Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai presupposti per accedere alla Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (Agenzia delle entrate, risposta 27 aprile 2023, n. 307).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato la disciplina della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni contenuta nella Legge di bilancio 2023, facendo riferimento, nello specifico, al comma 153, nel quale è disposto che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero per le quali le comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Inoltre, le sanzioni sono dovute nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Al comma 155, la Legge di bilancio 2023 dispone che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La definizione disposta dal comma 153 risulta, pertanto, circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, mentre il comma 155 prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

 

L’Agenzia, facendo riferimento anche alla circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, ha chiarito che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

L’agevolazione, dunque, consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del % delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

 

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, risulta che l’istante abbia presentato, con riferimento all’anno d’imposta 2017, una prima dichiarazione modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, le anomalie emerse sono state comunicate all’istante, successivamente invitato a segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Avvenuta la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l’istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata, adottando un piano di rateazione di 20 rate.

 

Ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non risultano sussistere nel caso di specie i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Inoltre, non si può far riferimento nemmeno alla definizione ex comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.

 

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo ai presupposti per accedere alla Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (Agenzia delle entrate, risposta 27 aprile 2023, n. 307).

L'Agenzia delle entrate ha ricordato la disciplina della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni contenuta nella Legge di bilancio 2023, facendo riferimento, nello specifico, al comma 153, nel quale è disposto che le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero per le quali le comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Inoltre, le sanzioni sono dovute nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Al comma 155, la Legge di bilancio 2023 dispone che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 fosse ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in questo caso sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La definizione disposta dal comma 153 risulta, pertanto, circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, mentre il comma 155 prevede la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.

 

L'Agenzia, facendo riferimento anche alla circolare 13 gennaio 2023, n. 1/E, ha chiarito che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

L'agevolazione, dunque, consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta, non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del % delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

 

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, risulta che l'istante abbia presentato, con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, le anomalie emerse sono state comunicate all'istante, successivamente invitato a segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Avvenuta la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata, adottando un piano di rateazione di 20 rate.

 

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non risultano sussistere nel caso di specie i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata di cui al citato comma 153, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. Inoltre, non si può far riferimento nemmeno alla definizione ex comma 155, in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione modello 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017.

 

 

CCNL Credito: sospesi i termini del rinnovo fino al 31 luglio 2023

Al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, le parti sindacali hanno deciso la sospensione

Le sigle sindacali Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, in continuità con quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022  e del 28 febbraio 2023, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31 luglio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto – anche di cui al Verbale d’Accordo del 28 giugno 2022 – con la conseguente “mera” sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Le OO.SS. precisano che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 31 luglio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.

Al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, le parti sindacali hanno deciso la sospensione

Le sigle sindacali Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, in continuità con quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022  e del 28 febbraio 2023, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31 luglio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto - anche di cui al Verbale d’Accordo del 28 giugno 2022 - con la conseguente “mera” sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Le OO.SS. precisano che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 31 luglio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.

Lavoratrici domestiche madri: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 (INPS, messaggio 28 aprile 2023, n. 1552).

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), come noto, ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dalla data del predetto rientro. La stessa misura agevolativa si applica anche alle lavoratrici domestiche, a condizione che l’effettiva ripresa del lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

In proposito si ricorda che le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

 

L’INPS comunica che, i datori di lavoro domestici, per conto della lavoratrice interessata, possono chiedere l’applicazione dell’esonero in argomento presentando apposita domanda direttamente sul sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”. L’accesso avviene autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS.

 

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione. 

 

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

 

Nel  messaggio in oggetto, inoltre, l’INPS riporta in apposite tabelle l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e i coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri e comprensivi del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50%). 

L'INPS fornisce indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 (INPS, messaggio 28 aprile 2023, n. 1552).

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), come noto, ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dalla data del predetto rientro. La stessa misura agevolativa si applica anche alle lavoratrici domestiche, a condizione che l'effettiva ripresa del lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

In proposito si ricorda che le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

 

L'INPS comunica che, i datori di lavoro domestici, per conto della lavoratrice interessata, possono chiedere l'applicazione dell'esonero in argomento presentando apposita domanda direttamente sul sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”. L'accesso avviene autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS.

 

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione. 

 

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

 

Nel  messaggio in oggetto, inoltre, l'INPS riporta in apposite tabelle l'importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e i coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri e comprensivi del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50%). 

CCNL Terziario (Confcommercio): confronto tra le OO.SS. e Confcommercio per il rinnovo del contratto

Le Parti Sociali hanno espresso la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi

Da qualche mese sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto del settore Terziario, scaduto il 31 dicembre 2019. Il contratto si applica a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Nel mese di dicembre 2022 le Parti Sociali hanno siglato un Protocollo straordinario di settore, al fine di offrire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il 21 aprile 2023 le organizzazioni sindacali nazionali Uiltucs, Filcams e Fisascat, unitamente alle proprie delegazioni trattanti, si sono incontrate nuovamente con Confcommercio per il prosieguo del negoziato. Durante l’incontro le OO.SS. hanno ribadito la necessità di raggiungere quanto prima un’intesa volta alla definizione del rinnovo. 
I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che in ordine all’istituto della “classificazione del personale” vi sono ancora criticità di impostazione di criteri e di inquadramenti, soprattutto per i ruoli relativi al settore ICT. Confcommercio ha inoltre comunicato di ritenere necessario l’approfondimento del confronto sui temi riguardanti il mercato del lavoro, in particolare in relazione alla disciplina del contratto a tempo determinato.
In merito al dumping contrattuale insistente nel settore e al fine di rendere concorrenziale il contratto in discussione, Confcommercio ha rappresentato la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi quali: rol, ferie, 14ª mensilità, scatti di anzianità.
Nella seconda parte dell’incontro vi è stato un ulteriore confronto con AssoDelivery per verificare un’intesa inerente il sistema di relazioni sindacali.
I prossimi incontri sono attesi per le prossime settimane. 

Le Parti Sociali hanno espresso la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi

Da qualche mese sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto del settore Terziario, scaduto il 31 dicembre 2019. Il contratto si applica a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Nel mese di dicembre 2022 le Parti Sociali hanno siglato un Protocollo straordinario di settore, al fine di offrire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il 21 aprile 2023 le organizzazioni sindacali nazionali Uiltucs, Filcams e Fisascat, unitamente alle proprie delegazioni trattanti, si sono incontrate nuovamente con Confcommercio per il prosieguo del negoziato. Durante l’incontro le OO.SS. hanno ribadito la necessità di raggiungere quanto prima un'intesa volta alla definizione del rinnovo. 
I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che in ordine all'istituto della "classificazione del personale" vi sono ancora criticità di impostazione di criteri e di inquadramenti, soprattutto per i ruoli relativi al settore ICT. Confcommercio ha inoltre comunicato di ritenere necessario l'approfondimento del confronto sui temi riguardanti il mercato del lavoro, in particolare in relazione alla disciplina del contratto a tempo determinato.
In merito al dumping contrattuale insistente nel settore e al fine di rendere concorrenziale il contratto in discussione, Confcommercio ha rappresentato la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi quali: rol, ferie, 14ª mensilità, scatti di anzianità.
Nella seconda parte dell’incontro vi è stato un ulteriore confronto con AssoDelivery per verificare un'intesa inerente il sistema di relazioni sindacali.
I prossimi incontri sono attesi per le prossime settimane. 

CCNL Federcasa: prevista la terza tranche degli arretrati

Con lo stipendio di maggio verranno erogati 1/3 degli arretrati

Il Verbale di Accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal ha previsto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa il pagamento degli arretrati derivanti dall’incremento retributivo decorrente dal 1 °dicembre 2021.
Infatti in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di 65,00 euro lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le parti hanno, pertanto, stabilito che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo vengono corrisposti secondo le seguenti modalità:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi sono indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e producono effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021. Sono, inoltri, corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto.

Con lo stipendio di maggio verranno erogati 1/3 degli arretrati

Il Verbale di Accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal ha previsto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa il pagamento degli arretrati derivanti dall'incremento retributivo decorrente dal 1 °dicembre 2021.
Infatti in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell'importo di 65,00 euro lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l'IVC già corrisposta dalle aziende.
Le parti hanno, pertanto, stabilito che gli arretrati derivanti dall'incremento retributivo vengono corrisposti secondo le seguenti modalità:
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
- 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
- 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi sono indicati in busta paga con la dicitura "importi rinnovo 2019-2021" e producono effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021. Sono, inoltri, corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto.

Le nuove linee guida INPS sulla SLA

Pubblicato sul sito istituzionale il documento ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sul territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo (INPS, comunicato 27 aprile 2023).

L’INPS ha reso noto di aver pubblicato sul sito le nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sull’intero territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali che la patologia comporta.

Con le linee guida l’Istituto ha inteso emanare raccomandazioni tecnico scientifiche utili alla valutazione medico legale in ambito assistenziale, necessaria per il riconoscimento di un supporto a fronte di una patologia invalidante che già nella sua fase iniziale comporta sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare.

