CCNL Edilizia: sottoscritti i testi sulle code contrattuali con Ance, cooperative e associazioni artigiane

Fondo prepensionamento, contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori sul Fondo Prevedi, regolamento per lo sviluppo delle competenze e Accordo su Fnape tra le principali novità

Il 21 Settembre 2023 sono stati siglati dalle Parti Sociali Ance, Organizzazioni artigiane, Organizzazioni cooperative e Sindacati nazionali edili separati accordi sulle code contrattuali. Si segnala, in primo luogo, l’estensione a 4 anni della possibilità per i lavoratori edili di uscire dal settore prima del raggiungimento dell’età pensionabile attraverso il Fondo Prepensionamento. Questa modifica mira a consentire ai lavoratori interessati di avere una maggiore flessibilità sull’uscita dalla vita lavorativa.
In secondo luogo è stata prevista l’introduzione di un contributo aggiuntivo a carico del sistema a sostegno dei lavoratori che aderiscono al Fondo complementare. Detto contributo mira a fornire un nuovo sostegno economico ai lavoratori che scelgono di aderire al Fondo Prevedi, rafforzando, in questo modo, la rete di protezione sociale a favore degli operai edili.
Definito inoltre il regolamento finalizzato a favorire la crescita delle competenze dei lavoratori e la qualificazione delle imprese. Obiettivo dell’accordo è la promozione di un costante sviluppo professionale, mediante l’implementazione di programmi di formazione continua e l’adozione di pratiche che favoriscono l’acquisizione di nuove competenze utili al settore.
Raggiunto infine anche un accordo che prevede, tra le varie clausole, il ristorno di una quota parte delle risorse non utilizzate ai fini dell’ape, in base al principio politico e contrattuale che non possono essere realizzate riserve importanti sul fondo nazionale, la riduzione delle aliquote regionali definite con l’accordo del 22 settembre 2022, l’istituzione del fondo di riserva di 30milioni di euro a garanzia del notevole sviluppo occupazionale registrato negli ultimi anni. 
In tale occasione le Parti Sociali hanno lasciato in attesa di definizione entro 60 giorni le intese sulla sorveglianza sanitaria e sulla trasferta con tutte le associazioni imprenditoriali, mentre sul perimetro contrattuale e la classificazione dei lavoratori il confronto proseguirà con Ance e cooperative.
Nel prossimo incontro, programmato per fine mese, sarà affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Fondo prepensionamento, contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori sul Fondo Prevedi, regolamento per lo sviluppo delle competenze e Accordo su Fnape tra le principali novità

Il 21 Settembre 2023 sono stati siglati dalle Parti Sociali Ance, Organizzazioni artigiane, Organizzazioni cooperative e Sindacati nazionali edili separati accordi sulle code contrattuali. Si segnala, in primo luogo, l'estensione a 4 anni della possibilità per i lavoratori edili di uscire dal settore prima del raggiungimento dell’età pensionabile attraverso il Fondo Prepensionamento. Questa modifica mira a consentire ai lavoratori interessati di avere una maggiore flessibilità sull’uscita dalla vita lavorativa.
In secondo luogo è stata prevista l'introduzione di un contributo aggiuntivo a carico del sistema a sostegno dei lavoratori che aderiscono al Fondo complementare. Detto contributo mira a fornire un nuovo sostegno economico ai lavoratori che scelgono di aderire al Fondo Prevedi, rafforzando, in questo modo, la rete di protezione sociale a favore degli operai edili.
Definito inoltre il regolamento finalizzato a favorire la crescita delle competenze dei lavoratori e la qualificazione delle imprese. Obiettivo dell’accordo è la promozione di un costante sviluppo professionale, mediante l’implementazione di programmi di formazione continua e l’adozione di pratiche che favoriscono l’acquisizione di nuove competenze utili al settore.
Raggiunto infine anche un accordo che prevede, tra le varie clausole, il ristorno di una quota parte delle risorse non utilizzate ai fini dell’ape, in base al principio politico e contrattuale che non possono essere realizzate riserve importanti sul fondo nazionale, la riduzione delle aliquote regionali definite con l’accordo del 22 settembre 2022, l’istituzione del fondo di riserva di 30milioni di euro a garanzia del notevole sviluppo occupazionale registrato negli ultimi anni. 
In tale occasione le Parti Sociali hanno lasciato in attesa di definizione entro 60 giorni le intese sulla sorveglianza sanitaria e sulla trasferta con tutte le associazioni imprenditoriali, mentre sul perimetro contrattuale e la classificazione dei lavoratori il confronto proseguirà con Ance e cooperative.
Nel prossimo incontro, programmato per fine mese, sarà affrontato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ebinter Campania: bonus di 100,00 euro per l’acquisto di libri e materiale scolastici

Previsti fino a 500 bonus per i lavoratori della Campania in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi

L’Ente Bilaterale del Terziario della Campania ha previsto la possibilità di richiedere il bonus per l’acquisto di libri di testo o di materiale didattico, per l’anno scolastico 2023/2024.
Sono stati stanziati 50.00,00 euro, al fine di sostenere il costo dell’istruzione dei figli dei dipendenti nel settore Terziario, in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi.
Il bonus è del valore di 100,00 euro e spetta ad un solo genitore, per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado.
E’ possibile inviare le richieste dal 2 ottobre fino al 22 ottobre.
Sono previsti, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus assegnati secondo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La domanda di ammissione deve essere presentata attraverso l’indirizzo di posta certificata ebitercampania@pec.it, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ebitercampania.it.

Previsti fino a 500 bonus per i lavoratori della Campania in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi

L'Ente Bilaterale del Terziario della Campania ha previsto la possibilità di richiedere il bonus per l’acquisto di libri di testo o di materiale didattico, per l’anno scolastico 2023/2024.
Sono stati stanziati 50.00,00 euro, al fine di sostenere il costo dell’istruzione dei figli dei dipendenti nel settore Terziario, in regola con il versamento dei contributi da almeno 12 mesi.
Il bonus è del valore di 100,00 euro e spetta ad un solo genitore, per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado.
E' possibile inviare le richieste dal 2 ottobre fino al 22 ottobre.
Sono previsti, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus assegnati secondo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La domanda di ammissione deve essere presentata attraverso l’indirizzo di posta certificata ebitercampania@pec.it, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ebitercampania.it.

Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all'articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

- progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

- estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

- potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità;

- incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

- incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

- sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

- per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

- per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

- per gli ingressi di cui all'articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

CCNL Scuola Pubblica: trattative in corso per il rinnovo del comparto Istruzione e Ricerca

Presentate le principali tematiche dell’area Istruzione e Ricerca 2019-2021

Nei giorni scorsi si è svolto il confronto dell’Amministrazione con le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca al fine di presentare le principali tematiche per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 scaduto da quasi due anni.
Nel corso delle trattative, sono stati elencati i punti che, solo in parte, riprendono le proposte formulate in precedenza:
– poteri di delega del dirigente;
– indirizzi sulla valutazione dei dirigenti scolastici da definire nel nuovo sistema a cui auspicano le parti firmatarie;
– incentivazione dell’attività di formazione dei dirigenti scolastici;
– interventi sul codice disciplinare a tutela dei dirigenti scolastici;
– aggiornamento delle disposizioni degli incarichi aggiuntivi;
– revisione della struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero;
– regolamentazione del lavoro agile per la dirigenza scolastica;
– interventi di welfare contrattuale.
E’ stata però evidenziata l’assenza di alcune tematiche fondamentali per il dibattito, ossia:
– riconoscimento del diritto alla mobilità interregionale su tutte le sedi disponibili (100%) senza limiti e restrizioni e definizione della materia in sede contrattuale;
– definizione di criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non derogabili a livello regionale;
– definizione delle modalità di fruizione del diritto al riposo compensativo previsto dall’art. 15 del CCNL Area V 2002-2005;
– definizione delle modalità di rientro nel ruolo docente anche dopo il superamento dell’anno di prova;
– consolidamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici definite dal CCNI 1° agosto 2023.
Auspicando l’inserimento delle suddette nell’Atto di Indirizzo si attende nel più breve tempo possibile quanto necessario per avviare la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Presentate le principali tematiche dell'area Istruzione e Ricerca 2019-2021

