Redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata

23 SETT 2022 È sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 settembre 2022, n. 468)

Nel caso di specie, l’Istante rappresenta che, diversamente dalle precedenti contrattazioni integrative, avvenute su base annuale, è stato stipulato il 25 ottobre 2021, il contratto collettivo nazionale integrativo relativo agli anni 2020-2021, che definisce: l’ammontare delle risorse finanziarie, distintamente per gli anni 2020 e 2021, i criteri per l’assegnazione al personale delle somme e delle indennità per emolumenti da lavoro dipendente, correlate sia al diverso livello di responsabilità delle posizioni organizzative sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti, nonché i compensi incentivanti la produttività secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per effetto della stipula del contratto nel 2021, l’Istante potrà corrispondere solo a decorrere dai prossimi mesi dell’anno 2022 i compensi relativi alle differenze stipendiali conseguenti ai passaggi economici all’interno delle aree, alle indennità correlate sia al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti specifici, al trattamento economico di professionalità (TEP) e ad altri compensi incentivanti la produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente all’anno 2020 e all’anno 2021.
Al riguardo, il Fisco afferma che è sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l’erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l’applicazione della tassazione separata e, non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d’imposta nel quale l’accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell’anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell’anno x+1 di emolumenti relativi all’anno x) per effetto del contratto collettivo.
Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all’anno in cui interviene l’accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.
In relazione alle somme corrisposte dall’Istante nel 2019, qualora ricorrano i presupposti per la tassazione separata anziché quella ordinaria, si ritiene che le somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria in tale anno dall’Istante possano essere restituite al lordo delle ritenute operate e successivamente erogate nuovamente con applicazione del regime di tassazione separata.
Ai fini certificativi, nella CU che l’Istante dovrà rilasciare per il periodo d’imposta 2022, troverà evidenziazione la somma restituita, quale onere deducibile e, nell’apposita sezione della tassazione separata, la somma erogata relativa al 2018.

23 SETT 2022 È sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l'applicazione della tassazione separata (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 22 settembre 2022, n. 468)

Nel caso di specie, l'Istante rappresenta che, diversamente dalle precedenti contrattazioni integrative, avvenute su base annuale, è stato stipulato il 25 ottobre 2021, il contratto collettivo nazionale integrativo relativo agli anni 2020-2021, che definisce: l'ammontare delle risorse finanziarie, distintamente per gli anni 2020 e 2021, i criteri per l'assegnazione al personale delle somme e delle indennità per emolumenti da lavoro dipendente, correlate sia al diverso livello di responsabilità delle posizioni organizzative sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti, nonché i compensi incentivanti la produttività secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Per effetto della stipula del contratto nel 2021, l'Istante potrà corrispondere solo a decorrere dai prossimi mesi dell'anno 2022 i compensi relativi alle differenze stipendiali conseguenti ai passaggi economici all'interno delle aree, alle indennità correlate sia al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti specifici, al trattamento economico di professionalità (TEP) e ad altri compensi incentivanti la produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente all'anno 2020 e all'anno 2021.
Al riguardo, il Fisco afferma che è sufficiente, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono per l'applicazione della tassazione separata e, non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l'accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell'anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell'anno x+1 di emolumenti relativi all'anno x) per effetto del contratto collettivo.
Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all'anno in cui interviene l'accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.
In relazione alle somme corrisposte dall'Istante nel 2019, qualora ricorrano i presupposti per la tassazione separata anziché quella ordinaria, si ritiene che le somme erroneamente assoggettate a tassazione ordinaria in tale anno dall'Istante possano essere restituite al lordo delle ritenute operate e successivamente erogate nuovamente con applicazione del regime di tassazione separata.
Ai fini certificativi, nella CU che l'Istante dovrà rilasciare per il periodo d'imposta 2022, troverà evidenziazione la somma restituita, quale onere deducibile e, nell'apposita sezione della tassazione separata, la somma erogata relativa al 2018.

Impiegati Agricoli del Trentino: nuovo contratto

 

Firmato il 25/7/2022, presso la Confagricoltura di Trento, tra CONFAGRICOLTURA del Trentino e CONFEDERDIA, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il Contratto territoriale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino.

