CCNL Commercio DMO (Federdistribuzione): Una Tantum a gennaio e marzo

Al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori verrà corrisposto, in due soluzioni, un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro 

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario di settore al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori. 
L’accordo prevede la corresponsione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita 

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Il protocollo sottoscritto prevede, inoltre, l’erogazione di una somma pari a 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.  

 

Al fine di riconoscere un'anticipazione economica ai lavoratori verrà corrisposto, in due soluzioni, un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro 

Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto, Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato, in data 12 dicembre 2022, un Protocollo straordinario di settore al fine di riconoscere un’anticipazione economica ai lavoratori. 
L'accordo prevede la corresponsione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022, ed erogato in due soluzioni:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita 

Livello Importo 1° gennaio 2023 Importo 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

Gli importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Il protocollo sottoscritto prevede, inoltre, l'erogazione di una somma pari a 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.  

 

Trasformazione delle domande ALAS in NASpI e viceversa

Le indicazioni dell’INPS in materia di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore artistico, erroneamente presentate, in domande rivolte ai lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa. In effetti, nonostante le due prestazioni siano disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari siano tra loro differenti, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. 

La prestazione di disoccupazione NASpI ( articoli da 1 a 14, D.Lgs. n. 22/2015) si rivolge ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L’indennità ALAS (articolo 66, D.L. n. 73/2021), invece, si rivolge ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” e ad altre categorie di lavoratori autonomi a tempo determinato. 

La trasformazione delle due domande l’una nell’altra, comunque, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 dello stesso codice.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite in seguito con apposito separato messaggio. In presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno appunto fornite in seguito.

L’INPS fa presente, inoltre che al momento che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

 

 

 

 

Le indicazioni dell'INPS in materia di trasformazione di domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi del settore artistico, erroneamente presentate, in domande rivolte ai lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 20 dicembre 2022, n. 4581).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa. In effetti, nonostante le due prestazioni siano disciplinate da distinte disposizioni normative e le rispettive platee dei destinatari siano tra loro differenti, è possibile trasformare le domande di ALAS in domande di NASpI, e viceversa. 

La prestazione di disoccupazione NASpI ( articoli da 1 a 14, D.Lgs. n. 22/2015) si rivolge ai lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2022, agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

L'indennità ALAS (articolo 66, D.L. n. 73/2021), invece, si rivolge ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” e ad altre categorie di lavoratori autonomi a tempo determinato. 

La trasformazione delle due domande l'una nell'altra, comunque, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, nonché del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’articolo 1424 del codice civile, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 dello stesso codice.

Pertanto, le strutture territoriali dell'INPS procederanno, esclusivamente su istanza dell’interessato, alla trasformazione delle domande di ALAS in NASpI, e viceversa, secondo le modalità che verranno fornite in seguito con apposito separato messaggio. In presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate, per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni che saranno appunto fornite in seguito.

L'INPS fa presente, inoltre che al momento che nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro. Per quanto concerne, invece, l’istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS, si fa presente che nella stessa l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

 

 

 

 

CCNL Calce gesso e fibrocemento, cemento – Industria: novità sull’orario di lavoro

Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Lavoro  Operai Intermedi Impiegati
straordinario diurno 30% 30% 30%
notturno non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30%
straordinario notturno 60% 60% 75%
ordinario festivo 50% 50% 55%
straordinario festivo 60% 60% 75%
straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
ordinario festivo notturno 60% 60% 75%

Lavoro a turni

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell’infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

Previste da gennaio 2023 nuove percentuali per lavoro a turni, lavoro straordinario e lavoro notturno e festivo 

A decorrere dal 1° gennaio 2023, vengono applicate le nuove percentuali, secondo la tipologia di lavoro svolto.
Di seguito le novità in materia di lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Lavoro  Operai Intermedi Impiegati
straordinario diurno 30% 30% 30%
notturno non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati 30% --- ---
straordinario notturno 60% 60% 75%
ordinario festivo 50% 50% 55%
straordinario festivo 60% 60% 75%
straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
ordinario festivo notturno 60% 60% 75%

Lavoro a turni

Il lavoro eseguito di domenica e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario, festivo e notturno. Al personale impiegato in detti turni periodici, è applicata sulla retribuzione concernente minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.D.R., eventuali aumenti periodici di anzianità, una maggiorazione del:
a) 40% per le ore lavorate di notte;
b) 41% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2016;
c) 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dall’1.1.2017;
d) 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica;
e) 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Tali maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.

Le percentuali di cui al punto e), vengono poi computate nella retribuzione, agli effetti della gratifica natalizia o 135 mensilità, delle ferie, delle festività nazionali e infrasettimanali, della malattia e infortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.

Come si registra un contratto di comodato? Arriva il nuovo modello RAP

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d’uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

L'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d'uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello "RAP" i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

CCNL Noleggio Automezzi: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
– 130,00 euro sui minimi;
– 20,00 euro di incremento sui ticket;
– 14,00 euro di indennità di cassa;
– 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

Previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili e un importo Una Tantum pari a 560,00 euro

Nei giorni scorsi è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di autonoleggio, gestione sosta e parcheggi e soccorso stradale, scaduto il 31 dicembre 2021. 
Nel nuovo accordo, che scadrà il 31 dicembre 2024, sono previsti aumenti complessivi al livello medio pari a 171,00 euro mensili, articolati in:
- 130,00 euro sui minimi;
- 20,00 euro di incremento sui ticket;
- 14,00 euro di indennità di cassa;
- 7,00 euro di welfare. 
Prevista altresì l'erogazione di un importo Una Tantum pari a 560,00 euro, che verrà riconosciuto in un’unica soluzione nel mese di gennaio 2023. Come ulteriore ristoro, riferito all’anno 2022, entro giugno 2023 verrà erogato un importo pari a 250,00 euro sotto forma di buoni acquisto, conferibili in alternativa, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare Astri.
Anche la parte normativa ha subìto alcuni interventi, in particolare sono state recepite e implementate le novità introdotte in materia di tutela della maternità e paternità, attraverso l’aggiunta di un ulteriore giorno di congedo per la nascita di un figlio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 
In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta alle ore già previste dalla normativa vigente, le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto, ogni anno, a 2 ore di assemblea retribuita per trattare i temi legati alla salute e sicurezza.
In materia di appalti è stata posta particolare attenzione alle procedure nei cambi di appalto, con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
Attese per i prossimi giorni le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la riserva.

CCNL Farmacie-Az. Municipalizzate: Una Tantum a gennaio 2023

 Prevista la seconda tranche dell’Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento

Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell’Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 – 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

Livello Importo
1° livello Q 291,11
1° livello super 281,10
1° livello C 268,53
1°livello + 12 anni 250,00
1° livello + 2 anni 250,00
1° livello 250,00
2° livello 221,82
3° livello 210,58
4° livello 195,81
5° livello 180,35
6° livello 168,42

 

 Prevista la seconda tranche dell'Una Tantum pari a 250,00 euro, da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento

Con la retribuzione del mese di gennaio 2023 verrà corrisposta a tutto il personale delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici in forza alla data del 7 luglio 2022 (incluso il personale assunto con contratto a termine) la seconda tranche dell'Una Tantum prevista per il periodo di vacanza contrattuale, calcolato forfetariamente,  pari a 250,00 euro al 1° livello e riparametrato per i diversi livelli di inquadramento 
Al personale assunto nel periodo 1°gennaio 2022 - 7 luglio 2022 l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo), intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni.
Per i dipendenti con contratto a tempo parziale l’erogazione avverrà secondo criteri di proporzionalità.
Detta indennità non è utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini della determinazione del TFR.

Livello Importo
1° livello Q 291,11
1° livello super 281,10
1° livello C 268,53
1°livello + 12 anni 250,00
1° livello + 2 anni 250,00
1° livello 250,00
2° livello 221,82
3° livello 210,58
4° livello 195,81
5° livello 180,35
6° livello 168,42

 

Parità retributiva di genere: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

La presidenza ceca e l’assise di Strasburgo hanno raggiunto un’intesa sulle norme in materia di trasparenza retributiva (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 15 dicembre 2022).

Un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere è stato raggiunto tra il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento di Strasburgo nel corso del quinto ciclo di negoziati. Il nuovo atto legislativo dell’UE consentirà alle donne di applicare il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro attraverso una serie di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva.

In particolare, i datori di lavoro, per evitare discriminazioni, dovranno garantire che i loro dipendenti abbiano facile accesso ai criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere utilizzati per definire le retribuzioni e gli eventuali aumenti retributivi. I lavoratori e i loro rappresentanti avranno inoltre il diritto chiedere e ricevere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso. I datori di lavoro dovranno inoltre indicare il livello o la fascia retributiva iniziale da corrispondere ai futuri lavoratori.

I datori di lavoro con più di 100 dipendenti dovranno, inoltre, fornire informazioni sul divario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro impresa e dovranno condividere tali informazioni con l’autorità nazionale competente,  Le informazioni sono dovute ogni anno od ogni tre anni, a seconda delle dimensioni dell’impresa.

Nei casi in cui la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% e il datore di lavoro non abbia giustificato tale differenza con criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro lavoratori. Tale valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe includere misure volte a porre rimedio alle differenze retributive ingiustificate.

I lavoratori il cui datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi in materia di parità retributiva hanno il diritto di chiedere un risarcimento. Gli organi giurisdizionali possono anche ordinare a un datore di lavoro di porre fine alla violazione e adottare misure per rispettare il principio della parità retributiva.

Associazioni come gli organismi per la parità o i rappresentanti dei lavoratori possono agire  per far rispettare il principio della parità retributiva.

La situazione in Europa 

Del resto, il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal Trattato di Roma e si è sostanziato in ulteriori testi legislativi. Tuttavia, nonostante questo quadro giuridico, l’effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell’UE.

Il divario retributivo di genere nell’Unione europea continua ad attestarsi intorno al 13%,ovvero per ora di lavoro prestata, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. Una serie di disuguaglianze sottendono tale divario retributivo. Le donne sono sovrarappresentate in settori relativamente poco retribuiti come l’assistenza e l‘istruzione, il cosiddetto “soffitto di cristallo” fa sì che siano sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e, in alcuni casi, le donne sono discriminate in quanto guadagnano meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l’UE dovranno ora approvare l’accordo che sarà seguito dal consueto processo di adozione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

La presidenza ceca e l'assise di Strasburgo hanno raggiunto un'intesa sulle norme in materia di trasparenza retributiva (Consiglio dell'Unione europea, comunicato 15 dicembre 2022).

Un accordo provvisorio per colmare il divario retributivo di genere è stato raggiunto tra il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento di Strasburgo nel corso del quinto ciclo di negoziati. Il nuovo atto legislativo dell'UE consentirà alle donne di applicare il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro attraverso una serie di misure vincolanti in materia di trasparenza retributiva.

In particolare, i datori di lavoro, per evitare discriminazioni, dovranno garantire che i loro dipendenti abbiano facile accesso ai criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere utilizzati per definire le retribuzioni e gli eventuali aumenti retributivi. I lavoratori e i loro rappresentanti avranno inoltre il diritto chiedere e ricevere informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, ripartiti per sesso. I datori di lavoro dovranno inoltre indicare il livello o la fascia retributiva iniziale da corrispondere ai futuri lavoratori.

I datori di lavoro con più di 100 dipendenti dovranno, inoltre, fornire informazioni sul divario retributivo tra i lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile nella loro impresa e dovranno condividere tali informazioni con l'autorità nazionale competente,  Le informazioni sono dovute ogni anno od ogni tre anni, a seconda delle dimensioni dell'impresa.

