CCNL Commercio-Cooperative: focus su aumenti salariali

Ampio dibattito tra OO.SS. ed Associazioni Datoriali sul salario spettante ai lavoratori del Settore

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Commercio-Cooperative, con le Associazioni Datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci.
Durante le trattative è stata esaminata la questione relativa agli aumenti salariali considerando le emergenze dovute dalle dinamiche economiche e sociali che stanno influenzando pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori del Comparto.
Le Federazioni Nazionali pur constatando che il dibattito non presenta caratteristiche problematiche relative al confronto su istituti contrattuali importanti hanno comunque sollevato la necessità di velocizzare i tempi di questo, prospettando conclusioni positive entro settembre.
Le richieste avanzate dalle OO.SS. si sono focalizzate sulla proposta di aumento salariale, tenuto conto che la determinazione del valore assoluto economico si basa sugli indici Ipca, secondo quanto previsto dal modello contrattuale in vigore dal 2009, per gli anni 2022-2025.
Da ultimo è stato poi ribadito, che nel prossimo appuntamento stabilito per il giorno 14 settembre 2023 verranno affrontati prioritariamente il tema del salario complessivo, tempi di vigenza, lavoro precario, povero e disagiato. 

Ampio dibattito tra OO.SS. ed Associazioni Datoriali sul salario spettante ai lavoratori del Settore

Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra Filcams, Fisascat e Uiltucs per il rinnovo del CCNL Commercio-Cooperative, con le Associazioni Datoriali Ancc-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e Agci.
Durante le trattative è stata esaminata la questione relativa agli aumenti salariali considerando le emergenze dovute dalle dinamiche economiche e sociali che stanno influenzando pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori del Comparto.
Le Federazioni Nazionali pur constatando che il dibattito non presenta caratteristiche problematiche relative al confronto su istituti contrattuali importanti hanno comunque sollevato la necessità di velocizzare i tempi di questo, prospettando conclusioni positive entro settembre.
Le richieste avanzate dalle OO.SS. si sono focalizzate sulla proposta di aumento salariale, tenuto conto che la determinazione del valore assoluto economico si basa sugli indici Ipca, secondo quanto previsto dal modello contrattuale in vigore dal 2009, per gli anni 2022-2025.
Da ultimo è stato poi ribadito, che nel prossimo appuntamento stabilito per il giorno 14 settembre 2023 verranno affrontati prioritariamente il tema del salario complessivo, tempi di vigenza, lavoro precario, povero e disagiato. 

Assegno unico, l’applicazione della maggiorazione per i nuclei vedovili

La disamina dell’INPS sull’intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L’INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l’articolo 22.

Infatti, l’articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l’altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all’evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.

In particolare, l’articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

–  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

–  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

–  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L’INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

– il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

– la data del decesso;

– la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

– affidatario del figlio;

– tutore del figlio;

– figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l’INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

– nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;

– nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l’INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l’Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

La disamina dell'INPS sull'intervento del Decreto Lavoro che dal 1° giugno disciplina le regole per la fruizione della prestazione (INPS, circolare 10 agosto 2023, n. 76).

L'INPS è intervenuto in materia di Assegno unico e universale e, in particolare, di applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili, materia sulla quale il Decreto Lavoro ha recentemente prodotto alcune modificazioni normative con l'articolo 22.

Infatti, l'articolo citato prevede che la maggiorazione prevista nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro per ciascun figlio (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021) venga riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, se l'altro risulta deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi all'evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.

In particolare, l'articolo 22 del Decreto Lavoro ha previsto espressamente l’estensione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali che sono tali a causa del decesso dell’altro genitore. Tuttavia, è stato tuttavia limitato l’effetto del nuovo disposto alle rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza che sia prevista la possibilità di riconoscere “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso che non deve comunque essere anteriore al quinquennio.

Pertanto, per i soggetti che risultano vedovi e che presentano la domanda per la fruizione dell’Assegno unico per i figli a carico, è possibile beneficiare a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

-  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

-  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato;

-  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

Integrazione della domanda in caso di decesso di uno dei genitori

L'INPS recentemente ha introdotto nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.

In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, ricorrendo le condizioni, al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Nel caso in cui una domanda sia stata a suo tempo presentata dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale”, e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto”, è necessario, per poter usufruire della maggiorazione, integrare la domanda con i seguenti dati:

- il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;

- la data del decesso;

- la dichiarazione che il genitore deceduto svolgeva attività di lavoro oppure era pensionato al momento del decesso.

L’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data ed è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.

 Le ipotesi di subentro nella domanda

Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

- affidatario del figlio;

- tutore del figlio;

- figlio maggiorenne per se stesso.

In tutti i casi citati, l'INPS ricorda che al soggetto che agisce viene presentata la possibilità di procedere al “subentro” nella domanda già presentata, attraverso la quale potrà sostanzialmente effettuare una nuova richiesta in continuità con la precedente.