Decorrenza
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025

Retribuzione
L’aumento concordato è del 5% da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 1° dicembre  2021. Tale aumento decorre dal 1° luglio 2022 per il 3% e dal 1° gennaio 2023 del 2%.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 70 € lorde per 12 mensilità; le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tal obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa
Per gli impiegati con responsabilità di cassa, l’indennità viene aggiornata a 100 € mensili dal 1° luglio 2022, per 12 mensilità.

Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,7% della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono all’OO.SS. firmatarie del presente contratto viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,5 % sulla retribuzione lorda. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga sarà versato per lo 0,2125 % a Confederdia e 0,2125 % a FAI CISL e 0,075 % alla FLAI CGIL sull’Iban indicato dalle organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiegato viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 € mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

 

Firmato il 25/7/2022, presso la Confagricoltura di Trento, tra CONFAGRICOLTURA del Trentino e CONFEDERDIA, FAI-CISL, FLAI-CGIL, il Contratto territoriale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino.

Decorrenza
Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025

Retribuzione
L’aumento concordato è del 5% da calcolarsi sugli stipendi contrattuali in vigore alla data del 1° dicembre  2021. Tale aumento decorre dal 1° luglio 2022 per il 3% e dal 1° gennaio 2023 del 2%.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Qualora l’imprenditore designi un proprio dipendente quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si stabilisce il riconoscimento di una specifica indennità mensile di 70 € lorde per 12 mensilità; le spese legali imputate al lavoratore in conseguenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti derivante dallo svolgimento del ruolo attribuito o di fatto riconosciuto sono ad esclusivo carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro potrà far fronte a tal obbligo con copertura assicurativa.

Indennità di cassa
Per gli impiegati con responsabilità di cassa, l’indennità viene aggiornata a 100 € mensili dal 1° luglio 2022, per 12 mensilità.

Quota sindacale per delega
Per i quadri e gli impiegati la quota sindacale che il datore di lavoro tratterrà sulla retribuzione ordinaria lorda mensile per 14 mensilità verrà versata all’organizzazione sindacale indicata nella delega sottoscritta dal lavoratore. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale quota è stabilita nella misura dello 0,7% della retribuzione lorda.

Contributo di assistenza contrattuale territoriale
Per i quadri e gli impiegati che non aderiscono all’OO.SS. firmatarie del presente contratto viene confermato un contributo di assistenza contrattuale territoriale nella misura dello 0,5 % sulla retribuzione lorda. A partire dall’entrata in vigore del presente accordo tale contributo, che verrà trattenuto in busta paga sarà versato per lo 0,2125 % a Confederdia e 0,2125 % a FAI CISL e 0,075 % alla FLAI CGIL sull’Iban indicato dalle organizzazioni stesse.

Premio di continuità di servizio
A decorrere dal 26° anno di servizio e per ogni ulteriore biennio di anzianità maturata presso la medesima azienda dall’impiegato viene istituito un premio lordo di continuità di servizio di 13,00 € mensili per quattordici mensilità a decorrenza dall’entrata in vigore del presente contratto.

INPS: indicazioni sul contributo aggiuntivo giornalisti

L’Inps fornisce istruzioni sul versamento, per il 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022 (Messaggio 19 settembre 2022, n. 3418).

 

Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. In questa ipotesi, laddove nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti.
Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022. In questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a € 48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo deve utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.

L’Inps fornisce istruzioni sul versamento, per il 2022, del contributo aggiuntivo dell’1% con particolare riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022 (Messaggio 19 settembre 2022, n. 3418).

