Carta solidale: indicazioni operative e rilascio dell’applicazione web 

L’INPS ha fornito indicazioni per gli operatori dei comuni che dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari (INPS, messaggio 13 giugno 2023, n. 2188).

È stata rilasciata il 13 giugno 2023 l’applicazione web “carta solidale acquisti” dedicata ai comuni. A informarne è stata l’INPS che ha reso noto la disponibilità dell’applicativo sul portale dell’Istituto accedendo all’area tematica “INPS e i Comuni” alla voce servizi al cittadino, selezionando servizi e, successivamente, la specifica voce. Nell’applicazione sono presenti le liste di beneficiari selezionati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del Decreto interministeriale MASAF -MEF pubblicato il 12 maggio 2023, per l’accesso al beneficio.

Peraltro, in concomitanza al rilascio dell’applicazione dedicata, si è svolto un webinar, dedicato ai comuni, con la partecipazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di ANCI, Poste Italiane Spa e INPS, nel quale  sono state illustrate le principali caratteristiche della misura, le funzionalità tecniche dell’applicazione web predisposta dall’Istituto e le modalità di gestione delle carte.

L’INPS informa che per gli operatori comunali interessati che non fossero riusciti a collegarsi, la  registrazione rimarrà disponibile alcuni giorni  allo stesso link di accesso al webinar. Le slide utilizzate nell’incontro verranno pubblicate nella applicazione web nella quale sono, altresì, presenti le istruzioni operative per i comuni incluse nel manuale utente. Inoltre, nei prossimi giorni, saranno pubblicate alcune FAQ destinate ad agevolare la gestione della misura.

Il ruolo dei comuni

Entro e non oltre 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno, i comuni dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari della misura, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità” da richiedere, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio INPS n. 1958/2023.

Le amministrazioni comunali dovranno  abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso.

Gli interessati riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, indicati nell’elenco allegato al decreto citato o disponibili accedendo dal sito web o dall’app di Poste all’applicazione “cerca ufficio postale e prenota”. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal comune che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. 

La carta che verrà consegnata è già attiva e  potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Con apposita convenzione, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, individuerà gli esercizi commerciali che aderiranno a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità e applicheranno apposita scontistica in favore dei possessori delle carte.

 

L'INPS ha fornito indicazioni per gli operatori dei comuni che dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari (INPS, messaggio 13 giugno 2023, n. 2188).

È stata rilasciata il 13 giugno 2023 l’applicazione web “carta solidale acquisti” dedicata ai comuni. A informarne è stata l'INPS che ha reso noto la disponibilità dell'applicativo sul portale dell’Istituto accedendo all’area tematica “INPS e i Comuni” alla voce servizi al cittadino, selezionando servizi e, successivamente, la specifica voce. Nell'applicazione sono presenti le liste di beneficiari selezionati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti e secondo i criteri di priorità stabiliti dall’articolo 4 del Decreto interministeriale MASAF -MEF pubblicato il 12 maggio 2023, per l’accesso al beneficio.

Peraltro, in concomitanza al rilascio dell’applicazione dedicata, si è svolto un webinar, dedicato ai comuni, con la partecipazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di ANCI, Poste Italiane Spa e INPS, nel quale  sono state illustrate le principali caratteristiche della misura, le funzionalità tecniche dell’applicazione web predisposta dall’Istituto e le modalità di gestione delle carte.

L'INPS informa che per gli operatori comunali interessati che non fossero riusciti a collegarsi, la  registrazione rimarrà disponibile alcuni giorni  allo stesso link di accesso al webinar. Le slide utilizzate nell’incontro verranno pubblicate nella applicazione web nella quale sono, altresì, presenti le istruzioni operative per i comuni incluse nel manuale utente. Inoltre, nei prossimi giorni, saranno pubblicate alcune FAQ destinate ad agevolare la gestione della misura.

Il ruolo dei comuni

Entro e non oltre 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno, i comuni dovranno provvedere a consolidare le liste dei beneficiari della misura, previa specifica abilitazione al servizio “Carta solidale acquisti di beni di prima necessità” da richiedere, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio INPS n. 1958/2023.

Le amministrazioni comunali dovranno  abilitarsi tramite il modulo (MV62), da trasmettere via PEC alle sedi INPS territorialmente competenti, unitamente a copia del documento di identità dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso.

Gli interessati riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con l’invito a presentarsi per il ritiro della carta presso gli uffici postali, indicati nell’elenco allegato al decreto citato o disponibili accedendo dal sito web o dall’app di Poste all’applicazione “cerca ufficio postale e prenota”. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal comune che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. 

La carta che verrà consegnata è già attiva e  potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Con apposita convenzione, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, individuerà gli esercizi commerciali che aderiranno a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità e applicheranno apposita scontistica in favore dei possessori delle carte.

 

Malattia o infortunio del libero professionista: sospensione termini adempimenti tributari

Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).

L’articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.

 

In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

 

È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l’Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.

Con due quesiti rivolti al CNDCEC si richiedono chiarimenti sulla procedura da seguire per beneficiare della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio (Pronto Ordini 12 giungo 2023, n. 76 e n. 204).

L'articolo 1, commi da 927 a 944, della Legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a 3 giorni.

 

In particolare è previsto che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell'attività professionale, non è imputata alcuna responsabilità al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento. I suddetti termini si sospendono a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 248/2023, arrivando a ritenere che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico.

Ne consegue che gli adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

 

Presupposto della sospensione è che tra cliente e libero professionista esista un mandato professionale, avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La normativa non richiede espressamente una “data certa” di conferimento di tale mandato, ma l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, per poter fornire la prova anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

 

È stato infine chiarito che per poter beneficiare della sospensione in oggetto sia necessaria la consegna o l’invio della documentazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione e che tale adempimento non possa essere sostituito con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista. Dello stesso avviso è l'Agenzia delle entrate che, nella risposta n. 248/2023, ha ribadito l’obbligo di far conoscere ai competenti uffici della P.A. i nominativi dei clienti ai quali si applica la sospensione dei termini.

CCNL Animazione (Federterziario): firmato il rinnovo

Previsti aumenti retributivi a partire da giugno 2023 e novità sulla classificazione del personale

È stato siglato l’8 giugno 2023 tra Federterziario Turismo, Federterziario e Ugl Terziario il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dipendente delle aziende che, in qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture alberghiere, ai villaggi turistici, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, ai pub, ai parchi divertimento, acquatici o tematici, o comunque rispetto ad eventi, spettacoli o intrattenimenti in generale, impieghino personale addetto all’intrattenimento di adulti e bambini, scaduto lo scorso dicembre.  Presenti alla firma i vertici di Federterziario e il vicesegretario nazionale Ugl. Il rinnovo interesserà oltre 60mila animatori turistici e professionisti del mondo dell’intrattenimento, e quasi 10mila imprese.
Nel nuovo contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione al 7 giugno 2026, è stata data centralità alla promozione di iniziative formative e di inserimento e di riqualificazione professionale che individuano il riferimento in FondIitalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, nonché a sistemi di bilateralità volti a migliorare il clima aziendale e a sostenere i dipendenti, attraverso l’ente bilaterale Ebintur che offre prestazioni mirate ad imprese e lavoratori, e il Fondo di integrazione sanitaria che offre copertura delle spese sanitarie dei dipendenti. 
Dal punto di vista della classificazione del personale è stata definita la categoria del Quadri, ossia quei lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, abbiano idoneo titolo di studio o adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Per tale categoria è prevista, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli. L’azienda sarà inoltre tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. In virtù dello svolgimento di tali mansioni verrà corrisposta un’indennità di funzione pari a 75,00 euro.  
Dal punto di vista economico, la retribuzione, distinta nelle voci: a) paga base nazionale conglobata (paga base + indennità di contingenza); b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati; c) eventuali scatti di anzianità, è stata incrementata per tutti i livelli come da tabella seguente. 

Livelli Paga base
dall’1.6.2023
Aumenti
dall’1.6.2024
Aumenti
dall’1.6.2025
Quadri 2.530,00 26,35 41,63
2.480,25 23,60 36,46
1.830,23 21,05 34,02
1.538,00 19,45 32,20
1.448,00 17,02 28,70
1.385,80 15,56 25,08

Novità anche in materia di scatti di anzianità, con il riconoscimento di 6 scatti triennali (prima quadriennali) per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società). Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorrerà dalla data di assunzione.

Livelli Importo
Quadri 33,00
32,00
30,00
27,00
25,00
23,00

Si segnala inoltre, in tema di assistenza sanitaria integrativa, che le Parti Sociali hanno previsto l’iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E’, altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi, ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio co.co.co., ecc). La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I contributi dovranno essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. In caso di omissione del versamento delle suddette quote, l’azienda sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 15,00 euro lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 

Previsti aumenti retributivi a partire da giugno 2023 e novità sulla classificazione del personale

È stato siglato l'8 giugno 2023 tra Federterziario Turismo, Federterziario e Ugl Terziario il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dipendente delle aziende che, in qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture alberghiere, ai villaggi turistici, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, ai pub, ai parchi divertimento, acquatici o tematici, o comunque rispetto ad eventi, spettacoli o intrattenimenti in generale, impieghino personale addetto all’intrattenimento di adulti e bambini, scaduto lo scorso dicembre.  Presenti alla firma i vertici di Federterziario e il vicesegretario nazionale Ugl. Il rinnovo interesserà oltre 60mila animatori turistici e professionisti del mondo dell’intrattenimento, e quasi 10mila imprese.
Nel nuovo contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione al 7 giugno 2026, è stata data centralità alla promozione di iniziative formative e di inserimento e di riqualificazione professionale che individuano il riferimento in FondIitalia (Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua) per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, nonché a sistemi di bilateralità volti a migliorare il clima aziendale e a sostenere i dipendenti, attraverso l’ente bilaterale Ebintur che offre prestazioni mirate ad imprese e lavoratori, e il Fondo di integrazione sanitaria che offre copertura delle spese sanitarie dei dipendenti. 
Dal punto di vista della classificazione del personale è stata definita la categoria del Quadri, ossia quei lavoratori che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti, abbiano idoneo titolo di studio o adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Per tale categoria è prevista, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. L'azienda sarà inoltre tenuta ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. In virtù dello svolgimento di tali mansioni verrà corrisposta un'indennità di funzione pari a 75,00 euro.  
Dal punto di vista economico, la retribuzione, distinta nelle voci: a) paga base nazionale conglobata (paga base + indennità di contingenza); b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati; c) eventuali scatti di anzianità, è stata incrementata per tutti i livelli come da tabella seguente. 

Livelli Paga base
dall'1.6.2023
Aumenti
dall'1.6.2024
Aumenti
dall'1.6.2025
Quadri 2.530,00 26,35 41,63
2.480,25 23,60 36,46
1.830,23 21,05 34,02
1.538,00 19,45 32,20
1.448,00 17,02 28,70
1.385,80 15,56 25,08

Novità anche in materia di scatti di anzianità, con il riconoscimento di 6 scatti triennali (prima quadriennali) per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società). Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorrerà dalla data di assunzione.

Livelli Importo
Quadri 33,00
32,00
30,00
27,00
25,00
23,00

Si segnala inoltre, in tema di assistenza sanitaria integrativa, che le Parti Sociali hanno previsto l'iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria PreviLavoro Italia, di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o determinato di durata di almeno 12 mesi. E', altresì, facoltà delle aziende di iscrivere i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 12 mesi, ma almeno di 3 mesi, nonché i collaboratori con contratti previsti dal CCNL di riferimento (esempio co.co.co., ecc). La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in 129,00 euro annui a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I contributi dovranno essere versati al Fondo di Assistenza Sanitaria con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. In caso di omissione del versamento delle suddette quote, l'azienda sarà tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 15,00 euro lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 

Corsi di formazione per RLS: frequenza obbligatoria e assenze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l’articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”.

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene sui corsi di formazione obbligatoria per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, evidenziando il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 12 giugno 2023, n. 3).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Lo prevede l'articolo 37, comma 10, del D.Lgs. n. 81/2008, norma a cui fare riferimento per la disciplina della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

 

Nella risposta a interpello in oggetto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene interrogato, in particolare, sulle assenze eventualmente ammesse rispetto alla durata minima del corso chiedendosi, nello specifico, se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso.

 

In merito alla durata minima del corso di formazione, il citato articolo 37, al comma 11, fissa la stessa in 32 ore iniziali, precisando, infatti, che: “La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento".

 

La norma, poi, contiene un espresso rinvio alla contrattazione collettiva, stabilendo che "Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)”, come pure è sempre la contrattazione collettiva nazionale che disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Pertanto, il Ministero ribadisce che la normativa vigente prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (appunto di 32 ore iniziali), rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione delle modalità, della durata e dei contenuti specifici della formazione stessa nel rispetto dei criteri minimi di cui sopra detto.

 

CCNL Turismo (Federturismo): il punto sulle trattative

Tra i punti discussi il fenomeno della terziarizzazione e le richieste dei sindacati per accelerare il confronto 

Si sono incontrate il 7 giugno Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, al fine di proseguire il confronto iniziato lo scorso 2 maggio, per il rinnovo del CCNL  applicabile ai dipendenti da aziende dell’Industria Turistica.
Primo tema discusso durante il confronto è stato il fenomeno della terziarizzazione, a tal proposito i sindacati hanno confermato la loro contrarietà rispetto al sistema di outsourcing, fortemente utilizzato dal settore negli ultimi anni. 
I sindacati hanno, inoltre, richiesto di accelerare il confronto sulla parte normativa ed economica, anche a fronte degli ottimi risultati raggiunti dalle aziende.
Le trattative continueranno il prossimo 19 giugno (terziarizzazioni e relazioni sindacali) e il prossimo 12 luglio (relazioni sindacali e diritti individuali).

Tra i punti discussi il fenomeno della terziarizzazione e le richieste dei sindacati per accelerare il confronto 

Si sono incontrate il 7 giugno Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, al fine di proseguire il confronto iniziato lo scorso 2 maggio, per il rinnovo del CCNL  applicabile ai dipendenti da aziende dell'Industria Turistica.
Primo tema discusso durante il confronto è stato il fenomeno della terziarizzazione, a tal proposito i sindacati hanno confermato la loro contrarietà rispetto al sistema di outsourcing, fortemente utilizzato dal settore negli ultimi anni. 
I sindacati hanno, inoltre, richiesto di accelerare il confronto sulla parte normativa ed economica, anche a fronte degli ottimi risultati raggiunti dalle aziende.
Le trattative continueranno il prossimo 19 giugno (terziarizzazioni e relazioni sindacali) e il prossimo 12 luglio (relazioni sindacali e diritti individuali).

Pensioni 2023: i requisiti per la quattordicesima

L’INPS ha comunicato i criteri con i quali sarà corrisposta la somma aggiuntiva in occasione della prossima mensilità di luglio (INPS, messaggio 12 giugno 2023, n. 2178).

La somma aggiuntiva, meglio nota come quattordicesima, sarà erogata dall’INPS in occasione della mensilità di luglio 2023. L’Istituto lo ha confermato tramite il messaggio in commento, con il quale sono stati resi noti anche i criteri di attribuzione alle diverse categorie di pensionati. La corresponsione è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’INPS sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

In particolare, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

Comunque, coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale  con la propria identità digitale, (SPID almeno di II livello, CNS o CIE 3.0). In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

Nel messaggio in oggetto, l’INPS rammenta i requisiti reddituali per il 2023 in caso di prima concessione (tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno in corso) e nel caso di concessione successiva alla prima (i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi del 2022).

Inoltre, per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ad alcuni limiti indicati nella tabella inclusa nel messaggio in commento, suddivisa per tipologia e anni di contribuzione. A parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nel messaggio, infine, vengono descritte le diverse operazioni eseguite dall’Istituto in riferimento all’erogazione della quattordicesima per le diverse categorie di pensioni: gestite nei sistemi integrati (Gestione privata, ex ENPALS, Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS, dei giornalisti liquidate con il sistema IVS), gestite nei sistemi della Gestione pubblica e gestite nei sistemi ex INPGI.

L'INPS ha comunicato i criteri con i quali sarà corrisposta la somma aggiuntiva in occasione della prossima mensilità di luglio (INPS, messaggio 12 giugno 2023, n. 2178).

La somma aggiuntiva, meglio nota come quattordicesima, sarà erogata dall'INPS in occasione della mensilità di luglio 2023. L'Istituto lo ha confermato tramite il messaggio in commento, con il quale sono stati resi noti anche i criteri di attribuzione alle diverse categorie di pensionati. La corresponsione è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’INPS sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

In particolare, a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

Comunque, coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale  con la propria identità digitale, (SPID almeno di II livello, CNS o CIE 3.0). In alternativa, è possibile rivolgersi agli istituti di patronato.

Nel messaggio in oggetto, l'INPS rammenta i requisiti reddituali per il 2023 in caso di prima concessione (tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno in corso) e nel caso di concessione successiva alla prima (i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi del 2022).

Inoltre, per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ad alcuni limiti indicati nella tabella inclusa nel messaggio in commento, suddivisa per tipologia e anni di contribuzione. A parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nel messaggio, infine, vengono descritte le diverse operazioni eseguite dall'Istituto in riferimento all'erogazione della quattordicesima per le diverse categorie di pensioni: gestite nei sistemi integrati (Gestione privata, ex ENPALS, Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS, dei giornalisti liquidate con il sistema IVS), gestite nei sistemi della Gestione pubblica e gestite nei sistemi ex INPGI.

CCNL Enel, definito il Premio aggiuntivo 2023

Sono stati definiti gli importi relativi al Premio aggiuntivo per il personale Enel

Proficuo incontro tra le OO.SS. nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil ed Enel X che, il 31 maggio scorso, hanno sottoscritto il verbale di accordo concernente il Premio aggiuntivo 2023, cassa 2024, per i lavoratori della funzione Business to Government per le Unità Smart Lighting And Smart City e dell’Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. Ad essere interessati dal Premio sono 150 dipendenti della struttura tecnica, suddivisi all’interno delle varie Strutture Territoriali e circa 20 tecnici progettisti. Rispetto allo scorso anno, il Premio è migliorato in quella che è la propria struttura che è stata modificata per accogliere e mettere in pratica al meglio le specificità di commessa entro le quali si va ad intervenire. Sono stati aumentati gli importi di alcune piste ed è stato determinato un meccanismo volto a premiare le attività complessive delle singole strutture territoriali. Il Premio è composto da tre piste:
– “Lavorato”: pari al 60% del Premio totale, per un importo di 150.000 euro per il 100% conseguito e riferito a tutto quello che viene realizzato nell’arco del 2023. L’importo viene erogato in proporzione alla percentuale dei dipendenti presenti nelle strutture territoriali dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Giacenze di magazzino”: pari al 30% del Premio totale, per un importo di 75.000 euro per il 100% conseguito e riferito all’abbassamento del valore delle scorte a magazzino per ciascuna sede territoriale. L’importo viene erogato con importi uguali tra tutti i dipendenti a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City;
– “Smart City”, pari al 10% del Premio totale, per un importo di 30,000 euro per il 100% conseguito, e relativo alla realizzazione di impianti tecnologici nei vari comuni dove opera Enel X. Questa parte del Premio viene suddivisa con importi uguali tra tutti i colleghi a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City.

I progettisti godono di una premialità con importi incrementati da 30.000 a 35.000 euro per il 100% del conseguito. Ad essere aumentato è anche l’importo complessivo del bonus aggiuntivo di 5.000 euro che è assegnato alla pista “Giacenze di magazzino”. Per il personale Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering, il premio maturato è erogato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo assegnato con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2023. Il premio maturato è in funzione del raggiungimento del budget dei “capex”, nella misura dell’80% (64.000,06 euro), del 90% (72.000,07 euro), del 100% (80.000,00 euro) e del 150% (86.710,24 euro).

Sono stati definiti gli importi relativi al Premio aggiuntivo per il personale Enel

Proficuo incontro tra le OO.SS. nazionali di Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil ed Enel X che, il 31 maggio scorso, hanno sottoscritto il verbale di accordo concernente il Premio aggiuntivo 2023, cassa 2024, per i lavoratori della funzione Business to Government per le Unità Smart Lighting And Smart City e dell'Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering. Ad essere interessati dal Premio sono 150 dipendenti della struttura tecnica, suddivisi all’interno delle varie Strutture Territoriali e circa 20 tecnici progettisti. Rispetto allo scorso anno, il Premio è migliorato in quella che è la propria struttura che è stata modificata per accogliere e mettere in pratica al meglio le specificità di commessa entro le quali si va ad intervenire. Sono stati aumentati gli importi di alcune piste ed è stato determinato un meccanismo volto a premiare le attività complessive delle singole strutture territoriali. Il Premio è composto da tre piste:
- “Lavorato”: pari al 60% del Premio totale, per un importo di 150.000 euro per il 100% conseguito e riferito a tutto quello che viene realizzato nell’arco del 2023. L’importo viene erogato in proporzione alla percentuale dei dipendenti presenti nelle strutture territoriali dell'Unità Smart Lighting And Smart City;
- “Giacenze di magazzino”: pari al 30% del Premio totale, per un importo di 75.000 euro per il 100% conseguito e riferito all’abbassamento del valore delle scorte a magazzino per ciascuna sede territoriale. L’importo viene erogato con importi uguali tra tutti i dipendenti a livello nazionale dell'Unità Smart Lighting And Smart City;
- “Smart City”, pari al 10% del Premio totale, per un importo di 30,000 euro per il 100% conseguito, e relativo alla realizzazione di impianti tecnologici nei vari comuni dove opera Enel X. Questa parte del Premio viene suddivisa con importi uguali tra tutti i colleghi a livello nazionale dell’Unità Smart Lighting And Smart City.

I progettisti godono di una premialità con importi incrementati da 30.000 a 35.000 euro per il 100% del conseguito. Ad essere aumentato è anche l’importo complessivo del bonus aggiuntivo di 5.000 euro che è assegnato alla pista “Giacenze di magazzino”. Per il personale Unità Detailed Engineering e Technical Support e Offering Engineering, il premio maturato è erogato in funzione del raggiungimento dell’obiettivo assegnato con riferimento al periodo da gennaio a dicembre 2023. Il premio maturato è in funzione del raggiungimento del budget dei “capex”, nella misura dell'80% (64.000,06 euro), del 90% (72.000,07 euro), del 100% (80.000,00 euro) e del 150% (86.710,24 euro).

Criteri per l’Individuazione degli elementi di incoerenza del 730/2023

Approvati dall’Agenzia delle entrate i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 giugno 2023, n. 203543).

Gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014,  introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi:

– dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

– dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine, restando fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

 

Sempre per effetto del richiamato articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 
 

 

Approvati dall'Agenzia delle entrate i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 giugno 2023, n. 203543).

Gli elementi di incoerenza sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. È considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. 

 

L’articolo 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014,  introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza ovvero determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000, l’Agenzia delle entrate possa effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi:

- dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;

- dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

 

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine, restando fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

 

Sempre per effetto del richiamato articolo 5, comma 3-bis del D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati. 
 

 

CCNL Oreficeria Industria: definito il valore IPCA 2023

Previsto con il CCNL del 23 dicembre 2021, un aumento del 6,6% per tutti i livelli

In data 9 giugno 2022, tra Confindustria Federorafi e la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil si è stipulato il CCNL dedicato agli addetti del settore orafo, argentiero della gioielleria, avente decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale prevede, all’art. 47- Parte salariale, l’adeguamento nel mese di giugno, dei minimi contrattuali per ciascun livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’Istat ed applicata ai minimi stessi.
A tal proposito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno 2023 e 2024, al fine di definire la quota di Tem relativa alla dinamica sopra descritta.
Pertanto, dal 1° giugno 2023 si assiste ad un incremento dei minimi salariali come di seguito indicati.

Livelli Aumenti salariali Minimi
2 90,01 1.453,87
3 99,17 1.601,81
4 103,19 1.666,71
5 110,24 1.780,61
5Super 117,67 1.900,52
6 126,49 2.043,04
7 137,54 2.221,43

Previsto con il CCNL del 23 dicembre 2021, un aumento del 6,6% per tutti i livelli

In data 9 giugno 2022, tra Confindustria Federorafi e la Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil si è stipulato il CCNL dedicato agli addetti del settore orafo, argentiero della gioielleria, avente decorrenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale prevede, all'art. 47- Parte salariale, l'adeguamento nel mese di giugno, dei minimi contrattuali per ciascun livello sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati così come fornita dall’Istat ed applicata ai minimi stessi.
A tal proposito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro i primi giorni del mese di giugno 2023 e 2024, al fine di definire la quota di Tem relativa alla dinamica sopra descritta.
Pertanto, dal 1° giugno 2023 si assiste ad un incremento dei minimi salariali come di seguito indicati.

Livelli Aumenti salariali Minimi
2 90,01 1.453,87
3 99,17 1.601,81
4 103,19 1.666,71
5 110,24 1.780,61
5Super 117,67 1.900,52
6 126,49 2.043,04
7 137,54 2.221,43

Parità di genere, l’INL sottoscrive un protocollo con la Consigliera nazionale

Il nuovo documento d’intesa punta a dare nuovo impulso collaborazione tra l’Ispettorato e la Rete delle Consigliere di Parità (INL, comunicato 9 giugno 2023).

Un nuovo protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità in data 9 giugno 2023. Si tratta di un documento, sottoscritto dalla Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani e il Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Paolo Pennesi, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione tra l’Agenzia ispettiva e la Rete delle Consigliere di Parità volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.

In particolare, il protocollo impegna l’INL e la Consigliera Nazionale di Parità a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche desumibili dai rapporti biennali relativi alla situazione del personale, presentati dalle aziende con più di 50 dipendenti.

Inoltre, attraverso il protocollo d’intesa proseguirà la collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione e approfondimento sulle tematiche lavoristiche in una prospettiva di genere con l’eventuale coinvolgimento di rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti.

Il nuovo documento d'intesa punta a dare nuovo impulso collaborazione tra l'Ispettorato e la Rete delle Consigliere di Parità (INL, comunicato 9 giugno 2023).

Un nuovo protocollo d'intesa è stato sottoscritto tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità in data 9 giugno 2023. Si tratta di un documento, sottoscritto dalla Consigliera nazionale di parità, Francesca Bagni Cipriani e il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Paolo Pennesi, con l'obiettivo di dare nuovo impulso alla consolidata collaborazione tra l’Agenzia ispettiva e la Rete delle Consigliere di Parità volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla recente normativa.

In particolare, il protocollo impegna l’INL e la Consigliera Nazionale di Parità a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche desumibili dai rapporti biennali relativi alla situazione del personale, presentati dalle aziende con più di 50 dipendenti.

Inoltre, attraverso il protocollo d’intesa proseguirà la collaborazione finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione e approfondimento sulle tematiche lavoristiche in una prospettiva di genere con l’eventuale coinvolgimento di rappresentanti di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, ordini professionali e altre istituzioni competenti.