Lavoratore padre in congedo e dimissioni, spetta il ticket di licenziamento

L’INPS fornisce precisazioni riguardo al trattamento contributivo che spetta al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, con indicazioni operative per i datori che devono versare il ticket di licenziamento (INPS, messaggio 12 aprile 2023, n. 1356).

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012 a carico del datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere il cosiddetto ticket di licenziamento.

 

Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

 

In particolare, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. n. 151/2001), sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001).

 

Si ricordi che il congedo di paternità obbligatorio prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e la sua durata è aumentata a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice  ed è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

 

Nell’ipotesi di dimissioni del padre lavoratore durante il congedo di paternità obbligatorio:

 

– il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

 

– l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.Lgs. n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.

 

L’INPS precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del medesimo messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

L’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi – inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

 

Infine, vengono date le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens: i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.151/2001”.

 

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi, come detto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

 

L'INPS fornisce precisazioni riguardo al trattamento contributivo che spetta al lavoratore che abbia rassegnato le proprie dimissioni durante il periodo di fruizione del congedo di paternità, con indicazioni operative per i datori che devono versare il ticket di licenziamento (INPS, messaggio 12 aprile 2023, n. 1356).

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012 a carico del datore di lavoro, che è tenuto a corrispondere il cosiddetto ticket di licenziamento.

 

Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre costituiscono causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI.

 

In particolare, l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo (articolo 28, D.Lgs. n. 151/2001), sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001).

 

Si ricordi che il congedo di paternità obbligatorio prevede che il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e la sua durata è aumentata a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice  ed è riconosciuto anche in caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.

 

Nell'ipotesi di dimissioni del padre lavoratore durante il congedo di paternità obbligatorio:

 

- il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;

 

- l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.Lgs. n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.

 

L’INPS precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in commento, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del medesimo messaggio, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

L’obbligo di corrispondere il ticket di licenziamento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI.

 

Infine, vengono date le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens: i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.151/2001”.

 

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi, come detto, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

 

CIPL Edilizia Industria – Frosinone: EVR 2023

Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi 

Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria – Frosinone sottoscritto l’11 aprile 2016 l’Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
ore denunciate in Cassa Edile;
volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

OPERAI
Livello Importo orario 4%
IV° Livello 0,26 euro
III° Livello 0,25 euro
II° Livello  0,22 euro 
I° Livello  0,19 euro 
IMPIEGATI
Livello Importo mensile 4%
VII° Livello 65,23 euro
VI° Livello 58,71 euro
V° Livello 48,92 euro
IV° Livello 45,66 euro
III° Livello 42,40 euro
II° Livello 38,16 euro
I° Livello 32,61 euro

Effettuata la verifica degli indicatori territoriali contrattualmente previsti e la determinazione degli importi 

Come stabilito dal Verbale di Accordo Edilizia Industria - Frosinone sottoscritto l'11 aprile 2016 l'Ance Frosinone e le Organizzazioni Sindacali Provinciali hanno verificato la sussistenza degli indicatori territoriali e hanno proceduto alla conseguente determinazione degli importi erogabili.
Tale verifica è stata effettuata raffrontando i dati del triennio 2022/2021/2020 con il triennio 2021/2020/2019 e gli indicatori territoriali presi in considerazione sono risultati positivi.
Inoltre, ogni azienda deve procedere al raffronto dei seguenti parametri aziendali relativi al triennio 2022/2021/2020 con quelli relativi al triennio 2021/2020/2019:
- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d’affari IVA.
Se entrambi i parametri aziendali risultano pari o positivi, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Se uno dei due parametri aziendali risulta negativo, l’azienda eroga l’E.V.R. nella misura del 65% del suddetto 4% .
Se entrambi i parametri risultano negativi, l’azienda non eroga l’E.V.R.
Si precisa che l’E.V.R. spetta ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

OPERAI
Livello Importo orario 4%
IV° Livello 0,26 euro
III° Livello 0,25 euro
II° Livello  0,22 euro 
I° Livello  0,19 euro 
IMPIEGATI
Livello Importo mensile 4%
VII° Livello 65,23 euro
VI° Livello 58,71 euro
V° Livello 48,92 euro
IV° Livello 45,66 euro
III° Livello 42,40 euro
II° Livello 38,16 euro
I° Livello 32,61 euro

CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): corresponsione della 1ª tranche di Una Tantum

Prevista per l’anno 2023 l’erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione nell’anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
– lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell’Una Tantum;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
– lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all’Una Tantum.

 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Prevista per l'anno 2023 l'erogazione di un importo Una Tantum, da corrispondersi in 2 tranche

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l'erogazione nell'anno 2023 di un importo Una Tantum, suddiviso in 2 tranche. La 1ª tranche deve essere corrisposta nel mese di aprile con le seguenti modalità:
- lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2020: 100% dell'Una Tantum;
- lavoratori assunti dal 1° gennaio 2021: Una Tantum proporzionata per il periodo lavorato, dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022;
- lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023: non hanno diritto all'Una Tantum.

 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

CCNL Anas: corrisposta la seconda tranche di Una Tantum

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell’anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di “Una Tantum“, a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
– la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
– la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Erogazione della somma di euro 200,00 con il mese di aprile

Il  CCNL siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, condecorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del gruppo Anas prevede, in relazione all’attività svolta nell'anno 2022, la corresponsione di una indennità a titolo di "Una Tantum", a copertura del periodo pregresso, per un importo di euro 450,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, erogata in due tranche:
- la prima, già versata nel mese di febbraio 2023, pari ad euro 250,00;
- la seconda pari ad euro 200,00, da corrispondersi nella mensilità di aprile come riportato nella tabella sottostante.

Parametri Posizioni economiche Una Tantum
240 A 309,68
200 A1 258,06
170 B 219,35
155 B1 200,00
140 B2 180,65
115 C 148,39
100 C1 129,03

 

Rimborsi chilometrici al rider che utilizza mezzi propri: non imponibilità ai fini Irpef

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’imponibilita’ ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l’espletamento  dell’attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall’ articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l’Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

– le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

– le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell’ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l’istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL “Logistica, trasporto, Merci e Spedizione”. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l’apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L’Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l’Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l’espletamento dell’attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo all'imponibilita' ai fini IRPEF del rimborso per il rider che utilizza mezzi propri per l'espletamento  dell'attività lavorativa (Agenzia delle entrate, risposta 11 aprile 2023, n. 290).

L’istante, una società che opera nel settore del food delivery, ha chiesto conferma all'Agenzia delle entrate sulla non assoggettabilità alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali delle somme rimborsate per l'utilizzo del mezzo di trasporto personale (bici, e­bike, scooter ecc.) durante le consegne ai riders, in quanto tale indennità prevista a titolo di rimborso chilometrico ha natura meramente risarcitoria e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

 

L’Agenzia delle entrate, ha ricordato che i redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività previsto dall' articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), in base al quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Nella circolare 326/E/1997, par. 2.1, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l'Agenzia ha affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per esigenze operative (ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.).

Il concetto della onnicomprensività di reddito di lavoro dipendente è stato poi ulteriormente approfondito nella risoluzione n. 178/E2003, secondo cui non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:

- le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);

- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare delle spese rimborsate, nella risoluzione n. 74/E/2017 l'Agenzia ha affermato che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal Legislatore e laddove manchi un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, vanno quantificati sulla base di criteri oggettivi, documentalmente accertabili.

 

Nel caso di specie, l'istante ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale finalizzato all'inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato, applicando il CCNL "Logistica, trasporto, Merci e Spedizione''. Nello specifico il rimborso chilometrico spetta a quei rider, che su richiesta aziendale ­utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti ed è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter,  bicicletta) e ai chilometri calcolati attraverso l'apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

L'Agenzia, infine, ha evidenziato la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è necessario per lo svolgimento da parte del rider dell'attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione.

Alla luce delle considerazioni in questione, l'Agenzia delle entrate ha considerato il rimborso chilometrico, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio anziché quello aziendale per l'espletamento dell'attività lavorativa, non imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari, in quanto riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Bonus asilo nido e allegazione documentale per le domande del 2022

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l’INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto – ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga – ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”. 

Slitta dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (INPS, messaggio 11 aprile 2023, n. 1346).

Si tratta, come noto, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche di cui all'articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, e successive modificazioni.

 

Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (con esclusione dei servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta.

 

Con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che il genitore o il soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere avrà tempo fino al prossimo 30 giugno (in luogo del precedente termine fissato al 1° aprile 2023) per allegare le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022

 

Si ricorda che la documentazione a supporto - ovvero ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga - ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce mentre, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite la funzione “Allega documenti” del servizio web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, disponibile sul sito istituzionale, o da dispositivo mobile nell’app “INPS mobile”. 

CCNL Moda (Conflavoro): aggiornati i minimi retributivi

Da aprile nuovi minimi per i lavoratori del Comparto

Il CCNL Moda-Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, sottoscritto in data 24 gennaio 2022, tra le sigle sindacali Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e scadenza il 31 gennaio 2026, ed applicato al personale dipendente di aziende industriali atte a produrre in serie abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie, valigie e bauli, confezioni in pelle e succedanei, cinture e cinturini in genere, cartelle e sottobracci, articoli diversi, sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, camiceria, biancheria personale e da casa, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni, cinghie di trasmissione ed articoli affini, ha previsto l’aggiornamento dei minimi retributivi per il personale del settore Moda.
I minimi vengono erogati da aprile 2023, e per gli impiegati con qualifica di “Quadro” alla retribuzione si aggiunge l’importo mensile di 52,00 euro come indennità di funzione.

Inoltre, sono stati aggiornati anche i minimi retributivi per Viaggiatori e Piazzisti. Di seguito vengono riportate le tabelle con le relative retribuzioni.

Settore Moda
Livello  Minimo 
Quadro 2.265,00
1 2.136,50
2 2.005,50
3 1.878,50
4 1.787,00
5S 1.746,00
5 1.707,50
6S 1.658,00
6 1.622,00
7 1.289,50
Settore Viaggiatori e Piazzisti 
Livello  Minimo 
Viaggiatore 1  1.933,00
Viaggiatore 2 1.823,50

Da aprile nuovi minimi per i lavoratori del Comparto

Il CCNL Moda-Pelletteria, Calzaturiero, Tessile e Abbigliamento, sottoscritto in data 24 gennaio 2022, tra le sigle sindacali Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e scadenza il 31 gennaio 2026, ed applicato al personale dipendente di aziende industriali atte a produrre in serie abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di calzature, pelletterie, valigie e bauli, confezioni in pelle e succedanei, cinture e cinturini in genere, cartelle e sottobracci, articoli diversi, sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo, sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, camiceria, biancheria personale e da casa, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard, accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere, bottoni, cinghie di trasmissione ed articoli affini, ha previsto l'aggiornamento dei minimi retributivi per il personale del settore Moda.
I minimi vengono erogati da aprile 2023, e per gli impiegati con qualifica di "Quadro" alla retribuzione si aggiunge l'importo mensile di 52,00 euro come indennità di funzione.

Inoltre, sono stati aggiornati anche i minimi retributivi per Viaggiatori e Piazzisti. Di seguito vengono riportate le tabelle con le relative retribuzioni.

Settore Moda
Livello  Minimo 
Quadro 2.265,00
1 2.136,50
2 2.005,50
3 1.878,50
4 1.787,00
5S 1.746,00
5 1.707,50
6S 1.658,00
6 1.622,00
7 1.289,50
Settore Viaggiatori e Piazzisti 
Livello  Minimo 
Viaggiatore 1  1.933,00
Viaggiatore 2 1.823,50

CCNL Enti culturali e ricreativi: entro aprile l’erogazione degli arretrati

Al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 viene erogato, entro il mese di aprile, un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”

Con il CCNL siglato il 28 dicembre 2022 tra Federculture e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Uil-Pa è stata definita l’erogazione, entro il mese di aprile, di un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”, per il periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2022 (al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022). 
Sempre nel mese di aprile, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL, viene corrisposto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L’EGR, erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile, è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro, non ha riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione. 

Livelli Importo EGR
Area Quadri 340,00
III Fascia 310,00
II Fascia 280,00
I Fascia 250,00

Al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022 viene erogato, entro il mese di aprile, un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”

Con il CCNL siglato il 28 dicembre 2022 tra Federculture e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Uil-Pa è stata definita l'erogazione, entro il mese di aprile, di un importo complessivo a titolo di “arretrati dovuti all’aumento dei minimi tabellari”, per il periodo 1° dicembre 2021-31 dicembre 2022 (al personale dipendente in forza al 28 dicembre 2022). 
Sempre nel mese di aprile, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello che non percepiscono altri trattamenti economici, individuali o collettivi, aggiuntivi rispetto ai minimi previsti dal CCNL, viene corrisposto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva (EGR). L’EGR, erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di aprile, è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini sarà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro, non ha riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR. Dall’adempimento sono escluse le aziende che versano in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione. 

Livelli Importo EGR
Area Quadri 340,00
III Fascia 310,00
II Fascia 280,00
I Fascia 250,00

Il Cdm approva il Def: via libera al taglio contributivo per redditi medio-bassi

Il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri prevede il mantenimento del deficit al 4,5% per il 2023 (Consiglio dei ministri, comunicato 11 aprile 2023, n. 28).

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) con l’obiettivo di sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché il contenimento dell’inflazione. In particolare,  il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente al 4,5% permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.

Nelle intenzioni dell’esecutivo, il provvedimento di taglio persegue l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di contribuire alla moderazione della crescita salariale. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5%, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7% del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette “politiche invariate a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica. Il deficit è previsto al 3,0% nel 2025, mentre l’obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5%.

Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9% nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6% – e quindi all’1,4% nel 2024, all’1,3% nel 2025 e all’1,1% nel 2026.

Il governo prevede che grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0% quest’anno e all’1,5% nel 2024.

Il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri prevede il mantenimento del deficit al 4,5% per il 2023 (Consiglio dei ministri, comunicato 11 aprile 2023, n. 28).

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) con l'obiettivo di sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché il contenimento dell’inflazione. In particolare,  il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente al 4,5% permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.

Nelle intenzioni dell'esecutivo, il provvedimento di taglio persegue l'obiettivo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di contribuire alla moderazione della crescita salariale. Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5%, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7% del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette "politiche invariate" a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica. Il deficit è previsto al 3,0% nel 2025, mentre l'obiettivo per il 2026 viene posto al 2,5%.

Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9% nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6% – e quindi all’1,4% nel 2024, all’1,3% nel 2025 e all’1,1% nel 2026.

Il governo prevede che grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0% quest’anno e all’1,5% nel 2024.

Si avvicina la scadenza dell’invio delle domande di definizione agevolata

 

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l’approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l’Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell’ Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell’ agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell’importo dovuto, in caso di rateizzazione, l’Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

 

 

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l'approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L'Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l'Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l'Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all'interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell' Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea e all'IVA riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell' agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all'Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell'importo dovuto, in caso di rateizzazione, l'Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.