Nei giorni scorsi si è svolto il confronto dell’Amministrazione con le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca al fine di presentare le principali tematiche per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021 scaduto da quasi due anni.
Nel corso delle trattative, sono stati elencati i punti che, solo in parte, riprendono le proposte formulate in precedenza:
- poteri di delega del dirigente;
- indirizzi sulla valutazione dei dirigenti scolastici da definire nel nuovo sistema a cui auspicano le parti firmatarie;
- incentivazione dell’attività di formazione dei dirigenti scolastici;
- interventi sul codice disciplinare a tutela dei dirigenti scolastici;
- aggiornamento delle disposizioni degli incarichi aggiuntivi;
- revisione della struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero;
- regolamentazione del lavoro agile per la dirigenza scolastica;
- interventi di welfare contrattuale.
E' stata però evidenziata l’assenza di alcune tematiche fondamentali per il dibattito, ossia:
- riconoscimento del diritto alla mobilità interregionale su tutte le sedi disponibili (100%) senza limiti e restrizioni e definizione della materia in sede contrattuale;
- definizione di criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale non derogabili a livello regionale;
- definizione delle modalità di fruizione del diritto al riposo compensativo previsto dall’art. 15 del CCNL Area V 2002-2005;
- definizione delle modalità di rientro nel ruolo docente anche dopo il superamento dell’anno di prova;
- consolidamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici definite dal CCNI 1° agosto 2023.
Auspicando l’inserimento delle suddette nell’Atto di Indirizzo si attende nel più breve tempo possibile quanto necessario per avviare la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Certificazione Unica 2024: compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell’ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l’Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l’Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d’imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta compilazione della sezione della Certificazione Unica dedicata ai "Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico", alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021 (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2023, n. 55/E).

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, ha istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, a decorrere dal 1 marzo 2022, quale prestazione economica erogata mensilmente dall’INPS ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica, misurata in ragione dell'ISEE.

Il successivo articolo 10, comma 4, del richiamato decreto ha modificato l’articolo 12 del TUIR, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo che:

  • la detrazione IRPEF per figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;

  • cessano di avere efficacia le maggiorazioni della detrazione IRPEF previste per i figli minori di 3 anni, per i figli con disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno 4 figli.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’AUU, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

 

Ha chiarito, inoltre, l'Agenzia che, con l’introduzione dell’AUU, il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico non può più avvalersi delle detrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR ma può avvalersi delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui al medesimo articolo 12 del TUIR.

 

In merito all’indicazione nella certificazione unica dei dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico, l'Agenzia ha precisato che la sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” va compilata dal sostituto d’imposta anche nell’ipotesi in cui per i soggetti indicati non si è provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Tali informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all’Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale.

 

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dei datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Il suddetto limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli, che il sostituto d'imposta provvederà a riportare nel prospetto dei familiari a carico, anche se per detti familiari non si è usufruito delle detrazioni.

 

Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell’Assegno unico, consente all’Agenzia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

Cessione del quinto delle pensioni: adeguamento dei tassi per il quarto trimestre 2023

L’INPS rende noti i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione a decorrere dal 1° ottobre 2023 (INPS, messaggio 2 ottobre 2023, n. 3454).

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 85107/2023, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

 

L’INPS si occupa dei tassi d’interesse da applicare alle operazioni di cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre del 2023, alla luce dei tassi di cui sopra.

 

In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi medi da applicarsi nel suddetto periodo sono pari a 13,50 per importi fino a 15.000 euro e a 9,60 per importi superiori a 15.000 euro.

 

Conseguentemente, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano a seconda dell’età e dell’importo del prestito e sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE D’IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età  Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni  9,81  7,83
60-64 10,61 8,63
65-69  11,41  9,43
70-74  12,11 10,13
75-79  12,91 10,93
Oltre 79 anni  20,8750  16,0000

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe e l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

 

L’INPS precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi utilizzati.

 

Questo comporta che, qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, viene impedita la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

 

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

L'INPS rende noti i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione a decorrere dal 1° ottobre 2023 (INPS, messaggio 2 ottobre 2023, n. 3454).

Il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con il decreto n. 85107/2023, ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023.

 

L’INPS si occupa dei tassi d’interesse da applicare alle operazioni di cessione del quinto delle pensioni per il quarto trimestre del 2023, alla luce dei tassi di cui sopra.

 

In particolare, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi medi da applicarsi nel suddetto periodo sono pari a 13,50 per importi fino a 15.000 euro e a 9,60 per importi superiori a 15.000 euro.

