Milleproroghe 2023: le novità sul piano fiscale

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l’esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l'esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.

Approvato il Milleproroghe 2023: le novità in materia di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l’altro l’ampliamento della platea delle imprese ammesse all’istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l’ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l’ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che sul versante del lavoro prevede tra l'altro l'ampliamento della platea delle imprese ammesse all'istituto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il Governo ha dato l'ok al decreto legge cosiddetto Milleproroghe 2023, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Sul versante del lavoro, il provvedimento prevede la proroga per il biennio 2024-25 del contratto di espansione e, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, l'ampliamento della platea delle imprese ammesse e la riduzione da 1.000 a 500 della soglia occupazionale necessaria per la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. In particolare, qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto i 35 anni, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

Viene poi prorogato l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Estesa a tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.

Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Viene prorogato  fino al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.

Viene, infine, consentito consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.

CCNL Guardie ai fuochi: cosa cambia a gennaio 2023

Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti

Minimi retributivi

Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Nuovi minimi retributivi e modifiche sulla retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti

Minimi retributivi

Di seguito i nuovi minimi a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
1 1.961,26
2 1.817,27
3 1.608,37
4 1.466,55
5 1.396,20
6 1.330,19
7 1.258,74

Retribuzione per i lavoratori di società che operano nei porti 
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell'orario contrattuale verranno retribuite solo le ore effettivamente lavorate.
A partire dal 1° gennaio 2023 la retribuzione non potrà essere inferiore a n. 20 turni mensili, per i quali sarà garantita la normale retribuzione.
La garanzia retributiva minima mensile, in caso di ferie, festività retribuite, permessi retribuiti, infortunio e malattia (in questi casi da intendersi al netto dei primi tre giorni), concorrerà fino al raggiungimento dei turni mensili. Eventuali giorni di sciopero ridurranno in pari percentuale la garanzia retributiva minima mensile.
Resta inteso che il lavoratore maturerà per intero TFR, ferie, 13ma e 14ma.

Proroga della Decontribuzione Sud e aumento dei massimali di aiuto

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l’INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

La Commissione europea, con sua decisione del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023 e innalzato i massimali di erogazione degli aiuti (INPS, messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593).

Si tratta della misura di esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, introdotta in favore dei territori svantaggiati del Mezzogiorno.

 

La legge di Bilancio 2021, come già noto, ha esteso l’applicazione della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2029. L’esonero contributivo in questione è modulato nelle seguenti misure: 30% fino al 31 dicembre 2025, 20% per gli anni 2026 e 2027, 10% per gli anni 2028 e 2029. 

 

L’INPS ha reso noto che la Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione. In forza della suddetta autorizzazione, pertanto, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

 

Inoltre, con la medesima decisione di cui sopra detto, la Commissione europea ha anche innalzato il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework, portandolo a 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

 

In proposito, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

 

Si ricorda che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

 

Riguardo alle modalità di fruizione della misura, l'INPS ha già fornito le indicazioni in proposito a cui viene fatto rinvio (si veda, da ultimo, la circolare n. 90/2022).

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): rinnovato il contratto

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

Previsti aumenti salariali e maggiore flessibilità per andare incontro alle esigenze dei lavoratori 

Nei giorni scorsi a Roma è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli istituti investigativi privati e dalle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Al tavolo erano presenti i maggiori rappresentanti di Fesica, Confsal, Federpol Italia, Sistema Impresa ed Ebiten.
Il contratto è stato rinnovato dalle parti sociali con l’intento di andare incontro alle esigenze degli investigatori privati, ovvero ponendo maggiore attenzione alla flessibilità, ma soprattutto alla necessità di maggiore liquidità in un momento così delicato come quello sta attraversando l’Italia e l’Europa.
In sostanza, ha affermato il segretario della Fesica, sono stati aumentati tutti i parametri di ogni livello delle tabelle salariali, unendo anche quella flessibilità di cui il lavoratore moderno ha sempre più bisogno in linea con i dettati della società di oggi.

CCNL Consorzi ed Enti di industrializzazione: nuovi minimi retributivi da gennaio 2023

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

Previsti incrementi salariali a partire da gennaio 2023

Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Consorzi e gli Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI, siglato in data 5 agosto 2022, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL FPL e FINDICI, si sono definiti i nuovi minimi retributivi decorrenti dal 1° gennaio 2023, come riportati nella tabella sottostante:

 

Livello Minimo
Q2 3.503,77
Q1 3.364,85
C3 3.282,40
C2 3.157,26
C1 2.748,81
B3 2.381,73
B2 2.313,56
B1 2.156,17
A3 2.102,15
A2 2.023,48
A1 1.900,75

Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

 

 

 

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
- se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
- sono in regola con gli adempimenti fiscali;
- hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l'assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell'iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

 

 

 

CCNL Lavoro domestico: aumento salariale per le festività natalizie

Previste per colf e badanti retribuzioni maggiorate durante le festività

Secondo quanto sancito dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, anche per i lavoratori del settore, spetta sempre l‘aumento della retribuzione in occasione delle festività del giorno di Natale e Capodanno, sebbene, in determinate circostanze, tale emolumento deve esser versato in forma ridotta.
E’ altresì contemplato l’aumento di cui sopra per le festività di Santo Stefano il 26 dicembre, e dell’Epifania il 6 gennaio.
E’ da indicare ancora che, ai giorni di festa anzidetti, devono esser aggiunti anche quelli contemplati durante tutto il resto dell’anno, venendo pagati anch’essi, con una retribuzione ulteriore. Difatti, coloro che intendono assumere un collaboratore familiare colf e badante, devono per l’appunto tener conto che, le festività comunque devono esser sempre retribuite.
Al personale impiegato nel settore di cui trattasi, deve esser corrisposta una retribuzione giornaliera secondo i criteri di seguito riportati:
1/26esimo del salario se pagato mensile;
1/6 dell’orario settimanale se pagato a ore.
Se il giorno lavorativo corrisponde ad una giornata di festa, l’aumento della retribuzione è pari al 60% della paga giornaliera.
Mentre, per i dipendenti a tempo pieno, quali ad esempio i conviventi con vitto e alloggio, si deve aggiungere il controvalore in contanti delle due prestazioni in natura, che va maggiorato in caso di giornata di lavoro e se questa cade di domenica.

Previste per colf e badanti retribuzioni maggiorate durante le festività

Secondo quanto sancito dal contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, anche per i lavoratori del settore, spetta sempre l'aumento della retribuzione in occasione delle festività del giorno di Natale e Capodanno, sebbene, in determinate circostanze, tale emolumento deve esser versato in forma ridotta.
E' altresì contemplato l'aumento di cui sopra per le festività di Santo Stefano il 26 dicembre, e dell'Epifania il 6 gennaio.
E' da indicare ancora che, ai giorni di festa anzidetti, devono esser aggiunti anche quelli contemplati durante tutto il resto dell'anno, venendo pagati anch'essi, con una retribuzione ulteriore. Difatti, coloro che intendono assumere un collaboratore familiare colf e badante, devono per l'appunto tener conto che, le festività comunque devono esser sempre retribuite.
Al personale impiegato nel settore di cui trattasi, deve esser corrisposta una retribuzione giornaliera secondo i criteri di seguito riportati:
- 1/26esimo del salario se pagato mensile;
- 1/6 dell’orario settimanale se pagato a ore.
Se il giorno lavorativo corrisponde ad una giornata di festa, l’aumento della retribuzione è pari al 60% della paga giornaliera.
Mentre, per i dipendenti a tempo pieno, quali ad esempio i conviventi con vitto e alloggio, si deve aggiungere il controvalore in contanti delle due prestazioni in natura, che va maggiorato in caso di giornata di lavoro e se questa cade di domenica.

Un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all’art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest’ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

 

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde in merito alla nomina del RSPP in azienda (Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 dicembre 2022, n. 3).

La Commissione giunge a fornire la risposta al quesito indicato partendo dalla normativa vigente in materia, in particolare, dal D.Lgs. n. 81/2008 che, all'art. 2, comma 1, lett. f), definisce  il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”. Quest'ultimo, a sua volta, viene definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

 

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in particolare, rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.

 

Riguardo al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, la norma prevede che, nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile (art. 31, comma 8, del citato decreto).

 

Il legislatore, dunque, si riferisce al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sempre utilizzando il singolare.

 

Pertanto, la Commissione ritiene che, alla luce della suddetta normativa in vigore, sia possibile  la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un solo responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

 

CCNL Elettrici: le novità a partire da gennaio 2023

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo – quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi – sarà da allocare sull’elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell’ Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.

 

Previste modifiche su welfare, elemento perequativo e ferie

Ferie

A partire dal 2023, il lavoratore avrà diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo proporzionale ai mesi di servizio prestati nell'anno come appresso specificato, con decorrenza della retribuzione:

- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.

Produttività / elemento perequativo

Per l’anno 2023, per le aziende, prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato, l’incremento da destinare a produttività sarà di 140,00 euro.

Tale importo - quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale e quindi comprensivo degli stessi - sarà da allocare sull'elemento perequativo.

Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende dovranno versare ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico dell' Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3,00 euro per ogni mensilità.