Il soggetto utilizzando la sezione “Nuova domanda/Nuova domanda come figlio maggiorenne”, presente nella procedura “Assegno unico e universale per i figli a carico”, inserirà i dati del figlio o i propri. La procedura riconosce in automatico che si tratta di figlio di genitore/i deceduto/i, la cui domanda si trova nello stato “decaduta per decesso”, permettendo al subentrante di presentare la propria istanza, la quale deve comunque essere supportata da idonea documentazione comprovante il ruolo legittimamente ricoperto dal soggetto (ad esempio, sentenza di affido familiare temporaneo o preadottivo del figlio, nomina del tutore ecc.).

Invece, nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente l’assegno unico e universale, il subentro automatico nella domanda da parte del genitore superstite può avvenire con differenti modalità:

- nel caso in cui il genitore superstite abbia già una propria domanda attiva per figli avuti con un diverso genitore, la “scheda figlio” interessata viene trasferita d’ufficio nella suddetta domanda di cui viene mantenuta la modalità di pagamento;


- nell’ipotesi in cui il genitore superstite non abbia invece una domanda in essere, la posizione del genitore deceduto viene trasferita d’ufficio al genitore superstite, con la creazione automatica di una nuova domanda di assegno unico e universale in cui viene designato come richiedente. In questo caso vengono preservate le modalità di pagamento, qualora presenti (se il pagamento era ripartito al 50%). Diversamente, in assenza di una modalità di pagamento, la prestazione viene pagata con bonifico domiciliato presso uno degli sportelli di Poste Italiane S.p.A. che ne darà apposita comunicazione al beneficiario. Il genitore superstite può modificare la modalità di pagamento in qualsiasi momento, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS) alla procedura “Assegno Unico e universale per i figli a carico” sul portale INPS.

Se il pagamento della prestazione era effettuato interamente nei confronti del genitore deceduto, il genitore superstite deve inserire in procedura una dichiarazione con la quale specifica di essere l’unico soggetto legittimato alla percezione dell’assegno. A tale l'INPS rilascerà un’apposita funzione.

Infine, per quel che le domande già decadute per decesso del richiedente, l'Istituto precisa che con il trasferimento d’ufficio della domanda al genitore superstite, saranno accreditate a quest’ultimo le eventuali mensilità non erogate successivamente alla decadenza. 

CIRL Allevatori Zootecnici – Lombardia: rinnovato il contratto

Nel rinnovo sono previste nuove misure per lavoro straordinario, ferie e permessi, indennità e Una Tantum Welfare 

L’Associazione regionale allevatori della Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL per i lavoratori che operano nel Settore della Zootecnica della regione Lombardia. Il contratto prevede una serie di importanti novità per quel che riguardano straordinari, indennità, ferie e permessi e welfare. Il contratto scade il 31 dicembre 2024.

Straordinario e Banca Ore
In materia di straordinario, per il personale addetto alle attività di C.F., viene stabilito che saranno considerate tali solo le ore, autorizzate, che risultano, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, alle quali viene applicata la maggiorazione prevista dal CCNL. E’ bene precisare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari che vengono autorizzate vanno a confluire nella Banca Ore, per un massimo di 25 ore mensili. Il recupero delle suddette varia a seconda del luogo in cui si opera. Nella fattispecie, per i territori di pianura, il recupero deve avvenire entro 3 mesi; per i territori di montagna, entro 12 mesi. Se entro questi termini, le ore non vengono recuperate, si procede alla retribuzione delle stesse. La maggiorazione viene corrisposta entro il mese successivo alla maturazione. E’ compito dell’Associazione comunicare ai lavoratori il “saldo” mensile delle ore maturate, che risultano all’interno della Banca Ore; fermo restando che l’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per coloro i quali prestano servizio presso gli uffici e i laboratori, su richiesta, hanno facoltà di convertire parte delle ore di straordinario, in riposi compensativi.

Ferie e permessi
Per quel che concerne ferie e permessi anche qui c’è una differenza tra il personale addetto alle attività di C.F. e gli impiegati. Per i primi, come da contratto, le ferie possono essere fruite a giornate intere. La fruizione dei permessi, con esclusione di quelli previsti per i TGA che possono essere fruiti come giornate intere, come recita il CIRL, ha il limite massimo della mezza giornata di lavoro, ovvero sia 4 ore per il tempo pieno. Inoltre, per un massimo di 2 giorni, le ferie possono essere fruite anche a mezze giornate. I permessi non possono essere concessi congiuntamente alle ferie. Per il personale di uffici e laboratori resta ferma la fruizione delle ferie a giornate intere; tuttavia, con l’esaurimento dei permessi è possibile usufruire anche delle ferie a mezze giornate e anche ad ore, per un massimo di 2 giorni. La richiesta dei permessi è prevista ad ore (minimo un’ora). Nell’ambito della richiesta, la fruizione dei permessi viene conteggiata come risultante dalla timbratura. I permessi hanno il limite massimo di mezza giornata per essere fruiti (4 ore per il lavoro a tempo pieno).

