Definito il contributo 2022 per l’attività di assicurazione e riassicurazione

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l’anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
– 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
– 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all’IVASS:

– dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
– dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell’elenco III in appendice all’albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell’esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 07 settembre 2022, ha definito la misura e le modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2022, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 è stabilito nella misura di seguito indicata:
- 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
- 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.

Il contributo di vigilanza per l'anno 2022 è corrisposto all'IVASS:

- dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata in misura pari al 4,07% dei predetti premi.

Superbonus: detraibilità spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate – Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l’ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L’Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall’edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell’evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell’edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall’impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell’Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale in questione:
– il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
– l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
– le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile;
– nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
– nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all'articolo 16 bis del TUIR (Agenzia delle entrate - Risposta 20 settembre 2022, nn. 458).

Nel caso di specie consegue il Condominio Istante è stato oggetto di un incendio nel 2021 che ha danneggiato l'ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde.
L'Istante ha ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione.
L’Agenzia ritiene che detta somma non vada sottratta alle spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, che determineranno il miglioramento sismico dell'edificio, rientranti tra quelle ammesse al cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 anche a seguito del risarcimento pagato dall'impresa di assicurazione e che pertanto, queste, possano considerarsi rimaste interamente a carico dell'Istante medesimo.
Relativamente alla modalità di determinazione dei massimali di spesa per gli interventi sulle parti comuni riconducibili a quelli previsti dall'articolo 16-bis del TUIR con la circolare n. 28/E del 2022 è stato ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale in questione:
- il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a 96.000 euro) è annuale e riguarda il singolo immobile; in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d'imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico;
- l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, in quanto gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio;
- le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate, dal condomino o dall'unico proprietario dell'intero edificio, in modo autonomo ai fini dell'individuazione del limite di spesa detraibile;
- nel caso in cui vengano effettuati dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori sulle parti comuni che lavori sul proprio appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento;
- nel caso di titolarità di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell'unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.

Edilizia Industria Siracusa: rinnovato il CIPL

Firmato il 5 agosto 2022, tra CONFINDUSTRIA SIRACUSA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Siracusa

Il presente verbale di accordo decorre dal 1° agosto 2022.

E.V.R.
In linea con quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene data attuazione all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che le parti nazionali hanno definito essere nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014 e sarà riconosciuto al personale nella misura fissata attualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore.
L’E.V.R. in quanto premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, associato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, competitività nel territorio, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di luglio di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo luglio/giugno dell’anno successivo.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.38 del CCNL, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati, pertanto, ai fini delle verifiche per gli anni successivi, ogni triennio slitterà in avanti di un anno:

– erogazione da agosto 2022 a luglio 2023: raffronto indicatori 2021-2020-2019 con 2020-2019- 2018;

Per il primo anno, con effetto dal 1° agosto 2022, l’EVR sarà riconosciuto nella misura del 4% per 12 mesi stante l’andamento positivo dei parametri nel triennio di riferimento 2021-2020-2019 con 2020-2019-2018.
Le Parti concordano che nulla è dovuto per il periodo antecedente al 1° agosto 2022.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile;

– Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore degli impiegati denunciati all’Inps.
L’impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali previste per il calcolo provinciale ed erogherà il valore dell’EVR annualmente determinato territorialmente solo se entrambi i parametri aziendali risulteranno pari o positivi.
Qualora solo uno dei suddetti due parametri risulti negativo dal confronto triennale l’azienda erogherà l’EVR nella misura prevista dal successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella misura piena (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

l’impresa dovrà rendere un’autodichiarazione, secondo il fac-simile allegato al presente Accordo di rinnovo, sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all’associazione territoriale datoriale di riferimento ed alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o alle RSU, ove costituite.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Mensa e indennità sostitutiva
Al fine di rendere quanto più possibile omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

– Distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata, il costo di tale pasto sarà a carico dell’impresa;

– Corresponsione, a decorrere dall’1 agosto 2022, del Ticket Restaurant elettronico del valore nominale giornaliero di euro 6,40 o della relativa indennità sostitutiva di pari valore. Detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 2017;
Tale valore nominale giornaliero rimane valido fino alla vigenza della sospensione del contributo (0.05%) “Diritto allo studio”. Al venir meno della condizione su indicata, il valore nominale giornaliero del ticket è fissato in euro 5,50.

