CCNL Metalmeccanica – Cooperative: in arrivo incrementi retributivi ed elemento perequativo 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci – Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi – Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell’elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l’elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

 

A giugno erogati in busta paga gli incrementi retributivi ed elemento perequativo 

Le sigle sindacali Agci - Produzione e Lavoro, Ancpl/Legacoop, Federlavoro e Servizi - Confcooperative, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno stipulato, il 15 giugno 2022, il CCNL relativo ai dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche. Il contratto resta in vigore fino al 30 giugno 2024. Il contratto si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro e alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche. Dal 1° giugno 2023 vengono corrisposti incrementi relativi ai minimi retributivi e la trance annuale dell'elemento perequativo

Livello  Minimi 
A1 2.613,58
B3 2.371,40
B2 2.181,00
B1 2.032,93
C3 1.896,64
C2 1.770,96
C1 1.734,29
D2 1.697,62
D1 1.530,86

Per quanto concerne l'elemento perequativo, con la retribuzione di giugno, i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di II livello riguardante il Premio di risultato o altri Istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) hanno percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal CCNL ricevono un contributo annuo pari a 485,00 euro, omnicomprensivo e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. 

CIPL Edilizia Industria – Enna: firmato il nuovo contratto tra Ance e i Sindacati

Confermato l’istituto dell’EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E’ stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell’area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l’istituto dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un’indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l’indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d’avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell’indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell’intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l’impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

Confermato l'istituto dell'EVR, incrementate le indennità di trasporto, mensa, reperibilità e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità

E' stato siglato il 3 maggio scorso tra Ance Enna e Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il contratto integrativo provinciale applicabile a tutte le imprese che svolgono lavorazioni edili ed affini e per i dipendenti di esse, sia eseguite in proprio che per conto di terzi pubblici e privati, nel territorio del comprensorio ennese e specificatamente nei territori dei comuni già ricompresi nell'area denominata Provincia regionale di Enna. Il contratto decorre dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2023.
Dal punto di vista economico è stato confermato l'istituto dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1 luglio 2014 e che sarà riconosciuto sulla base delle ore effettivamente lavorate e nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore. 
Previste novità per il trasporto degli operai, ovvero nel caso in cui i lavoratori debbano provvedere, con un mezzo proprio, al raggiungimento del cantiere è dovuta, con decorrenza dal 1° aprile 2023, un'indennità giornaliera di trasporto pari a 5,00 euro per distanze da 1 Km a 20Km e di 7,00 euro ove la distanza sia tra i 20 ed i 30 Km. Oltre i 30 km l'indennità è maggiorata di 0.2 euro per ogni km fino a un massimo complessivo di 11,00 euro per ogni giorno di effettivo lavoro. Le distanze si intendono dal confine del centro urbano del Comune di assunzione, ovvero di quello di residenza se più vicino, al cantiere o fronte d'avanzamento del cantiere.
Incrementati inoltre gli importi dell'indennità sostitutiva di mensa, fissata in 4,50 euro giornaliere a partire dal 1° aprile 2023, e dell'indennità di reperibilità pari a 11,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate non festive e a 16,00 euro giornaliere per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.
Sono stati infine resi omogenei i trattamenti di assistenza agli operai e potenziate le misure a favore delle vittime della criminalità. Le Parti Sociali nell'intento di sensibilizzare le imprese a denunciare ogni tentativo di infiltrazione e/o pressione della criminalità organizzata nel mondo economico, promuovono adeguate misure volte a favorire la denuncia ed a valorizzare l'impegno etico e sociale delle imprese che si pongono in contrasto con fenomeni di pressione criminale. In particolare, le imprese che denunciano i responsabili di azioni criminose ai loro danni e che siano state ammesse ai benefici delle leggi vigenti a favore delle vittime dei reati di estorsione, hanno diritto, previa istanza, a vedersi sgravati gli oneri per sanzioni e spese legali per i pagamenti da effettuare, anche tramite piani di rateizzazione concessi secondo la regolamentazione vigente.

CIPL Edilizia Industria – Forlì: definito l’EVR per il 2023

L’EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l’EVR di competenza dell’anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall’analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
– Ore denunciate in Cassa Edile;
– Volume d’affari IVA.
Pertanto:
– con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
– con due parametri aziendali negativi, l’EVR non sarà erogato;
– con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l’EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 

 

 

 

L'EVR sarà corrisposto a partire dal mese di maggio a tutti i lavoratori in forza e che hanno prestato attività nel 2022

Il 5 maggio 2023 si sono incontrate Ance Forlì-Cesena, Ance Romagna sede dì Rimini, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia-Romagna e Feneal Uil Cesena-Forlì, Feneal Uil Rimini, Filca Cisl Romagna, Fillea Cgil Forlì-Cesena, Fillea Cgil Rimini e, una volta verificati i parametri per determinare l'EVR di competenza dell'anno 2022, ne hanno definito il valore del 4% sui minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.
Infatti, dall'analisi dei dati, triennio su triennio 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018, è emerso che tutti e quattro i parametri sono risultati positivi.
Ogni azienda deve procedere, pertanto, al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
- Ore denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA.
Pertanto:
- con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura del 100% stabilita a livello territoriale;
- con due parametri aziendali negativi, l'EVR non sarà erogato;
- con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 65%.
Si specifica che l'EVR è riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nel 2022, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell'EVR non sono considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR è, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Industria
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61
Cooperazione
Livello Importo
7 65,23
6 58,71
5 48,92
4 45,66
3 42,40
2 38,16
1 32,61

 

 

 

 

Riduzione dei livelli di rischio, nuovo applicativo dall’INAIL

L’Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L’INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall’Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L’INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d’accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

Attività/Ateco – Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

Tipologia di rischio – Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

Tipo di strumento – Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

L'Istituto ha reso nota la disponibilità di un ambiente di consultazione interattivo (INAIL, circolare 19 maggio 2023, n. 18).

L'INAIL ha comunicato la disponibilità dal 22 maggio di un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili, al datore di lavoro e alle imprese, prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo strumento tecnico è stato predisposto dall'Istituto, in attuazione delle prescrizioni del comma 3-ter, articolo 28, del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese prodotti finalizzati al supporto nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. 

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali e internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e 5 specifici criteri di ammissibilità. 

L'INAIL assicura che la modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e
ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Modalità d'accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale istituzionale mediante il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per le richieste di assistenza e supporto è possibile rivolgersi al Contact center INAIL o utilizzare il servizio “Inail risponde”. In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla circolare in oggetto suscettibile di successive integrazioni. 

Inoltre, al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati: 

- Attività/Ateco - Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco – (Sezioni e Divisioni); 

- Tipologia di rischio - Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

- Tipo di strumento - Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software. 

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per facilitare l’utilizzo dei prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento, laddove siano presenti.

Soggetta a IVA la sanzione per violazione del contratto di parcheggio

L’Agenzia delle entrate ha fornito, con risposta del 9 maggio 2023, n. 320, precisazioni su trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle entrate proviene da una società operante nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi e che utilizza un innovativo sistema di scansione delle targhe. Tale sistema prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti, superato il quale scatta la violazione del contratto tra la società e i singoli utenti del parcheggio, che dovranno pagare di conseguenza una sanzione. Proprio riguardo al regime fiscale di questa sanzione, l’istante chiede se sia soggetta a IVA oppure esclusa.

 

L’Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del Decreto IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Tuttavia, il successivo articolo 15, primo comma, n. 1), enuncia che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

 

Il presupposto per l’applicazione di questa disposizione è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

La risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E precisa, che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

Tali somme, dunque, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Tuttavia, l’Agenzia propone un confronto con una fattispecie valutata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, C90/20 che presenta profili di similitudine con caso in questione. Ne deriva, in conclusione, l’assunto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto sia da considerare quale corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all’IVA.

L'Agenzia delle entrate ha fornito, con risposta del 9 maggio 2023, n. 320, precisazioni su trattamento ai fini IVA della sanzione per la violazione da parte dell'utente delle condizioni generali di contratto di parcheggio.

Il quesito sottoposto all'Agenzia delle entrate proviene da una società operante nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi e che utilizza un innovativo sistema di scansione delle targhe. Tale sistema prevede la possibilità di parcheggiare gratuitamente l'auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti, superato il quale scatta la violazione del contratto tra la società e i singoli utenti del parcheggio, che dovranno pagare di conseguenza una sanzione. Proprio riguardo al regime fiscale di questa sanzione, l'istante chiede se sia soggetta a IVA oppure esclusa.

 

L'Agenzia ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del Decreto IVA, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Tuttavia, il successivo articolo 15, primo comma, n. 1), enuncia che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.

 

Il presupposto per l'applicazione di questa disposizione è l'esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

La risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E precisa, che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria.

Tali somme, dunque, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo.

Tuttavia, l'Agenzia propone un confronto con una fattispecie valutata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022, C90/20 che presenta profili di similitudine con caso in questione. Ne deriva, in conclusione, l'assunto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte dell'utente delle condizioni generali di contratto sia da considerare quale corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all'IVA.

Enti Bilaterali Padova: nuovi contributi per i lavoratori del settore Terziario e Turismo

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l’Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l’estensione del contributo erogato per l’assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.

Premi, contributi e rimborsi per le Aziende iscritte agli Enti Bilaterali e per il personale di settore

L’Ente Bilaterale Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee, promossi da, Confcommercio Ascom Padova, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l'Ente del Terziario, e Padova Hotels Federalberghi Ascom Confcommercio, Federalberghi Terme Abano Montegrotto, Appe, Fiavet, Faita, Uiltucs-Uil, Fisascat-Cisl e Filcams-Cgil l'Ente del Turismo, hanno stabilito il versamento di contributi ai lavoratori dei settori, attraverso l’approvazione di nuovi regolamenti per i sussidi, dimostrandosi sempre più vicini alle esigenze del personale dipendente e delle aziende iscritte all’Ente, soprattutto dopo le forti ripercussioni sui costi energetici e sui prodotti alimentari che hanno provocato la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi, rendendo altresì ancora più instabile la situazione di molti lavoratori e di diverse aziende associate.
Tra le novità più salienti, sono previste per le aziende, contributi per acquistare defibrillatori, l'estensione del contributo erogato per l'assunzione a tempo determinato di dodici mesi o a tempo indeterminato a tutte le categorie di lavoratori, non solo a quelli disoccupati, ed inoltre, sono stati confermati i sussidi alle imprese degli anni precedenti.
Inoltre, sono stati incrementati i versamenti corrisposti per il premio natalità e il contributo spese asilo nido e scuola materna, al fine di sostenere ancor di più la maternità, ed aumentati anche i limiti relativi al reddito familiare lordo per l’accesso ai contributi a favore dei lavoratori, ossia da 40.000,00 euro lordi a 50.000,00 euro lordi per chi ha un unico figlio, e da 50.000,00 euro lordi a 60.000,00 euro lordi per chi ha più figli, permettendo così di accedere ad un numero maggiore di persone.
Infine, si ricorda che, le domande per richiedere i contributi sono annuali e, dove possibile, è stata altresì semplificata la documentazione da presentare, ed introdotti nuovi termini di presentazione delle richieste, ossia entro 90 giorni per le richieste di contributo come rimborso, ed entro il 30 novembre dell’anno stesso per le domande di contributo come premio. Inoltre, è stato previsto un limite di 60 giorni per provvedere alla definizione delle domande incomplete.
Si invita a consultare i siti dei due Enti Bilaterali dedicati ad ogni contributo.

CIPL Edilizia Industria – La Spezia: rinnovato il contratto per i dipendenti del Settore

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita’ in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l’azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all’indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
– 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.

Importanti novità su EVR, servizio mensa, trasporto e indennita' in arrivo dal 1° giugno 

Le sigle sindacali Ance e Feneal-Uil La Spezia, Filca-Cisl Liguria Area Sindacale Territoriale di La Spezia e Fillea-Cgil della Spezia hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori del Comparto Edilizia Industria che coinvolge 4.000 lavoratori.
Tra le novità più importanti presenti nel CIPL troviamo quelle riguardanti l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che viene applicato dal 1° giugno 2023 nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014.

EVR 2023 Impiegati
Livelli  Importi mensili  
VII 65,23
VI 58,71
V 48,92
IV 45,66
III 42,40
II 38,16
I 32,61
EVR 2023 Operai 
Livelli  Importi orari 
IV  0,26
III 0,25
II 0,22
I 0,19

Per quanto riguarda il servizio mensa, se l'azienda non può garantirlo corrisponde al dipendente un’indennità sostitutiva di mensa pari a:
- 9,00 euro, dal 1° giugno 2023;
- 10.00 euro, dal 1° dicembre 2023.
L’impresa, in accordo con il personale impiegatizio, potrà in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa erogare un ticket-restaurant.
Per quanto riguarda, invece, il servizio trasporto, al lavoratore che deve recarsi sul posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall’impresa viene riconosciuta un’indennità per ogni giornata di presenza in cantiere pari a:
- 2,00 euro, dal 1° giugno 2023;
- 3,00 euro, dal 1° dicembre 2023.
Nel contratto viene riconosciuta un'indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose e/o ai lavori su fune pari a 10,00 euro giornaliere a decorrere dal 1° giugno 2023.

Ebinter Friuli Venezia Giulia: previsti contributi per aziende e lavoratori

Dal 17 maggio la possibilità per aziende e lavoratori di presentare domanda per mutualità/contributo

L’Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, ha previsto la possibilità, per aziende e lavoratori, di presentare domanda per mutualità/contributo per diversi rimborsi.
Per quanto riguarda le aziende, le mutualità interessano la formazione (partecipazioni a corsi di formazione continua e obbligatoria da parte di titolari e dipendenti), la sicurezza (orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e dpi), l’innovazione tecnologica (consulenza e investimenti), per quanto riguarda i lavoratori, invece,  possono essere richiesti rimborsi su formazione (partecipazioni a corsi, tasse universitarie), salute (assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche), genitorialità e assistenza alla persona (asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie), mobilità sostenibile (trasporto pubblico), benessere della persona (attività sportive e culturali).
Può essere  presentata una sola domanda per un massimo di due linee di mutualità, fermo restando i seguenti tetti di rimborso: 500,00 euro per le aziende fino a 15 dipendenti, 1.000,00 euro per quelle da 16 a 50 dipendenti, 2.000,00 euro per quelle con più di 50 dipendenti, 400,00 euro per i lavoratori.
Le domande dovranno essere presentate, tramite e-mail, da mercoledì 17 maggio 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024. 

Dal 17 maggio la possibilità per aziende e lavoratori di presentare domanda per mutualità/contributo

L'Ebinter, l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario, ha previsto la possibilità, per aziende e lavoratori, di presentare domanda per mutualità/contributo per diversi rimborsi.
Per quanto riguarda le aziende, le mutualità interessano la formazione (partecipazioni a corsi di formazione continua e obbligatoria da parte di titolari e dipendenti), la sicurezza (orientamento, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro e dpi), l’innovazione tecnologica (consulenza e investimenti), per quanto riguarda i lavoratori, invece,  possono essere richiesti rimborsi su formazione (partecipazioni a corsi, tasse universitarie), salute (assistenza straordinaria per malattia, supporto psicologico, protesi oculistiche), genitorialità e assistenza alla persona (asili nido, doposcuola, babysitter, badanti, spese funerarie), mobilità sostenibile (trasporto pubblico), benessere della persona (attività sportive e culturali).
Può essere  presentata una sola domanda per un massimo di due linee di mutualità, fermo restando i seguenti tetti di rimborso: 500,00 euro per le aziende fino a 15 dipendenti, 1.000,00 euro per quelle da 16 a 50 dipendenti, 2.000,00 euro per quelle con più di 50 dipendenti, 400,00 euro per i lavoratori.
Le domande dovranno essere presentate, tramite e-mail, da mercoledì 17 maggio 2023 a mercoledì 31 gennaio 2024. 

Richieste di idoneità lavorativa: il passaggio delle funzioni all’INPS

A partire dal 1° giugno 2023 vengono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze (INPS, messaggio 18 maggio 2023, n. 1834).

L’INPS è intervenuta per ricordare che, a partire dal prossimo 1° giugno, le Commissioni mediche di verifica che operano nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle finanze verranno soppresse come stabilito dall’articolo 45, comma 3-bis, D.L., n. 73/2022.

Pertanto, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente degli enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’ente ovvero del facente funzioni.

A partire dal 1° giugno 2023 vengono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze (INPS, messaggio 18 maggio 2023, n. 1834).

L'INPS è intervenuta per ricordare che, a partire dal prossimo 1° giugno, le Commissioni mediche di verifica che operano nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze verranno soppresse come stabilito dall'articolo 45, comma 3-bis, D.L., n. 73/2022.

Pertanto, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale, dovranno essere presentate dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

Sempre dal 1° giugno 2023, anche le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare, dovranno essere presentate dagli Uffici competenti alla loro trattazione all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

A tale fine, per potere accedere alla procedura di presentazione delle domande, il dipendente degli enti sopra indicati, in possesso di SPID almeno di livello 2/CIE/CNS, deve richiedere apposita e preventiva abilitazione compilando e sottoscrivendo il modulo “AA14”, denominato: “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici: Presentazione della domanda di accertamento sanitario (ex Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze)”, reperibile nella sezione moduli del sito istituzionale dell’INPS.

Il modulo, una volta compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla Struttura INPS territorialmente competente tramite PEC dell’ente datore di lavoro di appartenenza, unitamente alle copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità del dipendente autorizzato e del rappresentante legale dell’ente ovvero del facente funzioni.

Nuove partite IVA: criteri modalità e termini per analisi del rischio

L’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 introdotti dalla Legge di bilancio 2023, ha definito i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 maggio 2023, n. 156803).

Secondo l’articolo 35 comma 15-bis D.P.R. n. 633/72, l’attribuzione del numero di partita IVA comporta l’effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Lo scopo è la verifica dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA. L’esito negativo della verifica comporta l’emanazione di un provvedimento di cessazione della partita IVA e l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

 

Il comma 148 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha previsto un’ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA e al comma 149 è stata introdotta una specifica sanzione di euro 3.000 da irrogare contestualmente all’emanazione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA. Dunque, con il provvedimento del 17 maggio 2023, n. 156803, l’Agenzia delle entrate mira a definire le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 148. In particolare il citato comma 148 ha inserito all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/72, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Di conseguenza l’Agenzia effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite IVA, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

 

Gli elementi su cui fondare la valutazione del rischio sono:

– elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo;

– elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

– elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Completate le suddette analisi, i soggetti titolari di partita IVA che risultano presentare elementi di rischio sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario. Tale comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita IVA.

In caso di mancata comparizione del contribuente o mancanza degli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente viene irrogata la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del D.Lgs. n. 471/1997. I suddetti provvedimenti di cessazione e di irrogazione della sanzione sono emessi dall’ufficio territorialmente competente.

Infine, al comma 15-bis.2, articolo 35, D.P.R. n. 633/1972, è stabilito che, in caso di cessazione della partita IVA effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15 bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. In caso di eventuali violazioni fiscali avvenute prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme ancora dovute se superiori a euro 50.000.

 

L’Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, commi 15-bis.1 e 15-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 introdotti dalla Legge di bilancio 2023, ha definito i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 maggio 2023, n. 156803).

Secondo l'articolo 35 comma 15-bis D.P.R. n. 633/72, l'attribuzione del numero di partita IVA comporta l'effettuazione di controlli automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso, nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività.

Lo scopo è la verifica dei dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai fini IVA. L'esito negativo della verifica comporta l'emanazione di un provvedimento di cessazione della partita IVA e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

 

Il comma 148 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli connessi al rilascio di nuove partite IVA e al comma 149 è stata introdotta una specifica sanzione di euro 3.000 da irrogare contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di cessazione della partita IVA. Dunque, con il provvedimento del 17 maggio 2023, n. 156803, l'Agenzia delle entrate mira a definire le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 148. In particolare il citato comma 148 ha inserito all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/72, dopo il comma 15-bis, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Di conseguenza l’Agenzia effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite IVA, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari.

 

Gli elementi su cui fondare la valutazione del rischio sono:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo;

- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Completate le suddette analisi, i soggetti titolari di partita IVA che risultano presentare elementi di rischio sono invitati a comparire di persona presso l'ufficio competente, secondo le modalità e i tempi previsti dall'ordinamento tributario. Tale comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita IVA.

In caso di mancata comparizione del contribuente o mancanza degli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente viene irrogata la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del D.Lgs. n. 471/1997. I suddetti provvedimenti di cessazione e di irrogazione della sanzione sono emessi dall’ufficio territorialmente competente.

Infine, al comma 15-bis.2, articolo 35, D.P.R. n. 633/1972, è stabilito che, in caso di cessazione della partita IVA effettuata ai sensi dei precedenti commi 15-bis e 15 bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita IVA, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a euro 50.000. In caso di eventuali violazioni fiscali avvenute prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme ancora dovute se superiori a euro 50.000.