Versamento contributi agricoli autonomi: moratoria fino al 30/09

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps – Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps - Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

Dal 15 settembre i nuovi incentivi per le imprese che investono nelle aree del sisma

16 SETT 2022 Partono il 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. (INVITALIA – Comunicato 14 settembre 2022)

I bandi, gestiti da Invitalia, riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

16 SETT 2022 Partono il 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. (INVITALIA - Comunicato 14 settembre 2022)

I bandi, gestiti da Invitalia, riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

Integrativo Provinciale Edilizia Industria Imperia

Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d’Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell’E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull’andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L’importo dell’E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06

 

Mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E’ prevista un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l’utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E’ consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l’impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un’indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all’impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l’acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d'Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione
L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell'E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull'andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L'importo dell'E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11 -
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10 -
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08 -
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08 -
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07 -
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07 -
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06 -

 

Mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un'indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E' prevista un'indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l'utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in "sospensione", che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l'adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. - Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell'EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E' consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l'impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un'indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all'impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l'acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

CCNL Farmacie private: pagamento dei contributi al Fondo sanitario

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Fino a dicembre si può richiedere il bonus trasporti

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all’infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all'infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

Esercita abusivamente la professione il dentista no vax sospeso

Il dentista sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell’accertata inosservanza non giustificata dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell’obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall’albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall’ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l’indagato non poteva più svolgere l’attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

Il dentista sospeso per violazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell'accertata inosservanza non giustificata dell'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l'accertata violazione da parte del sanitario dell'obbligo vaccinale comporta la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell'obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall'albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall'ordine dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l'indagato non poteva più svolgere l'attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

PNRR: al via nuovo bando per brevetti

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.

Con 8,5 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal PNRR saranno finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e IRCCS attraverso progetti Proof of Concept (PoC) (Ministero dello sviluppo economico - Comunicato 15 Settembre 2022).

È quanto prevede il nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione da parte del sistema industriale.
A partire dal 24 settembre e fino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale.

Bonus chef: in G.U. le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il decreto 01 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese relative:
– all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
– all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
– alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i richiedenti devono:
– essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
– essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
– essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Modalità di accesso all’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie.
Tutti i soggetti richiedenti l’agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.
Il Ministero, svolti i suddetti adempimenti ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l’importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso, può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; in tal caso, il credito d’imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti casi:
– venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
– il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
– venga accertata, da parte dell’Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell’agevolazione.

Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il decreto 01 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese relative:
- all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, i richiedenti devono:
- essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Modalità di accesso all'agevolazione

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie.
Tutti i soggetti richiedenti l'agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell'istanza.
Il Ministero, svolti i suddetti adempimenti ed effettuata la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l'importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso, può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; in tal caso, il credito d'imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti casi:
- venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
- venga accertata, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione.

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero procede al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Provvigione spettante alla S.I.A.E

15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l’attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all’autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all’8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all’8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all’8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.

15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l'attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d'arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA - Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all'autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d'arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all'8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all'8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all'8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.

Rinnovato il Cirl Impiegati agricoli Campania

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l’1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall’1/7/2022

dall’1/1/2023

dall’1/6/2023

Quadro 65,18 € 21,73 € 21,73 €
1.a Categoria 62,44 € 20,81 € 20,81 €
2.a Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3.a Categoria 50,59 € 16,86 € 16,86 €
4.a Categoria 45,89 € 15,30 € 15,30 €
5.a Categoria 43,44 € 14,48 € 14,48 €
6.a Categoria 41,12 € 13,70 € 13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

– Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull’utilizzo delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l’istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l’erogazione avverrà con la 14ma dell’anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull’andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell’80% del risultato:

Livelli

%

Quadro 3%
1.a Categoria 3%
2.a Categoria 3%
3.a Categoria 3%
4.a Categoria 3%
5.a Categoria 3%
6.a Categoria 3%

Fino al raggiungimento dell’100% del risultato:

Livelli

%

Quadro 4%
1.a Categoria 4%
2.a Categoria 4%
3.a Categoria 4%
4.a Categoria 4%
5.a Categoria 4%
6.a Categoria 4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all’art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell’ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell’orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 - 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l'1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall'1/7/2022

dall’1/1/2023

dall'1/6/2023

Quadro 65,18 € 21,73 € 21,73 €
1.a Categoria 62,44 € 20,81 € 20,81 €
2.a Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3.a Categoria 50,59 € 16,86 € 16,86 €
4.a Categoria 45,89 € 15,30 € 15,30 €
5.a Categoria 43,44 € 14,48 € 14,48 €
6.a Categoria 41,12 € 13,70 € 13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

- Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull'utilizzo delle tariffe dell'Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l'istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l'erogazione avverrà con la 14ma dell'anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull'andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell'80% del risultato:

Livelli

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Quadro 3%
1.a Categoria 3%
2.a Categoria 3%
3.a Categoria 3%
4.a Categoria 3%
5.a Categoria 3%
6.a Categoria 3%

Fino al raggiungimento dell'100% del risultato:

Livelli

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Quadro 4%
1.a Categoria 4%
2.a Categoria 4%
3.a Categoria 4%
4.a Categoria 4%
5.a Categoria 4%
6.a Categoria 4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all'art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all'Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l'utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, come stabilito all'art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all'Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l'utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell'azienda e del mercato, come stabilito all'art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
- in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
- in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell'ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell'orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.