CCNL Cuoio e Pelli – Industria: varata la piattaforma

Aumenti retributivi e delle indennità, revisione dell’inquadramento contrattuale maggiori diritti in tema di conciliazione vita – lavoro tra i temi principali

Il CCNL Cuio e Pelli – Industria siglato tra l’Associazione Italiana Manufatturieri Pelli e succedanei (AIMPES) e Fictem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec ed applicabile a tutti i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime scadrà il prossimo 31 marzo e pertanto i sindacati hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo e il documento sarà inviato a controparte. La vigenza del prossimo contratto nazionale dovrà avere durata triennale ed esattamente dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026. 
Di seguito gli argomenti principali che sono stati trattati, anche alla luce del fatto che il fatturato totale delle aziende del settore ha superato i livelli pre-Covid con un fatturato totale di oltre 10 miliardi di euro. 
Parte economica
Avanzata una richiesta economica pari ad un aumento di 220,00 euro mensili al 3°livello per il prossimo triennio.
Previsto, inoltre, un aumento delle indennità di turno e dei contributi aziendali destinati a Previmoda (Fondo di previdenza complementare) e a Sanimoda (Fondo sanitario). 
Parte normativa 
Si richiedono miglioramenti sul tema dei diritti individuali e per quanto riguarda sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e sulle tutele in caso di malattia. 
Argomento centrale, inoltre, è la revisione dell’inquadramento contrattuale, al fine di riconoscere maggiormente la professionalità dei lavoratori. 

Aumenti retributivi e delle indennità, revisione dell'inquadramento contrattuale maggiori diritti in tema di conciliazione vita - lavoro tra i temi principali

Il CCNL Cuio e Pelli - Industria siglato tra l'Associazione Italiana Manufatturieri Pelli e succedanei (AIMPES) e Fictem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec ed applicabile a tutti i dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime scadrà il prossimo 31 marzo e pertanto i sindacati hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo e il documento sarà inviato a controparte. La vigenza del prossimo contratto nazionale dovrà avere durata triennale ed esattamente dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026. 
Di seguito gli argomenti principali che sono stati trattati, anche alla luce del fatto che il fatturato totale delle aziende del settore ha superato i livelli pre-Covid con un fatturato totale di oltre 10 miliardi di euro. 
Parte economica
Avanzata una richiesta economica pari ad un aumento di 220,00 euro mensili al 3°livello per il prossimo triennio.
Previsto, inoltre, un aumento delle indennità di turno e dei contributi aziendali destinati a Previmoda (Fondo di previdenza complementare) e a Sanimoda (Fondo sanitario). 
Parte normativa 
Si richiedono miglioramenti sul tema dei diritti individuali e per quanto riguarda sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro e sulle tutele in caso di malattia. 
Argomento centrale, inoltre, è la revisione dell’inquadramento contrattuale, al fine di riconoscere maggiormente la professionalità dei lavoratori. 



Lavoratori marittimi e trasmissione telematica del certificato di malattia

L’INPS fornisce alcune precisazioni in merito all’invio del certificato di malattia dei lavoratori del settore marittimo alla luce della normativa vigente sulla trasmissione esclusivamente telematica della certificazione medica (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 897).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

 

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 55-septies, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

 

L’INPS, nel messaggio in commento, torna a occuparsi della certificazione di malattia dei lavoratori marittimi fornendo alcune precisazioni in merito, tenuto conto della specificità del settore in questione e del quadro normativo vigente. 

 

La competenza all’assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi viene ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore marittimo. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari – cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” – risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

 

L’Istituto precisa dunque che, relativamente agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica.

 

Già in precedenza (messaggio n. 610/2020) era stato comunicato l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.

 

L’INPS ricorda poi che il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, oltre che di prevenzione dal rischio di comportamenti fraudolenti.

L'INPS fornisce alcune precisazioni in merito all'invio del certificato di malattia dei lavoratori del settore marittimo alla luce della normativa vigente sulla trasmissione esclusivamente telematica della certificazione medica (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 897).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, e successive modificazioni, la certificazione medica è trasmessa dal medico curante esclusivamente per via telematica.

 

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 55-septies, co. 4, D.Lgs. n. 165/2001).

 

L’INPS, nel messaggio in commento, torna a occuparsi della certificazione di malattia dei lavoratori marittimi fornendo alcune precisazioni in merito, tenuto conto della specificità del settore in questione e del quadro normativo vigente. 

 

La competenza all’assistenza sanitaria dei lavoratori marittimi viene ripartita tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del S.S.N.

 

Come noto, dal 1° gennaio 2014, l’INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore marittimo. All’atto dell’acquisizione della gestione INPS, la certificazione medica era rilasciata mediante utilizzo di specifici formulari da parte degli ambulatori USMAF/SASN/rete di medici fiduciari - cosiddetti modelli “MAL 1”, “MAL 2” e “MAL 3” - risalenti alla precedente gestione IPSEMA per conto INPS.

 

L’Istituto precisa dunque che, relativamente agli assistiti marittimi, dismessi dall’assistenza USMAF-SASN che transitano, pertanto, negli elenchi degli assistiti del S.S.N. successivamente alla perdita della qualificazione specifica di lavoratore navigante, la certificazione di malattia va trasmessa in modalità telematica.

 

Già in precedenza (messaggio n. 610/2020) era stato comunicato l’avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN.

 

L’INPS ricorda poi che il processo relativo all’invio della certificazione telematica di malattia determina effetti positivi sul piano della semplificazione, della trasparenza dell’azione amministrativa e della riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori che hanno i requisiti previsti dalla legge, oltre che di prevenzione dal rischio di comportamenti fraudolenti.

CIRL Edilizia-Catania: determinato l’EVR per il 2023

Erogato nella misura del 3% l’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato – 3° livello 0,18
Operaio qualificato – 2° livello 0,16
Operaio comune – 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato – 3° livello 0,12
Operaio qualificato – 2° livello 0,11
Operaio comune – 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 

Una volta definito l’Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .

Erogato nella misura del 3% l'Elemento Variabile della Retribuzione 2023

In data 24 febbraio 2023, è stato siglato tra Ance-Catania, Feneal-Uil Catania, Filca-Cisl Catania e Fillea-Cgil Catania, il Verbale di Accordo Sindacale di verifica e di determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) anno 2023.
Da verifiche realizzate sull’andamento degli indicatori raccolti e sul peso ponderale, il valore dell’Evr è fissato nella percentuale del 3%.
Le Imprese infatti, procederanno entro il 31 marzo 2023, alle verifiche degli indicatori e del volume di affari Iva. Pertanto, in presenza di indicatori aziendali pari o positivi, queste corrisponderanno l’Elemento Variabile della Retribuzione come di seguito riportato.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,20
Operaio specializzato - 3° livello 0,18
Operaio qualificato - 2° livello 0,16
Operaio comune - 1° livello 0,14
Custodi B 0,13
Custodi C 0,11

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 48,92
6° livello 44,03
5° livello 36,69
4° livello 34,24
3° livello 31,77
2° livello 28,62
1° livello 24,46

In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’Azienda verserà l’Evr come previsto nelle tabelle sottostanti.

 

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0,13
Operaio specializzato - 3° livello 0,12
Operaio qualificato - 2° livello 0,11
Operaio comune - 1° livello 0,09
Custodi B 0,08
Custodi C 0,07

 

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
7° livello 31,80
6° livello 28,62
5° livello 23,85
4° livello 22,26
3° livello 20,67
2° livello 18,60
1° livello 15,90

 

Una volta definito l'Evr in relazione agli indicatori aziendali, la sua corresponsione, il cui calcolo deve essere realizzato in base alle ore lavorative ordinarie effettuate, può esser erogata anche in quote mensili al personale in forza. Per gli impiegati, l’erogazione avviene ogni mese, relativamente ai periodi effettivamente lavorati, per un massimo di 173 ore al mese.
Circa l’anno 2023, l’Evr viene versato per massimo 12 mesi.
Le Parti Firmatarie del Verbale di Accordo, riconoscono altresì che, gli importi dell’Evr, rispettano le caratteristiche previste dalle norme di legge vigenti in materia di tassazione agevolata di erogazioni di premi.
Da ultimo, si specifica pure, che per ogni altro dettaglio deve farsi riferimento all’art. 1 Cipl 25 febbraio 2022 .

