Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil per il servizio sanitario regionale

Previsti 16 milioni di euro per il salario accessorio di lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale

Con accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil è stato definito lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità.
In questo modo i fondi della contrattazione integrativa delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno incrementati nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022.
Con le risorse stanziate verrà finanziato il trattamento economico accessorio e saranno coinvolti complessivamente oltre 56mila professionisti del comparto sanitario: operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e altri operatori non medici. Al momento rimane escluso il personale dirigenziale, per il quale si è in attesa della sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021, al fine di valutare le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022.
In sede di contrattazione integrativa aziendale, le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende per perseguire politiche di crescita e valorizzazione professionale del personale, quali per esempio le progressioni tra le aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di lavoro.

Previsti 16 milioni di euro per il salario accessorio di lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale

Con accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil è stato definito lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità.
In questo modo i fondi della contrattazione integrativa delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno incrementati nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022.
Con le risorse stanziate verrà finanziato il trattamento economico accessorio e saranno coinvolti complessivamente oltre 56mila professionisti del comparto sanitario: operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e altri operatori non medici. Al momento rimane escluso il personale dirigenziale, per il quale si è in attesa della sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021, al fine di valutare le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022.
In sede di contrattazione integrativa aziendale, le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende per perseguire politiche di crescita e valorizzazione professionale del personale, quali per esempio le progressioni tra le aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di lavoro.

L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Le indicazioni dell'INPS sull'indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L'INPS è tornata sul tema dell'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l'intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l'articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l'articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L'INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d’Italia o dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l’identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l’accessibilità da parte della Consob e della Banca d’Italia per l’esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all’emittente resta la verifica della legittimazione all’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell’emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all’art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all’articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all’art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell’emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell’emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall’articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all’identificazione dell’investitore professionale e le informazioni necessarie all’identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell’attività.

 

 

Pubblicato in G.U., il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 contenente disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Il decreto legge introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi. Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio  per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

 

L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il registro ha, dunque, la funzione di garantire l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni  attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Consente, inoltre, direttamente o indirettamente, l'identificazione dei soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di permetterne la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate tali scritturazioni ha sempre la possibilità di accedere alle scritturazioni relative ai propri strumenti finanziari  digitali  ed estrarre copia in formato elettronico, restandovi comunque sempre garantita l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

 

Per il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in suddetto registro ne consegue la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, mentre in capo all'emittente resta la verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali.

Ai fini dell'emissione nel registro in forma digitale:

  • di azioni, le informazioni elencate all'art. 2354 del c.c. e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui  all'articolo 2355-bis del c.c. risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo;
  • di obbligazioni, le informazioni elencate all'art. 2414 del c.c., nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, anche attraverso registro;
  • di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2483 del c.c., risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito, i termini e le condizioni dell'emissione nonchè le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del c.c., le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale e le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti;
  • di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa o risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale.

A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali, non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT, è associata una strategia di transizione chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile al fine di garantire il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile. Nel caso, invece, di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT, secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE)  858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento  del regime di forma e circolazione degli strumenti  finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività.

 

Le retribuzioni convenzionali del 2023 per i lavoratori italiani all’estero

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all’anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all'estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all'anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l'articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Manageritalia Executive Professional: Ltc in forma temporanea compresa nella quota associativa

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
– una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
– l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L’attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L’assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

