CCNL Trasporto aereo: rinnovata sezione Servizi ATM

Incremento retributivo, Una Tantum e Superminimo tra le principali novità del rinnovo

In data 25 novembre 2022 è stato siglato tra Enav e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA e UNICA il verbale di accordo relativo alla Parte specifica Servizi ATM-Sezioni Impianti strategici e Impianti a basso traffico.
Di seguito le novità più rilevanti.

Una Tantum
A complessiva e definitiva copertura economica dell’anno 2022, comprensiva del saldo dell’IPCA consuntivato per il periodo 2018-2021, sono previste delle quote economiche una tantum da suddividere per fasce di classe stipendiale e gruppi di categorie professionali da erogare a tutto il personale in servizio nel mese di corresponsione. Gli importi previsti per i Servizi ATM, riproporzionati sugli anni di riferimento 2020-2021-2022, verranno corrisposti considerando l’inquadramento individuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno interessato.

Minimi retributivi
I nuovi minimi saranno in vigore dal 1° gennaio 2023.
Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, saranno rivalutati secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

Livelli Minimi
1 738
2 923
3 1.107,00
4 1.329,00
5 1.550,00
6 1.771,00
7 1.994,00
8 2.215,00
9 2.362,00
10 2.512,00
11 2.657,00
12 2.805,00
13 2.952,00
Quadro 3.686,00

Scatto anomalo
A partire dal 1°gennaio 2023 entrerà in vigore lo scatto anomalo, formato da “scatto anomalo + IIS”, rivalutato a complessiva e definitiva copertura per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Livello Importo
1 156
2 157
3 157
4 158
5 158
6 159
7 159
8 160
9 160
10 160
11 160
12 160
13 160
Quadro 160

Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, l’incremento dello scatto anomalo sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1° luglio 2025.

Superminimo professionale
Dal 1° gennaio 2023 il superminimo professionale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 1.817,00

Dal 1°gennaio 2023 il superminimo professionale da ristrutturazione salariale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
– 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
– 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 232,00

Incremento retributivo, Una Tantum e Superminimo tra le principali novità del rinnovo

In data 25 novembre 2022 è stato siglato tra Enav e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA e UNICA il verbale di accordo relativo alla Parte specifica Servizi ATM-Sezioni Impianti strategici e Impianti a basso traffico.
Di seguito le novità più rilevanti.

Una Tantum
A complessiva e definitiva copertura economica dell’anno 2022, comprensiva del saldo dell’IPCA consuntivato per il periodo 2018-2021, sono previste delle quote economiche una tantum da suddividere per fasce di classe stipendiale e gruppi di categorie professionali da erogare a tutto il personale in servizio nel mese di corresponsione. Gli importi previsti per i Servizi ATM, riproporzionati sugli anni di riferimento 2020-2021-2022, verranno corrisposti considerando l’inquadramento individuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno interessato.

Minimi retributivi
I nuovi minimi saranno in vigore dal 1° gennaio 2023.
Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, saranno rivalutati secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
- 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

Livelli Minimi
1 738
2 923
3 1.107,00
4 1.329,00
5 1.550,00
6 1.771,00
7 1.994,00
8 2.215,00
9 2.362,00
10 2.512,00
11 2.657,00
12 2.805,00
13 2.952,00
Quadro 3.686,00

Scatto anomalo
A partire dal 1°gennaio 2023 entrerà in vigore lo scatto anomalo, formato da "scatto anomalo + IIS", rivalutato a complessiva e definitiva copertura per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Livello Importo
1 156
2 157
3 157
4 158
5 158
6 159
7 159
8 160
9 160
10 160
11 160
12 160
13 160
Quadro 160

Per il periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, l'incremento dello scatto anomalo sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
- 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
- 2% a decorrere dal 1° luglio 2025.

Superminimo professionale
Dal 1° gennaio 2023 il superminimo professionale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
- 2% a decorrere dal1°settembre 2023;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 1.817,00

Dal 1°gennaio 2023 il superminimo professionale da ristrutturazione salariale, a copertura economica per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, sarà rivalutato secondo le seguenti tempistiche e percentuali:
- 2% a decorrere dal 1°settembre 2023;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2024;
- 2% a decorrere dal 1°luglio 2025.

A titolo esemplificativo:

Tipo RO Cat Importo
IS H35 CTA 232,00

CCNL Grafica Editoria – Industria: proroga dell’iscrizione al “Fondo Salute Sempre”

Prorogata l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2023

Con l’accordo di proroga siglato in data 26 ottobre 2022 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2023, tra Assografici, Aie, Anes con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-UiI, è stata estesa fino al 31 dicembre del medesimo anno, l’iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa “Salute Sempre”, in favore del personale impiegato a tempo indeterminato dalle aziende grafiche ed affini, nonché dalle aziende editoriali, anche multimediali, purché tale personale non benefici già di altre forme di assistenza sanitaria.

A tal proposito, le Parti Sociali si sono pronunciate in merito asserendo che, il versamento del contributo d’iscrizione, verrà sborsato direttamente dall’azienda in quanto totalmente a suo carico.

Inoltre, qualora talune imprese avessero già in attivo altre forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, ed equipollenti al Fondo Salute Sempre, queste dovranno essere escluse dall’obbligo d’iscrizione al Fondo anzidetto.

Prorogata l'iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2023

Con l’accordo di proroga siglato in data 26 ottobre 2022 ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2023, tra Assografici, Aie, Anes con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-UiI, è stata estesa fino al 31 dicembre del medesimo anno, l'iscrizione automatica al Fondo di assistenza sanitaria integrativa "Salute Sempre", in favore del personale impiegato a tempo indeterminato dalle aziende grafiche ed affini, nonché dalle aziende editoriali, anche multimediali, purché tale personale non benefici già di altre forme di assistenza sanitaria.

A tal proposito, le Parti Sociali si sono pronunciate in merito asserendo che, il versamento del contributo d'iscrizione, verrà sborsato direttamente dall'azienda in quanto totalmente a suo carico.

Inoltre, qualora talune imprese avessero già in attivo altre forme di assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori, ed equipollenti al Fondo Salute Sempre, queste dovranno essere escluse dall'obbligo d'iscrizione al Fondo anzidetto.

Dal 1° gennaio 2023 ricondotta al premio ordinario l’assicurazione di facchini e altre categorie

Pubblicate le istruzioni operative dell’INAIL per l’assicurazione di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi (INAIL; circolare 16 dicembre 2022, n. 45).

L’INAIL ha comunicato la revisione dei premi speciali per l’assicurazione con il passaggio a premio ordinario di alcune categorie di lavoratori e altre misure a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, l’Istituto nella circolare in questione comunica: l’assoggettamento al regime assicurativo ordinario, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; l’attuazione con il premio ordinario dell’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; la revisione delle misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e, infine, l’abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

In materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.

Pubblicate le istruzioni operative dell'INAIL per l’assicurazione di barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi (INAIL; circolare 16 dicembre 2022, n. 45).

L'INAIL ha comunicato la revisione dei premi speciali per l'assicurazione con il passaggio a premio ordinario di alcune categorie di lavoratori e altre misure a partire dal 1° gennaio 2023. In particolare, l'Istituto nella circolare in questione comunica: l'assoggettamento al regime assicurativo ordinario, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi; l'attuazione con il premio ordinario dell’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità); la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne; la revisione del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP; la revisione delle misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e, infine, l'abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

In materia di denunce di infortunio e di malattia professionale, i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati. Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il certificato di variazione.

CCNL Giocattoli – Industria: elemento di garanzia retributiva entro gennaio 2023

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell’EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell'EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

Disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l'altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell'assegno unico e universale corrisposto da parte dell'INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall'articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell'IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all'integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l'efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l'occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

CCNL Abbigliamento – Industria: in vigore da gennaio l’assicurazione LTC

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo “Sistema Welfare Moda” le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento – Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo "Sistema Welfare Moda" le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento - Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un'assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

Assegno unico e universale 2023: modalità di presentazione della domanda ed erogazione

L’INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell’attenzione della nuova circolare dell’INPS.

In effetti, l’AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l’Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l’INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l’INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

 

L'INPS interviene per descrivere i casi di erogazione d’ufficio, di variazioni delle domande già presentate e di presentazione di nuove domande in caso di soggetti nuovi beneficiari (INPS, circolare 15 dicembre 2022, n. 132).

La misura dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), le relative modalità di erogazione e di presentazione delle variazioni di domande e le fattispecie nelle quali è necessario presentarne di nuove da parte di soggetti che non hanno beneficiato, sono i temi al centro dell'attenzione della nuova circolare dell'INPS.

In effetti, l'AUU costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente, ma spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda (articolo 46, D.P.R. n. 445/2000). In proposito, l'Istituto segnala con la circolare in commento a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Peraltro, l'INPS segnala che gli interventi di innovazione descritti nella citata circolare fanno parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare, l’INPS, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, informa che erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. Bisogna infatti tener conto che la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo, già citato, compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti (articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 230/2021). Inoltre, l’Istituto è esplicitamente incaricato dalla normativa di porre in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno (articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 230/2021). 

Tuttavia, alcune circostanze possono determinare la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, comportano anche la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Ad esempio, in caso di nascita di figli o di variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio oppure di variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni), ecc. In questi casi, il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

Infine, in caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale, mediante i consueti canali del portale web dell’Istituto per chi è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 o di CNS; Contact Center Integrato o istituti di patronato.

A tal proposito, l'INPS segnala che che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

Comunque, nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS oppure nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023 e e di quanto previsto in tema di importi maggiorati (articoli 4 e 5 del D.Lgs n. 230/2021).

 

Onlus: crediti d’imposta sulla fornitura di energia e gas solo per le attività connesse

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d’imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale – rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale – è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l'attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d'imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l'Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale - rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale - è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici - Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L'accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
- 70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
- 160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative.