Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha indicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.
L’art. 28, co. 1, D.L. n. 90/2014, conv. con modif. in L. n. 114/2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18, L. n. 580/1993, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%.
Alla luce del disposto del cit. comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Anche per il 2023 quindi valgono le stesse misure del diritto annuale previste per l’anno precedente.
Restano confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
– 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
– 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
– 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 339674 dell’11 novembre 2022 ha indicato le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023.
L’art. 28, co. 1, D.L. n. 90/2014, conv. con modif. in L. n. 114/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari" stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18, L. n. 580/1993, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40%, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50%.
Alla luce del disposto del cit. comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2023; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Anche per il 2023 quindi valgono le stesse misure del diritto annuale previste per l’anno precedente.
Restano confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;
- 6,6% oltre € 10.329.138,00.
Sono, altresì, confermate le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.