Fondo Fsba: aggiornata la piattaforma Sinaweb per gli iscritti al Fondo

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
– anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
– domande di sospensione Fsba;
– stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Aggiornato il sistema Sinaweb per le Aziende ed i lavoratori aderenti al Fondo Fsba

Dal 14 settembre 2023, il Fondo Fsba, Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, comunica che l’accesso alla piattaforma Sinaweb, sistema che gestisce tutte le informazioni relative alle anagrafiche e alla contribuzione delle imprese e dei lavoratori aderenti ad Ebna e Fsba, nonché alle domande di prestazioni Fsba, è aperto a tutto il personale iscritto al menzionato Fondo.
L’aggiornamento dà la possibilità di accesso da parte dei lavoratori, relativamente al proprio profilo di pertinenza, alle informazioni come di seguito riportate:
- anagrafica del lavoratore su cui è possibile intervenire in caso di aggiornamenti;
- domande di sospensione Fsba;
- stato di gestione della contribuzione correlata.
Da ultimo si comunica che, è comunque possibile effettuare il download della Certificazione Unica per i dipendenti che hanno ricevuto prestazioni attraverso la diretta corresponsione realizzata dal Fondo Fsba.

 

 

 

Crediti d’imposta imprese energivore: beneficio emerso in relazione a una fattura di conguaglio

Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese energivore, l’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2023, n. 429).

L’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, tra cui il credito relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023­ all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Il credito, dunque, è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario. 

Fondamentale è che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

L’Agenzia, con la circolare n. 25/2022, ha già avuto modo di chiarire le condizioni per l’utilizzo in compensazione di tali crediti: cioè che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata si potessero considerare sostenute nel predetto trimestre e che il loro sostenimento fosse documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Nel caso di specie, l’istante ha riferito di aver ricevuto­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022, pervenuta dopo il termine decadenziale per effettuarne la comunicazione.

Per poter fruire del credito, pertanto, l’Agenzia ha suggerito di provare l’esistenza del sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ e di presentare la comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater.

In particolare, tale comunicazione potrà essere presentata:

– senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis;

– versando la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997.

 

Infine, in merito all’utilizzo in compensazione di tale credito, l’Agenzia ha ricordato che:

  • la comunicazione dovrà necessariamente precedere l’utilizzo del credito;

  • la comunicazione non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023 ;

  • il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà “6969”.

 

 

Con riferimento ai crediti d'imposta in favore delle imprese energivore, l'Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in merito alla possibilità di compensare maggiori crediti riconducibili a maggiori costi energetici fatturati dal fornitore dopo la scadenza del termine di presentazione della comunicazione dei crediti residui (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2023, n. 429).

L'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater ha stabilito che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti energetici, tra cui il credito relativo al terzo trimestre 2022, dovevano inviare entro il 16 marzo 2023­ all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

 

Al riguardo, l'Agenzia ha ricordato che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Il credito, dunque, è riconosciuto alle imprese beneficiarie in ragione del principio di competenza economica, con riferimento al momento dell'acquisto e dell'effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell'effettivo onere finanziario. 

Fondamentale è che il fruitore sia in possesso delle fatture di acquisto.

L'Agenzia, con la circolare n. 25/2022, ha già avuto modo di chiarire le condizioni per l'utilizzo in compensazione di tali crediti: cioè che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica consumata si potessero considerare sostenute nel predetto trimestre e che il loro sostenimento fosse documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

 

Nel caso di specie, l'istante ha riferito di aver ricevuto­ una fattura dal proprio fornitore di energia elettrica relativa ai consumi energetici del terzo trimestre 2022, pervenuta dopo il termine decadenziale per effettuarne la comunicazione.

Per poter fruire del credito, pertanto, l'Agenzia ha suggerito di provare l'esistenza del sostenimento dei costi per consumo energetico imputabili per competenza al periodo di riferimento ­ e di presentare la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti­quater.

In particolare, tale comunicazione potrà essere presentata:

- senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis;

- versando la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997.

 

Infine, in merito all'utilizzo in compensazione di tale credito, l'Agenzia ha ricordato che:

  • la comunicazione dovrà necessariamente precedere l'utilizzo del credito;

  • la comunicazione non potrà comunque essere effettuata oltre il termine fissato del 30 settembre 2023 ;

  • il codice tributo da indicare nel modello F24 sarà "6969".

 

 

Ebiart Friuli-Venezia Giulia: contributo per i fondi scolastici

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

– Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

– Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

– Copia del documento di identità del richiedente;

– Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.

È possibile inoltrare online le domande per richiedere il contributo per le spese scolastiche

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato del Friuli-Venezia Giulia ha reso nota la possibilità di richiedere il contributo per i fondi scolastici. I dipendenti, titolari e soci collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti che applicano e rispettano integralmente i CCNL sottoscritti a qualunque livello dalle organizzazioni che hanno costituito l’Ebiart e che risultano in regola con la contribuzione prevista dagli accordi siglati dalle parti datoriali e sindacali possono accedere al fondo che viene riconosciuto per l’iscrizione dei figli agli istituti scolastici statali e paritari nella misura di:

- 130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);

- 200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);

- 340,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda di richiesta può essere trasmessa all’Ente solo tramite modalità telematica, tramite l’accesso alla pagina Welfare Bilaterale, dove è presente l’apposito modulo. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Copia della certificazione che attesta l’iscrizione per l’anno scolastico in corso che viene rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (No autocertificazione);

- Autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (modello pubblicato sul sito di Ebiart);

- Copia del documento di identità del richiedente;

- Copia dell’ultima busta paga (solo per i lavoratori dipendenti).

L’inoltro è a far data dal 13 settembre 2023, sulla base del Calendario scolastico regionale.

Lavoratori somministrati: chiarimenti sul CCNL da applicare per i diritti sindacali

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall’agenzia, sia da quello relativo all’utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un’organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Le tutele derivano sia dal contratto collettivo impiegato dall'agenzia, sia da quello relativo all'utilizzatore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1).

In risposta a un interpello di un'organizzazione sindacale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito quale CCNL vada applicato per l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori somministrati (articolo 36, Dlgs. n. 81/2015). In particolare, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore

Infatti, il rapporto di somministrazione coinvolge 3 soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato e impresa utilizzatrice), legati da 2 distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore, e il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato. 

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è dunque formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa nel periodo della missione viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

La struttura contrattuale della somministrazione di lavoro comporta, pertanto, una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione. 

Tutto ciò al fine di garantire effettività al principio di parità in ordine alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori somministrati, che non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore (articolo 35, comma 1, D.Lgs. n. 81/2025). 

I diritti sindacali dei somministrati

Queste conclusioni devono ritenersi valide anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione, in primo luogo, i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Mentre al comma successivo, si afferma anche il diritto del lavoratore somministrato a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 

Il Ministero precisa, dunque, che anche in questo caso si dovrà far riferimento, in prima istanza, al contratto collettivo di lavoro applicato dall’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro, consentendo inoltre al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo dove
concretamente è inserito tutti i diritti sindacali  riconosciutigli dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la loro concreta effettività in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

Remunerazione aggiuntiva per le farmacie non soggetta a IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un’associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla natura della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell’IVA.

 

In risposta a tale quesito, l’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L’articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento “a regime”, a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall’articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest’ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L’Agenzia ha spiegato che l’erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L’elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l’interruzione dell’erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l’Agenzia delle entrate ha riconfermato l’irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.

 

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2023, n. 2).

Un'associazione di farmacie ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle entrate in merito alla natura della "remunerazione aggiuntiva" introdotta dalla Legge di bilancio 2023, in particolare, chiedendo se detta remunerazione fosse considerato un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell'IVA.

 

In risposta a tale quesito, l'Agenzia ha rinviato ai chiarimenti già forniti con le risposte nn. 219 e 227 del 2022, nelle quali veniva qualificata non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo Decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).