Sottoscritto tra AEI e Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac il CCNL per i piloti di velivoli ad ala fissa

Sottoscritto il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale

Il 1° marzo 2023 è stato sottoscritto tra AEI (Associazione Elicotteristica Italiana, aderente al sistema Confindustriale), che rappresenta le aziende operanti nel settore della Protezione Civile, Antincendio Boschivo- AIB e dell’attività Corporate a mezzo aeromobili ad ala fissa, e le OO.SS. Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale. L’accordo decorre dal  1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024.
La stipula del primo contratto per questa categoria di lavoratori intende rappresentare, come affermano le OO.SS., un segnale di rinnovata vitalità per un settore connotato da elevate competenze e professionalità, alto senso di responsabilità e dedizione al lavoro, e che provvede alla fornitura di servizi strategici per il Paese e per le Comunità locali, a tutela dei cittadini e del patrimonio boschivo nazionale.
L’intesa raggiunta rappresenta il risultato di un percorso portato avanti con l’obiettivo primario di dotare questo settore specifico di una regolamentazione dei rapporti di lavoro a livello nazionale.
In quest’ottica, concludono le OO.SS., le parti si adopereranno nei confronti degli stakeholders istituzionali affinché all’interno dei capitolati di gara e contratti di appalto, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli Appalti, vengano inserite apposite clausole che impegnino le aziende appaltatrici all’applicazione del CCNL e forme di vigilanza e controllo da parte della committenza in merito al rispetto dello stesso.

Sottoscritto il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale

Il 1° marzo 2023 è stato sottoscritto tra AEI (Associazione Elicotteristica Italiana, aderente al sistema Confindustriale), che rappresenta le aziende operanti nel settore della Protezione Civile, Antincendio Boschivo- AIB e dell’attività Corporate a mezzo aeromobili ad ala fissa, e le OO.SS. Fit-Cisl, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, il primo contratto per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale. L'accordo decorre dal  1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024.
La stipula del primo contratto per questa categoria di lavoratori intende rappresentare, come affermano le OO.SS., un segnale di rinnovata vitalità per un settore connotato da elevate competenze e professionalità, alto senso di responsabilità e dedizione al lavoro, e che provvede alla fornitura di servizi strategici per il Paese e per le Comunità locali, a tutela dei cittadini e del patrimonio boschivo nazionale.
L'intesa raggiunta rappresenta il risultato di un percorso portato avanti con l’obiettivo primario di dotare questo settore specifico di una regolamentazione dei rapporti di lavoro a livello nazionale.
In quest'ottica, concludono le OO.SS., le parti si adopereranno nei confronti degli stakeholders istituzionali affinché all’interno dei capitolati di gara e contratti di appalto, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli Appalti, vengano inserite apposite clausole che impegnino le aziende appaltatrici all’applicazione del CCNL e forme di vigilanza e controllo da parte della committenza in merito al rispetto dello stesso.

Invalidità civile per i minorenni, semplificazione delle domande

Al via il nuovo servizio online per la domanda semplificata per i minori, rivolto ai patronati e alle associazioni dei disabili (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 892).

L’INPS ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori, già reso disponibile per i maggiorenni, rivolto ai Patronati e alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’accesso al nuovo servizio avviene attraverso il portale dell’Istituto, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica, ovvero i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.

Tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta presso il patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” – se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori – è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. L’autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.

Al via il nuovo servizio online per la domanda semplificata per i minori, rivolto ai patronati e alle associazioni dei disabili (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 892).

L'INPS ha reso noto il rilascio del nuovo servizio di acquisizione online della domanda semplificata di invalidità civile per i minori, già reso disponibile per i maggiorenni, rivolto ai Patronati e alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità. L’accesso al nuovo servizio avviene attraverso il portale dell’Istituto, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).

La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione di una eventuale prestazione economica, ovvero i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.

Tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda e, a tal fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo. Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta presso il patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.

Infine, nel caso si opti per il pagamento della prestazione economica con la modalità “in contanti presso lo sportello” - se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori - è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. L'autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.

Ebret Toscana: erogazione di contributi a fondo perduto 2023

Ebret Toscana: erogazione di contributi a fondo perduto 2023

Versamenti contributivi del 15% per le Aziende artigiane iscritte all’Ente Bilaterale Artigianato Toscano

A tutte le Aziende iscritte ad Ebret (Ente Bilaterale Artigianato Toscano), saranno corrisposti contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni riconosciute a livello internazionale), per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, nonché per prestazioni a titolo di autoproduzione di energia.
Nell’ambito della nuova campagna riservata agli imprenditori, l’Ente infatti, mette a disposizione un contributo in misura del 15% dei costi sostenuti dall’Azienda fino ad un massimo di euro 3.000,00, nei casi di:
Innovazione tecnologica tramite l’acquisto di macchinari, strumenti e brevetti; interventi di impiantistica solo se collegati agli acquisti oggetto della domanda di intervento, finalizzati alle esigenze innovative; nonché, interventi di domotica solo se finalizzati alle esigenze innovative del prodotto o del ciclo produttivo. Non viene incluso l’acquisto di autovetture, furgoni, autocarri o simili, mentre invece è compreso l’allestimento tecnologico. Tale prestazione è destinata solo ad aziende già esistenti; escludendo invece le spese di avvio attività, e considerando solo quelle con fatture datate nei 12 mesi successivi all’inizio dell’attività aziendale. E’ stata altresì confermata la digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e del commercio elettronico, tramite l’acquisto di beni informatici hardware e software, e le consulenze se finalizzate all’informatizzazione stessa.
– Interventi di internazionalizzazione e /o promozione mediante l’acquisto di spazi espositivi nelle fiere; consulenze nella gestione di contratti internazionali (in questo caso occorre inviare anche una copia del contratto di consulenza); costi sostenuti per l’ideazione dell’intervento promozionale, realizzazione o restyling di siti internet; nonché, consulenze finalizzate alla realizzazione di ricerche di mercato e ricerche mirate di clienti su specifici mercati nazionali ed internazionali, ed alla realizzazione di campagne di digital marketing.
Ottenimento della certificazione di qualità dell’Azienda o di altre certificazioni internazionalmente riconosciute.
Possono domandare le prestazioni di cui sopra, tutte le Imprese che, al momento della presentazione della richiesta, abbiano versato regolarmente i contributi Ebna per almeno un anno o che, nel caso di Aziende che hanno iniziato la propria attività con lavoratori da meno di un anno, abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva l’obbligo di iscrizione all’Ebret.
– Contributo Certificazione Iso 45001
Tale prestazione viene erogata alle aziende iscritte all’Ente Bilaterale che intendono ottenere la certificazione Iso 45001.
Per poter accedere al contributo, deve esserne fatta richiesta entro 45 giorni dall’ottenimento della certificazione, ma, in via preliminare, l’Azienda è comunque tenuta a contattare il Cpra Toscana per definire il percorso più idoneo e la modalità di partecipazione del Rlst/Rls. Oltre al supporto gratuito in fase preliminare a cura del Cpra Toscana, saranno rimborsate tutte le spese sopportate in fase di consulenza fino ad un massimo di euro 1.500,00, mentre il rimborso in fase di certificazione, fino ad un massimo di euro 1.300,00.
Da ultimo Ebret Toscana comunica altresì che, la domanda per ottenere il contributo a fondo perduto, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Ebret Toscana: erogazione di contributi a fondo perduto 2023

Versamenti contributivi del 15% per le Aziende artigiane iscritte all'Ente Bilaterale Artigianato Toscano

A tutte le Aziende iscritte ad Ebret (Ente Bilaterale Artigianato Toscano), saranno corrisposti contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, per l’ottenimento della certificazione di qualità (o altre certificazioni riconosciute a livello internazionale), per interventi sulla partecipazione a fiere, internazionalizzazione e promozione, nonché per prestazioni a titolo di autoproduzione di energia.
Nell’ambito della nuova campagna riservata agli imprenditori, l'Ente infatti, mette a disposizione un contributo in misura del 15% dei costi sostenuti dall’Azienda fino ad un massimo di euro 3.000,00, nei casi di:
- Innovazione tecnologica tramite l'acquisto di macchinari, strumenti e brevetti; interventi di impiantistica solo se collegati agli acquisti oggetto della domanda di intervento, finalizzati alle esigenze innovative; nonché, interventi di domotica solo se finalizzati alle esigenze innovative del prodotto o del ciclo produttivo. Non viene incluso l’acquisto di autovetture, furgoni, autocarri o simili, mentre invece è compreso l'allestimento tecnologico. Tale prestazione è destinata solo ad aziende già esistenti; escludendo invece le spese di avvio attività, e considerando solo quelle con fatture datate nei 12 mesi successivi all’inizio dell’attività aziendale. E' stata altresì confermata la digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e del commercio elettronico, tramite l’acquisto di beni informatici hardware e software, e le consulenze se finalizzate all’informatizzazione stessa.
Interventi di internazionalizzazione e /o promozione mediante l’acquisto di spazi espositivi nelle fiere; consulenze nella gestione di contratti internazionali (in questo caso occorre inviare anche una copia del contratto di consulenza); costi sostenuti per l’ideazione dell’intervento promozionale, realizzazione o restyling di siti internet; nonché, consulenze finalizzate alla realizzazione di ricerche di mercato e ricerche mirate di clienti su specifici mercati nazionali ed internazionali, ed alla realizzazione di campagne di digital marketing.
- Ottenimento della certificazione di qualità dell’Azienda o di altre certificazioni internazionalmente riconosciute.
Possono domandare le prestazioni di cui sopra, tutte le Imprese che, al momento della presentazione della richiesta, abbiano versato regolarmente i contributi Ebna per almeno un anno o che, nel caso di Aziende che hanno iniziato la propria attività con lavoratori da meno di un anno, abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva l’obbligo di iscrizione all’Ebret.
Contributo Certificazione Iso 45001
Tale prestazione viene erogata alle aziende iscritte all’Ente Bilaterale che intendono ottenere la certificazione Iso 45001.
Per poter accedere al contributo, deve esserne fatta richiesta entro 45 giorni dall’ottenimento della certificazione, ma, in via preliminare, l’Azienda è comunque tenuta a contattare il Cpra Toscana per definire il percorso più idoneo e la modalità di partecipazione del Rlst/Rls. Oltre al supporto gratuito in fase preliminare a cura del Cpra Toscana, saranno rimborsate tutte le spese sopportate in fase di consulenza fino ad un massimo di euro 1.500,00, mentre il rimborso in fase di certificazione, fino ad un massimo di euro 1.300,00.
Da ultimo Ebret Toscana comunica altresì che, la domanda per ottenere il contributo a fondo perduto, deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Bonus asilo nido e supporto domiciliare, al via le domande per il 2023

L’INPS comunica la possibilità di presentare le domande relative all’anno 2023 per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 889).

Parte la procedura telematica di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per l’anno 2023 previste dall’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016. Si tratta, nello specifico, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS precisa i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze, gli importi del contributo parametrati all’ISEE minorenni e le forme di erogazione.

 

Rette asili nido 

 

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, per cui, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Per ogni mensilità prenotata, al fine di velocizzare l’istruttoria, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, inserendo l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti – sempre relativi alla mensilità selezionata – nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

 

Forme di supporto domiciliare

 

Per accedere a questo contributo, la domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La domanda per il supporto domiciliare non può essere presentata da coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del cosiddetto bonus asilo nido.

 

Modalità di presentazione delle domande

 

Le domande per i contributi citati devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale web istituzionale o gli istituti di patronato.

l servizio online di presentazione della domanda, in particolare, è raggiungibile dal sito istituzionale dell’INPS, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

 

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

Viene illustrata la procedura di inserimento della documentazione a supporto che, ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

E’ prevista anche la possibilità di inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali: in questo caso, tenuto conto dell’impossibilità di reperire l’indicatore ISEE minorenni, il pagamento del beneficio avverrà in misura minima.

 

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità e l’erogazione avviene in forma rateizzata.

 

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

 

L’Istituto rende noto che, nel caso in cui rimangano a disposizione risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.

L'INPS comunica la possibilità di presentare le domande relative all'anno 2023 per ottenere le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e forme di supporto presso la propria abitazione (INPS, messaggio 2 marzo 2023, n. 889).

Parte la procedura telematica di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per l'anno 2023 previste dall’articolo 1, comma 355, della Legge n. 232/2016. Si tratta, nello specifico, del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali e del contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

 

Nel messaggio in oggetto, l'INPS precisa i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze, gli importi del contributo parametrati all'ISEE minorenni e le forme di erogazione.

 

Rette asili nido 

 

La domanda di contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso che ne sostiene l’onere e deve recare l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2023, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il beneficio. La prestazione spetta per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi, per cui, se il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i 3 anni d’età nel corso del 2023, sarà possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.

Il contributo per la frequenza dell’asilo nido viene erogato a fronte della presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo gli eventuali servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell’utente.

Le ricevute relative ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda potranno essere allegate in procedura inderogabilmente entro il 31 luglio 2024.

Per ogni mensilità prenotata, al fine di velocizzare l'istruttoria, l’utente potrà autocertificare l’importo richiesto in appositi campi della procedura informatica messa a disposizione dall’INPS, inserendo l’importo della retta mensile, l’eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti - sempre relativi alla mensilità selezionata - nonché l’importo relativo all’imposta di bollo pari a 2 euro. La quota inserita non dovrà, invece, comprendere la somma versata a titolo di iscrizione, il pre e post scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA), con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali per i quali l’IVA può essere rimborsata in quanto dovuta dalla cooperativa a titolo forfettario.

 

Forme di supporto domiciliare

 

Per accedere a questo contributo, la domanda deve essere presentata dal genitore o dal soggetto affidatario del minore, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione, e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

 

La domanda per il supporto domiciliare non può essere presentata da coloro che hanno chiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del cosiddetto bonus asilo nido.

 

Modalità di presentazione delle domande

 

Le domande per i contributi citati devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso il portale web istituzionale o gli istituti di patronato.

l servizio online di presentazione della domanda, in particolare, è raggiungibile dal sito istituzionale dell'INPS, digitando nel motore di ricerca “bonus nido”, premendo il pulsante “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e successivamente cliccando su “Utilizza il servizio”.

 

Nella domanda per la prestazione in esame il richiedente deve indicare a quale dei due benefici intende accedere e, qualora si intenda fruire del beneficio per più minori, è necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

 

Viene illustrata la procedura di inserimento della documentazione a supporto che, ai fini del rimborso, deve necessariamente contenere la denominazione e la Partita IVA dell’asilo nido, nome, cognome o codice fiscale del minore, mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento, nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il beneficio).

 

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse dovranno essere inviate in un unico file.

 

E' prevista anche la possibilità di inserire una domanda relativa a minori in possesso di codici fiscali rilasciati dall’Autorità giudiziaria o dagli Enti comunali: in questo caso, tenuto conto dell’impossibilità di reperire l’indicatore ISEE minorenni, il pagamento del beneficio avverrà in misura minima.

 

Il contributo massimo erogabile è determinato, nel caso di pagamento delle rate dell’asilo nido, in base al valore dell’ISEE minorenni presente l’ultimo giorno del mese precedente a cui si riferisce la mensilità e l'erogazione avviene in forma rateizzata.

 

Il contributo riconosciuto per le forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.

 

L'Istituto rende noto che, nel caso in cui rimangano a disposizione risorse finanziarie destinate alla prestazione in argomento, si provvederà alla loro erogazione a titolo di conguaglio per le rate liquidate con importo minimo, laddove sia stata attestata una DSU regolare entro il 30 giugno 2023.

Pensioni in aumento dal 1° marzo 2023

A partire dall’inizio del mese sono rivalutati anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 2 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che a partire dal 1° marzo vengono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS. Peraltro, la Legge di bilancio 2023, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (ovvero 2.101,52 euro al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. 

Invece, come già riportato, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono rivalutate a decorrere dall’inizio del mese di marzo con le modalità che seguono:

– nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;

– nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

A partire dall'inizio del mese sono rivalutati anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 2 marzo 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che a partire dal 1° marzo vengono rivalutati, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge n. 448/1998, anche i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS. Peraltro, la Legge di bilancio 2023, ha rivisto il meccanismo della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per il biennio 2023-2024. Per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo (ovvero 2.101,52 euro al mese ai valori lordi del dicembre 2022) la rivalutazione, pari al 100% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, è stata applicata dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2023, determinando un incremento delle pensioni pari al 7,3%. 

Invece, come già riportato, le pensioni superiori a quattro volte il minimo sono rivalutate a decorrere dall'inizio del mese di marzo con le modalità che seguono:

- nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;

- nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;

- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;

- nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;

- nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.

Bonus energia: estensione della comunicazione dei crediti d’imposta

Le disposizioni del provvedimento n. 44905/2023, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56785/2023).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate  n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del D.L.n. 115/2022, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Pertanto, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono approvate – con il provvedimento in commento – le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di carburante effettuate nel terzo trimestre 2022, i soggetti esercenti attività agricola e pesca potranno quindi comunicare i crediti d’imposta maturati, attraverso l’invio delle nuove versioni del modello per le comunicazioni, entro il 16 marzo 2023. Nel suddetto modello di comunicazione è stato aggiornato in particolare il quadro “B”, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il provvedimento in argomento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

 

 

Le disposizioni del provvedimento n. 44905/2023, si applicano anche al credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 56785/2023).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate  n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del D.L.n. 115/2022, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Pertanto, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta maturati, sono approvate - con il provvedimento in commento - le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle relative istruzioni di compilazione. In relazione alle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuate nel terzo trimestre 2022, i soggetti esercenti attività agricola e pesca potranno quindi comunicare i crediti d'imposta maturati, attraverso l'invio delle nuove versioni del modello per le comunicazioni, entro il 16 marzo 2023. Nel suddetto modello di comunicazione è stato aggiornato in particolare il quadro “B", dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti.

Inoltre, il provvedimento in argomento fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

 

 

CCNL Bancari: proroga del contratto

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione” fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell’inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l’aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l’occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc). 

Le Parti stipulanti hanno stabilito una nuova proroga fino al 30 aprile 

A seguito della riunione tenutasi il 1° marzo 2023, i sindacati e Abi hanno stabilito una nuova proroga del CCNL Bancari fino al 30 aprile 2023 e scaduto il 31 dicembre 2022. Le parti hanno concordato, altresì, che gli incontri che si svolgeranno entro il 30 aprile 2023 si dovranno considerare convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera sospensione" fino al 30 aprile 2023 dei termini al 31 dicembre 2022. Pertanto, per eventuali accordi che verranno raggiunti la data di decorrenza sarà il 1°gennaio 2023.
Tale proroga è avvenuta pochi giorni dopo il Comitato Esecutivo di First Cisl che ha avuto come argomenti principali salario e occupazione.
Secondo i sindacati, il salario dovrà necessariamente aumentare anche a seguito dell'inflazione avvenuta lo scorso anno anche con l'aiuto della contrattazione aziendale, che dovrà avere sempre maggior rilievo.
Per quanto riguarda l'occupazione, invece, sarà necessario ottenere una nuova assunzione per ogni uscita volontaria convenuta negli accordi sindacali ed anche sostituire le uscite per altre cause (quiescenza, dimissioni, ecc).