– A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Cassa Edile siracusana, previa verifica delle condizioni per l’introduzione della procedura elettronica cd “Ticket Restaurant”, attiverà il servizio di distribuzione dei ticket in favore dei lavoratori (operai e impiegati) denunciati, attivi e con versamenti effettuati. Le parti si incontreranno prima del l’avvio per rivedere gli importi stabiliti dal presente articolo fermo restando il costo aziendale di euro 6,40 come sopra specificato.

L’importo di cui al punto precedente non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se la effettiva presenza in Azienda superi le 4 ore.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

Diritto allo studio
Le Parti visto lo scarso utilizzo delle somme presenti nel fondo “Diritto allo studio” convengono sull’opportunità di sospenderne la relativa contribuzione dello 0,05% a decorrere dall’1 agosto 2022.

Trasporto e indennità sostitutiva
In sostituzione del rimborso chilometrico sulla base delle tariffe del trasporto pubblico locale previsto dall’Accordo integrativo provinciale del 2017, le Parti concordano di istituire, con decorrenza agosto 2022, tre fasce di rimborso sulla base del luogo di residenza del lavoratore rispetto al luogo di lavoro (cantiere/ufficio):

– Fascia 1 dentro la cinta urbana di residenza euro 1,50 giornaliere;

– Fascia 2 Fino a 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 3,00 giornaliere;

– Fascia 3 oltre 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 4,00 giornaliere;

Sull’indennità di trasporto così definita non sarà computata la percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL poiché l’importo dell’indennità di trasporto è già quantificata dalle Parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.
L’indennità di trasporto spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, anche qualora il dipendente non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime due ore di presenza.
La corresponsione della suddetta indennità non opera nel caso in cui l’azienda provveda al asporto del personale con mezzo proprio fatto salvo il riconoscimento delle suddette somme fino al punto di raccolta stabilito dall’Azienda.
Per i lavoratori con un’anzianità superiore a due anni dalla data odierna, qualora vi sia in relazione alla distanza, un calcolo negativo del presente istituto si applica la clausola di salvaguardia del trattamento più favorevole.
La presente clausola non si applica al personale assunto successivamente al 1° agosto 2022.

Firmato il 5 agosto 2022, tra CONFINDUSTRIA SIRACUSA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, l’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Siracusa

Il presente verbale di accordo decorre dal 1° agosto 2022.

E.V.R.
In linea con quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene data attuazione all’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che le parti nazionali hanno definito essere nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014 e sarà riconosciuto al personale nella misura fissata attualmente in ragione delle verifiche territoriali sull’andamento del settore.
L’E.V.R. in quanto premio variabile, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, associato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, competitività nel territorio, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di luglio di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per il periodo luglio/giugno dell’anno successivo.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art.38 del CCNL, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati, pertanto, ai fini delle verifiche per gli anni successivi, ogni triennio slitterà in avanti di un anno:

- erogazione da agosto 2022 a luglio 2023: raffronto indicatori 2021-2020-2019 con 2020-2019- 2018;

Per il primo anno, con effetto dal 1° agosto 2022, l’EVR sarà riconosciuto nella misura del 4% per 12 mesi stante l’andamento positivo dei parametri nel triennio di riferimento 2021-2020-2019 con 2020-2019-2018.
Le Parti concordano che nulla è dovuto per il periodo antecedente al 1° agosto 2022.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile;

- Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali iva dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore degli impiegati denunciati all’Inps.
L’impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali previste per il calcolo provinciale ed erogherà il valore dell’EVR annualmente determinato territorialmente solo se entrambi i parametri aziendali risulteranno pari o positivi.
Qualora solo uno dei suddetti due parametri risulti negativo dal confronto triennale l’azienda erogherà l’EVR nella misura prevista dal successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella misura piena (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

l’impresa dovrà rendere un’autodichiarazione, secondo il fac-simile allegato al presente Accordo di rinnovo, sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all’associazione territoriale datoriale di riferimento ed alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o alle RSU, ove costituite.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Mensa e indennità sostitutiva
Al fine di rendere quanto più possibile omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

- Distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata, il costo di tale pasto sarà a carico dell’impresa;

- Corresponsione, a decorrere dall’1 agosto 2022, del Ticket Restaurant elettronico del valore nominale giornaliero di euro 6,40 o della relativa indennità sostitutiva di pari valore. Detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 2017;
Tale valore nominale giornaliero rimane valido fino alla vigenza della sospensione del contributo (0.05%) "Diritto allo studio". Al venir meno della condizione su indicata, il valore nominale giornaliero del ticket è fissato in euro 5,50.

- A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Cassa Edile siracusana, previa verifica delle condizioni per l’introduzione della procedura elettronica cd "Ticket Restaurant", attiverà il servizio di distribuzione dei ticket in favore dei lavoratori (operai e impiegati) denunciati, attivi e con versamenti effettuati. Le parti si incontreranno prima del l'avvio per rivedere gli importi stabiliti dal presente articolo fermo restando il costo aziendale di euro 6,40 come sopra specificato.

L’importo di cui al punto precedente non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se la effettiva presenza in Azienda superi le 4 ore.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

Diritto allo studio
Le Parti visto lo scarso utilizzo delle somme presenti nel fondo "Diritto allo studio" convengono sull’opportunità di sospenderne la relativa contribuzione dello 0,05% a decorrere dall’1 agosto 2022.

Trasporto e indennità sostitutiva
In sostituzione del rimborso chilometrico sulla base delle tariffe del trasporto pubblico locale previsto dall’Accordo integrativo provinciale del 2017, le Parti concordano di istituire, con decorrenza agosto 2022, tre fasce di rimborso sulla base del luogo di residenza del lavoratore rispetto al luogo di lavoro (cantiere/ufficio):

- Fascia 1 dentro la cinta urbana di residenza euro 1,50 giornaliere;

- Fascia 2 Fino a 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 3,00 giornaliere;

- Fascia 3 oltre 30 km dalla cinta urbana di residenza euro 4,00 giornaliere;

Sull’indennità di trasporto così definita non sarà computata la percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL poiché l’importo dell’indennità di trasporto è già quantificata dalle Parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.
L’indennità di trasporto spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, anche qualora il dipendente non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime due ore di presenza.
La corresponsione della suddetta indennità non opera nel caso in cui l’azienda provveda al asporto del personale con mezzo proprio fatto salvo il riconoscimento delle suddette somme fino al punto di raccolta stabilito dall’Azienda.
Per i lavoratori con un’anzianità superiore a due anni dalla data odierna, qualora vi sia in relazione alla distanza, un calcolo negativo del presente istituto si applica la clausola di salvaguardia del trattamento più favorevole.
La presente clausola non si applica al personale assunto successivamente al 1° agosto 2022.

Esonero contributivo lavoratrici madri: adempimenti datoriali

In via sperimentale, per il solo anno 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di 1 anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’Inps ha fornito le prime istruzioni al riguardo (Circolare 19 settembre 2022, n. 102).

