CCNL Esattorie-Banche: siglata l’Ipotesi d’Accordo sulla polizza sanitaria

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
– al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
– alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
– al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L’AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
– euro 296,43 fino a 30 anni;
– euro 395,32 da 31 a 45 anni;
– euro 592,97 da 46 a 65 anni;
– euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l’esborso di un ulteriore premio pari a:
– euro 300,64, fino a 30 anni ;
– euro 400,35, da 31 a 45 anni;
– euro 601,27, da 46 a 65 anni;
– euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l’intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l’aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l'Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
- al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
- alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
- al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L'AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
- euro 296,43 fino a 30 anni;
- euro 395,32 da 31 a 45 anni;
- euro 592,97 da 46 a 65 anni;
- euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l'esborso di un ulteriore premio pari a:
- euro 300,64, fino a 30 anni ;
- euro 400,35, da 31 a 45 anni;
- euro 601,27, da 46 a 65 anni;
- euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l'intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l'aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

SAN.ARTI: aperte le iscrizioni ai familiari dei dipendenti delle imprese artigiane

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
– direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
– da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.

 

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
- direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
- da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.

 

Riforma fiscale: l’ok del Consiglio dei ministri

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l’obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell’ “equità orizzontale”, mediante:

– l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

– il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

– la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

– l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

– la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

– una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

– gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

– la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

– la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

– la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

Approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 16 marzo 2023, n. 25).

La seduta del Consiglio dei ministri n. 25 del 16 marzo ha dato il via libera al disegno di legge delega al Governo per una riforma del fisco con l'obiettivo, tra gli altri, della riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi di complessiva revisione del sistema fiscale. Inoltre, sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo di raccogliere le norme in testi unici per tipologia di imposta e di redigere uno specifico codice.

IRPEF

In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, si prevede una revisione dell’intero meccanismo di tassazione in modo da attuare gradualmente l’obiettivo dell' “equità orizzontale”, mediante:

- l’individuazione di una unica fascia di esenzione fiscale e di un medesimo onere impositivo a prescindere dalle diverse categorie di reddito prodotto, privilegiando, in particolare, l’equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;

- il riconoscimento della deducibilità, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato;

- la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e, in caso di incapienza, di dedurre l’eccedenza dal reddito complessivo;

- l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali con aliquota agevolata su una base imponibile commisurata all’incremento del reddito del periodo d’imposta rispetto al reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d’imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime particolare per i redditi di lavoro dipendente che agevoli l’incremento reddituale del periodo d’imposta rispetto a quello del precedente periodo d’imposta;

- la conseguente complessiva revisione delle tax expenditures (attualmente 600 voci e 125 miliardi di spesa).

IRES

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti sarà basata sulla riduzione dell’aliquota IRES qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le condizioni di seguito elencate:

- una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito in questione sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;

- gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

La condizione, collegata all’effettuazione degli investimenti, ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione. In questo caso, a differenza di quanto avviene ordinariamente per la fruizione degli incentivi fiscali, la riduzione dell’aliquota precede l’effettuazione degli investimenti. Questi ultimi devono essere operati entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato a imposizione con l’aliquota ridotta.

IVA

Per la revisione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) i criteri specifici prevedono:

- la revisione della definizione dei presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea e delle norme di esenzione;

- la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote;

- la revisione della disciplina della detrazione; la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto.

IRAP

Prevista una revisione organica dell’IRAP volta all’abrogazione del tributo e alla contestuale istituzione di una sovraimposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale, per garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario, nonché il finanziamento delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero che sono sottoposte a piani di rientro.

 

Statuto del Contribuente

 

Viene rivisto lo Statuto del Contribuente, con un consolidamento dei principi del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto, prevedendo il rafforzamento da parte dell’ente impositore dell’obbligo di motivazione, specificando le prove su cui si fonda la pretesa, e del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, funzionale al corretto dispiegarsi del diritto al contraddittorio.

Recepita la direttiva europea sul whistleblowing: il decreto legislativo in G.U.

 

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 reca disposizioni riguardanti la protezione di soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità  giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio, interno o esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Le modalità messe a disposizione da Anac per ricevere la segnalazione sono diverse: tramite piattaforma informatica, in forma scritta, orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza. A sua volta l’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. E’ fatto esplicito divieto di ogni sorta di ritorsione nei confronti del whistleblowers e l’unico soggetto autorizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative è Anac stessa.

 

Tra le fattispecie elencate dal Legislatore che costituiscono ritorsioni, troviamo, oltre al licenziamento ed alla sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona; l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ogni caso, nell’ipotesi di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Nell’acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

 

La pubblicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è avvenuta sulla G.U. in data 15 marzo 2023, ma è necessario attendere il 15 luglio 2023 affinchè le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing abbiano effetto.

 

 

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 reca disposizioni riguardanti la protezione di soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità  giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio, interno o esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Le modalità messe a disposizione da Anac per ricevere la segnalazione sono diverse: tramite piattaforma informatica, in forma scritta, orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza. A sua volta l’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. E' fatto esplicito divieto di ogni sorta di ritorsione nei confronti del whistleblowers e l'unico soggetto autorizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative è Anac stessa.

 

Tra le fattispecie elencate dal Legislatore che costituiscono ritorsioni, troviamo, oltre al licenziamento ed alla sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ogni caso, nell'ipotesi di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Nell'acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

 

La pubblicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è avvenuta sulla G.U. in data 15 marzo 2023, ma è necessario attendere il 15 luglio 2023 affinchè le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing abbiano effetto.

 

Fondo Mario Negri: aggiornata l’aliquota del contributo integrativo a carico del datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota è pari al 2,39% della retribuzione convenzionale annua

Il 1° marzo 2023 Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno stabilito l’incremento dell’aliquota del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Mario Negri. Il Fondo, come previsto all’articolo 25 del CCNL, rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto.
Le Parti nel 2021 avevano definito la proroga della vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi al 31 dicembre 2021. Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, avevano altresì convenuto di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti hanno definito un ulteriore incremento del contributo integrativo. Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del:
2,35%, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2,39%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della retribuzione convenzionale annua (art. 25, co.8).
Per tutto quanto non previsto dall’accordo è stato previsto il rinvio alle disposizioni del contratto e alle successive integrazioni, confermate integralmente fino al 31 dicembre 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'aliquota è pari al 2,39% della retribuzione convenzionale annua

Il 1° marzo 2023 Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno stabilito l'incremento dell'aliquota del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Mario Negri. Il Fondo, come previsto all’articolo 25 del CCNL, rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto.
Le Parti nel 2021 avevano definito la proroga della vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi al 31 dicembre 2021. Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, avevano altresì convenuto di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti hanno definito un ulteriore incremento del contributo integrativo. Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del:
- 2,35%, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 2,39%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della retribuzione convenzionale annua (art. 25, co.8).
Per tutto quanto non previsto dall'accordo è stato previsto il rinvio alle disposizioni del contratto e alle successive integrazioni, confermate integralmente fino al 31 dicembre 2022.

Ebinat: previsto il bonus genitori

Stabilito un contributo di 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel 2022

L’Ebinat, l’ Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, ha stabilito che anche per il 2023 verrà concesso un contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti al quale è applicato il CCNL Autostrade. Il contributo è pari a 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel corso del 2022 e non è applicabile ai dipendenti con qualifica di dirigente.
L’obiettivo è quello di supportare le famiglie dei lavoratori che, a seguito di tale evento, devono sostenere ulteriori spese. 
A tal fine, è necessario che:
– il dipendente sia in forza alla società aderente all’Ente, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, alla data del 31 marzo 2023;
– la società sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Ente.
Il contributo sarà erogato entro il 30 maggio 2023, previa presentazione della seguente documentazione:
– modulo scaricabile dal sito Ebinat;
– certificato di nascita del figlio/a o certificato di adozione;
– attestazione paternità/maternità (atto di nascita o stato di famiglia).
Le domande dovranno pervenire tramite raccomandata a/r ovvero pec entro il 30 aprile 2023. 

Stabilito un contributo di 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel 2022

L'Ebinat, l' Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, ha stabilito che anche per il 2023 verrà concesso un contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti al quale è applicato il CCNL Autostrade. Il contributo è pari a 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel corso del 2022 e non è applicabile ai dipendenti con qualifica di dirigente.
L’obiettivo è quello di supportare le famiglie dei lavoratori che, a seguito di tale evento, devono sostenere ulteriori spese. 
A tal fine, è necessario che:
- il dipendente sia in forza alla società aderente all’Ente, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, alla data del 31 marzo 2023;
- la società sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Ente.
Il contributo sarà erogato entro il 30 maggio 2023, previa presentazione della seguente documentazione:
- modulo scaricabile dal sito Ebinat;
- certificato di nascita del figlio/a o certificato di adozione;
- attestazione paternità/maternità (atto di nascita o stato di famiglia).
Le domande dovranno pervenire tramite raccomandata a/r ovvero pec entro il 30 aprile 2023. 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Docente: prosegue l’analisi dell’Aran sulla Sezione Università

Nuove proposte avanzate in materia di relazioni sindacali

Si è svolta giorni fa una prima analisi della Sezione Università del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, partendo in prima battuta, dall’articolo relativo alle relazioni sindacali.
Nel corso dell’incontro, si è evidenziata la necessità di avere un testo che raccolga tutti gli avanzamenti prodotti dalla trattativa svolta finora, al fine di dar rilievo ai nodi più importanti rinvenuti, e si è andata altresì ad esaminare una sola disciplina, quella concernente le relazioni sindacali, come pure le materie collegate ad essa, quali contrattazione, confronto e informazione.
Nell’intervento sostenuto, sono state avanzate le seguenti proposte:
– La creazione di un Organismo Paritetico per l’innovazione di settore, definito non per ogni posto di lavoro quanto piuttosto per la creazione di confronti con il Ministero.
Le tematiche espunte nella proposta quali, i dati sui contratti a tempo determinato e sui contratti di somministrazione, dovranno tornare ad essere materia di informazione.
– In coerenza con la richiesta di eliminare i premi legati alla performance, si è chiesto di eliminare il riferimento nell’articolo.
– Le linee generali dei piani di formazione e le relative risorse devono essere materie di contrattazione e non di confronto.
– I criteri generali per la mobilità d’ufficio devono essere materia di contrattazione e non di confronto.
– Oltre i regolamenti per l’attività conto terzi, devono essere soggetti a confronto, anche quelli relativi a risorse che possono incidere sulla retribuzione del personale, come fondi europei, master, Pnrr, ecc.
– Devono far parte di materia di informazione successiva, tutti gli emolumenti, a qualsiasi titolo, corrisposti al personale in forma analitica, pur nel rispetto della legge sulla privacy.
– In coerenza con la previsione, in quanto materia di contrattazione, si è demandato di definire i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita dal lavoro, ed altresì, mediante un accordo, di definire le fasce di contattabilità del lavoro da remoto e di quello agile.
Nella riunione, l’Aran ha proseguito comunicando che, il confronto proseguirà il prossimo 27 marzo, sempre relativamente alla Sezione Università, confidando questa volta, in un’accelerazione della trattativa.

Nuove proposte avanzate in materia di relazioni sindacali

Si è svolta giorni fa una prima analisi della Sezione Università del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, partendo in prima battuta, dall'articolo relativo alle relazioni sindacali.
Nel corso dell'incontro, si è evidenziata la necessità di avere un testo che raccolga tutti gli avanzamenti prodotti dalla trattativa svolta finora, al fine di dar rilievo ai nodi più importanti rinvenuti, e si è andata altresì ad esaminare una sola disciplina, quella concernente le relazioni sindacali, come pure le materie collegate ad essa, quali contrattazione, confronto e informazione.
Nell'intervento sostenuto, sono state avanzate le seguenti proposte:
- La creazione di un Organismo Paritetico per l’innovazione di settore, definito non per ogni posto di lavoro quanto piuttosto per la creazione di confronti con il Ministero.
Le tematiche espunte nella proposta quali, i dati sui contratti a tempo determinato e sui contratti di somministrazione, dovranno tornare ad essere materia di informazione.
- In coerenza con la richiesta di eliminare i premi legati alla performance, si è chiesto di eliminare il riferimento nell’articolo.
- Le linee generali dei piani di formazione e le relative risorse devono essere materie di contrattazione e non di confronto.
- I criteri generali per la mobilità d’ufficio devono essere materia di contrattazione e non di confronto.
- Oltre i regolamenti per l’attività conto terzi, devono essere soggetti a confronto, anche quelli relativi a risorse che possono incidere sulla retribuzione del personale, come fondi europei, master, Pnrr, ecc.
- Devono far parte di materia di informazione successiva, tutti gli emolumenti, a qualsiasi titolo, corrisposti al personale in forma analitica, pur nel rispetto della legge sulla privacy.
- In coerenza con la previsione, in quanto materia di contrattazione, si è demandato di definire i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita dal lavoro, ed altresì, mediante un accordo, di definire le fasce di contattabilità del lavoro da remoto e di quello agile.
Nella riunione, l'Aran ha proseguito comunicando che, il confronto proseguirà il prossimo 27 marzo, sempre relativamente alla Sezione Università, confidando questa volta, in un’accelerazione della trattativa.

CU 2023 INPS, le modalità di acquisizione

L’Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d’imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L’INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l’Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell’Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all’estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l’INPS ha ricordato che:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

L'Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d'imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L'INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l'Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell'Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c'è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l'App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all'estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l'INPS ha ricordato che:

- effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Codici tributo per contributo di solidarietà temporaneo 2023 

 

Dall’Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L’Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

– “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

– “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

Dall'Agenzia delle entrate arrivano nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette introdotto per il 2022 (risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023).

Come noto, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1 commi da 115 a 121, ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

 

L'Agenzia delle entrate rammenta che il suddetto contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l’attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, dai soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ed altresì dai soggetti che importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Pertanto, sono istituiti tre nuovi codici tributo per consentirne il versamento, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

- “2716” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

- “1946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

- “8946” denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1 commi 120 e 121, ha altresì apportato anche modiche alla disciplina del contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022, commi 120 e 121, intervenendo sull'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario, sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile e sulle modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato. Anche in questo caso, per consentirne il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, delle suddette somme, viene istituito un nuovo codice tributo:

- “2712” denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

CCNL Federculture: siglato il Protocollo d’Intesa con il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasda

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all’assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.

Maggiori garanzie dei servizi di welfare aziendale per gli iscritti al Fondo

In data 28 febbraio 2023, è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’adesione delle Aziende del settore Federculture alle prestazioni sanitarie integrative attraverso il Fondo Fasda, erogate in favore dei propri dipendenti.
Il presente Protocollo, con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, salvo recesso delle Parti, disciplina l’adesione delle medesime e l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti da esse con i relativi familiari all'assistenza sanitaria.
Il Fondo Fasda e Federculture, in considerazione del rinnovo del CCNL Federculture, hanno inteso difatti cooperare affinché le aziende aderenti possano iscrivere i propri dipendenti al Fondo stesso, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, i quali stabiliscono condizioni e modalità di adesione, al fine di dar valore alle risorse aziendali e di garantire servizi di welfare a beneficio del personale facente parte del settore cultura, turismo e tempo libero.
A tal proposito, il Protocollo prosegue affermando che, per garantire ai dipendenti le prestazioni assistenziali integrative offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, le Aziende, dal 1° gennaio 2023, possono attivare il piano sanitario base coerentemente a quanto previsto dal rinnovo del CCNL Federculture, applicato ai dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, siglato il 28 dicembre 2022, versando mensilmente e per dodici mensilità, una somma pari ad euro 14,17, in favore di ciascun lavoratore, e destinata al sistema di welfare aziendale.