Indennità di pasto

Dal 1° maggio 2023, viene erogato al lavoratore un buono pasto di 7,00 euro, nel caso in cui svolga un’attività pari o superiore alle 6 ore consecutive svolte nelle aziende di allevamento nelle fasce orarie 12:00-13:30 o 18:30-20:00. Su questo punto le Parti si riservano di rivedere le fasce orarie nel corso dell’incontro previsto entro il 31 ottobre. Al personale di ufficio, nelle giornate di rientro pomeridiano, viene riconosciuto un buono pasto di 7,00 euro. Mentre, per i tecnici di laboratorio che lavorano in turno, il buono pasto è di 2,00 euro.

Rimborso chilometrico

Per gli anni 2023-2024, il rimborso del costo chilometrico è riconosciuto con aggiornamenti fissati al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Per il 2023, il primo adeguamento è previsto dal 1° luglio.

Altre Indennità

Al personale addetto alle attività di C.F. vengono riconosciute le seguenti indennità:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

122,00 euro l’anno, rimborso energia elettrica, per i frigoriferi di proprietà ARAL posti presso le abitazioni dei TGA;

120,00 euro l’anno, per l’uso del telefono cellulare personale per motivi di lavoro, per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale;

150,00 euro l’anno, per l’utilizzo della propria autovettura per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al personale di ufficio e laboratori vengono riconosciute le seguenti indennità:

77,47 euro lordi, come indennità di turno, per le quattordici mensilità contrattuali (solo per gli analisti di laboratorio che effettuano i turni e già riconosciuta da ARAL a partire dall’introduzione della turnazione); con decorrenza dal 1° luglio 2023 tale indennità turno è elevata all’Importo lordo di 90,00 euro;

148,00 euro l’anno, controvalore di beni e servizi.

Per l’altro personale di campagna le indennità previste sono:

148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

10,00 euro per 11 mensilità (da gennaio a novembre) per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale, in qualità di rimborso delle spese telefoniche.

Premio di risultato e Una Tantum Welfare

Il Premio di risultato per il 2024 è previsto previo incontro tra le Parti entro il 31 ottobre 2023. L’ottenimento del Premio è correlato al raggiungimento di risultati specifici nel realizzare obiettivi concordati al fine di ottenere incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa. In seguito alla verifica delle condizioni economiche dell’azienda e accertato che vi siano le condizioni, il Premio è fissato in un importo medio di 600,00 euro a lavoratore, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022. Per quel che concerne l’anno 2023, l’Aral ha riconosciuto l’Una Tantum Welfare per un importo complessivo di 400,00 euro, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022.

Nel rinnovo sono previste nuove misure per lavoro straordinario, ferie e permessi, indennità e Una Tantum Welfare 

L’Associazione regionale allevatori della Lombardia e le Organizzazioni sindacali regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il rinnovo del CIRL per i lavoratori che operano nel Settore della Zootecnica della regione Lombardia. Il contratto prevede una serie di importanti novità per quel che riguardano straordinari, indennità, ferie e permessi e welfare. Il contratto scade il 31 dicembre 2024.

Straordinario e Banca Ore
In materia di straordinario, per il personale addetto alle attività di C.F., viene stabilito che saranno considerate tali solo le ore, autorizzate, che risultano, su base mensile, in eccedenza rispetto all’orario di lavoro, alle quali viene applicata la maggiorazione prevista dal CCNL. E’ bene precisare che le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari che vengono autorizzate vanno a confluire nella Banca Ore, per un massimo di 25 ore mensili. Il recupero delle suddette varia a seconda del luogo in cui si opera. Nella fattispecie, per i territori di pianura, il recupero deve avvenire entro 3 mesi; per i territori di montagna, entro 12 mesi. Se entro questi termini, le ore non vengono recuperate, si procede alla retribuzione delle stesse. La maggiorazione viene corrisposta entro il mese successivo alla maturazione. E’ compito dell’Associazione comunicare ai lavoratori il “saldo” mensile delle ore maturate, che risultano all’interno della Banca Ore; fermo restando che l’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore. Per coloro i quali prestano servizio presso gli uffici e i laboratori, su richiesta, hanno facoltà di convertire parte delle ore di straordinario, in riposi compensativi.

Ferie e permessi
Per quel che concerne ferie e permessi anche qui c’è una differenza tra il personale addetto alle attività di C.F. e gli impiegati. Per i primi, come da contratto, le ferie possono essere fruite a giornate intere. La fruizione dei permessi, con esclusione di quelli previsti per i TGA che possono essere fruiti come giornate intere, come recita il CIRL, ha il limite massimo della mezza giornata di lavoro, ovvero sia 4 ore per il tempo pieno. Inoltre, per un massimo di 2 giorni, le ferie possono essere fruite anche a mezze giornate. I permessi non possono essere concessi congiuntamente alle ferie. Per il personale di uffici e laboratori resta ferma la fruizione delle ferie a giornate intere; tuttavia, con l’esaurimento dei permessi è possibile usufruire anche delle ferie a mezze giornate e anche ad ore, per un massimo di 2 giorni. La richiesta dei permessi è prevista ad ore (minimo un’ora). Nell’ambito della richiesta, la fruizione dei permessi viene conteggiata come risultante dalla timbratura. I permessi hanno il limite massimo di mezza giornata per essere fruiti (4 ore per il lavoro a tempo pieno).

Indennità di pasto

Dal 1° maggio 2023, viene erogato al lavoratore un buono pasto di 7,00 euro, nel caso in cui svolga un’attività pari o superiore alle 6 ore consecutive svolte nelle aziende di allevamento nelle fasce orarie 12:00-13:30 o 18:30-20:00. Su questo punto le Parti si riservano di rivedere le fasce orarie nel corso dell’incontro previsto entro il 31 ottobre. Al personale di ufficio, nelle giornate di rientro pomeridiano, viene riconosciuto un buono pasto di 7,00 euro. Mentre, per i tecnici di laboratorio che lavorano in turno, il buono pasto è di 2,00 euro.

Rimborso chilometrico

Per gli anni 2023-2024, il rimborso del costo chilometrico è riconosciuto con aggiornamenti fissati al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Per il 2023, il primo adeguamento è previsto dal 1° luglio.

Altre Indennità

Al personale addetto alle attività di C.F. vengono riconosciute le seguenti indennità:

- 148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

- 122,00 euro l’anno, rimborso energia elettrica, per i frigoriferi di proprietà ARAL posti presso le abitazioni dei TGA;

- 120,00 euro l’anno, per l’uso del telefono cellulare personale per motivi di lavoro, per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale;

- 150,00 euro l’anno, per l’utilizzo della propria autovettura per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

Al personale di ufficio e laboratori vengono riconosciute le seguenti indennità:

- 77,47 euro lordi, come indennità di turno, per le quattordici mensilità contrattuali (solo per gli analisti di laboratorio che effettuano i turni e già riconosciuta da ARAL a partire dall’introduzione della turnazione); con decorrenza dal 1° luglio 2023 tale indennità turno è elevata all’Importo lordo di 90,00 euro;

- 148,00 euro l’anno, controvalore di beni e servizi.

Per l’altro personale di campagna le indennità previste sono:

- 148,00 euro l’anno, controvalore per beni e servizi;

- 10,00 euro per 11 mensilità (da gennaio a novembre) per i dipendenti che non utilizzano il cellulare aziendale, in qualità di rimborso delle spese telefoniche.

Premio di risultato e Una Tantum Welfare

Il Premio di risultato per il 2024 è previsto previo incontro tra le Parti entro il 31 ottobre 2023. L’ottenimento del Premio è correlato al raggiungimento di risultati specifici nel realizzare obiettivi concordati al fine di ottenere incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione ed efficienza organizzativa. In seguito alla verifica delle condizioni economiche dell’azienda e accertato che vi siano le condizioni, il Premio è fissato in un importo medio di 600,00 euro a lavoratore, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022. Per quel che concerne l’anno 2023, l’Aral ha riconosciuto l’Una Tantum Welfare per un importo complessivo di 400,00 euro, di cui 50,00 euro riferiti alla vigenza 2022.

CIPL Edilizia Industria – Reggio Calabria: sottoscritto il contratto per i lavoratori edili

Il contratto integrativo provinciale prevede l’erogazione dell’EVR e indennità di trasferta 

Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
– numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
– monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
– rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.

Il contratto integrativo provinciale prevede l'erogazione dell'EVR e indennità di trasferta 

Nei giorni scorsi, presso la sede reggina dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Ance Reggio Calabria, Fenal-Uil Calabria, Filca-Cisl Calabria e Fillea-Cgil Calabria hanno sottoscritto il nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Reggio Calabria, che coinvolge un indotto di 7.200 lavoratori e circa 2.000 imprese della provincia della città metropolitana calabrese. Il contratto decorre dal 24 luglio 2023 e resta in vigore fino al 23 luglio 2026. Tra le principali novità presenti nel contratto si segnalano importanti passi in avanti dal punto di vista economico e normativo. In primo luogo, ai lavoratori viene riconosciuto l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023. Per l’anno 2023, previa verifica degli indicatori avvenuta alla data di sottoscrizione del contratto, l’EVR viene erogato nella misura del 100% e fissato per il 2023 nella misura del 4% dei minimi in vigore al 1° luglio 2018. Gli indicatori che determinano il calcolo dell’EVR riguardano:
- numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, 25%;
- monte salati denunciato in Cassa Edile, 25%;
- ore denunciate in Cassa Edile, 25%;
- rapporto tra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Reggio Calabria, 25%.
L’emolumento, in misura straordinaria per gli aventi diritto, viene riconosciuto per 6 mensilità da luglio 2023 a dicembre 2023 e cessa in maniera irrevocabile il 31 dicembre 2023 fino alla nuova verifica annuale stabilita dal CIPL riguardante le condizioni che determinano il calcolo e l’erogazione dell’EVR per il 2024.