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono escluse le lavoratrici dipendenti della PA. Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L’esonero, inoltre, spetta per le assunzioni a scopo di somministrazione.
L’esonero medesimo è riconosciuto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Dunque, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatoriodi maternità, per un periodo massimo di 1 anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
L’esonero contributivo spetta, altresì, al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
L’agevolazione in questione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ed ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro agricolo per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza devono inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.
La Struttura territorialmente competente attribuisce il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione deve essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.
Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell’archivio “Cinque A” (raggiungibile al percorso intranet: “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” > “Subordinati” > “Archivio Aziende Agricole”), utilizzando la funzione “Modifica”, i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). I datori di lavoro agricolo possono verificare l’attribuzione dei codici Agevolazione “LM” e “LP”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109):
– nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
– con il codice “L558”, avente il significato di “conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– con il codice “L559”, avente il significato di “Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre.
I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all’esonero oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, devono valorizzare in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio devono trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:
– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LP” che assume il significato di “Recupero pregresso LM”;
La valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.
Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi come di seguito indicato:
– n <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “LM”, avente il significato di “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”.

In via sperimentale, per il solo anno 2022, la legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di 1 anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’Inps ha fornito le prime istruzioni al riguardo (Circolare 19 settembre 2022, n. 102).

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. Sono escluse le lavoratrici dipendenti della PA. Il beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.
La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. L’esonero, inoltre, spetta per le assunzioni a scopo di somministrazione.
L’esonero medesimo è riconosciuto in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Dunque, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità. Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatoriodi maternità, per un periodo massimo di 1 anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
L’esonero contributivo spetta, altresì, al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum.
L’agevolazione in questione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ed ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022. Pertanto, l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", campo "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021", un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione "0U", che assume il nuovo significato di "Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021". La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "0U" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro agricolo per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare l’istanza "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021" tramite la funzione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale aziende agricole" e nel campo "Annotazioni" dell’istanza devono inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità.
La Struttura territorialmente competente attribuisce il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva solo dopo avere verificato la spettanza dell’esonero, ossia la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione deve essere attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.
Per i datori di lavoro agricolo, dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell’archivio "Cinque A" (raggiungibile al percorso intranet: "Servizi" > "Servizi per l’agricoltura" > "Subordinati" > "Archivio Aziende Agricole"), utilizzando la funzione "Modifica", i codici di autorizzazione "LM" e "LP", abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro). I datori di lavoro agricolo possono verificare l’attribuzione dei codici Agevolazione "LM" e "LP", consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" nel "Cassetto previdenziale aziende agricole".
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "ELAM", avente il significato di "Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109):
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice "L558", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- con il codice "L559", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre.
I datori di lavoro con riferimento alle lavoratrici autorizzate all’esonero oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, devono valorizzare in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione, per i mesi di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022, i seguenti elementi:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";

- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LM", avente il significato di "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021".
Per il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio devono trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell’elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LP" che assume il significato di "Recupero pregresso LM";
La valorizzazione dei predetti periodi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini (30 novembre 2022) previsti per il terzo periodo di emissione 2022.
Per il recupero dell’incentivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, per i quali il relativo periodo di trasmissione non è ancora scaduto, deve essere inviato il flusso completo valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, i seguenti elementi come di seguito indicato:
- n <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "LM", avente il significato di "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021".

Fondo FSBA: adeguamento alla legge di bilancio 2022

Il CNA con le altre Organizzazioni Sindacali e Datoriali hanno sottoscritto un’accordo interconfederale con le regole e i principi di riferimento per il nuovo funzionamento di FSBA.

La legge di bilancio per l’anno 2022, ha stabilito che in merito al FSBA, venisse assicurato ai beneficiari un assegno di integrazione salariale, sia a fronte delle causali ordinarie, sia a fronte delle causali straordinarie. Tali prestazioni sono garantite con modalità diverse a seconda della dimensione aziendale dei datori di lavoro:

– Per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti, infatti, è previsto un assegno di integrazione salariale (AIS) sia per ragioni ordinarie che per ragioni straordinarie della durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Le settimane potranno essere fruite o tutte per le causali ordinarie, o tutte per le causali straordinarie o ancora in modalità mista, fermo restando il tetto massimo delle 26 settimane e, ovviamente, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge.