 

Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. In questa ipotesi, laddove nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare, in riferimento a tali rapporti, il diverso limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00. La predetta fascia di retribuzione trova applicazione esclusivamente in relazione alle retribuzioni derivanti dai predetti rapporti.
Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a € 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022. In questi casi, qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, successivi o concomitanti (compresi eventuali rapporti di tipo giornalistico iniziati successivamente al 30 giugno 2022), si deve considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti, pari a € 48.279,00, in relazione a tutte le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro che si collocano nel 2022, ivi compresi i suddetti rapporti di tipo giornalistico che cessano in data successiva al 30 giugno 2022.
Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo dell’1% in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione e che, pertanto, potranno rendersi necessarie talune operazioni di conguaglio a fine anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.
Il contributo aggiuntivo va calcolato ed esposto nel flusso UniEmens separatamente dagli altri contributi.
Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere indicato nell’elemento <Contrb1perCento> presente nell’elemento <ContribuzioneAggiuntiva>.
Nell’elemento <ImponibileCtrAgg> deve essere indicato l’importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo è un di cui del valore indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
L’importo della contribuzione aggiuntiva deve essere indicato nell’elemento <ContribAggCorrente>. Tale importo non è un di cui del valore indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiParticolari>.
A fine anno (mese di dicembre o gennaio dell’anno successivo), o al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare i conguagli e versare o recuperare le differenze.
Allo scopo deve utilizzare l’elemento <Regolarizz1PerCento>, nell’elemento <ContribAggRegolarizz> indicherà la differenza da versare, nell’elemento <RecuperoAggRegolarizz> indicherà l’importo da recuperare.

IVA: kit benessere e finalità terapeutica

Il servizio reso da una Farmacia di fornitura di un kit benessere elaborato da un laboratorio partner della sua controllante, senza contratti diretti con il laboratorio la farmacia stessa, non può rientrare nell’ambito dell’esenzione IVA per mancanza del requisito oggettivo (Agenzia delle entrate – Risposta 21 settembre 2022, n. 466).

Nel caso di specie, la farmacia istante intende sottoscrivere un contratto di servizi con la propria controllante, azienda specializzata in ricerca sviluppo tecnico e scientifico, produzione e distribuzione, attraverso il canale farmacia, di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.
Il servizio consiste nell’elaborazione, da parte di un laboratorio altamente specializzato, partner della Controllante, di un referto analitico accompagnato da un protocollo di consiglio personalizzato firmato da un medico, basato sulla valutazione di un campione ematico e buccale prelevato in autoanalisi mediante un apposito kit e finalizzato al miglioramento del benessere anche attraverso l’assunzione di appositi prodotti e l’adozione di stili di vita appropriati.
Nella sostanza, la farmacia fornisce al proprio cliente il kit per la raccolta del campione ematico e fa da tramite tra il cliente e Laboratorio che elabora il dato utilizzando una tecnologia API (Application Programming Interface). Sulla base dei risultati ottenuti viene elaborato un report con consigli nutrizionali, a firma del responsabile di laboratorio e del medico, consulente esterno di Laboratorio.
Si fini del corretto trattamento Iva cui sottoporre la prestazione, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti.
L’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA prevede che sono esenti dall’imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Tale disposizione trova fondamento nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (in breve, “Direttiva IVA”), ai sensi del quale «gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (…) c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato (…)».A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 settembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01, che ha enucleato taluni principi e limitazioni nell’applicazione della citata disposizione comunitaria, la scrivente ha meglio chiarito, con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’esenzione in commento.
In merito all’ ambito oggettivo, la citata circolare precisa che l’applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA «va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia». Sul punto, infatti, la citata sentenza della Corte di Giustizia UE afferma che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò non debba essere inteso in un’accezione particolarmente rigorosa. «Anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute» – affermano i giudici unionali – «l’inclusione di tali prestazioni nella nozione di «prestazioni mediche» è conforme all’obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie, che è comune tanto all’esenzione prevista dall’art. 13, n. 1, lett. b) della sesta direttiva che a quella prevista dallo stesso numero, lett. c) [ora lettera c) dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva n. 112 del 2006, n.d.r.] (…)».
Per la Corte di Giustizia in sostanza «è lo scopo della prestazione medica che determina se quest’ultima debba essere esentata da IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute, (…), l’esenzione (…) non si applica a tale prestazione» (cfr. Corte di Giustizia, causa C-307/01 del 20 novembre 2003; in senso analogo, Corte di Giustizia, causa C-141/00 del 10 settembre 2002).
Peraltro, sempre la Corte di Giustizia UE, in relazione al servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un nutrizionista certificato e abilitato all’interno di stabilimenti sportivi, afferma che detto servizio «pur avendo lo scopo di prevenire talune malattie come l’obesità, non presenta necessariamente una finalità terapeutica, indispensabile al fine di esentare la prestazione medica o paramedica. Lo stesso vale per la pratica sportiva il cui ruolo è riconosciuto, per limitare l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Un tale servizio presenta quindi, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non necessariamente una finalità terapeutica. Pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione che indichi che esso è fornito a fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute, e quindi con uno scopo terapeutico, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare, un servizio di monitoraggio nutrizionale non soddisfa il criterio dell’attività di interesse generale comune a tutte le esenzioni previste dall’articolo 132 della direttiva 2006/112 e, di conseguenza, non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva; quindi esso è, in linea di principio, soggetto all’IVA» (sentenza 4 marzo 2021, causa C-581/19).
Riguardo al profilo soggettivo dell’esenzione in commento, per l’articolo 131 della Direttiva IVA, l’individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati Membri. Sul punto la circolare n. 4/E del 2005 precisa che «la prestazione medica o paramedica può essere esente dall’IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002».
In merito alle prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie, la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 chiarisce che “Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa notare che la scrivente ha già escluso in passato, in risposta ad un’istanza di interpello, l’applicazione del citato articolo 10 alla fattispecie … del programma “Tele monitoraggio domestico”, nell’ambito del quale le misurazioni periodiche erano effettuate direttamente dal paziente”.
Riguardo ai rapporti che intercorrono tra Farmacia e Laboratorio, in sede di documentazione integrativa, la Società riferisce che “…è un mero rapporto di fornitura di prestazioni di servizi di diagnostica di laboratorio. Non sono presenti contratti diretti tra la Farmacia e il Laboratorio, la relazione è disciplinata dal contratto di collaborazione commerciale stipulato tra la Controllante e il Laboratorio, si veda allegato “Contratto di collaborazione commerciale”. Pertanto non si instaura alcun rapporto di mandato con o senza rappresentanza tra Laboratorio e Farmacia”.
Alla luce di queste precisazioni e delle precedenti considerazioni, si ritiene che il servizio reso da Farmacia nell’ambito del programma “X” non possa rientrare nell’ambito dell’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e prima richiamato. Di conseguenza lo stesso va regolarmente assoggettato ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Le medesime considerazioni valgono anche nei rapporti tra Laboratorio e Farmacia non essendo stato dimostrato l’aspetto terapeutico delle analisi svolte (cfr. risposta n. 56 del 2020).

Il servizio reso da una Farmacia di fornitura di un kit benessere elaborato da un laboratorio partner della sua controllante, senza contratti diretti con il laboratorio la farmacia stessa, non può rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA per mancanza del requisito oggettivo (Agenzia delle entrate - Risposta 21 settembre 2022, n. 466).

