Fondo For.Te: finanziata l’attività formativa dei lavoratori cassintegrati del settore

Elargiti euro 10.738.768,00 per la formazione dei lavoratori di Aziende iscritte al Fondo

Il Fondo For.Te, Fondo Interprofessionale per la formazione continua cui possono prender parte i lavoratori del Settore Commercio e Terziario – Confcommercio, ha realizzato lo stanziamento di euro 10.738.768,00 per finanziare le attività formative poste in essere dalle Aziende iscritte al Fondo stesso per i lavoratori cassaintegrati.
Le attività formative coinvolte sono di tipo aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.
Le domande per poter accedere al finanziamento, devono esser presentate da tutte le Imprese iscritte al Fondo, direttamente allo sportello, dal giorno 4 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, mentre quelle titolari di un conto Individuale aziendale o di gruppo, possono tranquillamente trarre le risorse dal conto in essere.
Le quote dei finanziamenti sono erogati secondo la dimensione aziendale, non eccedendo l’ammontare di euro 100mila, euro 150mila in caso del piano formativo territoriale.
Le richieste di finanziamento devono essere seguite da un accordo sindacale di condivisione dei piani stessi da stilare secondo la procedura, ed i facsimile previsti, dal Protocollo di intesa sottoscritto il 22 giugno 2020 tra le parti costituenti il Fondo.
Le attività formative realizzate vengono poi approvate ed ammesse dal Fondo For.Te, nonché da un Nucleo Tecnico esterno sulla base dei criteri di valutazione riportati dall’Avviso Speciale 2/23. I piani per la formazione che hanno ottenuto il punteggio minimo di 750 punti su 1000 vengono finanziati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del For.Te, fino a concorrenza delle risorse elargite.
Da ultimo, si comunica che, gli esborsi approvati per l’attuazione delle attività formative, sono versate in un’unica soluzione e saldate alla chiusura delle attività previste dal piano stesso o in due o più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

Elargiti euro 10.738.768,00 per la formazione dei lavoratori di Aziende iscritte al Fondo

Il Fondo For.Te, Fondo Interprofessionale per la formazione continua cui possono prender parte i lavoratori del Settore Commercio e Terziario - Confcommercio, ha realizzato lo stanziamento di euro 10.738.768,00 per finanziare le attività formative poste in essere dalle Aziende iscritte al Fondo stesso per i lavoratori cassaintegrati.
Le attività formative coinvolte sono di tipo aziendale, interaziendale, territoriale e settoriale.
Le domande per poter accedere al finanziamento, devono esser presentate da tutte le Imprese iscritte al Fondo, direttamente allo sportello, dal giorno 4 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, mentre quelle titolari di un conto Individuale aziendale o di gruppo, possono tranquillamente trarre le risorse dal conto in essere.
Le quote dei finanziamenti sono erogati secondo la dimensione aziendale, non eccedendo l'ammontare di euro 100mila, euro 150mila in caso del piano formativo territoriale.
Le richieste di finanziamento devono essere seguite da un accordo sindacale di condivisione dei piani stessi da stilare secondo la procedura, ed i facsimile previsti, dal Protocollo di intesa sottoscritto il 22 giugno 2020 tra le parti costituenti il Fondo.
Le attività formative realizzate vengono poi approvate ed ammesse dal Fondo For.Te, nonché da un Nucleo Tecnico esterno sulla base dei criteri di valutazione riportati dall’Avviso Speciale 2/23. I piani per la formazione che hanno ottenuto il punteggio minimo di 750 punti su 1000 vengono finanziati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del For.Te, fino a concorrenza delle risorse elargite.
Da ultimo, si comunica che, gli esborsi approvati per l'attuazione delle attività formative, sono versate in un’unica soluzione e saldate alla chiusura delle attività previste dal piano stesso o in due o più soluzioni mediante anticipazione e saldo.

Applicazione della rivalutazione annuale degli importi del danno biologico

L’INAIL definisce l’ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l’anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).

Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.

 

Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

 

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 

Ratei di rendita

 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

 

Indennizzi in capitale

 

L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

 

Postumi, revisione e aggravamento 

 

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

 

L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

 

L'INAIL definisce l'ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l'anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).

Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2021 e il 2022 - pari all’8,1%.

 

Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

 

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 

Ratei di rendita

 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

 

Indennizzi in capitale

 

L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

 

Postumi, revisione e aggravamento 

 

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

 

L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.

 

Detrazione IVA: serve corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica

Il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell’IVA, che deve essere coerente con l’operazione sottostante (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 426).

L’articolo 168 della Direttiva IVA, trasfuso nell’articolo 19 del decreto IVA, dispone che il diritto a detrazione dell’imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l’IVA che ha versato, ma anche l‘IVA “dovuta”, riferita ad un debito tributario esigibile.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell’IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all’effettivo previo pagamento dell’IVA stessa.

Per l’Agenzia delle entrate, dunque, tali principi valgono fintanto che c’è corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto, cui corrisponde l’IVA detraibile.

 

L’Agenzia ricorda che il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell’IVA è stato più volte affrontato nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata, laddove non sussista­ o non venga ripristinato con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica. 

Spetta all’emittente della fattura, quale soggetto passivo, versare l’IVA liquidata in fattura nel caso in cui non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi della specifica disciplina predisposta dallo Stato membro, per emendare gli errori concernenti la emissione o la indicazione dei dati riportati nella fattura.

Con il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare, si riconduce a regolarità il funzionamento del sistema IVA, consentendo l’applicazione della esatta imposta dovuta e il corretto esercizio del diritto a detrazione, da parte del destinatario della fattura emendata da errori.

 

Sempre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la Direttiva IVA circoscrive il diritto alla detrazione alle sole imposte dovute e non può essere esteso all’IVA indebitamente versata a monte, per cui non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura.

Secondo la giurisprudenza, dunque, il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell’IVA indicata, in quanto l’imposta deve essere coerente con l’operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l’IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione.

Ciò vale, come nel caso di specie, anche qualora tale ripristino non fosse più possibile.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia:

– il credito IVA invocato dall’istante deriva da un debito non esigibile, in quanto dallo stesso mai pagato perché prontamente contestato per vie legali e in sede di contenzioso;

– il controvalore effettivo della prestazione di consulenza ricevuta è quello rideterminato per effetto dell’accordo transattivo­ e non anche quello documentato con le fatture oggetto di contestazione e mai saldate.

 

Pertanto, l’Agenzia è del parere che, al ricorrere dei relativi presupposti ossia che i servizi cui si riferiscono le fatture siano effettivamente inerenti l’attività d’impresa svolta dall’istante e afferenti a operazioni eseguite/da eseguire, nonché escluso qualunque intento fraudolento, l’istante potrà portare in detrazione la sola IVA derivante dall’accordo transattivo, in quanto imposta effettivamente dovuta.

Infine, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in esame, non assumendo l’importo dell’IVA originariamente indicato nelle fatture emesse dal prestatore alcuna rilevanza fiscale, neppure la differenza tra tale importo e quello dell’IVA detraibile rileverà ai fini IRES e IRAP.

 

Il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA, che deve essere coerente con l'operazione sottostante (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 426).

L'articolo 168 della Direttiva IVA, trasfuso nell'articolo 19 del decreto IVA, dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA "dovuta", riferita ad un debito tributario esigibile.

Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.

Per l’Agenzia delle entrate, dunque, tali principi valgono fintanto che c'è corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto, cui corrisponde l'IVA detraibile.

 

L’Agenzia ricorda che il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA è stato più volte affrontato nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il destinatario della fattura non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata, laddove non sussista­ o non venga ripristinato con procedura di variazione o ancora non sia possibile ripristinare la corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica. 

Spetta all'emittente della fattura, quale soggetto passivo, versare l'IVA liquidata in fattura nel caso in cui non abbia tempestivamente provveduto ad avvalersi della specifica disciplina predisposta dallo Stato membro, per emendare gli errori concernenti la emissione o la indicazione dei dati riportati nella fattura.

Con il ripristino della corrispondenza tra realtà economica e rappresentazione cartolare, si riconduce a regolarità il funzionamento del sistema IVA, consentendo l'applicazione della esatta imposta dovuta e il corretto esercizio del diritto a detrazione, da parte del destinatario della fattura emendata da errori.

 

Sempre la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la Direttiva IVA circoscrive il diritto alla detrazione alle sole imposte dovute e non può essere esteso all'IVA indebitamente versata a monte, per cui non si estende all'imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta sulla fattura.

Secondo la giurisprudenza, dunque, il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA indicata, in quanto l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione.

Ciò vale, come nel caso di specie, anche qualora tale ripristino non fosse più possibile.

 

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia:

- il credito IVA invocato dall'istante deriva da un debito non esigibile, in quanto dallo stesso mai pagato perché prontamente contestato per vie legali e in sede di contenzioso;

- il controvalore effettivo della prestazione di consulenza ricevuta è quello rideterminato per effetto dell'accordo transattivo­ e non anche quello documentato con le fatture oggetto di contestazione e mai saldate.

 

Pertanto, l'Agenzia è del parere che, al ricorrere dei relativi presupposti ossia che i servizi cui si riferiscono le fatture siano effettivamente inerenti l'attività d'impresa svolta dall'istante e afferenti a operazioni eseguite/da eseguire, nonché escluso qualunque intento fraudolento, l'istante potrà portare in detrazione la sola IVA derivante dall'accordo transattivo, in quanto imposta effettivamente dovuta.

Infine, l'Agenzia chiarisce che, nel caso in esame, non assumendo l'importo dell'IVA originariamente indicato nelle fatture emesse dal prestatore alcuna rilevanza fiscale, neppure la differenza tra tale importo e quello dell'IVA detraibile rileverà ai fini IRES e IRAP.

 

Infortuni sul lavoro: la rivalutazione 2023 per i settori industria, navigazione e agricoltura

Dal 1° luglio è scattato l’aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L’INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l’Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall’INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

Dal 1° luglio è scattato l'aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L'INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l'Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall'INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

Ebtu Abruzzo: contributo per tasse universitarie per i lavoratori del turismo 

Fino al 30 settembre i lavoratori del turismo con ISEE inferiore a 35.000,00 euro potranno ricevere un contributo per tasse universitarie 

L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di 10.000,00 euro per erogare un contributo a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per le tasse universitarie. Beneficiari sono gli studenti lavoratori o dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo, che hanno figli frequentanti l’università, relativamente all’anno accademico 2022/2023.
E’ necessario che i lavoratori siano assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo e che abbiano un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 35.000,00 euro.
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro;
150,00 euro per richiedente con ISEE da 20.001,00 a 35.000,00 euro. 
Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse e tenuto conto della graduatoria.
Fino al 30 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda tramite:
– un indirizzo di posta PEC a ebtuabruzzo@pec.it
– raccomandata A/R
– raccomandata a mano.

Fino al 30 settembre i lavoratori del turismo con ISEE inferiore a 35.000,00 euro potranno ricevere un contributo per tasse universitarie 

L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di 10.000,00 euro per erogare un contributo a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per le tasse universitarie. Beneficiari sono gli studenti lavoratori o dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo, che hanno figli frequentanti l’università, relativamente all’anno accademico 2022/2023.
E' necessario che i lavoratori siano assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo e che abbiano un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 35.000,00 euro.
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
- 300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
- 200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro;
- 150,00 euro per richiedente con ISEE da 20.001,00 a 35.000,00 euro. 
Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse e tenuto conto della graduatoria.
Fino al 30 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda tramite:
- un indirizzo di posta PEC a ebtuabruzzo@pec.it
- raccomandata A/R
- raccomandata a mano.

CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio: distanze di valutazione sul rinnovo contrattuale

Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale

Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l’argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.

Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale

Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l'argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.

Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024

L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.

Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).

L'INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l'avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).

Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024

L'Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito: 

- pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.

- pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;

- pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);

- pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;

- pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.  

Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.

Riemissione delle rate non pagate

L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. 

Infine, l'Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.

Surroga nei diritti di credito: soggetto legittimato ad emettere nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di surroga nei diritti di credito, l’assicurato rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).

Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

 

L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Ai sensi di tale articolo se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

 

Nell’ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L’Agenzia ricorda che il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.

È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.

 

Di qui la conclusione dell’Agenzia per cui, nell’ipotesi di surroga dell’assicuratore, dal punto di vista fiscale l’assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell'ipotesi di surroga nei diritti di credito, l'assicurato rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).

Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all'esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. 

 

L'articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.

Ai sensi di tale articolo se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

 

Nell'ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

L'Agenzia ricorda che il recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.

È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile.

 

Di qui la conclusione dell'Agenzia per cui, nell'ipotesi di surroga dell'assicuratore, dal punto di vista fiscale l'assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l'unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.

Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all'emissione della nota di variazione al momento dell'apertura della procedura medesima.

Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un'apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l'altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

CCNL Commercio (Anpit-Cisal): siglato il protocollo di rinnovo

 A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un’indennità di vacanza contrattuale 

In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.

 

Livello

Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 181,98 euro  90,99 euro 90,99 euro 363,95 euro
Quadro 117,48 euro  58,74 euro  58,74 euro 234,97 euro
A1 104,99 euro  52,49 euro 52,49 euro 209,97 euro
A2 93,49 euro  46,74 euro 46,74 euro 186,98 euro 
B1 83,99 euro 41,99 euro 41,99 euro 167,98 euro 
B2 73,99 euro  36,99 euro 36,99 euro 147,98 euro 
C1 66,99 euro 33,50 euro 33,50 euro 133,98 euro 
C2 61,49 euro  30,75 euro 30,75 euro 122,98 euro 
D1 54,99 euro 27,50 euro 27,50 euro 109,99 euro 
D2 49,99 euro 25,00 euro 25,00 euro 99,99 euro 
Operatore di Vendita di 1° Cat. 76,95 euro 38,48 euro 38,48 euro 153,90 euro 
Operatore di Vendita di 2° Cat. 67,79 euro  33,89 euro 33,89 euro 135,58 euro
Operatore di Vendita di 3° Cat.  61,38 euro  30,69 euro  30,69 euro 122,75 euro
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new) 49,19 euro 24,60 euro 24,60 euro  98,39 euro

Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.

Livello P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025
Dirigente  4.225,87 euro 4.136,85 euro 4.407,84 euro
Quadro 2.728,24 euro 2.786,99 euro 2.845,73 euro
A1 2.438,01 euro 2.490,50 euro 2.542,99 euro
A2 2.170,99 euro 2.217,73 euro 2.264,48 euro 
B1 1.950,40 euro 1.992,39 euro 2.034,39 euro
B2 1.718,21 euro 1.755,20 euro 1.792,20 euro
C1 1.555,68 euro 1.589,18 euro 1.622,67 euro
C2 1.427,97 euro 1.458,72 euro 1.489,46 euro
D1 1.277,05 euro 1.304,55 euro 1.332,05 euro
D2 1.160,95 euro 1.185,95 euro  1.210,95 euro
Op. Vendita di 1° Categoria 1.786,96 euro 1.825,44 euro 1.863,91 euro
Op. Vendita dì 2° Categoria 1.574,23 euro 1.608,12 euro 1.642,02 euro
Op. Vendita di 3° Categoria 1.425,32 euro 1.456,01 euro 1.486,69 euro
Op. Vendila di 4° Categoria 1.142,38 euro 1.166,97 euro 1.191,57 euro

In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
– per i dirigenti: 1.200,00 euro l’anno;
– per i quadri: 600,00 euro l’anno;
– per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l’anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un’indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all’indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Livello I.V.C. aprile 2023 I.V.C maggio 2023 I.V.C. giugno 2023 I.V.C. luglio 2023 I.V.C. agosto 2023 TOTALE I.V.C.
Dirigente 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 819,49 euro
Quadro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 529,07 euro
A1 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 472,79 euro
A2 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 421,00 euro
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat. 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 378,23 euro
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat. 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 333,20 euro 
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat. 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 301,68 euro 
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat. 55,38 euro  55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 276,92 euro
D1 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 247,65 euro
D2 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 225,14 euro

 

 A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un'indennità di vacanza contrattuale 

In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l'assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.

 

Livello

Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024 Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 181,98 euro  90,99 euro 90,99 euro 363,95 euro
Quadro 117,48 euro  58,74 euro  58,74 euro 234,97 euro
A1 104,99 euro  52,49 euro 52,49 euro 209,97 euro
A2 93,49 euro  46,74 euro 46,74 euro 186,98 euro 
B1 83,99 euro 41,99 euro 41,99 euro 167,98 euro 
B2 73,99 euro  36,99 euro 36,99 euro 147,98 euro 
C1 66,99 euro 33,50 euro 33,50 euro 133,98 euro 
C2 61,49 euro  30,75 euro 30,75 euro 122,98 euro 
D1 54,99 euro 27,50 euro 27,50 euro 109,99 euro 
D2 49,99 euro 25,00 euro 25,00 euro 99,99 euro 
Operatore di Vendita di 1° Cat. 76,95 euro 38,48 euro 38,48 euro 153,90 euro 
Operatore di Vendita di 2° Cat. 67,79 euro  33,89 euro 33,89 euro 135,58 euro
Operatore di Vendita di 3° Cat.  61,38 euro  30,69 euro  30,69 euro 122,75 euro
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new) 49,19 euro 24,60 euro 24,60 euro  98,39 euro

Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.

Livello P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025
Dirigente  4.225,87 euro 4.136,85 euro 4.407,84 euro
Quadro 2.728,24 euro 2.786,99 euro 2.845,73 euro
A1 2.438,01 euro 2.490,50 euro 2.542,99 euro
A2 2.170,99 euro 2.217,73 euro 2.264,48 euro 
B1 1.950,40 euro 1.992,39 euro 2.034,39 euro
B2 1.718,21 euro 1.755,20 euro 1.792,20 euro
C1 1.555,68 euro 1.589,18 euro 1.622,67 euro
C2 1.427,97 euro 1.458,72 euro 1.489,46 euro
D1 1.277,05 euro 1.304,55 euro 1.332,05 euro
D2 1.160,95 euro 1.185,95 euro  1.210,95 euro
Op. Vendita di 1° Categoria 1.786,96 euro 1.825,44 euro 1.863,91 euro
Op. Vendita dì 2° Categoria 1.574,23 euro 1.608,12 euro 1.642,02 euro
Op. Vendita di 3° Categoria 1.425,32 euro 1.456,01 euro 1.486,69 euro
Op. Vendila di 4° Categoria 1.142,38 euro 1.166,97 euro 1.191,57 euro

In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all'1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
- per i dirigenti: 1.200,00 euro l'anno;
- per i quadri: 600,00 euro l'anno;
- per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l'anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un'indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all'indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Livello I.V.C. aprile 2023 I.V.C maggio 2023 I.V.C. giugno 2023 I.V.C. luglio 2023 I.V.C. agosto 2023 TOTALE I.V.C.
Dirigente 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 163,90 euro 819,49 euro
Quadro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 105,81 euro 529,07 euro
A1 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 94,56 euro 472,79 euro
A2 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 84,20 euro 421,00 euro
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat. 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 75,65 euro 378,23 euro
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat. 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 66,64 euro 333,20 euro 
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat. 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 60,34 euro 301,68 euro 
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat. 55,38 euro  55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 55,38 euro 276,92 euro
D1 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 49,53 euro 247,65 euro
D2 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 45,03 euro 225,14 euro