Ebav – Veneto: contributo per rinnovo patente CQC

Fino al 31 luglio previsto un contributo del 50% dei costi sostenuti per il rinnovo della “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per il rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori pari al 50% dei costi sostenuti e fino a 130,00 euro l’anno.
Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
L’anno di competenza di riferimento (2022) è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”).
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni entro il 31 luglio 2023.
E’ necessaria la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo;
– visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori).
I contributi verranno erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato.
 

Fino al 31 luglio previsto un contributo del 50% dei costi sostenuti per il rinnovo della “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

L'Ebav, l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle Aziende del settore Trasporto Merci per il rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori pari al 50% dei costi sostenuti e fino a 130,00 euro l'anno.
Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
L’anno di competenza di riferimento (2022) è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”).
Nella patente il titolo CQC è indicato nella colonna 12, con il codice 95, seguito dalla data scadenza, per patenti C-CE (trasporto merci) D-DE (trasporto persone).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni entro il 31 luglio 2023.
E' necessaria la seguente documentazione:
- copia della fattura/ricevuta;
- copia “patente CQC” conseguita in italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo;
- visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori).
I contributi verranno erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato.
 

CNDCEC: Whistleblowing e le novità per gli Ordini professionali

Il CNDCEC ha riepilogato le principali novità, di interesse per gli Ordini professionali, introdotte dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in merito alla disciplina del whistleblowing (CNDCEC, informativa 12 luglio 2023, n. 94).

Il D.L. n. 24/2023 ha recentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, cd. Whistleblowing, già obbligatoria per gli Ordini professionali, ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda gli Ordini professionali, questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, in quanto la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

 

L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, originariamente previsto solo a carico di soggetti pubblici, è stato, dunque, esteso:

– agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;

– ai concessionari di pubblico servizio;

– nel settore privato, ai soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– agli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

– alle organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Il CNDCEC ha evidenziato, poi, l’ampliamento della platea dei soggetti che ricevono la tutela prevista dalla disciplina whistleblowing, ricomprendendovi:
– la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatore”);
– le persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
– i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
– gli enti di proprietà del segnalante.

 

Ad essere ampliato è stato anche l’ambito oggettivo della segnalazione, che ora può avere ad oggetto:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

  • i fondati sospetti.

Altra novità riguarda la scelta del canale di segnalazione, non più rimessa alla discrezione del whistleblower, per favorire in via prioritaria l’utilizzo del canale interno e permettere, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, il ricorso ad una segnalazione esterna (ad ANAC).

 

Infine, il CNDCEC si sofferma sulla tutela approntata dalla nuova disciplina alla persona segnalante, che include:

– la tutela di riservatezza riguardo all’identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
– il divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata;
– l’esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;

– le informazioni, l’assistenza e le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il CNDCEC ha riepilogato le principali novità, di interesse per gli Ordini professionali, introdotte dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in merito alla disciplina del whistleblowing (CNDCEC, informativa 12 luglio 2023, n. 94).

Il D.L. n. 24/2023 ha recentemente introdotto alcune modifiche alla disciplina delle segnalazioni di illeciti, cd. Whistleblowing, già obbligatoria per gli Ordini professionali, ai sensi del art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001.

Il CNDCEC ha chiarito che per quanto riguarda gli Ordini professionali, questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, in quanto la normativa previgente (art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, abrogato dal nuovo Decreto) già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

 

L’obbligo di istituire canali di segnalazione interna degli illeciti, originariamente previsto solo a carico di soggetti pubblici, è stato, dunque, esteso:

- agli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016;

- ai concessionari di pubblico servizio;

- nel settore privato, ai soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- agli enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti;

- alle organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

 

Il CNDCEC ha evidenziato, poi, l'ampliamento della platea dei soggetti che ricevono la tutela prevista dalla disciplina whistleblowing, ricomprendendovi:
- la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. “facilitatore”);
- le persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- i colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante.

 

Ad essere ampliato è stato anche l’ambito oggettivo della segnalazione, che ora può avere ad oggetto:

  • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

  • le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;

  • i fondati sospetti.

Altra novità riguarda la scelta del canale di segnalazione, non più rimessa alla discrezione del whistleblower, per favorire in via prioritaria l’utilizzo del canale interno e permettere, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, il ricorso ad una segnalazione esterna (ad ANAC).

 

Infine, il CNDCEC si sofferma sulla tutela approntata dalla nuova disciplina alla persona segnalante, che include:

- la tutela di riservatezza riguardo all'identità del segnalante che non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- il divieto di ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata;
- l'esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali;

- le informazioni, l'assistenza e le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ebav Veneto: contributo per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per i costi sostenuti dalle aziende del settore Trasporto Merci per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Per le aziende del Settore Trasporto merci è possibile richiedere, entro il 31 luglio, un contributo pari al 50% per i costi sostenuti per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori, per un massimo erogabile di 130,00 euro annualmente. L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”). Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
La domanda di contributo deve essere consegnata agli Sportelli Ebav, con la seguente documentazione:
– copia della fattura/ricevuta;
– copia “patente CQC” conseguita in Italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori). 
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav precisa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Entro il 31 luglio sarà possibile richiedere il contributo per i costi sostenuti dalle aziende del settore Trasporto Merci per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori

Per le aziende del Settore Trasporto merci è possibile richiedere, entro il 31 luglio, un contributo pari al 50% per i costi sostenuti per rinnovo “patente CQC” per titolari, soci e collaboratori, per un massimo erogabile di 130,00 euro annualmente. L’anno di competenza di riferimento è l’anno in cui è rinnovata la patente CQC (ossia l’anno in cui è rinnovata la patente di guida con la nuova scadenza della “patente CQC”). Sono esclusi costi per rinnovo CQC a personale dipendente.
La domanda di contributo deve essere consegnata agli Sportelli Ebav, con la seguente documentazione:
- copia della fattura/ricevuta;
- copia “patente CQC” conseguita in Italia presso strutture abilitate o, nel caso di corso svolto molto prima la scadenza, attestato di frequenza a corso rinnovo visura camerale dell’azienda aggiornata da cui si evinca l’identificazione dei soci (o altra documentazione per eventuale identificazione dei collaboratori). 
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav precisa che potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Proroga integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga: istruzioni INPS

In virtù della proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, l’INPS fornisce alcune istruzioni contabili (INPS, messaggio 19 luglio 2023, n. 2721).

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, co. 325) ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni per le finalità di completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché per quelle dell’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

 

Si tratta, come ben noto, rispettivamente, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese e i lavoratori che operano in un’area di crisi industriale complessa per i quali la norma contenuta nell’articolo 1, comma 325, della Legge n. 197/2022 ha previsto la proroga per l’anno 2023.

 

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 3/2023 con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie pari, come detto, a 70 milioni di euro per il 2023.

 

La Regione destinataria di un maggior importo risulta essere il Lazio (con 19.207.318,82 euro) mentre, minori sono le risorse messe a disposizione di Abruzzo e Umbria (2.239.197,75 euro).

 

L’INPS comunica che, per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nonché ai trattamenti di mobilità in deroga, si farà riferimento ai conti GAU30210-GAU30280, GAU30165-GAU30265, istituiti con il messaggio n. 1873/2017, e al conto GAU30275, istituito con la circolare n. 159/2017, che verranno aggiornati con la normativa in argomento.

 

Infine, si riporta, in allegato al messaggio in oggetto, la variazione intervenuta al piano dei conti.

In virtù della proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, l'INPS fornisce alcune istruzioni contabili (INPS, messaggio 19 luglio 2023, n. 2721).

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, co. 325) ha stanziato ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le Regioni per le finalità di completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015, nonché per quelle dell’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

 

Si tratta, come ben noto, rispettivamente, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per le imprese e i lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa per i quali la norma contenuta nell’articolo 1, comma 325, della Legge n. 197/2022 ha previsto la proroga per l’anno 2023.

 

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità prevede che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità in deroga, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, dal suddetto quadro normativo emerge che a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria, possano essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 3/2023 con il quale ha ripartito, tra le Regioni interessate, le suddette risorse finanziarie pari, come detto, a 70 milioni di euro per il 2023.

 

La Regione destinataria di un maggior importo risulta essere il Lazio (con 19.207.318,82 euro) mentre, minori sono le risorse messe a disposizione di Abruzzo e Umbria (2.239.197,75 euro).

 

L'INPS comunica che, per la rilevazione contabile degli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, nonché ai trattamenti di mobilità in deroga, si farà riferimento ai conti GAU30210-GAU30280, GAU30165-GAU30265, istituiti con il messaggio n. 1873/2017, e al conto GAU30275, istituito con la circolare n. 159/2017, che verranno aggiornati con la normativa in argomento.

 

Infine, si riporta, in allegato al messaggio in oggetto, la variazione intervenuta al piano dei conti.

Ebap Puglia: stanziato il contributo educativo 

Fino al 31 dicembre è possibile inoltrare la domanda e richiedere il contributo di 300,00 euro 

L’Ebap Puglia ha stabilito un contributo educativo in favore dei figli dei dipendenti delle imprese pugliesi che risultano in regola con i versamenti ad Ebap-Fsba da almeno 18 mesi precedenti all’inoltro della domanda. Oltre a questo, altro requisito importante è che i dipendenti abbiano almeno un figlio, entro il limite dei 18 anni di età, iscritto nell’anno scolastico corrente a:
– asilo nido;
– scuola dell’infanzia;
– scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado statali. 
Il contributo è pari a 300,00 euro per ciascun figlio e possono presentare domanda i dipendenti che hanno un Isee, riferito all’intero nucleo familiare, non superiore a 30.000,00 euro. Le domande possono essere inoltrare fino al 31 dicembre 2023, accedendo al sito dell’Ente Bilaterale Artigianato Pugliese. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti, quali:
– certificato di regolare frequenza scolastica;
– stato di famiglia in esenzione da bollo o in autocertificazione, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e del codice fiscale dei figli;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
– attestazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
– fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, viene erogato il contributo. 

Fino al 31 dicembre è possibile inoltrare la domanda e richiedere il contributo di 300,00 euro 

L'Ebap Puglia ha stabilito un contributo educativo in favore dei figli dei dipendenti delle imprese pugliesi che risultano in regola con i versamenti ad Ebap-Fsba da almeno 18 mesi precedenti all'inoltro della domanda. Oltre a questo, altro requisito importante è che i dipendenti abbiano almeno un figlio, entro il limite dei 18 anni di età, iscritto nell'anno scolastico corrente a:
- asilo nido;
- scuola dell'infanzia;
- scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado statali. 
Il contributo è pari a 300,00 euro per ciascun figlio e possono presentare domanda i dipendenti che hanno un Isee, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a 30.000,00 euro. Le domande possono essere inoltrare fino al 31 dicembre 2023, accedendo al sito dell'Ente Bilaterale Artigianato Pugliese. Alla richiesta vanno allegati una serie di documenti, quali:
- certificato di regolare frequenza scolastica;
- stato di famiglia in esenzione da bollo o in autocertificazione, insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e del codice fiscale dei figli;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- attestazione Isee in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, viene erogato il contributo. 

CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio

CCNL Tessili – Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio 

Per le aziende del Mezzogiorno previsti nuovi aumenti a decorrere da luglio 

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta tra Smi-Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda, ha previsto per le Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuale a decorrere dal 1° luglio 2023.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3 Super 1.719,52
3 1.681,33
2 Super 1.632,70
2 1.597,13
1 1.269,60

 

CCNL Tessili - Industria (Terzisti Mezzogiorno): nuovi minimi da luglio 

Per le aziende del Mezzogiorno previsti nuovi aumenti a decorrere da luglio 

L'Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritta tra Smi-Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ed applicabile ai lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda, ha previsto per le Aziende Terziste nel Mezzogiorno gli aumenti contrattuale a decorrere dal 1° luglio 2023.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
8 2.230,39
7 2.103,70
6 1.974,89
Viaggiatore 1 1.902,67
5 1.850,01
Viaggiatore 2 1.794,72
4 1.759,95
3 Super 1.719,52
3 1.681,33
2 Super 1.632,70
2 1.597,13
1 1.269,60

 

IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori: novità introdotte dal D.L. Semplificazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul’articolo 18 del Decreto Semplificazioni recante modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (Agenzia delle entrate, circolare 7 luglio 2023, n. 20/E).

Il D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, all’articolo 18 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori, intervenendo in particolare sul Decreto IVA con la riformulazione delle previsioni riguardanti:

 

– l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF;

 

– l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10%) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del Decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

 

L’Agenzia ha premesso che in base all’articolo 10, primo comma, n. 19) del decreto IVA sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto qualora rese da:

– enti ospedalieri;

– cliniche e case di cura convenzionate;

– società di mutuo soccorso con personalità giuridica;

– enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Con la novella normativa è stata innanzitutto confermata l’esenzione da imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ed inoltre, in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, tale esenzione è stata estesa alle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

L’integrazione normativa prevede, dunque, che qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

 

L’Agenzia ha sottolineato in particolare che l’esenzione della componente di una prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata è subordinata alla condizione che tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo.

Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la suddetta disposizione non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

 

In merito alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, l’Agenzia ha osservato che le stesse sono interessate anche dal trattamento agevolato avente ad oggetto, in particolare, l’applicazione di un’aliquota ridotta, al 10%, per le prestazioni di alloggio, ricovero e cura.

La nuova previsione, oltre a confermare l’applicazione di tale aliquota IVA, la estende anche alle prestazioni:

– di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);

– di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

 

Infine, la novella normativa, ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, sia qualora tali servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia laddove siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul'articolo 18 del Decreto Semplificazioni recante modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (Agenzia delle entrate, circolare 7 luglio 2023, n. 20/E).

Il D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, all’articolo 18 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori, intervenendo in particolare sul Decreto IVA con la riformulazione delle previsioni riguardanti:

 

- l’esenzione da imposta di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF;

 

- l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10%) di cui alla Tabella A, parte terza, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n.18) e n.19), del Decreto IVA, nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.

 

L'Agenzia ha premesso che in base all’articolo 10, primo comma, n. 19) del decreto IVA sono esenti da imposta le prestazioni di ricovero e cura, comprese quelle di somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto qualora rese da:

- enti ospedalieri;

- cliniche e case di cura convenzionate;

- società di mutuo soccorso con personalità giuridica;

- enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

Con la novella normativa è stata innanzitutto confermata l’esenzione da imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ed inoltre, in linea con l’orientamento della giurisprudenza unionale, tale esenzione è stata estesa alle prestazioni sanitarie rese dagli esercenti arti e professioni sanitarie soggetti a vigilanza.

L'integrazione normativa prevede, dunque, che qualora la prestazione sanitaria sia resa al paziente, nell’ambito della più complessa prestazione di ricovero e cura, da una delle strutture ivi indicate, avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale, che veda detta prestazione fatturata dal professionista alla struttura e da quest’ultima al paziente, l’esenzione si applica in entrambi i rapporti, nel limite normativamente previsto.

 

L'Agenzia ha sottolineato in particolare che l’esenzione della componente di una prestazione di ricovero e cura resa dalla struttura sanitaria non convenzionata è subordinata alla condizione che tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo.

Tale condizione implica che, laddove la prestazione sia resa dal professionista sanitario sottoposto a vigilanza e questi sia legato alla struttura sanitaria non convenzionata da un rapporto di lavoro dipendente, la suddetta disposizione non trova applicazione e l’intera prestazione di ricovero e cura è soggetta ad IVA.

 

In merito alle prestazioni rese dalle strutture sanitarie non convenzionate, l'Agenzia ha osservato che le stesse sono interessate anche dal trattamento agevolato avente ad oggetto, in particolare, l’applicazione di un’aliquota ridotta, al 10%, per le prestazioni di alloggio, ricovero e cura.

La nuova previsione, oltre a confermare l’applicazione di tale aliquota IVA, la estende anche alle prestazioni:

- di ricovero e cura rese dalle strutture sanitarie non convenzionate (diverse da quelle esenti);

- di alloggio rese da qualsiasi struttura sanitaria (convenzionata e non) nei confronti degli accompagnatori dei soggetti ricoverati.

 

Infine, la novella normativa, ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta anche alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, sia qualora tali servizi siano resi da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica ed enti del Terzo settore di natura non commerciale, sia laddove siano resi da strutture sanitarie non convenzionate.

 

Manageritalia: previsto un ampliamento del welfare sanitario integrativo per quadri associati e famiglie

Copertura sanitaria per i Quadri iscritti a Manageritalia e per i familiari a carico

Manageritalia prevede per i Quadri associati un sistema di welfare sanitario integrativo sia per gli aderenti che per l’intera famiglia. Grazie a ciò, tali professionisti, pur fruendo già di Fondi Sanitari integrativi sia contrattuali che aziendali, hanno possibilità di ampliare la propria copertura sanitaria ed estenderla ai familiari.
La quota d’iscrizione per l’anno 2023 è pari ad euro 60,00 e comprende una vasta gamma di servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, oltre alla possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi e ad un sistema più ampio di welfare.
L’adesione a questa forma di assistenza sanitaria può essere realizzata individualmente dal singolo Quadro attraverso SempreinSalute – Integrativa Quas, oppure in forma collettiva, mediante l’adesione dell’azienda alla Cassa De Lellis: in questo caso, i contributi versati dall’azienda per il collaboratore sono interamente deducibili dal reddito, comportando un risparmio fiscale secondo l’aliquota marginale.
In tutte le possibili modalità di adesione, il professionista può estendere volontariamente la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare.
Le prestazioni principali previste dai piani sanitari riguardano:
– ricoveri ospedalieri;
– visite specialistiche;
– cure e accertamenti diagnostici;
– prestazioni odontoiatriche.
I piani sanitari, oltre alla modalità di rimborso delle spese sostenute, offrono anche la possibilità di accedere ad un network di strutture convenzionate che garantisce l’accesso alle prestazioni rapidamente, sostenendo solo una parte del costo, in quanto, la restante parte viene liquidata direttamente alla struttura dalle compagnie di assicurazione che collaborano con la Cassa De Lellis.

Copertura sanitaria per i Quadri iscritti a Manageritalia e per i familiari a carico

Manageritalia prevede per i Quadri associati un sistema di welfare sanitario integrativo sia per gli aderenti che per l'intera famiglia. Grazie a ciò, tali professionisti, pur fruendo già di Fondi Sanitari integrativi sia contrattuali che aziendali, hanno possibilità di ampliare la propria copertura sanitaria ed estenderla ai familiari.
La quota d’iscrizione per l'anno 2023 è pari ad euro 60,00 e comprende una vasta gamma di servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, oltre alla possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi e ad un sistema più ampio di welfare.
L’adesione a questa forma di assistenza sanitaria può essere realizzata individualmente dal singolo Quadro attraverso SempreinSalute - Integrativa Quas, oppure in forma collettiva, mediante l’adesione dell’azienda alla Cassa De Lellis: in questo caso, i contributi versati dall’azienda per il collaboratore sono interamente deducibili dal reddito, comportando un risparmio fiscale secondo l’aliquota marginale.
In tutte le possibili modalità di adesione, il professionista può estendere volontariamente la copertura sanitaria al proprio nucleo familiare.
Le prestazioni principali previste dai piani sanitari riguardano:
- ricoveri ospedalieri;
- visite specialistiche;
- cure e accertamenti diagnostici;
- prestazioni odontoiatriche.
I piani sanitari, oltre alla modalità di rimborso delle spese sostenute, offrono anche la possibilità di accedere ad un network di strutture convenzionate che garantisce l'accesso alle prestazioni rapidamente, sostenendo solo una parte del costo, in quanto, la restante parte viene liquidata direttamente alla struttura dalle compagnie di assicurazione che collaborano con la Cassa De Lellis.

Danni da calore: gestione del rischio e attività ispettiva

L’INL, in considerazione delle condizioni climatiche in atto, riporta l’attenzione sui rischi legati ai danni da calore a cui possono essere esposti i lavoratori, fornendo indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio e ricordando la possibilità di chiedere la CIGO qualora le temperature superino i 35° centigradi (INL, nota 13 luglio 2023, n. 5056). 

Con l’arrivo della stagione estiva e, soprattutto, in virtù dell’eccezionale ondata di calore che ha investito il nostro paese negli ultimi giorni, l’INL torna a occuparsi della tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

 

Nella nota in commento, pertanto, l’Ispettorato integra le indicazioni operative già fornite in precedenza con la nota n. 4753/2022 precisando, per esempio, quali sono i principali canali e metodologie per la valutazione del rischio in argomento.

 

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link  messi a disposizione sul sito istituzionale dell’INL, con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. 

Il personale abilitato degli Uffici dell’Ispettorato può anche consultare le norme tecniche di riferimento presenti sulla banca dati UNI.

 

Si ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

 

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i principali.

 

Particolare attenzione nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica e ispettiva, deve essere posta ai seguenti elementi: gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

 

Il rischio da calore richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure di prevenzione e protezione, tra cui anche quelle esposte nel decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

 

A tal proposito, l’INL rende disponibile sul proprio sito e anche in allegato alla nota in oggetto, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

 

Uno strumento a disposizione delle aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo (si considerano tali quelle superiori a 35° centigradi) o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è quello della cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere richiesta evocando la causale “eventi meteo”.

 

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

 

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

 

L’INL, infine, sollecita l’attenzione durante lo svolgimento dell’attività ispettiva alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. 

L'INL, in considerazione delle condizioni climatiche in atto, riporta l'attenzione sui rischi legati ai danni da calore a cui possono essere esposti i lavoratori, fornendo indicazioni sulla valutazione e gestione del rischio e ricordando la possibilità di chiedere la CIGO qualora le temperature superino i 35° centigradi (INL, nota 13 luglio 2023, n. 5056). 

Con l'arrivo della stagione estiva e, soprattutto, in virtù dell'eccezionale ondata di calore che ha investito il nostro paese negli ultimi giorni, l'INL torna a occuparsi della tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

 

Nella nota in commento, pertanto, l'Ispettorato integra le indicazioni operative già fornite in precedenza con la nota n. 4753/2022 precisando, per esempio, quali sono i principali canali e metodologie per la valutazione del rischio in argomento.

 

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link  messi a disposizione sul sito istituzionale dell'INL, con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. 

Il personale abilitato degli Uffici dell'Ispettorato può anche consultare le norme tecniche di riferimento presenti sulla banca dati UNI.

 

Si ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

 

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i principali.

 

Particolare attenzione nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica e ispettiva, deve essere posta ai seguenti elementi: gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

 

Il rischio da calore richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure di prevenzione e protezione, tra cui anche quelle esposte nel decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

 

A tal proposito, l'INL rende disponibile sul proprio sito e anche in allegato alla nota in oggetto, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

 

Uno strumento a disposizione delle aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo (si considerano tali quelle superiori a 35° centigradi) o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è quello della cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere richiesta evocando la causale “eventi meteo”.

 

Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

 

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.

 

L'INL, infine, sollecita l'attenzione durante lo svolgimento dell’attività ispettiva alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. 

CCNL Autostrade: siglato il rinnovo del contratto

Dal punto di vista economico previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

E’ stato rinnovato nei giorni scorsi il contratto nazionale Autostrade e trafori, scaduto nel giugno 2022. Il rinnovo che interessa circa 13 mila addetti del settore è stato sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-viabilità, con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.
Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento complessivo di 250,00 euro al livello C. L’incremento sui minimi tabellari è di 210,00 euro, così ripartiti:
– 60,00 euro ad agosto 2023;
– 50,00 euro a gennaio 2024;
– 30,00 euro ad agosto 2024;
– 70,00 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10,00 euro di incremento dell’IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25,00 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del Tfr.
A titolo di welfare previsti 30,00 euro per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360,00 euro. Prevista, inoltre, a livello economico una somma Una Tantum al livello C di 700,00 euro, da erogare con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300,00 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum.
Dal punto di vista normativo, affermano i sindacati, sono stati introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del Fth (full time hours) e del part time, al comporto per le gravi malattie.
Le OO.SS. hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori un recupero importante del potere d’acquisto, ed hanno annunciato che a settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera.

Dal punto di vista economico previsti aumenti retributivi e Una Tantum per i lavoratori del settore

E' stato rinnovato nei giorni scorsi il contratto nazionale Autostrade e trafori, scaduto nel giugno 2022. Il rinnovo che interessa circa 13 mila addetti del settore è stato sottoscritto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-viabilità, con le associazioni datoriali Federreti e Acap (Associazione concessionarie autostrade private) ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.
Dal punto di vista economico è previsto nel triennio un aumento complessivo di 250,00 euro al livello C. L’incremento sui minimi tabellari è di 210,00 euro, così ripartiti:
- 60,00 euro ad agosto 2023;
- 50,00 euro a gennaio 2024;
- 30,00 euro ad agosto 2024;
- 70,00 euro gennaio 2025.
Inoltre sono previsti 10,00 euro di incremento dell'IDR 2019 (Importo distinto della retribuzione) al livello C da gennaio 2024, per un importo complessivo di 25,00 euro, che diventano utili ai fini del calcolo del Tfr.
A titolo di welfare previsti 30,00 euro per 12 mensilità per ogni anno a partire da gennaio 2024, per un importo complessivo annuo di 360,00 euro. Prevista, inoltre, a livello economico una somma Una Tantum al livello C di 700,00 euro, da erogare con la retribuzione di luglio 2023, oltre a 300,00 euro di welfare, sempre a titolo di Una Tantum.
Dal punto di vista normativo, affermano i sindacati, sono stati introdotti diversi miglioramenti in merito al tema dei congedi per la maternità e la paternità, alla normativa del Fth (full time hours) e del part time, al comporto per le gravi malattie.
Le OO.SS. hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori un recupero importante del potere d'acquisto, ed hanno annunciato che a settembre riprenderà il confronto per la definizione del nuovo contratto di filiera.