– Per le imprese che occupano oltre 15 dipendenti, invece, l’assegno di integrazione salariale è pari a 26 settimane nel biennio mobile per le sole causali giustificatrici ordinarie. In aggiunta a tale prestazione, poi, le imprese potranno accedere a un assegno di integrazione salariale straordinario pari a 24 mesi nel quinquennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, nei limiti del disposto di cui all’articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, in caso di crisi aziendale e 36 mesi nel quinquennio mobile in caso di contratto di solidarietà.

In relazione a ciò sono fissate le seguenti aliquote:

– per i datori di lavoro che hanno fino a 15 dipendenti viene fissata un’unica aliquota pari allo 0,60% della RIP volta a finanziare l’assegno di integrazione salariale (casuali ordinarie e/o straordinarie);

– per i datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti, invece, è prevista una contribuzione dello 0,60% volta a finanziare l’assegno ordinario, alla quale si aggiunge una contribuzione dello 0,40% della RIP, volta a finanziare l’assegno ordinario straordinario.

Mantenendo la suddivisione già adottata da FSBA, le suddette aliquote sono per ¾ a carico dell’azienda e per il restante ¼  a carico del lavoratore.

Inoltre, per le sole imprese che hanno oltre 15 dipendenti e che presentano istanza di integrazione salariale straordinaria è previsto il versamento di una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa, in base a quanto disposto dalla normativa.

Nell’accordo viene previsto un meccanismo di regolarizzazione per gli eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni pregressi, fermo restando l’integrale applicazione della contrattazione collettiva, nella parte normativa e in quella obbligatoria.

Il CNA con le altre Organizzazioni Sindacali e Datoriali hanno sottoscritto un’accordo interconfederale con le regole e i principi di riferimento per il nuovo funzionamento di FSBA.

La legge di bilancio per l'anno 2022, ha stabilito che in merito al FSBA, venisse assicurato ai beneficiari un assegno di integrazione salariale, sia a fronte delle causali ordinarie, sia a fronte delle causali straordinarie. Tali prestazioni sono garantite con modalità diverse a seconda della dimensione aziendale dei datori di lavoro:

- Per le imprese che occupano sino a 15 dipendenti, infatti, è previsto un assegno di integrazione salariale (AIS) sia per ragioni ordinarie che per ragioni straordinarie della durata massima di 26 settimane in un biennio mobile. Le settimane potranno essere fruite o tutte per le causali ordinarie, o tutte per le causali straordinarie o ancora in modalità mista, fermo restando il tetto massimo delle 26 settimane e, ovviamente, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge.

- Per le imprese che occupano oltre 15 dipendenti, invece, l'assegno di integrazione salariale è pari a 26 settimane nel biennio mobile per le sole causali giustificatrici ordinarie. In aggiunta a tale prestazione, poi, le imprese potranno accedere a un assegno di integrazione salariale straordinario pari a 24 mesi nel quinquennio mobile in caso di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, nei limiti del disposto di cui all’articolo 22, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, in caso di crisi aziendale e 36 mesi nel quinquennio mobile in caso di contratto di solidarietà.

In relazione a ciò sono fissate le seguenti aliquote:

- per i datori di lavoro che hanno fino a 15 dipendenti viene fissata un’unica aliquota pari allo 0,60% della RIP volta a finanziare l’assegno di integrazione salariale (casuali ordinarie e/o straordinarie);

- per i datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti, invece, è prevista una contribuzione dello 0,60% volta a finanziare l’assegno ordinario, alla quale si aggiunge una contribuzione dello 0,40% della RIP, volta a finanziare l’assegno ordinario straordinario.

Mantenendo la suddivisione già adottata da FSBA, le suddette aliquote sono per ¾ a carico dell’azienda e per il restante ¼  a carico del lavoratore.

Inoltre, per le sole imprese che hanno oltre 15 dipendenti e che presentano istanza di integrazione salariale straordinaria è previsto il versamento di una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa, in base a quanto disposto dalla normativa.