 

L'articolo 1, comma 532, della Legge di bilancio 2023 ha previsto il riconoscimento "a regime", a partire dal 1 marzo 2023, di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Tale remunerazione è riconosciuta anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 41/2021 ed è considerata in continuità con quest'ultima previsione.

Analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche la remunerazione aggiuntiva non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

L'Agenzia ha spiegato che l'erogazione delle suddette somme:

  • avviene al verificarsi di presupposti predefiniti;

  • non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo);

  • non modifica il prezzo al pubblico del farmaco.

L'elemento di novità, rispetto alla precedente normativa, è rappresentato dal fatto che la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale, a causa della presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34 -bis, della Legge n. 662/1996.

Pertanto, in caso di esaurimento delle risorse stanziate dalla norma, avverrebbe l'interruzione dell'erogazione e il recupero delle eventuali somme erogate in eccesso.

 

In conclusione, quindi, l'Agenzia delle entrate ha riconfermato l'irrilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla Legge di bilancio 2023, analogamente a quella sperimentale relativa agli anni passati.

 

 

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): con settembre la corresponsione della 2ª tranche di Una Tantum

Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l'erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l'erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Giornalisti autonomi: entro il 30 settembre la comunicazione dei redditi del 2022

I giornalisti che hanno svolto attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 devono trasmettere all’INPGI la comunicazione dei redditi percepiti al fine dell’attribuzione dell’anzianità contributiva (INPGI, circolare 7 settembre 2023, n. 7).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che, nell’anno 2022, abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

– libero-professionale con Partita IVA;

– come attività “occasionale”;

– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

– mediante cessione di diritto d’autore.

 

I soggetti interessati, previa autenticazione tramite SPID, effettueranno entro il 30 settembre 2023 la comunicazione dei redditi esclusivamente in via telematica accedendo al sito istituzionale dell’INPGI. In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre il predetto termine di scadenza, è previsto l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

 

La procedura online indicherà le mensilità di anzianità contributiva attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo (il cui versamento è facoltativo) necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.

 

L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

È comunque prevista la possibilità di richiedere, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il pagamento dilazionato in 3 rate mensili, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Il pagamento di quest’ultima rata, cadendo il 31 dicembre 2023 nella giornata di domenica, sarà considerato nei termini anche se effettuato il 2 gennaio 2024 (primo giorno feriale successivo) ma, in tal caso, l’importo versato – ai fini della deducibilità fiscale – non sarà attribuito all’anno 2023 ma attestato come versamento effettuato nel 2024.

 

La modalità prescelta (in unica soluzione o rateizzata) dovrà essere segnalata nella procedura di denuncia online, barrando con un flag l’apposita casella.

 

I giornalisti che svolgono l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, essendo gli adempimenti contributivi interamente a carico del committente: in questo caso, tuttavia, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

 

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2022. 

I giornalisti che hanno svolto attività giornalistica autonoma nel corso del 2022 devono trasmettere all'INPGI la comunicazione dei redditi percepiti al fine dell'attribuzione dell'anzianità contributiva (INPGI, circolare 7 settembre 2023, n. 7).

Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che, nell'anno 2022, abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

- libero-professionale con Partita IVA;

- come attività “occasionale”;

- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

- mediante cessione di diritto d’autore.

 

I soggetti interessati, previa autenticazione tramite SPID, effettueranno entro il 30 settembre 2023 la comunicazione dei redditi esclusivamente in via telematica accedendo al sito istituzionale dell'INPGI. In caso di inoltro della comunicazione reddituale oltre il predetto termine di scadenza, è previsto l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

 

La procedura online indicherà le mensilità di anzianità contributiva attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo (il cui versamento è facoltativo) necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi.

 

L’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

 

È comunque prevista la possibilità di richiedere, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il pagamento dilazionato in 3 rate mensili, con scadenza il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Il pagamento di quest'ultima rata, cadendo il 31 dicembre 2023 nella giornata di domenica, sarà considerato nei termini anche se effettuato il 2 gennaio 2024 (primo giorno feriale successivo) ma, in tal caso, l’importo versato - ai fini della deducibilità fiscale - non sarà attribuito all’anno 2023 ma attestato come versamento effettuato nel 2024.

 

La modalità prescelta (in unica soluzione o rateizzata) dovrà essere segnalata nella procedura di denuncia online, barrando con un flag l’apposita casella.

 

I giornalisti che svolgono l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono esonerati dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, essendo gli adempimenti contributivi interamente a carico del committente: in questo caso, tuttavia, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto, deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

 

Sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2022. 

CCNL Scuole Private Federterziario: siglato il rinnovo

Tra le novità nuovi minimi, un bonus per la nascita del figlio pari a 750,00 euro, una nuova disciplina per l’orario di lavoro, il periodo di prova e il preavviso 

Il 27 luglio è stato sottoscritto da Federterziario Scuola, Federterziario e Federterziario Nazionale Ugl, con l’assistenza tecnica dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro il CCNL applicabile al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell’infanzia e asili nido.
Il CCNL decorre dal 1°settembre 2023 al 31 agosto 2026.
Tra le novità di maggior rilievo nuovi minimi a decorrere dal 1°settembre, così definiti.
Area prima:
1°livello 1.240,00 euro;
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro.
Area seconda:
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro;
6°livello 1.760,00 euro.
Area terza:
7°livello 1.780,00 euro;
8°livello 1.790,00 euro.
E’, inoltre, previsto un bonus pari a 750,00 euro da destinare alla mamma per ogni nascita avvenuta in costanza di rapporto di lavoro, attraverso la prestazione dell’ente Bilaterale Formasicuro Scuola.
Stabilito, inoltre, l’elemento distinto della retribuzione a carico del datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità in un importo pari a 30,00 euro.
Viene modificata la disciplina dell’orario di lavoro, così rimodulato:
– orario settimanale di 38 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti di scuola per docenti di scuola di infanzia, docenti addetti al pre e post scuola nella scuola dell’infanzia, coordinatori di scuola per infanzia, esperti linguistici e lettori lingua madre;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 35 ore per personale docente scuole primarie e insegnanti di sostegno;
– orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti per enti di formazione professionale, docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le regioni in obbligo scolastico, docenti corsi IFTS, docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi liberi d’Arte e di cultura varia, docenti in Corsi di istruzione professionale; docenti In corsi di lingue; docenti in attività integrative scolastiche docenti di corsi a distanza virga docenti tecnico pratici docenti corsi individuali, docenti delle accademie; docenti in corsi di formazione insegnanti; docenti delle scuole superiori per Interpreti e traduttori; docenti dei corsi di specializzazione post-diploma; docenti in scuole e corsi post – secondari; docenti in Istituti para-universitari; docenti delle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica quindi docenti di università;
–  orario settimanale di 30 ore di lavoro estendibili in 35 ore pe docente scuole secondarie e modelli viventi.
Viene modificato anche la durata massima del periodo di prova:
– 1°e 2°livello 30 giorni;
– 3°livello 60 giorni;
– 4° e 5°livello 120 giorni;
– 6°, 7° e 8° 180 giorni.
Per quanto riguarda il preavviso, di seguito i nuovi termini.
Fino a 5 anni di servizio:
– 1° e 2°livello 30 giorni di calendario;
– 3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
– 5° e 6°livello 90 giorni di calendario;
– 7° e 8°livello 4 mesi di calendario.
Oltre 5 anni e fino a 10 anni:
–  1° e 2°livello 45 giorni di calendario;
–  3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
–  5° e 6°livello 120 giorni di calendario;
–  7° e 8°livello 150 giorni di calendario.

Tra le novità nuovi minimi, un bonus per la nascita del figlio pari a 750,00 euro, una nuova disciplina per l'orario di lavoro, il periodo di prova e il preavviso 

Il 27 luglio è stato sottoscritto da Federterziario Scuola, Federterziario e Federterziario Nazionale Ugl, con l'assistenza tecnica dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro il CCNL applicabile al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, scuole dell'infanzia e asili nido.
Il CCNL decorre dal 1°settembre 2023 al 31 agosto 2026.
Tra le novità di maggior rilievo nuovi minimi a decorrere dal 1°settembre, così definiti.
Area prima:
1°livello 1.240,00 euro;
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro.
Area seconda:
2°livello 1.270,00 euro;
3°livello 1.340,00 euro;
4°livello 1.535,00 euro;
5°livello 1.750,00 euro;
6°livello 1.760,00 euro.
Area terza:
7°livello 1.780,00 euro;
8°livello 1.790,00 euro.
E', inoltre, previsto un bonus pari a 750,00 euro da destinare alla mamma per ogni nascita avvenuta in costanza di rapporto di lavoro, attraverso la prestazione dell'ente Bilaterale Formasicuro Scuola.
Stabilito, inoltre, l'elemento distinto della retribuzione a carico del datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità in un importo pari a 30,00 euro.
Viene modificata la disciplina dell'orario di lavoro, così rimodulato:
- orario settimanale di 38 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti di scuola per docenti di scuola di infanzia, docenti addetti al pre e post scuola nella scuola dell'infanzia, coordinatori di scuola per infanzia, esperti linguistici e lettori lingua madre;
- orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 35 ore per personale docente scuole primarie e insegnanti di sostegno;
- orario settimanale di 32 ore di lavoro estendibili in 40 ore per docenti per enti di formazione professionale, docenti per corsi di formazione professionale accreditati presso le regioni in obbligo scolastico, docenti corsi IFTS, docenti in corsi di preparazione agli esami; docenti in corsi liberi d’Arte e di cultura varia, docenti in Corsi di istruzione professionale; docenti In corsi di lingue; docenti in attività integrative scolastiche docenti di corsi a distanza virga docenti tecnico pratici docenti corsi individuali, docenti delle accademie; docenti in corsi di formazione insegnanti; docenti delle scuole superiori per Interpreti e traduttori; docenti dei corsi di specializzazione post-diploma; docenti in scuole e corsi post - secondari; docenti in Istituti para-universitari; docenti delle accademie di alta formazione artistica musicale e coreutica quindi docenti di università;
-  orario settimanale di 30 ore di lavoro estendibili in 35 ore pe docente scuole secondarie e modelli viventi.
Viene modificato anche la durata massima del periodo di prova:
- 1°e 2°livello 30 giorni;
- 3°livello 60 giorni;
- 4° e 5°livello 120 giorni;
- 6°, 7° e 8° 180 giorni.
Per quanto riguarda il preavviso, di seguito i nuovi termini.
Fino a 5 anni di servizio:
- 1° e 2°livello 30 giorni di calendario;
- 3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
- 5° e 6°livello 90 giorni di calendario;
- 7° e 8°livello 4 mesi di calendario.
Oltre 5 anni e fino a 10 anni:
-  1° e 2°livello 45 giorni di calendario;
-  3° e 4°livello 90 giorni di calendario;
-  5° e 6°livello 120 giorni di calendario;
-  7° e 8°livello 150 giorni di calendario.

Flussi, ancora possibile l’adesione al Protocollo per la semplificazione delle procedure

Alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno già aderito all’intesa (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 14 settembre 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che è ancora aperta l’adesione al Protocollo di intesa previsto dall’articolo 44, comma 5 del D.L. n. 73/2022 per la semplificazione delle procedure relative all’ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato

Nel comunicato in commento, pubblicato sul sito istituzionale, è anche descritta la modalità di adesione all’accordo che avviene attraverso l’invio di una specifica mail. In effetti, il Ministero, nello scorso agosto 2022, ha già sottoscritto l’intesa con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nel quadro di attuazione delle procedure semplificate, il Protocollo si inserisce insieme alle circolari pubblicate dal Ministero dell’Interno e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con riferimento agli ingressi previsti dal Decreto flussi per il 2021 e dal Decreto flussi per il 2022

In particolare, le associazioni firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell’ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. 

In pratica, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni, come indicato nella Circolare n. 3/2022 dell’INL. Resta ferma la possibilità, per l’Ispettorato del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure, così come stabilito dall’articolo 44, comma 6 del D.L. 73/2022.

Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell’asseverazione di cui all’articolo 44, comma 2 del citato decreto unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sull’annualità 2021 e 2022 (come previsto dal medesimo articolo 44), nonché per il 2023, come stabilito dal D.L. 20/2023.

Infine, nell’ipotesi di sottoscrizione del Protocollo, trova applicazione l’articolo 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale “il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato”. Tali comunicazioni, in luogo delle richieste di nulla osta, potranno valere a partire dalle procedure del decreto flussi 2022. Il Protocollo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno già aderito all'intesa (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 14 settembre 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che è ancora aperta l'adesione al Protocollo di intesa previsto dall'articolo 44, comma 5 del D.L. n. 73/2022 per la semplificazione delle procedure relative all'ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato

Nel comunicato in commento, pubblicato sul sito istituzionale, è anche descritta la modalità di adesione all'accordo che avviene attraverso l'invio di una specifica mail. In effetti, il Ministero, nello scorso agosto 2022, ha già sottoscritto l'intesa con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nel quadro di attuazione delle procedure semplificate, il Protocollo si inserisce insieme alle circolari pubblicate dal Ministero dell'Interno e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con riferimento agli ingressi previsti dal Decreto flussi per il 2021 e dal Decreto flussi per il 2022

In particolare, le associazioni firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire da parte dei propri associati il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del decreto flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari. 

In pratica, le organizzazioni acquisiranno da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione che ne attesti il possesso dei requisiti nonché la documentazione comprovante, che dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni, come indicato nella Circolare n. 3/2022 dell'INL. Resta ferma la possibilità, per l'Ispettorato del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione su requisiti e procedure, così come stabilito dall'articolo 44, comma 6 del D.L. 73/2022.

Usufruendo del canale riservato alle organizzazioni datoriali, il datore di lavoro è esonerato dalla presentazione dell'asseverazione di cui all'articolo 44, comma 2 del citato decreto unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero o in fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno per le domande a valere sull'annualità 2021 e 2022 (come previsto dal medesimo articolo 44), nonché per il 2023, come stabilito dal D.L. 20/2023.

Infine, nell'ipotesi di sottoscrizione del Protocollo, trova applicazione l'articolo 27, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 286/1998 secondo il quale "il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato". Tali comunicazioni, in luogo delle richieste di nulla osta, potranno valere a partire dalle procedure del decreto flussi 2022. Il Protocollo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma 

Richiesti migliori tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione della formazione e un incremento dello stipendio oltre alla proposta di riduzione dell’orario a 36 ore 

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Dal punto di vista normativo, tra le richieste dei sindacati vi è un maggiore potere alle relazioni sindacali, attraverso il confronto sempre più partecipativo e migliori tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede, inoltre, di disciplinare il contrasto alla violenza di genere, alle molestie sessuali e al mobbing.In merito alla formazione, si propone l’introduzione all’aggiornamento delle abilità professionali di ogni dipendente, con un monte ore per ciascuno.
Dal punto di vista economico, richiesto, inoltre, un incremento salariale per il quadriennio pari al 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore, a parità di salario.
Secondo i sindacati è necessario rinnovare in tempi brevi il CCNL.

CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma 

Richiesti migliori tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'introduzione della formazione e un incremento dello stipendio oltre alla proposta di riduzione dell’orario a 36 ore 

Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Dal punto di vista normativo, tra le richieste dei sindacati vi è un maggiore potere alle relazioni sindacali, attraverso il confronto sempre più partecipativo e migliori tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede, inoltre, di disciplinare il contrasto alla violenza di genere, alle molestie sessuali e al mobbing.In merito alla formazione, si propone l'introduzione all’aggiornamento delle abilità professionali di ogni dipendente, con un monte ore per ciascuno.
Dal punto di vista economico, richiesto, inoltre, un incremento salariale per il quadriennio pari al 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore, a parità di salario.
Secondo i sindacati è necessario rinnovare in tempi brevi il CCNL.