Nel caso di specie, la farmacia istante intende sottoscrivere un contratto di servizi con la propria controllante, azienda specializzata in ricerca sviluppo tecnico e scientifico, produzione e distribuzione, attraverso il canale farmacia, di prodotti e servizi per il benessere e la cura della persona.
Il servizio consiste nell'elaborazione, da parte di un laboratorio altamente specializzato, partner della Controllante, di un referto analitico accompagnato da un protocollo di consiglio personalizzato firmato da un medico, basato sulla valutazione di un campione ematico e buccale prelevato in autoanalisi mediante un apposito kit e finalizzato al miglioramento del benessere anche attraverso l'assunzione di appositi prodotti e l'adozione di stili di vita appropriati.
Nella sostanza, la farmacia fornisce al proprio cliente il kit per la raccolta del campione ematico e fa da tramite tra il cliente e Laboratorio che elabora il dato utilizzando una tecnologia API (Application Programming Interface). Sulla base dei risultati ottenuti viene elaborato un report con consigli nutrizionali, a firma del responsabile di laboratorio e del medico, consulente esterno di Laboratorio.
Si fini del corretto trattamento Iva cui sottoporre la prestazione, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti.
L'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA prevede che sono esenti dall'imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».
Tale disposizione trova fondamento nell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (in breve, "Direttiva IVA"), ai sensi del quale «gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato (...)».A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 settembre 2003, cause C-307/01 e C-212/01, che ha enucleato taluni principi e limitazioni nell'applicazione della citata disposizione comunitaria, la scrivente ha meglio chiarito, con la circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'esenzione in commento.
In merito all' ambito oggettivo, la citata circolare precisa che l'applicazione dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA «va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia». Sul punto, infatti, la citata sentenza della Corte di Giustizia UE afferma che le prestazioni mediche devono avere uno scopo terapeutico, benché ciò non debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa. «Anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere profilattico non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute» - affermano i giudici unionali - «l'inclusione di tali prestazioni nella nozione di «prestazioni mediche» è conforme all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie, che è comune tanto all'esenzione prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b) della sesta direttiva che a quella prevista dallo stesso numero, lett. c) [ora lettera c) dell'articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva n. 112 del 2006, n.d.r.] (...)».
Per la Corte di Giustizia in sostanza «è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata da IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, vuoi mantenendola vuoi ristabilendola, la salute, (...), l'esenzione (...) non si applica a tale prestazione» (cfr. Corte di Giustizia, causa C-307/01 del 20 novembre 2003; in senso analogo, Corte di Giustizia, causa C-141/00 del 10 settembre 2002).
Peraltro, sempre la Corte di Giustizia UE, in relazione al servizio di monitoraggio nutrizionale fornito da un nutrizionista certificato e abilitato all'interno di stabilimenti sportivi, afferma che detto servizio «pur avendo lo scopo di prevenire talune malattie come l'obesità, non presenta necessariamente una finalità terapeutica, indispensabile al fine di esentare la prestazione medica o paramedica. Lo stesso vale per la pratica sportiva il cui ruolo è riconosciuto, per limitare l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Un tale servizio presenta quindi, in linea di principio, una finalità sanitaria, ma non necessariamente una finalità terapeutica. Pertanto, in mancanza di qualsiasi indicazione che indichi che esso è fornito a fini di prevenzione, diagnosi, trattamento di una malattia e ripristino della salute, e quindi con uno scopo terapeutico, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare, un servizio di monitoraggio nutrizionale non soddisfa il criterio dell'attività di interesse generale comune a tutte le esenzioni previste dall'articolo 132 della direttiva 2006/112 e, di conseguenza, non rientra nell'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva; quindi esso è, in linea di principio, soggetto all'IVA» (sentenza 4 marzo 2021, causa C-581/19).
Riguardo al profilo soggettivo dell'esenzione in commento, per l'articolo 131 della Direttiva IVA, l'individuazione delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati Membri. Sul punto la circolare n. 4/E del 2005 precisa che «la prestazione medica o paramedica può essere esente dall'IVA solo se resa dai soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della Sanità 17 maggio 2002».
In merito alle prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie, la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017 chiarisce che "Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell'ambito dell'autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l'ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972. Si fa notare che la scrivente ha già escluso in passato, in risposta ad un'istanza di interpello, l'applicazione del citato articolo 10 alla fattispecie ... del programma "Tele monitoraggio domestico", nell'ambito del quale le misurazioni periodiche erano effettuate direttamente dal paziente".
Riguardo ai rapporti che intercorrono tra Farmacia e Laboratorio, in sede di documentazione integrativa, la Società riferisce che "...è un mero rapporto di fornitura di prestazioni di servizi di diagnostica di laboratorio. Non sono presenti contratti diretti tra la Farmacia e il Laboratorio, la relazione è disciplinata dal contratto di collaborazione commerciale stipulato tra la Controllante e il Laboratorio, si veda allegato "Contratto di collaborazione commerciale". Pertanto non si instaura alcun rapporto di mandato con o senza rappresentanza tra Laboratorio e Farmacia".
Alla luce di queste precisazioni e delle precedenti considerazioni, si ritiene che il servizio reso da Farmacia nell'ambito del programma "X" non possa rientrare nell'ambito dell'esenzione IVA disposta dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del Decreto IVA per mancanza del requisito oggettivo, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia e prima richiamato. Di conseguenza lo stesso va regolarmente assoggettato ad IVA, con applicazione dell'aliquota ordinaria.
Le medesime considerazioni valgono anche nei rapporti tra Laboratorio e Farmacia non essendo stato dimostrato l'aspetto terapeutico delle analisi svolte (cfr. risposta n. 56 del 2020).