 

Conseguentemente, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano a seconda dell’età e dell’importo del prestito e sono quelli riportati nella sottostante tabella.

 

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
  Classe di importo del prestito
Classi di età  Fino a 15.000 euro Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni  9,81  7,83
60-64 10,61 8,63
65-69  11,41  9,43
70-74  12,11 10,13
75-79  12,91 10,93
Oltre 79 anni  20,8750  16,0000

Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe e l’età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

 

L’INPS precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo - denominata “Quote Quinto” - effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi utilizzati.

 

Questo comporta che, qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali, viene impedita la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione.

 

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

Enfea: previsto un contributo per la nascita e l’utilizzo dei servizi all’infanzia

Dal 1°ottobre previsti per gli scritti fino a 500,00 euro di contributo per l’utilizzo di servizi all’infanzia e fino a 1.000 euro per la nascita del figlio 

L’Enfea, l’Ente Bilaterale dedicato alle imprese e ai lavoratori della PMI, prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di asilo nido (erogabile anche in presenza di bonus INPS) e di baby sitting
L’importo previsto è pari a 500,00 euro l’anno per figlio.
Per quanto riguarda il contributo asili nido è necessario presentare la seguente documentazione:
– attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
– copia del pagamento dell’ultima retta.
Per quanto riguarda il contributo di baby sitting, innanzitutto, è necessario che alla data di presentazione della domanda l’iscritto abbia un regolare rapporto di lavoro, anche part-time, da almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali ed è necessario presentare la seguente documentazione:
– copia della lettera di assunzione della collaboratrice/del collaboratore domestico;
– attestazione di versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata a partire dal 1°ottobre ed entro il 31 marzo.

Dal 1°ottobre previsti per gli scritti fino a 500,00 euro di contributo per l'utilizzo di servizi all'infanzia e fino a 1.000 euro per la nascita del figlio 

L'Enfea, l'Ente Bilaterale dedicato alle imprese e ai lavoratori della PMI, prevede l’erogazione di un contributo per le spese sostenute per i servizi di asilo nido (erogabile anche in presenza di bonus INPS) e di baby sitting
L'importo previsto è pari a 500,00 euro l'anno per figlio.
Per quanto riguarda il contributo asili nido è necessario presentare la seguente documentazione:
- attestato di iscrizione/frequenza all’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall’asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- copia del pagamento dell’ultima retta.
Per quanto riguarda il contributo di baby sitting, innanzitutto, è necessario che alla data di presentazione della domanda l'iscritto abbia un regolare rapporto di lavoro, anche part-time, da almeno 6 mesi, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali ed è necessario presentare la seguente documentazione:
- copia della lettera di assunzione della collaboratrice/del collaboratore domestico;
- attestazione di versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata a partire dal 1°ottobre ed entro il 31 marzo.

CCNL Barbieri e Parrucchieri: al via il negoziato per il rinnovo contrattuale

Al via il tavolo per il rinnovo del contratto che interessa 55.000 imprese. Al centro del dibattito gli aumenti salariali

È partito il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Barbieri e Parrucchieri scaduto il 31 dicembre 2022. Lo ha reso noto la Uiltucs che, insieme a Cna-Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato-Benessere Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamen, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, è tra le parti stipulanti. Il contratto riguarda i dipendenti dalle imprese di acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuaggio; piercing e centri benessere; ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente. Il rinnovo riguarda 125.000 lavoratrici e lavoratori, impiegati in circa 55.000 imprese. Al tavolo concertativo, le Parti sindacali hanno ribadito gli adeguamenti retributivi, il miglioramento degli Istituti contrattuali, tra cui il part-time, l’apprendistato, gli scatti di anzianità, il trattamento economico della malattia e dell’infortunio, l’ulteriore retribuzione del congedo per le donne vittime di violenza. Oltre alle tematiche puramente retributive, attenzione anche sull’aggiornamento della classificazione del personale e della relativa formazione continua; oltre a contribuire a rendere maggiormente attrattivo il settore affinché si possa contrastare il lavoro irregolare. I prossimi incontri sono previsti per il 6 novembre, il 27 novembre e per il 4 dicembre.