Long Term Care temporanea per coprire il risk management di ogni professionista

La tematica della non autosufficienza sta diventando di notevole rilevanza, perché l’evoluzione demografica ha determinato: un aumento esponenziale dei bisogni sociosanitari legati all’invecchiamento, ed un incremento delle spese sostenute dal personale di comparto aderente.
Le polizze assicurative Long Term Care che tutelano tutte le persone che per qualsiasi causa perdano la propria autosufficienza, stanno sempre più prendendo piede nel mercato delle assicurazioni.
Questa tipologia di copertura assicurativa prevede due diverse prestazioni:
- una rendita per aiutare l’assicurato e la sua famiglia a sopportare i costi derivanti dalla perdita dell’autosufficienza;
oppure
- l’attivazione di una serie di servizi socioassistenziali.
In Italia, il mercato delle polizze Long Term Care è caratterizzato da prodotti ad adesione individuale con costi importanti ed elevati per i singoli assicurati e quindi di difficile sostenibilità, per questo Manageritalia ha deciso di stipulare tale polizza collettiva in forma temporanea il cui costo pari ad euro 120,00, è contenuto nella quota associativa Manageritalia per tutti gli Executive Professional con età inferiore ai 69 anni. Difatti, dopo aver inserito la tutela anzidetta nel contratto dirigenti già dal 2001, ora risulta inglobata anche nel sistema di welfare offerto agli Executive Professional, coprendoli con una tutela di natura superiore all’importo della stessa quota associativa.
Trattasi di un piano di assicurazione per eventi imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza, garantendo una rendita mensile vitalizia netta di euro 1.000,00 attivata nel momento in cui l’associato non sia più in grado di svolgere in maniera autonoma 4 delle 6 attività elementari del vivere quotidiano (lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, muoversi e spostarsi).
L'attivazione della polizza per gli associati avviene automaticamente con il pagamento della quota associativa a Manageritalia senza alcun questionario sanitario, restando invece esclusi solo i portatori di invalidità o coloro che, alla data di ingresso in copertura, non siano già in grado di svolgere una delle sei attività sopra riportate.
L'assicurazione copre sino al raggiungimento dei 70 anni di età.
Da ultimo, si ricorda che la quota d’iscrizione 2023 a Manageritalia Executive Professional è pari ad euro 120,00 per chi ha meno di 69 anni ed euro 90,00 per chi ne ha 69 o più, e che, oltre a numerosi servizi e vantaggi per la professione e la famiglia, include altresì alcune novità in tema di welfare e di sviluppo professionale.

CIPL Edilizia Industria – Ancona: accordo per la determinazione degli importi EVR

Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018

Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell’anno 2023.
Con l’accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l’accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
– numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
– monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
– ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
– rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l’accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l’anno 2023 (Gennaio 2023 – maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.

 

Operai – Minimi paga base orari/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati – Stipendi minimi mensili/EVR – decorrenza 1° gennaio 2023

 

LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Nell’anno 2023 l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018

Il giorno 13 febbraio 2023 ad Ancona il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance e Fillea-Cgil Provinciale, Filca-Cisl Provinciale, Feneal-Uil provinciale hanno definito gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da liquidare nell'anno 2023.
Con l'accordo del 2014 l’EVR veniva stabilito nella misura del 4% dei minimi tabellari allora in vigore, con determinazione dei primi 3 parametri da applicare, cui si aggiungeva un quarto stabilito territorialmente. Successivamente con l'accordo del 2021 le Parti sociali hanno previsto che le incidenze ponderali in termini percentuali dei singoli parametri sono individuate nel modo seguente:
- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile Ancona: 25%;
- monte salari denunciato in Cassa Edile Ancona: 25%;
- ore denunciate in Cassa Edile Ancona: 25%;
- rapporto tra massa salariale versata e quella denunciata: 25%.
Con l'accordo raggiunto il mese scorso le Parti hanno inoltre previsto che per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni, per l'anno 2023 (Gennaio 2023 - maggio 2023) il triennio di riferimento è 2020-2021-2022, mentre il triennio di confronto 2019-2020-2021. Pertanto nell’anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) l’EVR da liquidare sarà pari al 4% dei minimi tabellari del 2018, determinato dalle tabelle che seguono.

 

Operai - Minimi paga base orari/EVR - decorrenza 1° gennaio 2023

  EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE

Operaio di quarto livello

0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,1792
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,1592

Impiegati - Stipendi minimi mensili/EVR - decorrenza 1° gennaio 2023

 

LIVELLI EVR
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Le Parti hanno precisato altresì che per quanto non previsto e disciplinato dal verbale, valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014 e del CIPL del 17 giugno 2021, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Invalidità: il punto sulla semplificazione delle procedure

L’INPS riepiloga le modalità operative vigenti e le attività per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria (INPS, messaggio 17 marzo 2023, n. 1060).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha tracciato il quadro delle modalità operative e delle nuove iniziative in materia procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

In particolare, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona.

La produzione degli atti può trovare impulso:

– su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

– su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito istituzionale dell’INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile sia per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC), sia per le revisioni sanitarie.

Soltanto qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Peraltro, le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale. È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

Il ruolo del PNRR

In riferimento al tema in questione, l’attuazione del PNRR ha avuto a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”. È stato implementato, infatti, il servizio di domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e all’istituto di patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della Legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Questo servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.

Infine, in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’INPS ha reso noto che sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto, in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

L'INPS riepiloga le modalità operative vigenti e le attività per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria (INPS, messaggio 17 marzo 2023, n. 1060).

Con il messaggio in commento, l'INPS ha tracciato il quadro delle modalità operative e delle nuove iniziative in materia procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 29-ter del D.L. n. 76/2020.

In particolare, la norma, al fine di semplificare e innovare il procedimento di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, ha previsto che le commissioni mediche preposte all’accertamento sanitario sono autorizzate a definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare il soggetto a visita diretta, a condizione che la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. Qualora, al contrario, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione una valutazione sufficiente del quadro clinico, la commissione medica di accertamento convocherà la persona.

La produzione degli atti può trovare impulso:

- su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità sotto descritte;

- su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito istituzionale dell'INPS, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

La valutazione agli atti è immediatamente applicabile sia per tutte le domande di primo accertamento e di aggravamento dove l’INPS procede direttamente alla valutazione degli stati invalidanti in convenzione con le regioni (CIC), sia per le revisioni sanitarie.

Soltanto qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta.

Peraltro, le nuove modalità semplificate di definizione del giudizio medico-legale non fanno venire meno quanto indicato dalla commissione medica superiore in materia di revisioni, seppure in riferimento a specifiche menomazioni e malattie invalidanti. Pertanto, la rivedibilità del verbale sanitario deve essere prevista esclusivamente nei casi in cui sussistano effettive possibilità di miglioramento del quadro anatomo-funzionale, tali da comportare ipotesi di un futuro diverso giudizio medico-legale. È necessario, inoltre, che i tempi di previsione della revisione, laddove dovuta, siano congrui in ragione delle patologie esaminate.

Il ruolo del PNRR

In riferimento al tema in questione, l'attuazione del PNRR ha avuto a oggetto il “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”. È stato implementato, infatti, il servizio di domanda online che consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e all'istituto di patronato, in caso di presentazione di nuova domanda di invalidità civile o di aggravamento, di poter allegare la documentazione, cliccando direttamente sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu, denominata “Allegazione documentazione sanitaria (art. 29-ter della Legge n. 120/2020)”, che consente di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda. Questo servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria.

Infine, in aderenza alla ratio della norma e al fine di dare compiuta attuazione all’articolo 29-ter, l’INPS ha reso noto che sta portando a termine un’implementazione dei sistemi informatici che connettono le ASL con l’Istituto, in modo da consentire la visualizzazione della documentazione sanitaria allegata e quindi, ove possibile, la definizione dei verbali agli atti anche da parte delle commissioni mediche delle ASL.

Garante Privacy: messaggistica via sms e accesso alla posta elettronica del lavoratore

 

Il Garante Privacy torna a pronunciarsi sul tema della conservazione del contenuto di messaggi e dell’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore per difesa in giudizio (nota del 15 marzo n. 501).

Il Garante Privacy ricorda che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni, di cui anzi è fatto espressamente divieto a meno che non sia autorizzata dall’utente con specifico e libero consenso per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. A tal proposito l’Autorità si è espressa nei confronti di una società di servizi di messaggistica, a seguito di accertamenti ispettivi su segnalazione e reclamo, che aveva conservato il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) senza aver acquisito autorizzazione espressa dagli stessi. Tra le altre violazioni riscontrate dal Garante: la conservazione dei dati di traffico senza che fosse prevista una distinzione tra i dati conservati per finalità di giustizia e quelli conservati per altre finalità (fatturazione o consultazione da parte del cliente) e la mancanza di una distinzione dei tempi di conservazione dei dati (data retention) in base alle finalità. Il Garante, pur considerando le misure correttive adottate dalla società a seguito dei vari accertamenti ispettivi, ha ammonito la società per le violazioni riscontrate e ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 80mila euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dalla stessa.

 

Riguardo, invece, all’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore in sede di difesa in giudizio, il Garante ricorda come il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto non annulli di conseguenza il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, tanto più riguardo a messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. Tanto è emerso in seguito alla sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto (riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera) e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società. L’Autorità, avendo accertato che l’azienda non ha fornito all’interessata nè idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati, ha sanzionato l’azienda, osservando che né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali.

 

Il Garante Privacy torna a pronunciarsi sul tema della conservazione del contenuto di messaggi e dell'ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore per difesa in giudizio (nota del 15 marzo n. 501).

Il Garante Privacy ricorda che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni, di cui anzi è fatto espressamente divieto a meno che non sia autorizzata dall’utente con specifico e libero consenso per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. A tal proposito l’Autorità si è espressa nei confronti di una società di servizi di messaggistica, a seguito di accertamenti ispettivi su segnalazione e reclamo, che aveva conservato il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) senza aver acquisito autorizzazione espressa dagli stessi. Tra le altre violazioni riscontrate dal Garante: la conservazione dei dati di traffico senza che fosse prevista una distinzione tra i dati conservati per finalità di giustizia e quelli conservati per altre finalità (fatturazione o consultazione da parte del cliente) e la mancanza di una distinzione dei tempi di conservazione dei dati (data retention) in base alle finalità. Il Garante, pur considerando le misure correttive adottate dalla società a seguito dei vari accertamenti ispettivi, ha ammonito la società per le violazioni riscontrate e ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 80mila euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dalla stessa.

 

Riguardo, invece, all'ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore in sede di difesa in giudizio, il Garante ricorda come il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto non annulli di conseguenza il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, tanto più riguardo a messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. Tanto è emerso in seguito alla sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto (riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera) e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società. L'Autorità, avendo accertato che l'azienda non ha fornito all’interessata nè idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati, ha sanzionato l'azienda, osservando che né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali.

Autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, indicazioni per l’indennità una tantum

L’INPS riepiloga i requisiti di accesso all’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti ed estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, indicando modalità e termini di presentazione della domanda (INPS, circolare 16 marzo 2023, n. 30).

Come noto, il D.M. 7 dicembre 2022, introducendo l’articolo 2-bis al decreto interministeriale 19 agosto 2022, ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità dallo stesso decreto interministeriale.

 

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all’articolo 2, comma 2, aveva infatti previsto, tra i requisiti di accesso, anche la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022: tale requisito non è più necessario per i lavoratori autonomi e i professionisti a seguito della modifica apportata dal D.M. 7 dicembre 2022.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga innanzitutto i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto, ovvero: a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021; b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

 

In presenza di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro: in tal caso, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

 

Entro la data del 30 aprile 2023 i lavoratori destinatari del beneficio dovranno presentare apposita domanda in via esclusivamente telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

 

La domanda è disponibile accedendo con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >, dove selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

 

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

 

L’INPS ricorda che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui sopra, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS

 

Nella compilazione della domanda, il soggetto interessato deve indicare, a pena di inammissibilità e sotto la sua responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Riguardo al requisito reddituale, si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

 

Infine, nella circolare in commento, vengono indicati il finanziamento della misura, il monitoraggio del limite di spesa e le istruzioni contabili.

 

 

L'INPS riepiloga i requisiti di accesso all'indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti ed estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, indicando modalità e termini di presentazione della domanda (INPS, circolare 16 marzo 2023, n. 30).

Come noto, il D.M. 7 dicembre 2022, introducendo l’articolo 2-bis al decreto interministeriale 19 agosto 2022, ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità dallo stesso decreto interministeriale.

 

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all’articolo 2, comma 2, aveva infatti previsto, tra i requisiti di accesso, anche la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022: tale requisito non è più necessario per i lavoratori autonomi e i professionisti a seguito della modifica apportata dal D.M. 7 dicembre 2022.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga innanzitutto i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto, ovvero: a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021; b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

 

In presenza di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro: in tal caso, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

 

Entro la data del 30 aprile 2023 i lavoratori destinatari del beneficio dovranno presentare apposita domanda in via esclusivamente telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

 

La domanda è disponibile accedendo con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >, dove selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA”.

 

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

 

L'INPS ricorda che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui sopra, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS

 

Nella compilazione della domanda, il soggetto interessato deve indicare, a pena di inammissibilità e sotto la sua responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Riguardo al requisito reddituale, si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 - lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato - sono tra loro alternative.

 

Infine, nella circolare in commento, vengono indicati il finanziamento della misura, il monitoraggio del limite di spesa e le istruzioni contabili.

 

 

CCNL Enel: accordo per la conversione del Premio di risultato in prestazioni welfare

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l’accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l’utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L’intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%. 

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l'accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E' stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l'utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L'intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%.