Nell’accordo viene previsto un meccanismo di regolarizzazione per gli eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni pregressi, fermo restando l’integrale applicazione della contrattazione collettiva, nella parte normativa e in quella obbligatoria.

Domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione

20 SETT 2022 Attuazione delle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 16 settembre 2022, n. 356446)

Il provvedimento in oggetto è stato emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dà attuazione alle disposizioni ivi contenute che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
L’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
In particolare il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Il provvedimento in oggetto approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni.
Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC.
l pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

20 SETT 2022 Attuazione delle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 16 settembre 2022, n. 356446)

Il provvedimento in oggetto è stato emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dà attuazione alle disposizioni ivi contenute che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
L’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
In particolare il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Il provvedimento in oggetto approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti, reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni.
Entro il 16 gennaio 2023 il contribuente per ciascuna controversia presenta una distinta domanda di definizione mediante invio a mezzo PEC.
l pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme già versate in pendenza di giudizio ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego - con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Fondo di solidarieta dipendenti delle aziende di credito: assegno straordinario fino a 7 anni

Aumentata fino a 7 anni la durata massima dell’assegno straordinario 2022 erogato, al personale delle aziende di credito, dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale per l’agevolazione all’esodo (Inps – Messaggio 20 settembre 2022, n. 3401).

Il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, al fine di maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza.
In base al decreto istitutivo del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (D.M. 28 luglio 2014, n. 83486), l’assegno straordinario è riconosciuto ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto.
In relazione alle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), la durata massima dell’assegno straordinario è stata aumentata da cinque a sette anni (pari a 84 mesi).
A tal fine l’Inps ha provveduto ad aggiornare le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127).

Aumentata fino a 7 anni la durata massima dell’assegno straordinario 2022 erogato, al personale delle aziende di credito, dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale per l’agevolazione all'esodo (Inps - Messaggio 20 settembre 2022, n. 3401).

Il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente, può essere ammesso a fruire dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, al fine di maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza.
In base al decreto istitutivo del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (D.M. 28 luglio 2014, n. 83486), l’assegno straordinario è riconosciuto ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto.
In relazione alle nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), la durata massima dell’assegno straordinario è stata aumentata da cinque a sette anni (pari a 84 mesi).
A tal fine l’Inps ha provveduto ad aggiornare le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127).

Danno biologico: rivalutati dal 1° luglio gli importi di indennizzo

Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2020 e il 2021 – pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Campo di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:

– per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;

– per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.

Rivalutati, con decorrenza dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Lo rende noto l’INAIL con la circolare del 15 settembre 2022, n. 35.

Per l’anno 2022, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - intervenuta tra il 2020 e il 2021 - pari all’1,9%. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. del 2 agosto 2022, n. 143, ha disposto la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, nella medesima misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Campo di applicazione

La rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022. In particolare:

- per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni. Gli importi saranno erogati con il rateo di rendita del mese di novembre 2022;

- per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Gli importi rivalutati saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza.

Bonus Imu Turismo: autodichiarazione dal 28 settembre

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate – provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta a sostegno del turismo, pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2, introdotto dall’art. 22, D.L. n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina), da utilizzare esclusivamente in compensazione. Domande dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 (Agenzia delle Entrate - provvedimento 16 settembre 2022 n. n. 356194).

L’art. 22, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022 ha previsto un credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi compresi le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, co. da 738 a 783, L. n. 160/2019, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Ai fini dell’agevolazione rilevano anche i versamenti a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".
L’efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Detto questo, con il presente provvedimento l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta.
L’Autodichiarazione deve essere inviata dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, co. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Tax credit energia e gas: i codici tributo terzo trimestre 2022

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
– l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
– l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; „h “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 (Agenzia delle entrate - Risoluzione 16 settembre 2022, n. 49/E).

Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare:
- l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
- l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
- l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;
- l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022; „h l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- "6968" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6969" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6970" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- "6971" denominato "credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115"; „h "6972" denominato "credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".