Piccoli coloni e compartecipanti familiare: le aliquote contributive per il 2023

L’INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).

L’Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

   
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive  
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L’esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Inoltre, l’INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.

Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati   100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.

L'INPS ha fornito le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti (INPS, circolare 10 luglio 2023, n. 60).

L'Istituto ha reso note le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2023. In particolare, per l’anno in corso continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

   
Concedente Concessionario Totale
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 29,79%

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della Legge n. 388/2000 (legge Finanziaria 2001). Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive  
Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

Per quel che riguarda la riduzione del costo del lavoro, l’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge  n. 266/2005, prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. L'esonero in questione, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della Legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da tabella seguente: 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 1,00%

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

Inoltre, l'INPS segnala che per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.

La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023.

Infine, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:

TERRITORI MISURA AGEVOLAZIONE DOVUTO
Non svantaggiati   100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.

Esonero assunzioni under 36 e lavoratrici svantaggiate: gestione degli adempimenti previdenziali

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L’INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l’esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L’argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell’esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l’INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” – con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” – per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l’INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate (INPS, messaggio 10 luglio 2023, n. 2598).

L'INPS torna a occuparsi degli esoneri contributivi previsti dalle Leggi di bilancio 2021 e 2023 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, nonchè per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate.

 

Giovani under 36

 

Si tratta, in questo caso, dell'esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che abbiano meno di 36 anni e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Successivamente, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 297, Legge n. 197/2022) ha esteso l'esonero in questione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

 

L'argomento era stato trattato già nella circolare n. 57/2023 e, con il messaggio in oggetto, l'Istituto fornisce alcuni chiarimenti per la corretta compilazione dei flussi Uniemens ai fini della fruizione dell'esonero da parte dei datori di lavoro.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, per i datori di lavoro che operano nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, l’INPS chiarisce che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023

 

I datori di lavoro agricoli possono recuperare l’incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell’anno 2022 e nell’anno 2023 valorizzando, esclusivamente nelle denunce di competenza di settembre 2023, l’elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4” nella sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens.

 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023. Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Donne lavoratrici svantaggiate

 

L’articolo 1, comma 298, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che l’esonero di cui all’articolo 1, comma 16, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), trovi applicazione anche per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando altresì il limite massimo di importo fruibile a 8.000 euro annui.

 

Riprendendo le indicazioni già fornite con la circolare n. 58/2023, l'INPS precisa che, anche in questo caso, relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano valide le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di bilancio 2021.

 

Per il recupero del pregresso, ugualmente l’INPS rende noto che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (che deve decorrere nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

 

I datori di lavoro agricoli utilizzeranno i seguenti <CodAgio>: “3K” - con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 - per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023; “4K” - per le assunzioni /trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 - per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.

 

Infine, rettificando parzialmente quanto detto nelle citate circolari sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, l'INPS precisa che, riguardo alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

 

 

CCNL Catering Aereo: nuovi minimi retributivi per i dipendenti del Settore

Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 

Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

Con la retribuzione di luglio 2023, nuovi minimi retributivi 

Dal 1° luglio sono in arrivo nuovi minimi retributivi nelle buste paga dei lavoratori del Settore che ha come riferimento il CCNL del Trasporto Aereo che svolgono attività di servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; servizi di manutenzione aeronautica; servizi di gestione aeroportuale; servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); servizi di catering aereo; servizi ATM diretti e complementari e per le aziende che aderiscono alla contrattazione del Trasporto Aereo.

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.824,50 542,70 2.367,20
Quadro B 1.655,57 537,59 2.193,16
Categoria C 1.419,03 537,59 1.956,62
Categoria D 1.189,31 531,59 1.720,90
Categoria E 1.121,73 528,26 1.649,99
Categoria F 1.054,15 524,94 1.579,09
Categoria G 851,41 522,37 1.373,78
Categoria H 763,57 520,51 1.284,08
Categoria I 675,73 518,45 1.194,18

 

Superbonus e requisito di ”abitazione principale”

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, in materia di Superbonus, riguardo al momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ”abitazione principale” di un’unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione (Agenzia delle entrate, risposta 10 luglio 2023, n. 377).

La richiesta di chiarimenti proviene da un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione avvalendosi del Superbonus su di immobile acquistato, fruendo dell’agevolazione c.d. ”prima casa”, accatastato in categoria A/3 ma inagibile.

 

In merito alle condizioni previste dalla normativa per accedere al Superbonus, l’istante risulta:

– essere titolare di diritto di proprietà sull’unità immobiliare;

– avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8bis.1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.

 

A causa dell’inagibilità non risulta, però, soddisfatto il requisito della residenza nell’immobile, che potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater che ha  modificato il comma 8­bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

 

Già con la circolare n. 13/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del Superbonus e riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

In tale circolare si precisa che per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’autocertificazione resa dal direttore dei lavori.

 

La suddetta circolare chiarisce che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente e che, al fine della fruizione del Superbonus, qualora non fosse possibile soddisfare il requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale fin dall’inizio dei lavori, basterebbe che il medesimo immobile fosse adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

 

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’istante potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi.

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, in materia di Superbonus, riguardo al momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad ''abitazione principale'' di un'unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione (Agenzia delle entrate, risposta 10 luglio 2023, n. 377).

La richiesta di chiarimenti proviene da un contribuente che intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione avvalendosi del Superbonus su di immobile acquistato, fruendo dell'agevolazione c.d. ''prima casa'', accatastato in categoria A/3 ma inagibile.

 

In merito alle condizioni previste dalla normativa per accedere al Superbonus, l'istante risulta:

- essere titolare di diritto di proprietà sull'unità immobiliare;

- avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8bis.1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro.

 

A causa dell'inagibilità non risulta, però, soddisfatto il requisito della residenza nell'immobile, che potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater che ha  modificato il comma 8­bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, arti e professioni, il Superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

 

Già con la circolare n. 13/E/2023 l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che la verifica del rispetto dei predetti requisiti costituisce una novità dell'attuale disciplina del Superbonus e riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

In tale circolare si precisa che per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall'anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un'autocertificazione resa dal direttore dei lavori.

 

La suddetta circolare chiarisce che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente e che, al fine della fruizione del Superbonus, qualora non fosse possibile soddisfare il requisito della destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale fin dall'inizio dei lavori, basterebbe che il medesimo immobile fosse adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

 

Pertanto, conclude l'Agenzia, l'istante potrà fruire del Superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l'immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi.

Ebinter Umbria: interventi di sostegno a imprese iscritti e lavoratori

Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell’occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 

L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
– un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
– un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
– un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
– un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
– un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
– un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.

Tra gli interventi alle aziende sicurezza nei luoghi di lavoro e contributo alla stabilizzazione dell'occupazione, mentre tra gli aiuti ai lavoratori aiuto alla genitorialità e sostegni in caso di  invalidità 

L’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria ha previsto nuovi interventi di sostegno per le imprese iscritte e i lavoratori.
Per quanto riguarda le imprese, sono previsti:
- un contributo pari al 50% per un importo massimo di 600,00 euro per interventi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (riservato solamente alle aziende che abbiano sostenuto spese fatturate nell’anno 2023 per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- un contributo stabilizzazione occupazione di 1.500,00 euro in caso di trasformazione di un contratto a termine in tempo indeterminato e assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia superato il quarantesimo anno di età.
Per i lavoratori, invece, sono previsti:
- un contributo pari a 200,00 euro per un figlio, 300,00 euro per due figli; 450,00 euro oltre due figli come supporto alla genitorialità;
- un contributo pari al 50%, fino ad un massimo di 200,00 euro, per l’acquisto di pc/portatile/tablet;
- un sostegno pari a 500,00 euro per il figlio con invalidità (almeno del 67%) permanente o di grave entità;
- un sostegno pari a 400,00 euro per il lavoratore con invalidità permanente di almeno il 67%.
 Le domande possono essere inviate, entro il 30 settembre, tramite la piattaforma dell’Ente Bilaterale del Terziario dell’Umbria.

Opzione al sistema contributivo contestuale alla domanda di riscatto: indicazioni operative dall’INPS

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per i casi in cui l’opzione al sistema contributivo sia esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto e i periodi in questione siano determinanti per il perfezionamento dei requisiti richiesti per avvalersi dell’opzione stessa (INPS, messaggio 7 luglio 2023, n. 2564).

L’opzione al sistema contributivo prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:

 

a) meno di 936 settimane (pari a 18 anni) di contribuzione al 31 dicembre 1995 (la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è, comunque, concessa a coloro che possono fare valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001);

 

b) almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;

 

c) almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.

 

L'INPS, nel messaggio in oggetto, si occupa dei casi in cui l’interessato perfeziona i requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo soltanto se si considerano già acquisiti i periodi da riscattare (ad esempio, soggetto che raggiunge i 15 anni di contribuzione o che acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 solo considerando i periodi da riscattare), fornendo indicazioni sul processo amministrativo di acquisizione della domanda e sulle modalità di pagamento.

 

Quando sull’applicativo SIN viene acquisita una domanda di riscatto per periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1996 e il soggetto non è già titolare di contribuzione anteriore a tale data, se è stata presentata alla medesima data una domanda di opzione al sistema contributivo, allo step di lavorazione “chiusura verifica diritto e completezza” si genera automaticamente un messaggio con la seguente indicazione: “Domanda di riscatto e di opzione al sistema contributivo presentate contestualmente. Si procede con le disposizioni contenute nella circolare n.54/2021”.

 

In tale caso, l’onere del riscatto viene determinato con il criterio della riserva matematica con riferimento al solo contributo minimo (un mese), necessario a fare acquisire al soggetto la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995 e con il calcolo a percentuale (ordinario o “agevolato” a seconda di cosa richiesto in domanda) per il restante periodo.

 

Se il periodo richiesto a riscatto è determinante anche per raggiungere il requisito previsto per poter esercitare l’opzione al contributivo (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), l’onere verrà definito con il calcolo a percentuale (“agevolato”, se richiesto), eccetto il contributo minimo di un mese necessario ad acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, il solo, come detto, a essere calcolato con il criterio della riserva matematica.

 

Per quel che riguarda le modalità di pagamento, l’Istituto informa che la quota di onere relativa al riscatto dei periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione (sia per acquisire la qualifica di iscritto al 31 dicembre 1995, sia per il raggiungimento del requisito previsto per optare) deve essere versata in unica soluzione, mentre il restante onere è caricato sulle rate del piano di ammortamento.

 

A tal proposito, l’INPS rammenta che il pagamento della quota di onere versata in unica soluzione, relativa ai periodi determinanti per il perfezionamento dei requisiti prescritti per l’esercizio della facoltà di opzione, rende irrevocabile l’esercizio della medesima facoltà, avendo quest’ultima prodotto effetti. Il sistema è stato automatizzato per aggiornare su FELPE l’irrevocabilità dell’opzione al momento della registrazione del pagamento della prima rata.

 

L’Istituto evidenzia anche che il mancato pagamento, a cura dell’interessato, della quota di onere da versare in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto.

Rottamazione-quater: compensazione non ammessa per il pagamento delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile utilizzare i crediti IVA nè i crediti commerciali in compensazione ”orizzontale” per il pagamento dei debiti che risultano dall’adesione alla definizione agevolata (Agenzia entrate, risposta 7 luglio 2023, n. 372).

L’articolo 1, comma 232, della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) va effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Tale pagamento può essere effettuato:

 

– mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione inviata entro il 30 settembre 2023 dall’Agenzia delle entrate;

– mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla suddetta comunicazione;

– presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

Ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Anche il comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 (cd. ”rottamazione-ter”) reca una formulazione ”in parte” analoga al comma 242 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022 e prevede a sua volta che il pagamento delle somme dovute per la definizione si possa effettuare:

 

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;

b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

 

La circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia chiarisce, inoltre, che non essendo prevista espressamente la modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

Tra l’altro, la lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 non contempla alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge, n. 145/2013.

 

In conclusione, riguardo al caso di specie, l’Agenzia afferma che l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.

 

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile utilizzare i crediti IVA nè i crediti commerciali in compensazione ''orizzontale'' per il pagamento dei debiti che risultano dall'adesione alla definizione agevolata (Agenzia entrate, risposta 7 luglio 2023, n. 372).

L'articolo 1, comma 232, della Legge n. 197 del 2022 stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) va effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate.

Tale pagamento può essere effettuato:

 

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione inviata entro il 30 settembre 2023 dall'Agenzia delle entrate;

- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla suddetta comunicazione;

- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

 

Ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

Anche il comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018 (cd. ''rottamazione-ter'') reca una formulazione ''in parte'' analoga al comma 242 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 e prevede a sua volta che il pagamento delle somme dovute per la definizione si possa effettuare:

 

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

 

La circolare n. 25/E/2020 dell'Agenzia chiarisce, inoltre, che non essendo prevista espressamente la modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.

Tra l'altro, la lettera c) del comma 242 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 non contempla alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ''commerciali'' vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall'articolo 12, comma 7bis, del decreto-legge, n. 145/2013.

 

In conclusione, riguardo al caso di specie, l'Agenzia afferma che l'istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ''commerciali'' di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.

 

Fondo Coopersalute: versamento dei contributi entro il 27 luglio 2023 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell’azienda, pari ad:
– euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
– euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Corrisposti 30,00 euro mensili e 11,00 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e parziale aderenti a Coopersalute

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa, Fondo Coopersalute, trasmette a tutti i lavoratori regolarmente iscritti ad esso ed appartenenti ad imprese a cui viene applicato il CCNL Commercio Cooperative, che le comunicazioni riguardanti il mese di giugno 2023 possono esser realizzate sino al 26 luglio 2023, ed altresì che i versamenti delle quote contributive devono esser corrisposte entro e non oltre il 27 luglio 2023.
Per il finanziamento del Fondo deve esser corrisposto un contributo a carico dell'azienda, pari ad:
- euro 11,00 mensili per ciascun lavoratore iscritto ed assunto a tempo pieno e a tempo part-time;
- euro 30,00 mensili per ogni iscritto a titolo di quota una tantum di iscrizione.
Altresì aderiscono a Coopersalute anche i lavoratori dipendenti da imprese del comparto distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno e a tempo parziale.

 

 

 

Lavoratori migranti, adottate le Linee Guida sulla formazione all’estero

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le “Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all’estero”, approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all’inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto “Decreto Cutro”(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all’estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei “decreti flussi”. Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l’insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all’organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Pubblicati i documenti dedicati alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 7 luglio 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le "Linee Guida dedicate alle modalità di predisposizione e valutazione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica rivolti a cittadini di paesi terzi residenti all'estero", approvate da una Conferenza di Servizi che ha coinvolto tutte le istituzioni interessate. Il documento è stato anche pubblicato sul sito istituzionale.

Si tratta di programmi finalizzati all'inserimento  lavorativo in Italia e, come previsto dal Testo Unico sull'Immigrazione dopo le novità introdotte dal cosiddetto "Decreto Cutro"(D.L. 20/2023 convertito dalla Legge 50/2023), i lavoratori stranieri formati all'estero potranno arrivare in Italia ed essere assunti al di fuori delle quote dei "decreti flussi". Inoltre, le attività di formazione contribuiranno allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali nei Paesi di origine.

Le Linee Guida definiscono la platea di soggetti che possono promuovere i programmi di formazione, da soli o in partenariato, prevedendo premialità per il coinvolgimento delle parti sociali e dei Centri provinciali di istruzione degli adulti. Indicano, inoltre, i contenuti essenziali della formazione, che non sarà solo settoriale, ma dovrà prevedere necessariamente anche l'insegnamento della lingua italiana, elementi di educazione civica, nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori ed elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I programmi saranno valutati in base ai requisiti dei proponenti, alla rilevanza dei percorsi rispetto alla domanda di lavoro  e all'organizzazione delle attività. Queste andranno realizzate in raccordo con le autorità locali, con il supporto della rete diplomatico-consolare, anche prestando attenzione alla vocazione produttiva dei territori coinvolti.

Le richieste di approvazione dei programmi di formazione, compilate secondo i modelli allegati alle Linee Guida, devono essere presentate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e saranno valutate da una Commissione interministeriale.

Fondo Asim: introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”

Previsto il rimborso di alcune prestazioni sanitarie fino al 31 luglio 2023 per i lavoratori iscritti al Fondo ed i loro familiari

Il Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna e Marche il 16 maggio 2023, ha introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”, integrativo rispetto a quello ordinario.
Destinatari del rimborso delle prestazioni presenti nel Piano sono le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al Fondo, con copertura attiva nel mese di maggio 2023 e residenti nelle Regioni Emilia Romagna e Marche, nonchè i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che abbiano subito danni a seguito dell’alluvione.
Le prestazioni sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 (da intendersi come data di effettuazione della spesa) o fino a esaurimento del budget stanziato e sono gestite esclusivamente in forma rimborsuale direttamente dal Fondo Asim.
Le prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario sono:
– visite specialistiche e accertamenti diagnostici per i familiari;
– rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate usufruendo del Piano Sanitario Ordinario presso le strutture convenzionate;
– visita psicologica per iscritti e familiari;
– prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli iscritti e i familiari (laserterapia, tecarterapia, magnetoterapia, terapia con ultrasuoni, t.e.n.s., ionoforesi, chinesiterapia, idrochinesiterapia, rieducazione motoria);
– acquisto o noleggio di ausili socio sanitari (apparecchi ortopedici, tutori, protesi acustiche, stampelle/deambulatori, sedie a rotelle, affitto di letti meccanici);
– occhiali da vista, lenti e lenti a contatto saranno rimborsate nella misura del 70% della spesa.
Si precisa che non è richiesta la prescrizione medica per poter usufruire delle prestazioni e non è prevista l’applicazione di franchigia. 
Per permettere anche al nucleo abitativo di usufruire delle prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario è necessario caricare sul Portale S.I.Asim, nella sezione “Elenco file allegati” presente in area riservata, l’autocertificazione del nucleo abitativo debitamente compilata.

Previsto il rimborso di alcune prestazioni sanitarie fino al 31 luglio 2023 per i lavoratori iscritti al Fondo ed i loro familiari

Il Fondo Asim, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a seguito delle alluvioni che hanno interessato le Regioni Emilia Romagna e Marche il 16 maggio 2023, ha introdotto il Piano Sanitario Straordinario “Emergenza Emilia Romagna e Marche”, integrativo rispetto a quello ordinario.
Destinatari del rimborso delle prestazioni presenti nel Piano sono le lavoratrici ed i lavoratori iscritti al Fondo, con copertura attiva nel mese di maggio 2023 e residenti nelle Regioni Emilia Romagna e Marche, nonchè i familiari presenti nel loro nucleo abitativo che abbiano subito danni a seguito dell’alluvione.
Le prestazioni sono valide dal 16 maggio 2023 al 31 luglio 2023 (da intendersi come data di effettuazione della spesa) o fino a esaurimento del budget stanziato e sono gestite esclusivamente in forma rimborsuale direttamente dal Fondo Asim.
Le prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario sono:
- visite specialistiche e accertamenti diagnostici per i familiari;
- rimborso della franchigia sostenuta dagli iscritti per le visite specialistiche e accertamenti diagnostici effettuate usufruendo del Piano Sanitario Ordinario presso le strutture convenzionate;
- visita psicologica per iscritti e familiari;
- prestazioni di medicina fisica e riabilitativa effettuate da medici specialisti per gli iscritti e i familiari (laserterapia, tecarterapia, magnetoterapia, terapia con ultrasuoni, t.e.n.s., ionoforesi, chinesiterapia, idrochinesiterapia, rieducazione motoria);
- acquisto o noleggio di ausili socio sanitari (apparecchi ortopedici, tutori, protesi acustiche, stampelle/deambulatori, sedie a rotelle, affitto di letti meccanici);
- occhiali da vista, lenti e lenti a contatto saranno rimborsate nella misura del 70% della spesa.
Si precisa che non è richiesta la prescrizione medica per poter usufruire delle prestazioni e non è prevista l’applicazione di franchigia. 
Per permettere anche al nucleo abitativo di usufruire delle prestazioni previste dal Piano Sanitario Straordinario è necessario caricare sul Portale S.I.Asim, nella sezione “Elenco file allegati” presente in area riservata, l’autocertificazione del nucleo abitativo debitamente compilata.