Nei casi in cui la comunicazione di informazioni sulle retribuzioni riveli una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari ad almeno il 5% e il datore di lavoro non abbia giustificato tale differenza con criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro lavoratori. Tale valutazione congiunta delle retribuzioni dovrebbe includere misure volte a porre rimedio alle differenze retributive ingiustificate.

I lavoratori il cui datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi in materia di parità retributiva hanno il diritto di chiedere un risarcimento. Gli organi giurisdizionali possono anche ordinare a un datore di lavoro di porre fine alla violazione e adottare misure per rispettare il principio della parità retributiva.

Associazioni come gli organismi per la parità o i rappresentanti dei lavoratori possono agire  per far rispettare il principio della parità retributiva.

La situazione in Europa 

Del resto, il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dal Trattato di Roma e si è sostanziato in ulteriori testi legislativi. Tuttavia, nonostante questo quadro giuridico, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE.

Il divario retributivo di genere nell'Unione europea continua ad attestarsi intorno al 13%,ovvero per ora di lavoro prestata, le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini. Una serie di disuguaglianze sottendono tale divario retributivo. Le donne sono sovrarappresentate in settori relativamente poco retribuiti come l'assistenza e l'istruzione, il cosiddetto "soffitto di cristallo" fa sì che siano sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali e, in alcuni casi, le donne sono discriminate in quanto guadagnano meno degli uomini per svolgere lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE dovranno ora approvare l'accordo che sarà seguito dal consueto processo di adozione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo.

Codice degli appalti, dal Consiglio dei Ministri via libera alla riforma

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Via libera alla riforma del codice dei contratti pubblici. Dal 1° aprile 2023 si applicherà a tutti i nuovi procedimenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato 16 dicembre 2022).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di riforma del codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 78/2022 che delega al Governo la materia. Tra le novità: la digitalizzazione dell’intero sistema dei contratti pubblici, in un’ottica di semplificazione, velocizzazione e sburocratizzazione, con grande attenzione per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli.

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.Lgs 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Di seguito alcune delle innovazioni introdotte illustrate dal comunicato di Palazzo Chigi.

La digitalizzazione: si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti e si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Un altro dei punti della riforma è l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo. Il Codice verrà modificato prevedendo la riduzione dei termini per la progettazione; un comitato speciale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici appositamente dedicato all’esame dei progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato nel nuovo Codice dei Contratti pubblici, via i precedenti divieti: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. 

ll Governo intende adottare le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (D.L. 76/2020) con eccezioni. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale, sia processuale.
Si applicherebbe il sopra-soglia per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. In caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente.

Reintrodotta la figura del General contractor, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. 

Partenariato pubblico-privato: si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti "settori speciali", in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice. Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5%, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80% del maggior costo.

Sul versante dell’esecuzione, l’appaltatore avrà facoltà di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento. In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza. ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione: ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione. In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Tasso di dilazione e di differimento e sanzioni civili, la variazione da dicembre 2022

L’INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L’Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi – contemplata dall’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge – trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell’ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

 

L'INPS rende nota la variazione dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 (INPS, circolare 16 dicembre 2022, n. 133). 

L'Istituto recepisce la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 con cui la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022, è pari al 2,50%.

 

Tale variazione produce effetti su un duplice fronte: 1) sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; 2) sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della Legge n. 388/2000. 

 

Interesse di dilazione e di differimento

 

A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8,50% annuo. 

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

Sanzioni civili

 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000), la sanzione civile è pari all’8% in ragione d’anno (tasso del 2,50% maggiorato di 5,5 punti).

 

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge: anche in tale ipotesi - contemplata dall'art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, della citata legge - trova applicazione il tasso in misura del 8% annuo.

 

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a), della già citata Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

 

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lett. b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti.

 

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di cui sopra detto, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari al 2,50%.

 

Pertanto,  nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi si applica il tasso del 2,50% mentre, nell'ipotesi di evasione si applica il tasso del 4,50% (pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

 

Si ricorda che la riduzione delle sanzioni resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

 

CCNL Anas: siglato il nuovo contratto

Aggiornamento dell’articolato contrattuale con le novità legislative, aumento salariale di 160,00 euro sui minimi tabellari e Una Tantum di 450,00 euro tra gli aspetti principali del nuovo contratto

Il 14 dicembre 2022, dopo una lunga fase di trattative, si è concluso il negoziato tra Anas e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal per il rinnovo del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. 
Aspetti economici
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento sui minimi tabellari, con decorrenza 1° febbraio 2023, pari a 160,00 euro al mese, e l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 450,00 euro, a titolo di vacanza contrattuale. Verrà inoltre riconosciuto un contributo welfare pari a 300,00 euro, che potrà essere utilizzato per tutte le misure presenti nella piattaforma aziendale, come ad esempio il rimborso delle utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante, i buoni spesa o la previdenza complementare del Fondo Eurofer.
Oltre al welfare, con la formalizzazione dell’Ente Bilaterale, sarà possibile utilizzare le risorse economiche accantonate sin dal 2016 programmando e promuovendo iniziative a sostegno dei dipendenti.
Aspetti normativi

Dal punto di vista normativo è stato aggiornato l’intero articolato contrattuale con le novità legislative introdotte dal mercato del lavoro, con particolare riferimento all’istituto dell’apprendistato. 
È stata altresì istituita una commissione tecnica che concluderà i lavori entro luglio 2023, con l’obiettivo di adeguare i profili professionali ed individuare i criteri attuativi delle fasce economiche di scorrimento.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato di voler dedicare maggior attenzione al tema della sicurezza, al fine di intraprendere un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo con l’azienda, l’Inail e il sindacato per sperimentare iniziative di supporto alla sicurezza e alla prevenzione.

 

Aggiornamento dell'articolato contrattuale con le novità legislative, aumento salariale di 160,00 euro sui minimi tabellari e Una Tantum di 450,00 euro tra gli aspetti principali del nuovo contratto

Il 14 dicembre 2022, dopo una lunga fase di trattative, si è concluso il negoziato tra Anas e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala Cisal per il rinnovo del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024. 
Aspetti economici
Dal punto di vista economico l'accordo prevede un aumento sui minimi tabellari, con decorrenza 1° febbraio 2023, pari a 160,00 euro al mese, e l'erogazione di un importo Una Tantum pari a 450,00 euro, a titolo di vacanza contrattuale. Verrà inoltre riconosciuto un contributo welfare pari a 300,00 euro, che potrà essere utilizzato per tutte le misure presenti nella piattaforma aziendale, come ad esempio il rimborso delle utenze domestiche, il trasporto pubblico locale, i buoni carburante, i buoni spesa o la previdenza complementare del Fondo Eurofer.
Oltre al welfare, con la formalizzazione dell'Ente Bilaterale, sarà possibile utilizzare le risorse economiche accantonate sin dal 2016 programmando e promuovendo iniziative a sostegno dei dipendenti.
Aspetti normativi

Dal punto di vista normativo è stato aggiornato l'intero articolato contrattuale con le novità legislative introdotte dal mercato del lavoro, con particolare riferimento all'istituto dell'apprendistato. 
È stata altresì istituita una commissione tecnica che concluderà i lavori entro luglio 2023, con l'obiettivo di adeguare i profili professionali ed individuare i criteri attuativi delle fasce economiche di scorrimento.
I Sindacati, soddisfatti dell'accordo raggiunto, hanno affermato di voler dedicare maggior attenzione al tema della sicurezza, al fine di intraprendere un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo con l'azienda, l'Inail e il sindacato per sperimentare iniziative di supporto alla sicurezza e alla prevenzione.