Le nuove linee guida prevedono una tassonomia dei diversi criteri diagnostici corrispondenti alle fasi degenerative della patologia. I criteri valutativi contenuti nelle linee guida hanno l’obiettivo di accelerare l’iter del riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie e, a fronte di un deficit psicomotorio, ottenere l’aiuto permanente di un accompagnatore comporterà il riconoscimento della indennità di accompagnamento, così come il ricorso a ventilazione meccanica invasiva identifica la necessità di assistenza continua del paziente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

Pubblicato sul sito istituzionale il documento ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sul territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo (INPS, comunicato 27 aprile 2023).

L'INPS ha reso noto di aver pubblicato sul sito le nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sull’intero territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali che la patologia comporta.

Con le linee guida l’Istituto ha inteso emanare raccomandazioni tecnico scientifiche utili alla valutazione medico legale in ambito assistenziale, necessaria per il riconoscimento di un supporto a fronte di una patologia invalidante che già nella sua fase iniziale comporta sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare.

Le nuove linee guida prevedono una tassonomia dei diversi criteri diagnostici corrispondenti alle fasi degenerative della patologia. I criteri valutativi contenuti nelle linee guida hanno l'obiettivo di accelerare l’iter del riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie e, a fronte di un deficit psicomotorio, ottenere l’aiuto permanente di un accompagnatore comporterà il riconoscimento della indennità di accompagnamento, così come il ricorso a ventilazione meccanica invasiva identifica la necessità di assistenza continua del paziente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie e nozione di parte in senso formale

Per identificare le liti definibili deve farsi riferimento alla nozione di parte in senso formale, in particolare al 1° gennaio 2023, è necessario che, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio (Agenzia delle entrate, risposta 24 aprile 2023, n. 306).

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, ha fornito delucidazioni riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale. In particolare, secondo quanto già chiarito dalla circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, la definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti ­alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Con la suddetta circolare, l’Agenzia ha inoltre specificato che:
– possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
– per identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pertanto, al fine di identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge di bilancio 2023 non possono trovare applicazione in quanto il ricorso introduttivo della lite che l’istante ha inteso definire è stato notificato al solo agente della riscossione e, al 1° gennaio 2023, l’Agenzia non risultava ancora parte del giudizio, intervenendovi solo successivamente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992. 

Per identificare le liti definibili deve farsi riferimento alla nozione di parte in senso formale, in particolare al 1° gennaio 2023, è necessario che, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio (Agenzia delle entrate, risposta 24 aprile 2023, n. 306).

 

L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, ha fornito delucidazioni riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, nell’ambito della Tregua fiscale. In particolare, secondo quanto già chiarito dalla circolare del 27 gennaio 2023, n. 2/E, la definizione agevolata delle controversie tributarie consente di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti ­alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023 ­in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Con la suddetta circolare, l'Agenzia ha inoltre specificato che:
- possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi;
- per identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Pertanto, al fine di identificare le liti definibili occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. Nel caso sottoposto all'Agenzia delle entrate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge di bilancio 2023 non possono trovare applicazione in quanto il ricorso introduttivo della lite che l'istante ha inteso definire è stato notificato al solo agente della riscossione e, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia non risultava ancora parte del giudizio, intervenendovi solo successivamente ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992. 

CCNL Turismo (Confcommercio): incontro per il rinnovo

Classificazione del personale, modifiche sull’orario di lavoro, rivisitazione degli scatti di anzianità e maggiore detassazione sul salario tra gli argomenti sul tavolo

E’ ripreso il confronto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem e la Lega Coop Produzione e Servizi  per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile a tutti i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
Le associazioni datoriali hanno esposto dati e analisi sulle difficoltà del settore dovute al difficile momento dovuto principalmente all’aumento dell’inflazione, dei costi delle materie prime e dell’energia. A tal proposito si è proposto un intervento governativo volto ad arginare le difficoltà del momento.
Secondo le predette associazioni i temi da trattare sono:
– la classificazione, per aggiornare e integrare gli attuali profili professionali;
– l’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro, per recuperare produttività;
– i livelli contrattuali;
–  la bilateralità, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e migliorare la capacità di intervento sulla formazione; 
–  il salario, che necessita di provvedimenti del Governo in materia di detassazione;
–  la rivisitazione dell’istituto degli scatti di anzianità.
Secondo i sindacati, è giusto un intervento del Governo, ma è necessario comunque porre attenzione sul tema della precarietà del lavoro intermittente, dei voucher e del sostegno al reddito dei part time verticali.
Il negoziato proseguirà il prossimo 18 maggio e affronterà il tema della professionalità.

Classificazione del personale, modifiche sull'orario di lavoro, rivisitazione degli scatti di anzianità e maggiore detassazione sul salario tra gli argomenti sul tavolo

E' ripreso il confronto tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi-Fipe, la Associazione Nazionale delle Aziende di Ristorazione Collettiva e Servizi Vari-Angem e la Lega Coop Produzione e Servizi  per discutere sul rinnovo del CCNL applicabile a tutti i dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale, Turismo.
Le associazioni datoriali hanno esposto dati e analisi sulle difficoltà del settore dovute al difficile momento dovuto principalmente all'aumento dell’inflazione, dei costi delle materie prime e dell’energia. A tal proposito si è proposto un intervento governativo volto ad arginare le difficoltà del momento.
Secondo le predette associazioni i temi da trattare sono:
- la classificazione, per aggiornare e integrare gli attuali profili professionali;
- l’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro, per recuperare produttività;
- i livelli contrattuali;
-  la bilateralità, al fine di rispondere alle esigenze delle imprese e migliorare la capacità di intervento sulla formazione; 
-  il salario, che necessita di provvedimenti del Governo in materia di detassazione;
-  la rivisitazione dell’istituto degli scatti di anzianità.
Secondo i sindacati, è giusto un intervento del Governo, ma è necessario comunque porre attenzione sul tema della precarietà del lavoro intermittente, dei voucher e del sostegno al reddito dei part time verticali.
Il negoziato proseguirà il prossimo 18 maggio e affronterà il tema della professionalità.

Sostegno alle imprese della ceramica e del vetro di Murano, le domande di ammissione al contributo

Pubblicato il decreto ministeriale in favore delle imprese di Murano che operano nel settore del vetro e della ceramica artistici che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per contenere gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina e dai conseguenti aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 21 aprile 2023).

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in data 21 aprile 2023, del decreto 20 aprile 2023 che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del Fondo ceramica e vetro artistici di Murano, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

 

Il Fondo in questione, introdotto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha lo scopo di contenere gli effetti negativi causati dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, concedendo un ristoro a un piccolo settore di eccellenza quale quello della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

 

Infatti, come noto, la misura di supporto è rivolta alle imprese con sede operativa nell’isola di Murano (Venezia) e che operano nei settori della fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro (codice ATECO 23.1) o della ceramica artistica (codice ATECO 23.41), ed è finalizzata a fornire alle stesse un sostegno, nella forma di un contributo a fondo perduto, per il pagamento delle bollette del gas naturale e dell’energia elettrica. 

 

Sono ammissibili al contributo: le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del citato decreto (avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero) e il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione. Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse mentre, l’imposta sul valore aggiunto, è ammissibile solo se rappresenta per l’impresa un costo effettivo non recuperabile.

 

Si ricorda che, fino al 18 maggio 2023, è possibile inviare al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022, ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis” mentre, dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023, potranno essere trasmesse le nuove domande.

 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell’impresa beneficiaria e inviata a mezzo PEC.

 

La concessione del contributo, qualora superi la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici: in tal caso, al modulo di domanda devono essere allegate contestualmente le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto.

 

 

Pubblicato il decreto ministeriale in favore delle imprese di Murano che operano nel settore del vetro e della ceramica artistici che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per contenere gli effetti negativi causati dal conflitto in Ucraina e dai conseguenti aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale (Ministero delle Imprese e del made in Italy, comunicato 21 aprile 2023).

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in data 21 aprile 2023, del decreto 20 aprile 2023 che definisce le modalità, i termini e i modelli di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito del Fondo ceramica e vetro artistici di Murano, nonché ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento agevolativo.

 

Il Fondo in questione, introdotto dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ha lo scopo di contenere gli effetti negativi causati dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, concedendo un ristoro a un piccolo settore di eccellenza quale quello della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

 

Infatti, come noto, la misura di supporto è rivolta alle imprese con sede operativa nell’isola di Murano (Venezia) e che operano nei settori della fabbricazione del vetro e di prodotti in vetro (codice ATECO 23.1) o della ceramica artistica (codice ATECO 23.41), ed è finalizzata a fornire alle stesse un sostegno, nella forma di un contributo a fondo perduto, per il pagamento delle bollette del gas naturale e dell'energia elettrica. 

 

Sono ammissibili al contributo: le spese non agevolate, o parzialmente agevolate, per superamento del plafond de minimis, relative alle bollette energetiche già oggetto di domanda di contributo per la misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 marzo 2022; nuove domande relative a spese per bollette energetiche nel periodo compreso tra la pubblicazione del citato decreto (avvenuta il 16 maggio 2022 sul sito del Ministero) e il 31 agosto 2023, che non siano già state oggetto di agevolazione. Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse mentre, l'imposta sul valore aggiunto, è ammissibile solo se rappresenta per l'impresa un costo effettivo non recuperabile.

 

Si ricorda che, fino al 18 maggio 2023, è possibile inviare al Ministero, con l’apposita modulistica, le domande relative alle spese già oggetto di istanza nel 2022, ma che non erano state finanziate, del tutto o in parte, per i vincoli imposti dal regime “de minimis” mentre, dal 30 giugno e fino al 20 settembre 2023, potranno essere trasmesse le nuove domande.

 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa beneficiaria e inviata a mezzo PEC.

 

La concessione del contributo, qualora superi la soglia di 150.000 euro, è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia”, necessaria per l’accesso a contributi e finanziamenti pubblici: in tal caso, al modulo di domanda devono essere allegate contestualmente le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio, utilizzando gli appositi modelli allegati al decreto.

 

 

CCNL Pulizia-Artigianato: in arrivo l’Edar per i dipendenti del Settore

Dal 1° maggio viene versata la nuova trance dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione

Per quel che concerne il CCNL Pulizia-Artigianato, le sigle sindacali Confartigianato-Imprese di Pulizia, assistite dalla Confartigianato Imprese, Cna Servizi alla Comunità, supportata dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane-Claai e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltrasporti-Uil hanno convenuto, in data 2 novembre 2022, sull’Ipotesi di Accordo circa la stipula del suddetto CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che erogano Servizi di Pulizie.
Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, infatti, si applica ai lavoratori dei servizi di pulizia e attività complementari svolte nell’ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; per coloro i quali prestano servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; e per chi si occupa di servizi di disinfestazione e derattizzazione e servizi di pulizia e manutenzione di piscine.
Nell’Ipotesi di Accordo del 27 dicembre 2022 è stata indicata l’erogazione dell’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, a copertura del vuoto temporale contrattuale, per quei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del sopra citato Accordo. L’emolumento viene corrisposto mensilmente ed è pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L’Edar ha durata temporanea e viene riproporzionato nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro part-time; mentre, in caso di rapporto di apprendistato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le OO.SS. citate in apertura concordano che l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione non rientra nella base di calcolo per l’applicazione degli istituti contrattuali, non ha effetti su quelli di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, compreso il Tfr.
L’Edar rappresenta una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. Nel caso in cui ci dovesse essere una risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l’azienda è tenuta a liquidare al lavoratore la parte restante dell’Edar in un’unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto. 

 

 

 

Dal 1° maggio viene versata la nuova trance dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione

Per quel che concerne il CCNL Pulizia-Artigianato, le sigle sindacali Confartigianato-Imprese di Pulizia, assistite dalla Confartigianato Imprese, Cna Servizi alla Comunità, supportata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani-Casartigiani, la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane-Claai e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltrasporti-Uil hanno convenuto, in data 2 novembre 2022, sull'Ipotesi di Accordo circa la stipula del suddetto CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese che erogano Servizi di Pulizie.
Il contratto, che scade il 31 dicembre 2024, infatti, si applica ai lavoratori dei servizi di pulizia e attività complementari svolte nell'ambito di mostre, negozi, uffici, condomini, ed in genere aree e ambienti pubblici e privati, sia negli spazi interni che esterni, compresi i piazzali e reparti industriali; per coloro i quali prestano servizi di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione; e per chi si occupa di servizi di disinfestazione e derattizzazione e servizi di pulizia e manutenzione di piscine.
Nell'Ipotesi di Accordo del 27 dicembre 2022 è stata indicata l'erogazione dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione, a copertura del vuoto temporale contrattuale, per quei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del sopra citato Accordo. L'emolumento viene corrisposto mensilmente ed è pari a 15,00 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 1° novembre 2022.
L'Edar ha durata temporanea e viene riproporzionato nel caso in cui sussista un rapporto di lavoro part-time; mentre, in caso di rapporto di apprendistato viene erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le OO.SS. citate in apertura concordano che l'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, non ha effetti su quelli di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, compreso il Tfr.
L'Edar rappresenta una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria. Nel caso in cui ci dovesse essere una risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda è tenuta a liquidare al lavoratore la parte restante dell'Edar in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.