DL Aiuti quater: disposizioni per lo sport

L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall’art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall’art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall’art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall'art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall'art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall'art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Patto di non concorrenza: la variabilità del corrispettivo non è causa di nullità

La variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non è di per sé causa di nullità dello stesso qualora l’importo risulti comunque determinabile in base a parametri oggettivi (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424).

La Corte d’Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava nullo il patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore e la società datrice, per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, lamentando, tra i motivi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza (PNC) fosse indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall’altro, che lo stesso risultasse incongruo.

Tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità che ha rilevato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, poi, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.

Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, e la nullità che ricorre laddove il corrispettivo non sia pattuito, ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Tanto premesso, la decisione della Corte distrettuale è stata, dunque, cassata per essere, questa, pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità, atteso che la variabilità del corrispettivo, rispetto alla durata del rapporto di lavoro, non implica che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.

La variabilità del corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza, in base alla durata del rapporto di lavoro, non è di per sé causa di nullità dello stesso qualora l’importo risulti comunque determinabile in base a parametri oggettivi (Corte di Cassazione, Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33424).

La Corte d'Appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava nullo il patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore e la società datrice, per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo del sacrificio richiesto al lavoratore, in quanto correlato alla durata del rapporto di lavoro, in mancanza di un importo minimo garantito e perciò non congruo.

La società ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, lamentando, tra i motivi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si affermava, da un lato, che il corrispettivo del patto di non concorrenza (PNC) fosse indeterminato ed indeterminabile nel suo ammontare e, dall'altro, che lo stesso risultasse incongruo.

Tale doglianza è stata ritenuta fondata dalla Corte di legittimità che ha rilevato che, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, è necessario, innanzitutto, che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso sia determinato o determinabile; se determinato o determinabile, va verificato, poi, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato.

Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, operano su diversi piani la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, e la nullità che ricorre laddove il corrispettivo non sia pattuito, ovvero sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Tanto premesso, la decisione della Corte distrettuale è stata, dunque, cassata per essere, questa, pervenuta ad affermare la nullità del patto in modo improprio, senza accertare se il corrispettivo pattuito (pacificamente esistente) fosse da considerare simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ed operando una sovrapposizione tra la questione della determinabilità del corrispettivo, diversa da quella della sua congruità, atteso che la variabilità del corrispettivo, rispetto alla durata del rapporto di lavoro, non implica che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.

Tax credit fondazioni ITS Academy: codice tributo 6992

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (Agenzia delle entrate – Risoluzione  18 novembre 2022, n. 68/E).

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. In particolare:
a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione;
b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (Agenzia delle entrate - Risoluzione  18 novembre 2022, n. 68/E).

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. In particolare:
a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione;
b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- "6992" denominato "CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato "AAAA".

Autodichiarazione “Temporary framework”: il Fisco risponde

18 NOV 202 Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

Tra i vari quesiti posti all’Amministrazione finanziaria anche quello della presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA cessata. Precisamente, viene chiesto se è corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.
Al riguardo il Fisco chiarisce che il comma 1 dell’articolo 2 del DM 11 dicembre 2021 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni».
Pertanto, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.
In linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria – in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 – si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

18 NOV 202 Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 17 novembre 2022)

Tra i vari quesiti posti all’Amministrazione finanziaria anche quello della presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA cessata. Precisamente, viene chiesto se è corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.
Al riguardo il Fisco chiarisce che il comma 1 dell’articolo 2 del DM 11 dicembre 2021 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni».
Pertanto, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.
In linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria - in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 - si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

Transfer pricing: finanziamento dalla consolidata alla controllata

Il finanziamento erogato dalla società consolidata alla propria controllata non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale (Corte di cassazione – ordinanza 11 novembre 2022 n. 33438).

Il caso si riferisce al trasferimento di denaro oggetto di accertamento destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera.

Per i giudici della Corte, il versamento assumeva la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata e pertanto tale operazione non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale, secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo.

Su tali basi, il collegio osserva che il valore “normale” della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall’obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dall’art. 107, D.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata.

Ove, infatti, si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del “valore normale”, si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusive, di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo.

Il finanziamento erogato dalla società consolidata alla propria controllata non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale (Corte di cassazione - ordinanza 11 novembre 2022 n. 33438).

Il caso si riferisce al trasferimento di denaro oggetto di accertamento destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera.

Per i giudici della Corte, il versamento assumeva la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata e pertanto tale operazione non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale, secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo.

Su tali basi, il collegio osserva che il valore "normale" della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall'obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dall’art. 107, D.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata.

Ove, infatti, si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del "valore normale", si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusive, di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo.

INPS: precisazioni sugli assegni familiari dei Fondi di solidarietà e del FIS

L’Inps, con messaggio n. 4167/2022, ha fornito precisazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens in relazione all’ANF a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS.

I datori di lavoro nell’elemento <CodiceCausale> indicano il codice causale già in uso “L023”, avente il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021”; detto  codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati ossia corrisposti ai lavoratori dal 1° gennaio 2022.
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, i medesimi datori inseriscono il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> indicano l’AnnoMese di riferimento e nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicano l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore può recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività.
Quanto alla modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà, si rinvia alla circolare n. 62/2021 e al messaggio n. 1320/2022.
Per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1.5.2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).

L’Inps, con messaggio n. 4167/2022, ha fornito precisazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEmens in relazione all’ANF a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS.

I datori di lavoro nell'elemento <CodiceCausale> indicano il codice causale già in uso "L023", avente il significato di "Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021"; detto  codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati ossia corrisposti ai lavoratori dal 1° gennaio 2022.
Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, i medesimi datori inseriscono il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
Nell'elemento <AnnoMeseRif> indicano l'AnnoMese di riferimento e nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicano l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Nell’ipotesi di cessazione di attività, il datore può recuperare la prestazione anticipata tramite flusso regolarizzativo sull'ultimo mese di attività.
Quanto alla modalità di pagamento diretto della prestazione di Assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà, si rinvia alla circolare n. 62/2021 e al messaggio n. 1320/2022.
Per i periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1.5.2022, le richieste di pagamento diretto possono essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico UniEmens-Cig (UNI41).

Conversione DL Aiuti – ter: credito d’imposta imprese per energia e gas

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale(art. 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. Con modif. in L. 17 novembre 2022, n. 175).

L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
Si tratta in particolare:
– del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
– del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale(art. 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. Con modif. in L. 17 novembre 2022, n. 175).

L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
Si tratta in particolare:
- del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.

Vincolo di coniugio e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759).

La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una lavoratrice, moglie del titolare della società datrice, e detentrice di quote sociali della stessa, e la medesima società.
Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, censurando il giudizio espresso dalla Corte di merito, laddove aveva ritenuto che, provato il vincolo di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., dovesse escludersi la configurabilità, nel caso di specie, dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Secondo la tesi della società ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nell’omettere qualunque valutazione circa l’esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto riconducibile all’impresa familiare nella collaborazione resa dalla lavoratrice.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali:

– la collaborazione;

– la continuità della prestazione lavorativa;

– l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Tale principio, come evidenziato dal Collegio, è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale; di contro, l’istituto dell’impresa familiare ha carattere solo residuale, mirando a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno concluso che la sentenza impugnata, applicando i richiamati principi, aveva correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il rapporto di lavoro subordinato in esito all’istruttoria svolta in base ad indici principali, quali la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, avvalorati anche da indici sussidiari, quali la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione; restava, pertanto esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ragione del carattere residuale dell’istituto.

Il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale (Corte di Cassazione, Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759).

La Corte d’appello territoriale confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra una lavoratrice, moglie del titolare della società datrice, e detentrice di quote sociali della stessa, e la medesima società.
Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, censurando il giudizio espresso dalla Corte di merito, laddove aveva ritenuto che, provato il vincolo di subordinazione ex art. 2094 cod. civ., dovesse escludersi la configurabilità, nel caso di specie, dell’impresa familiare ex art. 230 bis c.c.
Secondo la tesi della società ricorrente, la sentenza impugnata aveva errato nell’omettere qualunque valutazione circa l’esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza di un rapporto riconducibile all’impresa familiare nella collaborazione resa dalla lavoratrice.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali:

- la collaborazione;

- la continuità della prestazione lavorativa;

- l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Tale principio, come evidenziato dal Collegio, è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale; di contro, l’istituto dell’impresa familiare ha carattere solo residuale, mirando a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione.
Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno concluso che la sentenza impugnata, applicando i richiamati principi, aveva correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, il rapporto di lavoro subordinato in esito all’istruttoria svolta in base ad indici principali, quali la ricorrenza di poteri direttivi ed organizzativi esercitati nei confronti della lavoratrice, avvalorati anche da indici sussidiari, quali la continuità della prestazione e la misura fissa della retribuzione; restava, pertanto esclusa la configurabilità dell’impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ. in ragione del carattere residuale dell’istituto.

A novembre pensionati, beneficiari reddito di cittadinanza e domestici ricevono 150 euro

Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’Inps fornisce le indicazione operative riguardo al riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei pensionati, dei titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, dei titolari di reddito di cittadinanza e dei lavoratori domestici.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

TRATTAMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta dall’Inps d’ufficio (cioè senza richiesta dell’interessato) con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”, quali: l’APE sociale; l’APE volontario; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali; le prestazioni di accompagnamento a pensione; l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di: pensione di inabilità; assegno mensile; pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); pensione, non reversibile, per sordi; assegno sociale; pensione sociale.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, l’indennità è subordinata alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.

REQUISITI E CARATTERISTICHE PARTICOLARI

L’indennità viene corrisposta:
– esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022;
– a condizione di avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. A tal fine sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l’indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia come lavoratore attivo che per altre categorie di beneficiari, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022. L’Inps provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

Con riferimento ai titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse previdenziali privatizzate e/o dagli Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
Qualora il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’Inps individua i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne dà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante: a) nota sul cedolino; b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti; c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato; d) notifica mediante App “IO”.
Nella sezione personale “MY INPS” è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”, che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, l’importo a titolo di indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ed è accreditata unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione “Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022”.
L’indennità è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.

INDENNITÀ UNA TANTUM NON DOVUTA (RECUPERO INDEBITO)

Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che l’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
A tale riguardo, l’INPS precisa che provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Precisa, inoltre, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità è corrisposta d’ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità in qualità di lavoratore attivo o appartenente ad altre categorie di beneficiari.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

LAVORATORI DOMESTICI

Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, deve essere data tempestiva comunicazione all’Istituto accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro.

Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’Inps fornisce le indicazione operative riguardo al riconoscimento dell’indennità una tantum in favore dei pensionati, dei titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, dei titolari di reddito di cittadinanza e dei lavoratori domestici.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI DI NATURA ASSISTENZIALE O DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

TRATTAMENTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA

L’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta dall’Inps d’ufficio (cioè senza richiesta dell’interessato) con la mensilità di novembre 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
In entrambi i casi il pagamento in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità sarà eseguito in tempi successivi.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è, invece, erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Hanno diritto all’indennità una tantum pari a 150 euro anche i titolari di "trattamenti di accompagnamento alla pensione", quali: l’APE sociale; l’APE volontario; l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale; gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali; le prestazioni di accompagnamento a pensione; l’indennità mensile del contratto di espansione.
L’indennità una tantum è corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti che hanno decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.

Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla data del 1° novembre 2022, risultino titolari di: pensione di inabilità; assegno mensile; pensione, non reversibile, per i ciechi (assoluti o parziali); pensione, non reversibile, per sordi; assegno sociale; pensione sociale.
Per quanto attiene alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale, l’indennità è subordinata alla spettanza della prestazione principale. Ne consegue che se viene revocata la prestazione con effetto retroattivo, sarà recuperato anche il beneficio in argomento.

REQUISITI E CARATTERISTICHE PARTICOLARI

L’indennità viene corrisposta:
- esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla data del 1° novembre 2022;
- a condizione di avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. A tal fine sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L'indennità per pensionati non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa. Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia come lavoratore attivo che per altre categorie di beneficiari, potrà beneficiare dell’indennità una sola volta. Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio è corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione, l’indennità una tantum di 150 euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di novembre 2022. L’Inps provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.

Con riferimento ai titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione, l’importo a titolo di indennità una tantum è accreditato unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione "Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022".
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dalle Casse previdenziali privatizzate e/o dagli Enti previdenziali per i professionisti iscritti ad albi o elenchi privi di un ente previdenziale di categoria, il pagamento è effettuato sulla pensione erogata dall’INPS.
Qualora il beneficiario risulti titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
L’Inps individua i potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne dà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento. In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari dell’indennità una tantum, verranno informati dell’erogazione mediante: a) nota sul cedolino; b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti; c) notifica nella sezione "MY INPS" del pensionato; d) notifica mediante App "IO".
Nella sezione personale "MY INPS" è a disposizione del cittadino un’apposita funzione, denominata "Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022", che consente di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di novembre 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o da integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una tantum di cui al comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022.
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021, una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare, in via telematica, con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, l’importo a titolo di indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ed è accreditata unitamente alla rata della mensilità di novembre 2022 con la specifica descrizione "Indennità una tantum articolo 19 del d.l. n. 144/2022".
L’indennità è riconosciuta a coloro che sono titolari di pensione sociale o assegno sociale con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, ancorché liquidati successivamente.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali e non deve essere computata nella verifica del limite reddituale per il riconoscimento della pensione sociale o dell’assegno sociale.

INDENNITÀ UNA TANTUM NON DOVUTA (RECUPERO INDEBITO)

Il comma 5 dell’articolo 19 in esame prevede che l'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
A tale riguardo, l’INPS precisa che provvede all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Precisa, inoltre, che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021 un reddito superiore a 20.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal requisito reddituale.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità è corrisposta d'ufficio, nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità in qualità di lavoratore attivo o appartenente ad altre categorie di beneficiari.
Pertanto, l’INPS procede al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità che sia presentata apposita domanda. L’indennità è erogata attraverso la Carta Rdc di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.

LAVORATORI DOMESTICI

Il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge n. 144/2022 prevede l’erogazione, nel mese di novembre 2022, di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro nei confronti dei lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum 200 euro, a condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del predetto decreto-legge).
L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS ai succitati soggetti assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle Poste in base a quanto a suo tempo indicato ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di cui al richiamato decreto-legge n. 50/2022.
In caso di variazione di ufficio pagatore, deve essere data tempestiva comunicazione all’Istituto accedendo al medesimo sistema utilizzato per la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum 200 euro.

Il DL Aiuti-ter diventa legge

Il Senato ha licenziato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144/2022, in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con modificazioni dalla Camera (A.S. n. 311 – Comunicato 16 novembre 2022)

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con modificazioni.
Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie modifiche ci sono quelle che riguardano il bonus 150 euro per i dipendenti pubblici (art. 18), i mutui per l’acquisto della prima casa (art. 35 bis) e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo (art. 38).

L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
A questo articolo viene aggiunto che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Il Senato ha licenziato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144/2022, in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con modificazioni dalla Camera (A.S. n. 311 - Comunicato 16 novembre 2022)

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con modificazioni.
Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie modifiche ci sono quelle che riguardano il bonus 150 euro per i dipendenti pubblici (art. 18), i mutui per l'acquisto della prima casa (art. 35 bis) e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo (art. 38).

L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
A questo articolo viene aggiunto che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.