili Industria: da ottobre nuovi minimi per i dipendenti di aziende terziste nel Mezzogiorno

Dal 1°ottobre previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore appartenenti ad aziende terziste del Mezzogiorno

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta da Smi Sistema Moda, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti delle imprese del settore tessile abbigliamento moda ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°ottobre 2023 per i dipendenti appartenenti ad aziende terziste presenti nel Mezzogiorno.
Di seguito gli aumenti previsti.

Livelli Minimo
8 2.264,68 euro  
7 2.136,10 euro 
6 2.005,13 euro 
5 1.878,36 euro 
4 1.786,95 euro 
3 bis 1.745,98 euro 
3 1.707,25 euro 
2 bis 1.657,81 euro 
2 1.621,70 euro 
1 1.289,04 euro 

Dal 1°ottobre previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore appartenenti ad aziende terziste del Mezzogiorno

L'Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta da Smi Sistema Moda, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai dipendenti delle imprese del settore tessile abbigliamento moda ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°ottobre 2023 per i dipendenti appartenenti ad aziende terziste presenti nel Mezzogiorno.
Di seguito gli aumenti previsti.

Livelli Minimo
8 2.264,68 euro  
7 2.136,10 euro 
6 2.005,13 euro 
5 1.878,36 euro 
4 1.786,95 euro 
3 bis 1.745,98 euro 
3 1.707,25 euro 
2 bis 1.657,81 euro 
2 1.621,70 euro 
1 1.289,04 euro 

Manageritalia: nuove prestazioni per i professionisti del settore terziario

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l’orientamento, l’assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall’azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l'orientamento, l'assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall'azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

Giornalisti dipendenti e contributo straordinario: esposizione nel flusso UniEmens

L’INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di denuncia e di versamento del contributo aggiuntivo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali posto a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato (INPS, messaggio 13 ottobre 2023, n. 3596).  

Nell’ambito di misure volte a mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il Consiglio di Amministrazione dell’IMPGI, con la delibera n. 27/2021, ha istituito, per un periodo di 5 anni, un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che concorre all’incremento del montante contributivo individuale.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 astrattamente efficace, compatibilmente con il nuovo assetto normativo delineato dalla Legge di bilancio 2022 che, come noto, dal 1° luglio 2022 ha disposto l’integrale trasferimento all’INPS delle funzioni garantite, fino alla data del 30 giugno 2022, dalla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

 

Pertanto, la delibera in questione, in relazione alla debenza del contributo straordinario di cui sopra, trova applicazione nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica quali sono le modalità di esposizione dei dati relativi al versamento del contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022.

 

I datori di lavoro dovranno valorizzare, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> seguendo le seguenti istruzioni:

 

– nell’elemento <CodiceCausale> indicare il nuovo Codice “M044”, avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;

 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;

 

– nell’elemento <AnnoMeseRif> inserire l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; si precisa che tale valorizzazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

 

– nell’elemento <BaseRif> inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;

 

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.

 

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

 

Vengono poi date le relative istruzioni contabili.

 

L'INPS fornisce le istruzioni sulle modalità di denuncia e di versamento del contributo aggiuntivo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali posto a carico dei giornalisti attivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato (INPS, messaggio 13 ottobre 2023, n. 3596).  

Nell'ambito di misure volte a mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), il Consiglio di Amministrazione dell'IMPGI, con la delibera n. 27/2021, ha istituito, per un periodo di 5 anni, un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che concorre all’incremento del montante contributivo individuale.

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 astrattamente efficace, compatibilmente con il nuovo assetto normativo delineato dalla Legge di bilancio 2022 che, come noto, dal 1° luglio 2022 ha disposto l'integrale trasferimento all’INPS delle funzioni garantite, fino alla data del 30 giugno 2022, dalla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

 

Pertanto, la delibera in questione, in relazione alla debenza del contributo straordinario di cui sopra, trova applicazione nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022.

 

Nel messaggio in oggetto, l'INPS indica quali sono le modalità di esposizione dei dati relativi al versamento del contributo nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022.

 

I datori di lavoro dovranno valorizzare, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib> seguendo le seguenti istruzioni:

 

- nell’elemento <CodiceCausale> indicare il nuovo Codice “M044”, avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;

 

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicare il valore “N”;

 

- nell’elemento <AnnoMeseRif> inserire l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%; si precisa che tale valorizzazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;

 

- nell’elemento <BaseRif> inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;

 

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.

 

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del messaggio in commento, potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

 

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

 

Vengono poi date le relative istruzioni contabili.

 

CCNL Magazzini Generali: a ottobre previsti nuovi minimi

A decorrere dal 1°ottobre stabiliti nuovi aumenti per il personale viaggiante e non viaggiante

Il CCNL sottoscritto il 18 maggio tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito, Fiap, assistite da Confestra, Anita, Fai, Assotir,  Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita,  Confartiginato Trasporti,  Casartigiani, Claai,  Confcooperative – Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Aite e  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uiltrasporti ha previsto nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°ottobre 2023, applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
Di seguito i nuovi minimi retributivi.

Livello Minimo
Quadro 2.323,48
2.182,07
2.004,58
3° Super  1.810,37
1.761,69
1.675,69
4° Junior 1.632,02
1.597,70
1.493,28
6° Junior 1.373,62

I nuovi minimi per il personale viaggiante.

Livello Minimo
C3 1.811,01
B3 1.810,37
A3 1.809,73
F2 1.762,36
E2 1.761,73
D2 1.761,10
H1 1.707,09
G1 1.700,23
L (Rider oltre 15 mesi) 1.619,81
L Rider (oltre 6 mesi) 1.578,96
L Rider (da 7 a 15 mesi) 1.578,96
I Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30
L Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30

 

A decorrere dal 1°ottobre stabiliti nuovi aumenti per il personale viaggiante e non viaggiante

Il CCNL sottoscritto il 18 maggio tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito, Fiap, assistite da Confestra, Anita, Fai, Assotir,  Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita,  Confartiginato Trasporti,  Casartigiani, Claai,  Confcooperative - Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Aite e  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uiltrasporti ha previsto nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°ottobre 2023, applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
Di seguito i nuovi minimi retributivi.

Livello Minimo
Quadro 2.323,48
2.182,07
2.004,58
3° Super  1.810,37
1.761,69
1.675,69
4° Junior 1.632,02
1.597,70
1.493,28
6° Junior 1.373,62

I nuovi minimi per il personale viaggiante.

Livello Minimo
C3 1.811,01
B3 1.810,37
A3 1.809,73
F2 1.762,36
E2 1.761,73
D2 1.761,10
H1 1.707,09
G1 1.700,23
L (Rider oltre 15 mesi) 1.619,81
L Rider (oltre 6 mesi) 1.578,96
L Rider (da 7 a 15 mesi) 1.578,96
I Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30
L Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30

 

Prepensionamento giornalisti: il requisito della permanenza in CIGS

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l’INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

– i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

– i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

– l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia – spiega l’Istituto – in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

– abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

– ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. 

Fornito un riepilogo sulle condizioni e sulla durata del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (INPS. messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595).

In risposta ad alcune richieste di chiarimenti, l'INPS ha riepilogato le condizioni di accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con particolare attenzione al requisito della permanenza minima in CIGS (articolo 37, comma 1, lettera b), Legge n. 416/1981).

Infatti, una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015: “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”. Restano, invece, escluse le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo: ossia, rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c)”.

Le condizioni per il prepensionamento

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario pertanto che:

- i 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, siano fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento oppure nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis, D.Lgs. n. 148/2015;

- i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;

- l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Tuttavia - spiega l'Istituto - in ragione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a opera dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della Legge n. 234/2021, si rende necessario tutelare il legittimo affidamento dei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS di 90 giorni o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di  perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Quindi, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, il prepensionamento può essere riconosciuto in favore di quei giornalisti che, alla data di pubblicazione del messaggio in commento, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

- abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;

- ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.  

Pertanto, in presenza di queste condizioni, l’Istituto riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. Invece, in tutti gli altri casi, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni. 

CCNL Igiene Ambientale: contributo assistenza sanitaria integrativa

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l’accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l’assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).

Con il versamento del 16 ottobre, incrementato di 5,00 euro il contributo al Fondo Fasda  

Con l'accordo 18 maggio 2022, Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi, Assoambiente, Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno dato indicazioni circa l'assistenza sanitaria integrativa. Il CCNL si applica ai dipendenti da imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire: a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica; e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi e alle attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine. Per quanto riguarda, appunto, il contributo per l'assistenza sanitaria integrativa, con il versamento del 16 ottobre 2023, il contributo che le Aziende versano al Fondo Fasda è incrementato di un importo aggiuntivo, in misura fissa, pari a 5,00 euro per 12 mensilità (15,00 euro trimestrali).