Al via il tavolo per il rinnovo del contratto che interessa 55.000 imprese. Al centro del dibattito gli aumenti salariali

È partito il negoziato per il rinnovo contrattuale del CCNL Barbieri e Parrucchieri scaduto il 31 dicembre 2022. Lo ha reso noto la Uiltucs che, insieme a Cna-Unione Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato-Benessere Estetica, Casartigiani, Claai-Federnas-Unamen, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl, è tra le parti stipulanti. Il contratto riguarda i dipendenti dalle imprese di acconciatura; estetica; tricologia non curativa; tatuaggio; piercing e centri benessere; ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente. Il rinnovo riguarda 125.000 lavoratrici e lavoratori, impiegati in circa 55.000 imprese. Al tavolo concertativo, le Parti sindacali hanno ribadito gli adeguamenti retributivi, il miglioramento degli Istituti contrattuali, tra cui il part-time, l’apprendistato, gli scatti di anzianità, il trattamento economico della malattia e dell’infortunio, l’ulteriore retribuzione del congedo per le donne vittime di violenza. Oltre alle tematiche puramente retributive, attenzione anche sull’aggiornamento della classificazione del personale e della relativa formazione continua; oltre a contribuire a rendere maggiormente attrattivo il settore affinché si possa contrastare il lavoro irregolare. I prossimi incontri sono previsti per il 6 novembre, il 27 novembre e per il 4 dicembre.

Trasporto pubblico: adeguato il Fondo bilaterale di solidarietà

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 29 agosto 2023).

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di  lavoro introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e seguenti della Legge n. 234/2021). L’adeguamento ha riguardato i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di  ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n.148/2015.

In particolare, è stato esteso il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche un solo un lavoratore dipendente (articolo 5, D.M. 29 agosto 2023) ed è stato assicurata l’erogazione nei casi previsti di un assegno di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, e l’importo massimo mensile individuato come previsto dal comma 5-bis, articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (articolo 5, comma 1, D.M. 29 agosto 2023).

Le modifiche al Fondo, peraltro, avevano ricevuto il consenso delle parti sociali espresso attraverso l’accordo collettivo del 28 dicembre 2022, sottoscritto da ASSTRA,  ANAV,  AGENS  e  le  organizzazioni   sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA. 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 29 agosto 2023).

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico è stato adeguato alle disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di  lavoro introdotte dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 191 e seguenti della Legge n. 234/2021). L'adeguamento ha riguardato i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di  ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n.148/2015.

In particolare, è stato esteso il campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche un solo un lavoratore dipendente (articolo 5, D.M. 29 agosto 2023) ed è stato assicurata l'erogazione nei casi previsti di un assegno di integrazione salariale pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, e l'importo massimo mensile individuato come previsto dal comma 5-bis, articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015 e successive modifiche e integrazioni (articolo 5, comma 1, D.M. 29 agosto 2023).

Le modifiche al Fondo, peraltro, avevano ricevuto il consenso delle parti sociali espresso attraverso l'accordo collettivo del 28 dicembre 2022, sottoscritto da ASSTRA,  ANAV,  AGENS  e  le  organizzazioni   sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA-CISAL e UGL-FNA. 

 

Decreto Proroghe: lavoro agile e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto “Decreto Proroghe”) che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l’articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l’articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.

 

L’articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023. 

 

È in vigore dallo scorso 30 settembre il D.L. n. 132/2023 (cosiddetto "Decreto Proroghe") che, tra le altre misure, differisce al 31 dicembre 2023 il lavoro agile in favore dei lavoratori fragili e concede più tempo per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 29 settembre 2023, n. 132).

Prorogato nuovamente il termine in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità: lo prevede l'articolo 8 del D.L. n. 132/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", pubblicato sulla G.U. del 29 settembre 2023, modificando l'articolo 1, comma 306 della Legge n. 197/2022.

 

Per effetto di tale intervento, dunque, i datori di lavoro devono assicurare, fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

 

I soggetti beneficiari della proroga in questione sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

 

Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili le cui patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, sono state indicate, appunto, nel D.M. 4 febbraio 2022 (tra gli altri, pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, maggiori di 60 anni in presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari, ecc.).

 

Il medesimo articolo 8 del Decreto Proroghe aggiunge anche un ulteriore periodo al comma 306 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2023, prevedendosi che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

 

L'articolo 14 del decreto legge in oggetto contiene poi la proroga dei termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

 

Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2023, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

 

Inoltre, le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023.