EVR Impiegati 

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
7 68,83 0,40
6 61,95 0,36
5 51,62 0,30
4 48,18 0,28
3 44,74 0,26
2 40,26 0,23
1 34,41 0,20

EVR Operai

Livello  EVR mensile sui minimi al 1° luglio 2018  EVR orario sui minimi al 1° luglio 2018 
Operaio 4° livello 48,18 0,28
Operaio Specializzato 44,77 0,26
Operaio qualificato  40,27 0,23
Operaio comune  34,39 0,20

Per l’operaio, limiti oltre i quali è riconosciuta l’indennità di trasferta sono determinati in 10km. Se il lavoratore si sposta oltre i confini del comune dove risiede abitualmente per svolgere il proprio lavoro, in quel caso, ha diritto ad una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione. In caso di pernottamento fuori, l’azienda deve rimborsare il lavoratore delle spese di viaggio e provvedere all’alloggio, al vitto o al rimborso delle spese, a meno che queste ultime non siano state concordate in precedenza in maniera forfettaria. Se l’operaio presta servizio in cantieri di opere pubbliche di grandi dimensioni, il cui valore contrattuale è pari o superiore a 50milioni di euro,  l’azienda interessata deve provvedere a versare un’indennità suppletiva di trasferta. Suddetta indennità viene riconosciuta al fine di evitare che, nel raggiungere la propria residenza, il lavoratore incappi in problemi che possano mettere a repentaglio la sua salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Qualora sussistano queste motivazioni, per il lavoratore l’indennità è pari a:
- 70,00 euro mensili fino a 50km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
- 90,00 euro mensili tra 51 e 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza;
- 120,00 euro mensili oltre i 150km di distanza tra il cantiere e il luogo di residenza.

Istituito codice tributo per compensazione dell’integrazione speciale ai lavoratori del turismo

Il credito maturato per l’erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d’imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d’imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d’imposta può compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l’Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Il credito maturato per l'erogazione del bonus ai dipendenti del comparto turistico può essere utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite F24, indicando il nuovo codice tributo appositamente istituito (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 agosto 2023, n. 51/E).

L’articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il periodo dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

 

Tale disposizione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 nel periodo d'imposta 2022.

È, inoltre, previsto che il sostituto d'imposta riconosca il suddetto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore.

 

Pertanto, il sostituto d'imposta può compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Per consentire tale operazione, l'Agenzia delle entrate ha istituito il seguente codice tributo:

  • 1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Ebm: erogate 50 borse di studio per l’anno 2022-2023

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell’Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all’Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell’Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell’Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Borse di studio per i figli dei lavoratori del settore infortunati sul lavoro 

Il Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale Settore Metalmeccanica Pmi, per offrire un sussidio economico alle famiglie dei lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro, ha stanziato risorse straordinarie per l’anno 2023.
A tal proposito è stato predisposto un Bando di Concorso speciale per i figli e le figlie dei lavoratori infortunati sul lavoro che prevede l’assegnazione di 50 borse di studio erogate Una Tantum allo studente richiedente per la frequenza ai corsi di laurea 2022-2023, del valore di euro 6.000,00 ciascuna, per un ammontare complessivo pari ad euro 300.000.
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanica Piccola Industria in regola con i versamenti all'Ente e che hanno subito un infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico certificato dall’Inail superiore ai 16 punti, possono farne già richiesta.
Tutti i dettagli sui requisiti per la presentazione della domanda, le modalità di inoltro e la documentazione obbligatoria da allegare, vengono specificate nel bando, nella sezione documenti del sito dell'Ente Bilaterale. Alla scadenza del suddetto, tutte le richieste di rimborso idonee verranno inserite in una graduatoria in base ai punti di invalidità certificati dall’Inail ai lavoratori, in ordine decrescente, ed altresì in base all’ordine cronologico di presentazione, pervenendo entro e non oltre il 31 ottobre 2023. La graduatoria comprendente le 50 domande risultanti vincitrici della borsa di studio, viene pubblicata sul sito dell'Ebm e successivamente portata all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Da ultimo si specifica che, i lavoratori nonché le Aziende registrati all’Area Riservata Ebm, potranno ricevere ulteriori informazioni attraverso la comunicazione della pubblicazione del bando.

Decreto Omnibus, i diversi interventi sul lavoro

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell’Alitalia, alcuni comparti dell’agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell’esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.

 

Il governo ha varato un provvedimento che include anche misure nel settore dei taxi, della pesca e delle produzioni viticole e per gli ex dipendenti Alitalia (Consiglio dei ministri, comunicato 8 agosto 2023, n. 47).

Il Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso ha approvato un decreto-legge, cosiddetto Omnibus, che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici. Tra gli interventi ce ne sono alcuni che riguardano specificamente il mondo del lavoro, tra i quali quelli che riguardano il settore dei taxi, gli ex dipendenti dell'Alitalia, alcuni comparti dell'agricoltura e della pesca e contro la delocalizzazione.

Taxi

Per quel che riguarda i taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Il numero delle licenze è determinato in proporzione alle esigenze dell’utenza e in ragione del carattere temporaneo o stagionale dell'esigenza. La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi, i quali possono valorizzarle mediante l’affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti prescritti oppure con la gestione in proprio. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni. Inoltre, si attribuiscono una serie di incentivi ai fini dell’acquisto di veicoli a basse emissioni da adibire al servizio taxi.

Ex dipendenti Alitalia

Alcune norme riguardano gli ex dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. In particolare, si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Inoltre, si prevede che per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Pesca e agricoltura

Il Decreto Omnibus interviene con norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Nel primo caso, si intende contrastare il fenomeno della diffusione della specie granchio blu che sta infestando alcune zone costiere italiane, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie. Nel secondo caso, si consente l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Superbonus 110%

Sul piano fiscale va segnalatala proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “Superbonus 110%” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. 

Delocalizzazioni, Ponte sullo Stretto, Golden Power

Tra le altre misure presenti nel decreto ce ne sono che riguardano l’estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, al fine di contrastarne la delocalizzazione e norme per consentire la rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell’opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria. In questo senso, per consentire l’assunzione di tecnici dall’alta professionalità  per il Ponte sullo Stretto si prevede la deroga al tetto dei compensi previsti per amministratori e dipendenti pubblici in linea con quanto già fatto per il Giubileo o Anas 2.0.

Infine, si prevede che i poteri speciali del Governo (“Golden Power”) in ambiti strategici possano essere esercitati anche all’interno del medesimo gruppo nell’ipotesi di atti, operazioni e delibere aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, alla produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare o di produzione alimentare, che riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione Europea.

 

Elba: erogate le provvidenze 2023 per i lavoratori del settore

Corrisposti gli stanziamenti per l’anno 2023 dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall’Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
– per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
– per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
– di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
– di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
– circa l’anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
– circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
– circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
– circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D – BDS/U) è euro 500.000,00;
– circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
– circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
– circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
– circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l’emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
– circa il contributo carenza malattia (CCM), l’importo complessivo stanziato per quest’anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
– circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
– circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
– per l’imprenditoria femminile – Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
– circa l’Imprenditoria femminile – Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest’anno è di euro 150.000,00;
– circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
– circa l’apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
– circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
– circa la conferma apprendistato (CAP), l’ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
– circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
– circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
– Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l’erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
– Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
– Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
– Con riguardo all’Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell’anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
– Da ultimo, per ciò che concerne l’Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

Corrisposti gli stanziamenti per l'anno 2023 dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato Lombardo

Il Verbale di Accordo Integrativo, siglato in data 13 luglio 2023, tra Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai Lombardia, Cgil Lombardia, Cisl Lombardia e Uil Lombardia, che disciplina le provvidenze 2023 erogate dall'Elba, quale Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianati, prevede la corresponsione dei seguenti stanziamenti:
- per le provvidenze di Elba relative al 2023 la quota è pari ad euro 6.000.000,00;
- per la provvidenza delle Rls per il 2023 la quota è pari a euro 10.000,00.
Lo stanziamento annuale nel rapporto 70/30, per l’anno in corso è:
- di euro 4.200.000,00 per le provvidenze a favore dei dipendenti;
- di euro 1.800.000,00 per quelle a favore delle aziende.
Le risorse destinate alle provvidenze del 2022 e non utilizzate, possono esser inserite tra quelle del 2023 relativamente alla parte assegnataria, ed inoltre, le medesime non sono computate nell’importo annuale per l’anno 2023.
Per le singole provvidenze 2023 sono previsti gli stanziamenti come di seguito riportati:
- circa l'anzianità professionale aziendale (APA), l’importo erogato è pari ad euro 1.625.000,00. Lo stanziamento mensile viene individuato dagli Uffici di Elba mediante le domande presentate nel 2021 per garantire la corresponsione nel mese successivo alla richiesta;
- circa il contributo spese acquisto libri scolastici (ALS), la quota complessiva corrisponde ad euro 450.000,00;
- circa il mutuo prima casa (MPC) l’importo complessivo è di euro 342.000,00; euro 28.500,00 mensili;
- circa le borse di studio per i figli dei dipendenti (BDS/D - BDS/U) è euro 500.000,00;
- circa le borse di studio per i dipendenti (BDS) è di euro 33.000,00;
- circa il premio per conferma in qualifica in apprendistato (CQA) euro 200.000,00 con erogazione mensile pari ad euro 16.666,66;
- circa il contributo trasporto pubblico (CTP) l’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 150.000,00;
- circa il contributo dichiarazione dei redditi (CDR) l'emolumento erogato è pari ad euro 350.000,00;
- circa il contributo carenza malattia (CCM), l'importo complessivo stanziato per quest'anno è di euro 600.000,00; il mensile pari a euro 50.000,00;
- circa la formazione esterna apprendisti (FAA), l’importo stanziato è di euro 90.000,00;
- circa la formazione e aggiornamento professionale (FAI), è pari ad euro 90.000,00;
- per l'imprenditoria femminile - Maternità (IFM), per il 2023 lo stanziamento è pari ad euro 150.000,00; quello mensile di euro 12.500,00;
- circa l'Imprenditoria femminile - Incremento occupazione (IFO), la quota stanziata per quest'anno è di euro 150.000,00;
- circa il tirocinio extracurriculare (TEX), è di euro 180.000,00; stanziamento mensile pari ad euro 15.000,00;
- circa l'apprendistato di I e III livello (APT), l’importo complessivo versato è di euro 180.000,00;
- circa i percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (PCO), è pari ad euro 250.000.00;
- circa la conferma apprendistato (CAP), l'ammontare corrisposto risulta essere pari ad euro 110.000,00.
Sono state aggiunte le seguenti provvidenze:
- circa il rimborso per i campi estivi (RCE), per ciascun figlio del lavoratore che partecipa nel corso dell’anno 2023 ad un campo estivo, è riconosciuto un rimborso fino a concorrenza della spesa effettivamente sopportata e per un massimo di euro 50,00 settimanali ed un massimo di euro 250,00 totali. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato per l’anno 2023 è di euro 400.000,00.
- circa il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (RPS), al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua rinnovi o presenti domanda per conseguire o rinnovare il permesso di soggiorno, viene riconosciuta la somma una tantum pari ad euro 100,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in formato elettronico, ed euro 70,00 lordi per la richiesta, il conseguimento ed il rinnovo in cartaceo. La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio, rinnovo e richiesta a partire dal 1° gennaio 2023. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. La somma per l’anno 2023 è di euro 200.000,00.
- Per quanto riguarda il contributo mutuo tasso variabile (MTV), per l’anno 2023 ai lavoratori intestatari o cointestatari di un mutuo a tasso variabile per l’acquisto della prima casa, con contratto a partire dal 1° gennaio 2014, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda per l'erogazione deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024. L’ammontare complessivo stanziato corrisponde ad euro 400.000,00.
- Circa il contributo affitti (AFF), ai lavoratori che sono intestatari o cointestatari di un regolare contratto di affitto relativo all’abitazione principale e che abbia subito adeguamenti Istat a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 250,00. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 30 aprile 2024. E l’importo complessivo versato è di euro 400.000,00.
- Circa i percorsi le FP con tirocinio curricolare (IFP), alle aziende che attivano nell’ambito di percorsi le FP, tirocini curriculari è corrisposto un contributo una tantum di euro 150,00. L’importo complessivo stanziato per il 2023 è di euro 90.000,00, mentre lo stanziamento mensile è pari ad euro 7.500,00.
- Con riguardo all'Autoproduzione Energia, alle aziende che hanno realizzato investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia, per fatture emesse nell'anno in corso e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è versato un contributo pari al 10% dell’investimento, con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa costituita prettamente da giovani fino a 35 anni di età il contributo aumenta ad euro 3.000,00. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2024.
- Da ultimo, per ciò che concerne l'Innovazione Tecnologica (INT), alle aziende che realizzano investimenti di innovazione tecnologica, per le fatture emesse nel corso del 2023 e quietanziate entro il 30 aprile 2024, è corrisposto un contributo pari al 10% dell’investimento (con spesa minima euro 7.500,00), e con importo massimo di euro 1.500,00. In caso di impresa formata prevalentemente da giovani fino ai 35 anni di età il contributo è elevato ad euro 3.000,00.

IVA su servizi di potenziamento avatar e coaching videogiochi on-line

In tema di videogiochi on-line, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ”potenziamento avatar” e ”coaching”, sulle modalità di geolocalizzazione del committente­ consumatore finale e sulla corretta certificazione dei servizi resi (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 416).

In riferimento all’attività di ”potenziamento avatar”, offerta da una società che, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, gestisce un’ampia gamma di servizi ai giocatori, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che su richiesta del cliente tale piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il ”giocatore PRO” disposto a sviluppare il gioco al proprio posto. Questo servizio, svolto in autonomia dal ”giocatore PRO”, consente al giocatore/ cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o comunque di raggiungere un migliore livello e/o risultato all’interno del gioco, senza alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata, dove la nozione di ”intervento umano minimo” va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore.

Nella fattispecie l’istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Inoltre, il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all’istante dal quale riceve un compenso.

Sulla base di tali elementi, quindi, l’Agenzia ritiene che il servizio reso non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ”include” anche la prestazione del giocatore PRO che l’istante vende al cliente come se fosse propria.

Si tratta perciò di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all’articolo 7­ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell’aliquota del 22%.

 

Diversamente, il servizio di ”coaching”, inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell’attività di formazione di un c.d. giocatore professionista ovvero giocatore PRO, può essere considerato “servizio interattivo“, con un coinvolgimento più che minimo del prestatore e pertanto non qualificabile come ”elettronico”.

A parere dell’agenzia, dunque, il ”coaching” ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all’articolo 7­quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, il prestatore deve prendere in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, verificandone l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Per quanto riguarda, infine, la corretta certificazione dei servizi resi, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 324, pubblicata il 9 settembre 2020, dove è stato già chiarito che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ricadendo nelle regole generali che necessitano di documentazione tramite fattura.

Pertanto, tanto ai servizi di ”potenziamento avatar” quanto a quelli di ”coaching” ­ è preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.

 

In tema di videogiochi on-line, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'inquadramento ai fini IVA dei servizi denominati ''potenziamento avatar'' e ''coaching'', sulle modalità di geolocalizzazione del committente­ consumatore finale e sulla corretta certificazione dei servizi resi (Agenzia delle entrate, risposta 4 agosto 2023, n. 416).

In riferimento all'attività di ''potenziamento avatar'', offerta da una società che, per il tramite di una propria piattaforma/sito internet, gestisce un'ampia gamma di servizi ai giocatori, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente osservato che su richiesta del cliente tale piattaforma seleziona in modo quasi del tutto automatizzato il ''giocatore PRO'' disposto a sviluppare il gioco al proprio posto. Questo servizio, svolto in autonomia dal ''giocatore PRO'', consente al giocatore/ cliente di raggiungere un upgrade del proprio avatar o comunque di raggiungere un migliore livello e/o risultato all'interno del gioco, senza alcuna di interazione tra giocatore/cliente e giocatore PRO.

 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE 282/2011, un servizio reso mediante mezzi elettronici si caratterizza per una natura essenzialmente automatizzata, dove la nozione di ''intervento umano minimo'' va valutata con riferimento al coinvolgimento del prestatore.

Nella fattispecie l'istante agisce nei confronti del giocatore/cliente in conto e nome proprio e non come mero intermediario. Inoltre, il giocatore professionista rende la propria prestazione direttamente all'istante dal quale riceve un compenso.

Sulla base di tali elementi, quindi, l'Agenzia ritiene che il servizio reso non si limita ad una mera messa in contatto tra due parti, bensì ''include'' anche la prestazione del giocatore PRO che l'istante vende al cliente come se fosse propria.

Si tratta perciò di un servizio complesso che ricade nella regola generale di cui all'articolo 7­ter, lettera b) del Decreto IVA, territorialmente rilevante in Italia con applicazione dell'aliquota del 22%.

 

Diversamente, il servizio di ''coaching'', inteso come ore di insegnamento che i giocatori/clienti possono acquistare in modo da disporre dell'attività di formazione di un c.d. giocatore professionista ovvero giocatore PRO, può essere considerato "servizio interattivo", con un coinvolgimento più che minimo del prestatore e pertanto non qualificabile come ''elettronico''.

A parere dell'agenzia, dunque, il ''coaching'' ricade fra le attività di insegnamento (interattive e non automatizzate) disciplinate all'articolo 7­quinquies, comma 1, lettera a) del Decreto IVA.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, per determinare il luogo in cui il destinatario del servizio è stabilito, il prestatore deve prendere in considerazione le informazioni fattuali ottenute dal destinatario, verificandone l'esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

 

Per quanto riguarda, infine, la corretta certificazione dei servizi resi, l'Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la risposta n. 324, pubblicata il 9 settembre 2020, dove è stato già chiarito che i servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, ricadendo nelle regole generali che necessitano di documentazione tramite fattura.

Pertanto, tanto ai servizi di ''potenziamento avatar'' quanto a quelli di ''coaching'' ­ è preclusa la possibilità di beneficiare dell'esonero dagli obblighi di certificazione delle operazioni in parola rese nei confronti di committenti non soggetti passivi ai fini IVA.

 

Ingressi dall’estero per formazione: 7500 nuove quote di ingresso disponibili 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per la frequenza, di tirocini formativi e di orientamento (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 agosto 2023).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto, ha reso disponibili per il triennio 2023/2025 7500 nuove quote di ingresso per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Si tratta di un canale di ingresso che potrebbe essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il D.L. n. 23/2023 ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Il decreto ministeriale 

In particolare, il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non rientrano tra questi corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

Altre 7.500 unità sono invece disponibili per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infine, che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro, ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per la frequenza, di tirocini formativi e di orientamento (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 agosto 2023).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2023, pubblicato in G.U. il 7 agosto, ha reso disponibili per il triennio 2023/2025 7500 nuove quote di ingresso per la frequenza di corsi di formazione professionale in Italia e altre 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Si tratta di un canale di ingresso che potrebbe essere più utilizzato nei prossimi anni in quanto a seguito delle recenti modifiche normative i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio/tirocinio possono ora, al termine del periodo di formazione, essere convertiti in un permesso per motivi di lavoro al di fuori delle quote. Il D.L. n. 23/2023 ha, infatti, soppresso la previsione che subordinava la conversione di tali permessi alla disponibilità di una quota prevista dal decreto flussi annuale. Ne consegue che tali permessi, purché ancora in corso di validità,  possono ora essere convertiti in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici.

Il decreto ministeriale 

In particolare, il decreto del 28 giugno prevede che per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia per motivi di formazione/tirocinio è pari a 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008. Non rientrano tra questi corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.

Altre 7.500 unità sono invece disponibili per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infine, che per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all'estero, la possibilità di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'articolo 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione e dall'articolo 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro, ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato.