Debito per premi assicurativi INAIL: i requisiti e le tempistiche della segnalazione all’imprenditore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha previsto anche per l’INAIL l’obbligo di segnalazione all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L’obbligo di segnalazione, già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all’INAIL dall’articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l’INAIL, l’obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all’importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di 200.000 euro e, per le altre società, all’importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all’articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa: l’esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto anche per l'INAIL l'obbligo di segnalazione all'imprenditore e, ove presente all'organo di controllo, dell’esistenza di debiti nei propri confronti (INAIL, circolare 16 giugno 2023, n. 28). 

L'obbligo di segnalazione, già previsto per l'INPS, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, quali creditori pubblici qualificati, è stato esteso anche all'INAIL dall'articolo 25-novies, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 14/2019 recante la disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

 

La segnalazione deve essere inviata all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, al ricorrere di specifici requisiti e secondo ben precise tempistiche.

 

In particolare, per quanto riguarda l'INAIL, l'obbligo in questione scatta in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato che sia superiore all'importo di 5.000 euro, a condizione che lo stesso debito non sia stato già iscritto a ruolo. Infatti, in tale ipotesi, è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione in presenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di 200.000 euro e, per le altre società, all'importo di 500.000 euro. 

 

La segnalazione, per espressa previsione normativa, è inviata solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 c.c., soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 2195 del medesimo Codice civile.

 

Il termine per l’invio della segnalazione è di 60 giorni decorrenti dal verificarsi dei presupposti sopra indicati e in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del CCII.

 

Contenuto della segnalazione è l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente, se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII.

 

Si ricorda, infatti, che l'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa: l'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

 

L’invio avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria e l’INAIL vi provvede con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023 con operazione centralizzata a cura della Direzione centrale organizzazione digitale.

Decreto Alluvioni: le istruzioni dell’INPS

L’Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l’illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l’INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L’INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

–  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L’INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

L'Istituto  ha fornito le indicazioni per l’inoltro delle domande di sostegno per datori di lavoro e lavoratori, con le modalità di gestione dell’istruttoria  di pagamento della prestazione (INPS, messaggio 16 giugno 2023, n. 2264).

Dopo l'illustrazione della disciplina (circolare 53/2023) prevista dall’articolo 7, D.L. n. 61/2023, l'INPS ritorna sul beneficio a tutela sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori dipendenti del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato numerosi territori della regione Emilia-Romagna. Questa volta, con il messaggio in commento, sono fornite le istruzioni operative per l’inoltro delle domande e si illustrano le modalità di gestione dell’istruttoria delle stesse e di pagamento della prestazione, oltre che alcune precisazioni  in materia di indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Le modalità di presentazione delle domanda 

L'INPS ribadisce che le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa, sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 15 giugno 2023 e devono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Il termine non è decadenziale. 

La presentazione della domanda comporta la compilazione e la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:

-  accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;

- selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;

- selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;

- allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 del presente messaggio. Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;

- trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.

Le domande che superano i controlli di accoglienza sono rese disponibili all’Hub PNP per la successiva fase di istruttoria/pagamento. Il percorso di accesso all’applicazione è: “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine del mese di giugno saranno visibili, in ambito Hub PNP, le domande trasmesse a partire dal 15 giugno e che hanno superato i controlli di prima accoglienza. A regime, le domande trasmesse e accolte, saranno visibili a partire dal giorno successivo a quello della trasmissione.

La domanda di indennità una tantum per gli autonomi

L'INPS precisa che in sede di presentazione della domanda in argomento non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, lo svolgimento e la sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali occorsi dal 1° maggio 2023, né la residenza o il domicilio in uno dei comuni interessati. Pertanto, si procederà all’istruttoria delle istanze sulla base dei dati dichiarati nella domanda da parte del richiedente, nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento dell’istruttoria.

Solo qualora dalla consultazione degli archivi non fosse riscontrabile l’iscrizione alla specifica gestione di appartenenza del lavoratore, sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’istituto di patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso l’accesso al medesimo servizio di presentazione della domanda – sezione “Richiesta di variazione”.

L’indennità una tantum in argomento costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. Al fine di operare correttamente, a seconda che l’attività svolta sia autonoma (titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa) o parasubordinata (collaboratori coordinati e continuativi, dottorandi, assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica), è necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e  medici in formazione specialistica)”; in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.

CIRL Edilizia Artigianato – Veneto: stabilite nuove disposizioni per Edilcassa

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Nel Verbale di Accordo presenti EVR, investimenti e Fondo

Il 26 maggio scorso, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il Verbale di Accordo che sancisce delle importanti novità per ciò che concerne alcuni istituti che riguardano il CIRL Edilizia Artigianato. All’interno dell’Accordo viene precisata la procedura per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore e che risultano iscritte presso altre Casse Edili. Viene indicata l’obbligatorietà dell’applicazione del complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro del personale, come indicato dal CCNL 4 maggio 2022, dal CIRL 3 febbraio 2022 e dal Verbale di Accordo 20 marzo 2023, indipendentemente dall’iscrizione dell’azienda a Edilcassa Veneto e ad un’altra Cassa Edile. Le Parti hanno stabilito di prorogare contributo Sostegno Investimenti (art.14 A del CIRL 3 febbraio 2022) anche con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell’anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023). Edilcassa Veneto provvede all’erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili relative al Fondo “Sostegno alle imprese edili”, previo inoltro della domanda entro il 30 novembre 2023, utilizzando il Mod/20. Previsto anche un incentivo per la nuova occupazione, le Parti hanno deciso di prorogare l’incentivo anche con riferimento alle assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata ad Edilcassa Veneto entro il 31 gennaio 2024, utilizzando il Mod 26-APP. Viene istituita anche una nuova prestazione a favore delle imprese per quel che concerne la malattia/infortunio di rilevante durata. In caso di assenze superiori a 20 giorni, l’impresa può richiedere un contributo forfettario una tantum pari a 100,00 euro. Tra le altre novità ci sono anche: aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% per la formazione “di-isocianati” e la prestazione Edilcassa in favore dei lavoratori.

Fondo Mario Negri: nuovi bandi per le borse di studio 2023

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall’ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
– iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
– cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
– cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
– iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
– che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l’importo può essere aumentato.

Previste borse di studio per gli studenti meritevoli dall'ultimo anno di scuola media inferiore alla laurea

Il Fondo Mario Negri, il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, ha previsto, a partire dal 12 giugno e fino al 30 settembre, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente online, mediante l’utilizzo della voce di menu “Domanda borse di studio” all’interno dell’area riservata del Fondo Mario Negri.
L’assegnazione di borse di studio è riservata ai figli di Dirigenti:
- iscritti al Fondo in attività di servizio presso Aziende tenute alla contribuzione al Fondo stesso o in prosecuzione volontaria;
- cessati dal servizio presso Aziende tenute alla contribuzione in data anteriore di non oltre 12 mesi rispetto a quella di emanazione del bando di concorso e comunque risultanti iscritti alla data di emanazione del bando di concorso;
- cessati dal servizio anche oltre il termine di 12 mesi e comunque ancora iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva di almeno 15 anni e che siano inoltre già pensionati nell’assicurazione generale obbligatoria;
- iscritti al Fondo successivamente alla data di emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande;
- che godano delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita (pensione di vecchiaia o pensione di invalidità e RITA), nonché per gli orfani di Dirigenti che siano stati iscritti al Fondo.
L’assegnazione delle borse di studio è prevista per tutti i concorrenti che risultano in possesso dei requisiti richiesti, a partire dalla votazione minima.
Qualora il numero degli aventi diritto dovesse superare il numero delle borse di studio messe a concorso, il Fondo deve ridurre l’importo delle borse indicato, al fine di consentire l’assegnazione a tutti i concorrenti risultati idonei. Qualora, invece, il numero risultasse inferiore l'importo può essere aumentato.

Superbonus: sanzione applicabile in caso di errore nella fattura e nella comunicazione all’Agenzia

Chiarimenti dall’Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all’Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l’istante chiede all’Agenzia delle entrate di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ”non spettante”), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ”inesistente”).

 

L’Agenzia precisa che all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

– l’istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell’oggetto dell’operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

– le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

– a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l’istante ha compensato la totalità dell’importo ricevuto;

– l’istante, a seguito dell’annullamento della comunicazione e preso atto dell’errore commesso, ha annullato totalmente l’operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l’Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistente prima dell’invio della comunicazione corretta.

Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate, in materia di Superbonus, riguardo alle sanzioni applicabili nel caso di errore nella fattura e nella comunicazione di sconto in fattura all'Agenzia (Agenzia delle entrate, risposta 14 giugno 2023, n. 348).

Nella fattispecie in questione, l'istante chiede all'Agenzia delle entrate di chiarire se nell'ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso, la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (credito ''non spettante''), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito ''inesistente'').

 

L'Agenzia precisa che all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è stabilito che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Circa la differenza tra inesistenza e non spettanza del credito, già la risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E, ha chiarito che si definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36bis e 36ter del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 54bis del D.P.R. n. 633/1972.

Successivamente, anche la Corte di cassazione, con le sentenze n. 34444 e 34445, ha precisato che la definizione di credito inesistente si desume dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997. Dunque per considerare inesistente il credito:

  • deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);

  •  l'inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

Ne deriva, al contrario, che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.

 

Dalla fattispecie in oggetto è emerso che:

- l'istante, pur intestando correttamente al condominio le fatture emesse ed inserendo, nella relativa descrizione dell'oggetto dell'operazione, la giusta dicitura, ha però erroneamente indicato un codice fiscale in luogo di quello corretto;

- le comunicazioni di sconto in fattura, risultano trasmesse per conto del codice fiscale errato;

- a seguito di accettazione del credito originato dalla comunicazione trasmessa, l'istante ha compensato la totalità dell'importo ricevuto;

- l'istante, a seguito dell'annullamento della comunicazione e preso atto dell'errore commesso, ha annullato totalmente l'operazione originaria  emettendo due note di variazione in diminuzione a totale storno delle fatture errate ed emettendo le fatture corrette.

 

Il credito agevolativo in favore del fornitore, ricorda l'Agenzia, si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell'opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell'agevolazione fiscale. Nel caso di specie, il credito compensato si ricollega ad un intervento realmente eseguito e fatturato correttamente, nell'intestazione e nella parte descrittiva, con la sola eccezione dell'errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili. Tale errata indicazione del codice fiscale, rappresentando un errore sostanziale, ha reso necessaria la rettifica dell'operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all'invio della nuova comunicazione, pur restando il medesimo intervento fatturato.

 

Pertanto, nel caso prospettato, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell'accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e dunque la sanzione applicabile è quella disposta dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l'utilizzo di un credito d'imposta esistente prima dell'invio della comunicazione corretta.

CIPL Edilizia Industria – Belluno: siglato il rinnovo

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.

Previsti EVR, premio fedeltà e bonus alta quota

Il 23 maggio scorso è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini che prestano servizio nella provincia di Belluno. Intorno al tavolo concertativo si sono riunite le sigle sindacali di Feneal-Uil Veneto-Treviso, la Filca-Cisl di Belluno-Treviso e la Fillea-Cgil di Belluno insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ed hanno firmato l’integrativo 2023 del CCNL 3 marzo 2022. Il nuovo contratto interessa alcune migliaia di lavoratori che operano nel Bellunese ed ha validità fino al 31 dicembre 2025.
Le principali novità riguardano la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, con il riconoscimento dell’emolumento anche per l’anno 2022 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l’innalzamento a 12,00 euro dell’indennità di pernottamento in caso di trasferta, un ulteriore premio di fedeltà correlato alla permanenza duratura di un lavoratore presso la stessa azienda, in previsione per il 2025. In soldoni, si premia con 3,00 euro ogni giornata, oltre la 141esima, svolta nella stessa ditta nell’arco dell’intero anno solare. Il bonus si aggiunge all’indennità di alta montagna, già riconosciuta su unità orarie per chi lavora ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri.

Cassa Edile Cagliari: erogati nuovi sussidi e rimborsi

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
– il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
– il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
– il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
– rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
– voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
- il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
- il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
- il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
- rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
- voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
- viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.

CCNL Ceramica-Industria: varata la piattaforma

Aumento dei salari e delle maggiorazioni per lo straordinario festivo e notturno tra le richieste dei sindacati

Il 14 giugno, in vista della scadenza prevista a fine mese, i delegati dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
A livello economico, per il triennio dal 1° luglio 2023  al 30 giugno 2026, sono stati richiesti un aumento salariale complessivo di 260,00 euro al livello di inquadramento D1 e l’incremento delle maggiorazioni relativo al lavoro festivo e lavoro notturno.
Per quanto riguarda la parte normativa, invece, è stata richiesta la rivisitazione del sistema classificatorio, con l’introduzione di figure professionali, già utilizzate e non previste nelle declaratorie contrattuali. 
Sulla formazione, i sindacati hanno previsto delle ore specifiche, durante l’attività lavorativa dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda, invece, i diritti individuali, si vuole migliorare la disciplina del congedo per malattie dei figli; dei permessi parentali; dei  permessi per le vittime di violenza di genere e del periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.

Aumento dei salari e delle maggiorazioni per lo straordinario festivo e notturno tra le richieste dei sindacati

Il 14 giugno, in vista della scadenza prevista a fine mese, i delegati dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
A livello economico, per il triennio dal 1° luglio 2023  al 30 giugno 2026, sono stati richiesti un aumento salariale complessivo di 260,00 euro al livello di inquadramento D1 e l’incremento delle maggiorazioni relativo al lavoro festivo e lavoro notturno.
Per quanto riguarda la parte normativa, invece, è stata richiesta la rivisitazione del sistema classificatorio, con l’introduzione di figure professionali, già utilizzate e non previste nelle declaratorie contrattuali. 
Sulla formazione, i sindacati hanno previsto delle ore specifiche, durante l’attività lavorativa dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda, invece, i diritti individuali, si vuole migliorare la disciplina del congedo per malattie dei figli; dei permessi parentali; dei  permessi per le vittime di violenza di genere e del periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.

Le disposizioni urgenti del governo su lavoro, assunzioni e mondo dello sport 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell’ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell’ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l’adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c’è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.

 

 

 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell'ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all'organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell'ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell'ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea - Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l'adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c'è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.

 

 

 

Pegno mobiliare non possessorio: servizio web per compilare e inviare le domande

 

L’Agenzia delle entrate ha reso nota l’attivazione del nuovo servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, l’istituzione di nuovi codici tributo e l’istituzione di un codice negozio ad hoc (Agenzia delle entrate, comunicato 14 giugno 2023, risoluzione 14 giugno 2023, n. 26/E, provvedimento 14 giugno 2023, n. 212883).

L’articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Al comma 4 del suddetto articolo 1 è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori” che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

 

Con il provvedimento n. 120760/2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità in tale registro informatico e per le relative certificazioni e copie, sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, i pagamenti possono essere regolarizzati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione, con la risoluzione del 14 giugno 2023, n. 26/E, è stato istituito il codice tributo:

  •  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.

Mentre, per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo:

  •  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

La necessità di individuare puntualmente l’istituto del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro ha reso necessaria anche l’istituzione di un codice negozio dedicato. A tal fine, con provvedimento del 14 giugno 2023, n. 212883, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da esporre nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973.

 

Infine, l’Agenzia ha reso noto che dal 15 giugno 2023 è attivo il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, tramite il quale le domande possono essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia, trasmettendo i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo.

 

 

L'Agenzia delle entrate ha reso nota l'attivazione del nuovo servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, l'istituzione di nuovi codici tributo e l'istituzione di un codice negozio ad hoc (Agenzia delle entrate, comunicato 14 giugno 2023, risoluzione 14 giugno 2023, n. 26/E, provvedimento 14 giugno 2023, n. 212883).

L’articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Al comma 4 del suddetto articolo 1 è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia di un registro informatizzato denominato "registro dei pegni non possessori" che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

 

Con il provvedimento n. 120760/2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità in tale registro informatico e per le relative certificazioni e copie, sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, i pagamenti possono essere regolarizzati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione, con la risoluzione del 14 giugno 2023, n. 26/E, è stato istituito il codice tributo:

  •  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.

Mentre, per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo:

  •  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall’ufficio”.

La necessità di individuare puntualmente l'istituto del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro ha reso necessaria anche l’istituzione di un codice negozio dedicato. A tal fine, con provvedimento del 14 giugno 2023, n. 212883, l'Agenzia delle entrate ha introdotto il codice negozio “5000 - Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da esporre nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973.

 

Infine, l'Agenzia ha reso noto che dal 15 giugno 2023 è attivo il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, tramite il quale le domande possono essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata nel sito dell'Agenzia, trasmettendo i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo.