CCNL Turismo – Catene Alberghiere: al via il negoziato per il settore dell’industria turistica

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E’ ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell’incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell’eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l’opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello. 

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E' ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell'incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell'eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l'opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello. 

CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi

Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore

L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.

Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore

L'Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all'uomo o alla specie animale quali: l'industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell'alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.

Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

CIPL Edilizia Industria – Latina: definito l’EVR 2023

Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 13 maggio 2022

L’8 marzo 2023 si sono incontrate Ance Latina e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al fine di verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell’EVR.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e i quattro indicatori sono risultati positivi e pertanto per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell’E.V.R., stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello  Importi mensili
7°livello 75,79 euro
6°livello 68,21 euro
5°livello 56,84 euro
4°livello 53,05 euro
3°livello 49,26 euro
2°livello 44,34 euro
1°livello 37,89 euro 
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Importi orari
4° livello 0,31 euro
3°livello 0,28 euro
2°livello 0,26 euro
1°livello 0,22 euro
OPERAI DISCONTINUI 
Livello Importi orari
Guardiani senza alloggio  0,20 euro
Guardiani con alloggio  0,18 euro 

Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell'EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 13 maggio 2022

L'8 marzo 2023 si sono incontrate Ance Latina e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil al fine di verificare gli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale della percentuale dell'EVR.
La verifica degli indicatori è stata effettuata raffrontando il triennio 2022/2021/2020 sul triennio 2021/2020/2019 e i quattro indicatori sono risultati positivi e pertanto per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dell'E.V.R., stabilita a livello provinciale nel territorio di Latina corrisponde al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 13 maggio 2022.
Di seguito gli importi.

IMPIEGATI
Livello  Importi mensili
7°livello 75,79 euro
6°livello 68,21 euro
5°livello 56,84 euro
4°livello 53,05 euro
3°livello 49,26 euro
2°livello 44,34 euro
1°livello 37,89 euro 
OPERAI DI PRODUZIONE 
Livello Importi orari
4° livello 0,31 euro
3°livello 0,28 euro
2°livello 0,26 euro
1°livello 0,22 euro
OPERAI DISCONTINUI 
Livello Importi orari
Guardiani senza alloggio  0,20 euro
Guardiani con alloggio  0,18 euro 

Ex Fondo trasporti pubblici: le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L’INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all’Istituto le competenze accessorie relative all’ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all’INPS l’elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell’Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l’Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l’8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

Fornite le indicazioni e i termini per la procedura da parte delle aziende (INPS, messaggio 8 maggio 2023, n. 1656).

L'INPS ha reso note le nuove modalità di comunicazione che le aziende dovranno seguire per indicare all'Istituto le competenze accessorie relative all'ex Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 414/1996, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo sopra citato fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di spettare con continuità, di essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione, di essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica e di trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali o regionali (articolo 5, comma 1, lettera d), Legge n. 889/1971).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi 12 mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi 36 mesi di servizio.

Le nuove modalità di comunicazione

L’articolo 10, quarto comma, della Legge n. 889/1971 prevede che entro il 30 giugno dello stesso anno successivo a quello di corresponsione degli emolumenti le aziende debbano trasmettere con modalità telematiche all'INPS l'elenco degli elementi accessori corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.

A questo riguardo, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2/2012, l'Istituto segnala che le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero l'8 maggio 2023), devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, ovviamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

L’INPS, poi, accerterà la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmetterà le relative valutazioni, entro il termine di 6 mesi dalla ricezione dell’elenco all’Azienda interessata. Le valutazioni in questione saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

Diventa Legge il decreto sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E’ entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che “Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell’art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l’attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

 

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E' entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che "Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell'art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

 

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro – Confsal): erogata l’Una Tantum

L’emolumento viene versato in busta paga ai lavoratori del Settore 

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Igiene ambientale (Conflavoro – Confsal), ai lavoratori che operano nel Settore viene riconosciuta l’erogazione di un importo lordo a titolo di Una Tantum. Nella fattispecie, l’emolumento spetta ai dipendenti che operano nel campo di:
– nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
– impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
– impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
– impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
– i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi;
– derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine;
– aziende stagionali.
L’Una Tantum viene corrisposta pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. L’emolumento viene corrisposto pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. Ai fini dell’anzianità non vengono conteggiati i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, e tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione.
All’interno del computo rientrano, invece, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di  di sospensione
e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
Per quanto riguarda gli assunti a tempo parziale, le somme relative all’Una Tantum spettano con criteri di proporzionalità; mentre, agli apprendisti viene considerato il livello d’inquadramento al momento della loro erogazione. L’indennità Una Tantum non è utile ai fini del computo di Istituti contrattuali o Tfr.
Di seguito, le tabelle con gli importi.

Personale neo assunto o in caso di passaggio ad un livello superiore 
Livello  Una Tantum 
7 123,45
6 93,05
5 86,80
4 77,15
3 78,50
2 64,80
1 52,80
1J 46,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale dopo 5 anni di effettivo servizio 
Livello  Una Tantum 
Q 144,40
8 117,20
7 119,80
6 107,55
5 88,60
4 84,10
3 79,95
2 80,35
1 63,95

 

L'emolumento viene versato in busta paga ai lavoratori del Settore 

Sulla base di quanto stabilito nel CCNL Igiene ambientale (Conflavoro - Confsal), ai lavoratori che operano nel Settore viene riconosciuta l'erogazione di un importo lordo a titolo di Una Tantum. Nella fattispecie, l'emolumento spetta ai dipendenti che operano nel campo di:
- nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
- impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
- impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
- impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
- i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi;
- derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine;
- aziende stagionali.
L'Una Tantum viene corrisposta pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. L'emolumento viene corrisposto pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo luglio 2022-febbraio 2023. Ai fini dell'anzianità non vengono conteggiati i periodi di servizio militare, le aspettative non retribuite, e tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione.
All'interno del computo rientrano, invece, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di  di sospensione
e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.
Per quanto riguarda gli assunti a tempo parziale, le somme relative all'Una Tantum spettano con criteri di proporzionalità; mentre, agli apprendisti viene considerato il livello d'inquadramento al momento della loro erogazione. L'indennità Una Tantum non è utile ai fini del computo di Istituti contrattuali o Tfr.
Di seguito, le tabelle con gli importi.

Personale neo assunto o in caso di passaggio ad un livello superiore 
Livello  Una Tantum 
7 123,45
6 93,05
5 86,80
4 77,15
3 78,50
2 64,80
1 52,80
1J 46,90

 

 




 

 

 

 

 

 





Personale dopo 5 anni di effettivo servizio 
Livello  Una Tantum 
Q 144,40
8 117,20
7 119,80
6 107,55
5 88,60
4 84,10
3 79,95
2 80,35
1 63,95

 

Dal MEF nuovo modello di dichiarazione IMU per enti non commerciali

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 4 maggio 2023, ha emanato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Secondo quanto disposto dal decreto del 4 maggio 2023 del MEF, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella suddetta lettera i).

Il modello approvato riguarda la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso tali enti non commerciali e l’invio telematico dello stesso va effettuato nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante.

 

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU ENC è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’articolo 3, comma 1 del D.L. 29 n. 198/ 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare.

 

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.

Come espressamente previsto dal comma 770 del decreto ministeriale n. 770/2022, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, diversamente da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi.

 

Riguardo a chi vada presentata la dichiarazione IMU ENC, il decreto specifica che:

– deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;

– deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile, se esso insiste su territori di comuni diversi;

– deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

 

Nelle istruzioni il MEF ricorda, infine, che il versamento dell’imposta dovuta va effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 4 maggio 2023, ha emanato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Secondo quanto disposto dal decreto del 4 maggio 2023 del MEF, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella suddetta lettera i).

Il modello approvato riguarda la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso tali enti non commerciali e l'invio telematico dello stesso va effettuato nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al decreto, che ne formano parte integrante.

 

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IMU ENC è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’articolo 3, comma 1 del D.L. 29 n. 198/ 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l'anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare.

 

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.

Come espressamente previsto dal comma 770 del decreto ministeriale n. 770/2022, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, diversamente da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi.

 

Riguardo a chi vada presentata la dichiarazione IMU ENC, il decreto specifica che:

- deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati;

- deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile, se esso insiste su territori di comuni diversi;

- deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, in caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni.

 

Nelle istruzioni il MEF ricorda, infine, che il versamento dell’imposta dovuta va effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

 

CCNL Colf (Federproprietà): sottoscritto il rinnovo contrattuale

Importanti novità per il personale di comparto

In data 4 maggio 2023, è stato sottoscritto a Roma, tra la Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini),Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal, il rinnovo del CCNL Colf (Federprorietà), su cui è ammessa la contrattazione di secondo livello in sede territoriale, applicato ai lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, rientrando in questa categoria, anche coloro che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Tra le novità, si riportano di seguito gli inquadramenti lavorativi:
– Prima Categoria Super, euro 1.482,94;
– Prima Categoria, euro 1.419,60;
– Seconda Categoria Super, euro 1.083,26;
– Seconda Categoria, euro 1.039,58;
– Terza Categoria, euro 939,12;
– Quarta Categoria, euro 859,81.
Per quel che concerne le prestazioni discontinue di assistenza notturna, è prevista una maggiorazione pari al 20%. Invece per le prestazioni esclusivamente d’attesa, il contratto prevede una categoria unica con la retribuzione di euro 680,00.
In ogni caso, preme sottolineare, che la trattativa tra le Parti prima del rinnovo, è risultata sempre lineare, poiché la condivisione di obiettivi relativamente alla nuova sottoscrizione, appare sempre comune.
Difatti, ciò che le Parti hanno cercato di curare, è di rispondere alle esigenze dei lavoratori e lavoratrici del settore. Quello a cui auspicano poiché in programma, è di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, promosse poi da Ebilcoba, l’Ente Bilaterale che si occuperà di stipulare una ottimale convenzione con una compagnia assicurativa.
In conclusione, le Organizzazioni Sindacali hanno ipotizzato anche che la stessa parte versata dal lavoratore dovrà esser versata dal datore di lavoro a titolo di welfare.

Importanti novità per il personale di comparto

In data 4 maggio 2023, è stato sottoscritto a Roma, tra la Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confappi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Feder.Casa (Sindacato Nazionale Inquilini),Confimpreseitalia (Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal, il rinnovo del CCNL Colf (Federprorietà), su cui è ammessa la contrattazione di secondo livello in sede territoriale, applicato ai lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, rientrando in questa categoria, anche coloro che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari e comunità senza fini di lucro come orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Tra le novità, si riportano di seguito gli inquadramenti lavorativi:
- Prima Categoria Super, euro 1.482,94;
- Prima Categoria, euro 1.419,60;
- Seconda Categoria Super, euro 1.083,26;
- Seconda Categoria, euro 1.039,58;
- Terza Categoria, euro 939,12;
- Quarta Categoria, euro 859,81.
Per quel che concerne le prestazioni discontinue di assistenza notturna, è prevista una maggiorazione pari al 20%. Invece per le prestazioni esclusivamente d’attesa, il contratto prevede una categoria unica con la retribuzione di euro 680,00.
In ogni caso, preme sottolineare, che la trattativa tra le Parti prima del rinnovo, è risultata sempre lineare, poiché la condivisione di obiettivi relativamente alla nuova sottoscrizione, appare sempre comune.
Difatti, ciò che le Parti hanno cercato di curare, è di rispondere alle esigenze dei lavoratori e lavoratrici del settore. Quello a cui auspicano poiché in programma, è di istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, promosse poi da Ebilcoba, l’Ente Bilaterale che si occuperà di stipulare una ottimale convenzione con una compagnia assicurativa.
In conclusione, le Organizzazioni Sindacali hanno ipotizzato anche che la stessa parte versata dal lavoratore dovrà esser versata dal datore di lavoro a titolo di welfare.

CCNL Cooperative sociali: incontro tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative per il rinnovo del contratto

Continua il confronto tra le Parti Sociali sul campo di applicazione del contratto e sulla classificazione del personale 

Mercoledì 3 maggio nella sede di ConfCooperative a Roma è proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e le Centrali Cooperative sul rinnovo del contratto applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le Parti Sociali, sin dall’inizio delle trattative, hanno posto l’attenzione sul campo di applicazione del contratto, per il quale si inizia finalmente a delineare una possibile mediazione. Hanno convenuto altresì di sospendere il tema per poi riprenderlo a valle della discussione sui lavori delle tre commissioni tecniche relative all’aggiornamento della classificazione del personale, al fine di analizzare le risultanze prodotte dalla prima commissione relativa all’area tematica istruzione e formazione.
L’incontro della scorsa settimana, affermano le OO.SS., ha da subito evidenziato le diverse sensibilità e posizioni presenti al tavolo, relativamente al corretto inquadramento dei profili impiegati nei servizi del sistema integrato 0-6, a quelle legate alle ore non frontali di lavoro e più in generale al calendario scolastico.
La discussione sia in ordine alla parte normativa che a quella economica è stata poi rinviata ai prossimi incontri.
I sindacati hanno infine condiviso con le Centrali l’esigenza di intensificare l’agenda dei lavori con l’obiettivo di arrivare in tempi celeri al rinnovo contrattuale scaduto da 3 anni.

Continua il confronto tra le Parti Sociali sul campo di applicazione del contratto e sulla classificazione del personale 

Mercoledì 3 maggio nella sede di ConfCooperative a Roma è proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e le Centrali Cooperative sul rinnovo del contratto applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo - Cooperative Sociali, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le Parti Sociali, sin dall'inizio delle trattative, hanno posto l'attenzione sul campo di applicazione del contratto, per il quale si inizia finalmente a delineare una possibile mediazione. Hanno convenuto altresì di sospendere il tema per poi riprenderlo a valle della discussione sui lavori delle tre commissioni tecniche relative all’aggiornamento della classificazione del personale, al fine di analizzare le risultanze prodotte dalla prima commissione relativa all’area tematica istruzione e formazione.
L'incontro della scorsa settimana, affermano le OO.SS., ha da subito evidenziato le diverse sensibilità e posizioni presenti al tavolo, relativamente al corretto inquadramento dei profili impiegati nei servizi del sistema integrato 0-6, a quelle legate alle ore non frontali di lavoro e più in generale al calendario scolastico.
La discussione sia in ordine alla parte normativa che a quella economica è stata poi rinviata ai prossimi incontri.
I sindacati hanno infine condiviso con le Centrali l’esigenza di intensificare l’agenda dei lavori con l’obiettivo di arrivare in tempi celeri al rinnovo contrattuale scaduto da 3 anni.

L’equo compenso per i professionisti è legge

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull’equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria. 

L’Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull’equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

 

 

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull'equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria. 

L'Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull'equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all'azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.