Nuovo lavoro agile nelle Telecomunicazioni

Firmato il 7 settembre 2022, l’Addendum al Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni.

A partire dal 1° settembre 2022, terminata la fase di ricorso al cd Lavoro Agile semplificato, tornano a trovare applicazione le previsioni di cui alla legge 81 del 2017 per quanto concerne l’adesione su base volontaria a tale modalità lavorativa.
Il termine del periodo emergenziale ha reso possibile dare seguito ad un modello di lavoro agile che, nell’ambito dei principi e delle Linee Guida sottoscritte tra le Parti lo scorso 30 luglio 2020 e recepite nel CCNL TLC, e di quanto previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021 sottoscritto, tra gli altri, da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, contribuisca a definire modelli organizzativi caratterizzati da maggiore elasticità, capaci di generare valore per imprese e lavoratori, contribuendo al miglioramento dei risultati aziendali e della qualità della vita delle persone.

Firmato il 7 settembre 2022, l’Addendum al Protocollo Principi e Linee Guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle Telecomunicazioni.

A partire dal 1° settembre 2022, terminata la fase di ricorso al cd Lavoro Agile semplificato, tornano a trovare applicazione le previsioni di cui alla legge 81 del 2017 per quanto concerne l’adesione su base volontaria a tale modalità lavorativa.
Il termine del periodo emergenziale ha reso possibile dare seguito ad un modello di lavoro agile che, nell’ambito dei principi e delle Linee Guida sottoscritte tra le Parti lo scorso 30 luglio 2020 e recepite nel CCNL TLC, e di quanto previsto dal Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile del 7 dicembre 2021 sottoscritto, tra gli altri, da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, contribuisca a definire modelli organizzativi caratterizzati da maggiore elasticità, capaci di generare valore per imprese e lavoratori, contribuendo al miglioramento dei risultati aziendali e della qualità della vita delle persone.

Nessuna convivenza tra il regime forfetario e impatriati

L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l’opzione per beneficiare del regime a favore dei “lavoratori impatriati”. I due sistemi sono incompatibili in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell’imponibile, lo sconto d’imposta per i lavoratori che rientrano in Italia va infatti applicato sul reddito complessivo (Agenzia delle Entrate – risposta 20 settembre 2022 n. 460).

L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato al lavoratore che:

– trasferisce la residenza nel territorio dello Stato;

– non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L’adesione al ” regime forfetario” di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014, che rappresenta il regime “naturale” delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri “forfetari”, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, sul quale viene poi operata un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa (art. 3, co. 3, TUIR), tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che “il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario”.

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che l’opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l’applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il diverso regime degli impatriati.

L’adesione al regime forfetario dopo il rientro in Italia non consente, pur avendone i requisiti, di esprimere a posteriori l'opzione per beneficiare del regime a favore dei "lavoratori impatriati". I due sistemi sono incompatibili in quanto sono diversi i criteri di determinazione dell’imponibile, lo sconto d’imposta per i lavoratori che rientrano in Italia va infatti applicato sul reddito complessivo (Agenzia delle Entrate - risposta 20 settembre 2022 n. 460).

L'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati, destinato al lavoratore che:

- trasferisce la residenza nel territorio dello Stato;

- non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Riguardo al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

L'adesione al " regime forfetario" di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. n. 190/2014, che rappresenta il regime "naturale" delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, comporta, invece, la determinazione del reddito imponibile secondo criteri "forfetari", applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività in misura diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, sul quale viene poi operata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Ciò implica, pertanto, che, per espressa previsione normativa (art. 3, co. 3, TUIR), tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Al riguardo, con la circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito che "il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario".

Tale documento di prassi, quindi, evidenzia che l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati.

Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore in caso di prassi scorretta

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore.

Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell’art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un’adeguata informazione sull’utilizzo corretto della scala.

I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l’uso della scala; l’impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d’uso, contenute in apposito manuale.

Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l’instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell’espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l’impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore, dà luogo alla responsabilità di questi per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 settembre 2022, n. 34968.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da una datrice di lavoro avverso la sentenza d’appello che l’aveva condannata per il delitto di lesioni personali colpose, in danno di un lavoratore.

Quest’ultimo si era procurato le lesioni, dalle quali conseguiva una malattia di durata stimata in 133 giorni, cadendo da una scala ove era salito per prelevare un profilato in PVC.
Alla datrice di lavoro, in particolare, era stato contestato di avere agito con negligenza, imprudenza, imperizia nonché con violazione dell'art. 37, D.lgs. n. 81/2008, non avendo fornito al lavoratore un'adeguata informazione sull'utilizzo corretto della scala.

I giudici di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, avevano affermato la penale responsabilità della datrice, sulla scorta delle seguenti evidenze: il predetto lavoratore era salito sulla scala in questione, essendo consuetudine, da parte sua, utilizzare la scala stessa, pur al di fuori delle sue mansioni; la consuetudine in questione era certamente conosciuta dalla datrice, che non aveva mai interdetto l'uso della scala; l'impiego della scala stessa era avvenuto in modo difforme dalle istruzioni d'uso, contenute in apposito manuale.

Il Collegio, pronunciandosi sul ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza di condanna, ha ribadito che, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è tenuto a vigilare per impedire l'instaurazione di prassi scorrette foriere di pericoli per i lavoratori e il formarsi di tali prassi, conosciute o conoscibili da parte dello stesso datore di lavoro, ne determina la responsabilità per gli incidenti eventualmente occorsi ai lavoratori in dipendenza di esse.
Sulla scorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità, condividendo le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, hanno ritenuto infondate le doglianze della ricorrente.

A fondamento della decisione, la Corte ha, difatti, rilevato che la circostanza che il lavoratore, nel caso di specie, sia pure nell'espletamento di mansioni non sue e in esecuzione di una prassi illegittima, seguisse comunque indicazioni inadeguate e difformi dalle istruzioni circa l'impiego della scala utilizzata evidenziava la mancata informazione fornitagli dalla datrice di lavoro circa il corretto comportamento da tenere nello svolgere compiti di cui la stessa era certamente a conoscenza.

DL Aiuti-bis convertito in Legge: disposizioni urgenti in materia di Sport

22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)

 

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

22 SETT 2022 Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis del 9 agosto 2022, n. 115 sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di sport (art. 9-ter, legge n. 142/2022)

 

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuare anche a campione.

Impiegati Agricoli di Verona: rinnovato il Contratto

 

Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona

Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:

– 3% dal 1° agosto 2022;

– 2% dal 1° gennaio 2023

Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.

Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:

 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00

Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.

RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

 

Firmato il 9/8/2022, tra CONFAGRICOLTURA Verona, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI di Verona, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e CONFEDERDIA di Verona, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto territoriale quadri e impiegati agricoli della provincia di Verona

Retribuzione
Le parti stabiliscono la corresponsione di un aumento retributivo pari al 5% da applicare alle retribuzioni tabellari di ciascuna categoria da erogarsi con le seguenti decorrenze:

- 3% dal 1° agosto 2022;

- 2% dal 1° gennaio 2023

Salario Varialbile
Le parti confermano la stabilizzazione del salario variabile detassato, introdotto in via sperimentale per l’anno 2019.

Si conferma pertanto idoneo per il settore agricolo per la provincia di Verona il seguente indice: MOL/VA di bilancio (Margine Operativo Lordo diviso per il Volume d’Affari) valutato anche in relazione e/o unitamente al rapporto tra costi effettivi e costi previsti. Il MOL andrà così calcolato: Fatturato detratti i costi d’acquisto e i costi del personale.
In caso di risultato positivo dell’indice MOL/VA, saranno erogate, agli impiegati occupati nell’anno di riferimento, come sotto individuati, le seguenti somme:

 

Euro

MOL/VA >0.30 = 0.40 200,00
MOL/VA >0.40 = 0.50 265,00
MOL/VA >0.50 330,00

Sono fatti in ogni caso salvi accordi aziendali di erogazione di premi di produttività migliorativi seppur nel limite massimo fissato dalla legge.
L’erogazione della retribuzione variabile avverrà con la mensilità di settembre.
Per gli Impiegati non occupati per l’intero anno solare, l’azienda erogherà i ratei di retribuzione variabile proporzionali al periodo di occupazione.
Le aziende potranno utilizzare lo strumento predisposto da Agri.Bi. Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese, per effettuare il conteggio con modalità telematiche.
In caso insorgessero discussioni tra azienda e lavoratore in merito alla determinazione della retribuzione variabile, i soggetti interessati, anche singolarmente, potranno richiedere un incontro alle parti firmatarie del presente accordo per tentare di comporre bonariamente la vertenza insorta.

RSPP
L’indennità riconosciuta agli impiegati a cui è affidato l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 81/2008 è rideterminata in € 70,00 a decorrere dal 1 agosto 2022. Tale indennità è corrisposta per dodici mensilità e non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione.

Premio di continutità
A decorrere dal 1° agosto 2022 il Premio di continuità di servizio, come individuato alla lettera E) dell’art. 3, è rideterminato come di seguito:

Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00

Ex festività
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le 4 giornate ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), come da art. 21 del vigente CCNL potranno essere trasformate in riposo compensativo usufruibile anche a ore a richiesta di una delle parti.

Estensione della copertura al nucleo familiare per il CCNL Uneba

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il “CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria” da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il “CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.

Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it

i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).

L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.

I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.

il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.

L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.

Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.

In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.

Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.

I familiari dei dipendenti delle aziende che applicano il "CCNL UNEBA hanno la possibilità di attivare la copertura sanitaria" da gennaio 2023

Per i dipendenti a cui si applica il "CCNL UNEBA, che negli anni passati non avessero optato per l’estensione al nucleo familiare  della copertura sanitaria, viene data la possibilità di attivare la copertura anche per i propri famigliari a partire da GENNAIO 2023, a seguito degli accordi intercorsi tra Uneba Nazionale, Unisalute e Reciproca.

Per beneficiare di questo inserimento in deroga, il datore di lavoro dovrà comunicare a reciproca tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2022 (con le modalità indicate in basso) e al seguente indirizzo e-mail famigliari2023@reciprocasms.it

i dati dei nuclei famigliari dei soli dipendenti interessati dall’inserimento in deroga (ovvero dipendenti già in forza che negli anni passati non hanno optato per l’estensione al nucleo familiare ).

L’azienda provvedere inviando i dati del/dei famigliari contestualmente ai dati del dipendente tramite la stringa excel ingressi, il dipendente nel caso opti per l’estensione è obbligato all’inserimento dell’intero nucleo familiare  (tutti o nessuno). unitamente al file stringa ingressi andrà allegato stato di famiglia o in alternativa autocertificazione che attesti la composizione del nucleo familiare  al momento della richiesta.

I famigliari a cui può essere estesa la copertura (annuale e rinnovata in automatico in assenza di comunicazione di interruzione) si intendono il coniuge /convivente e figli, purché risultanti dallo stato di famiglia.

il dipendente può annualmente comunicare all’azienda la decisione di non proseguire la copertura relativa al nucleo familiare , tale comunicazione deve essere inviata dall’azienda entro il 31/12 di ogni anno, una volta escluso il nucleo non può più essere reinserito in futuro.

L’uscita di un solo familiare  è contemplata solo nel caso in cui il familiare  sia, nel corso dell’anno uscito dal relativo nucleo.

Un dipendente senza un proprio nucleo familiare  al momento della prima iscrizione può estendere la copertura in un secondo momento.

In caso di nascita di nuovi figli il dipendente può estendere anche a loro la copertura, solo se ha già un nucleo familiare  inserito in copertura.

Le quote per l’estensione al nucleo sono tutte a carico dipendente e vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro.