Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri – Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto “sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:
– platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
– spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Presidenza del consiglio dei ministri - Comunicato 01 settembre 2022).

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" -> "Credito di imposta edicole".
La misura agevolativa, istituita dall'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto "sostegni-bis"), che ha introdotto le seguenti modifiche:
- platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
   * gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
   * le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- spese ammesse all’agevolazione: come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Cessione di ramo d’azienda illegittima: natura dei crediti vantati dal lavoratore

5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell’omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).

La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda.

I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell’ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d’azienda, quale quella del caso in questione, l’omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell’aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l’istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.

La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d’azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

5 set 2022 In caso di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda i crediti vantati dal lavoratore per effetto dell'omesso ripristino del rapporto da parte del cedente hanno natura retributiva e non risarcitoria. Da tanto consegue l’inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno, posto alla base della detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento (Corte di Cassazione, Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853).

La Suprema Corte ha ribadito il principio in oggetto, pronunciandosi sul ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda proposta dalla stessa nei confronti della società datrice di lavoro, per ottenere il pagamento delle somme maturate successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata inefficace la cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d'azienda.

I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto che anche nell'ipotesi di dichiarata nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda, quale quella del caso in questione, l'omesso ripristino della funzionalità del rapporto da parte del cedente, a fronte di una tempestiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore, rilevasse sul piano risarcitorio, con conseguente eccepibilità dell'aliunde perceptum che, nella specie, in ragione della circostanza che l'istante aveva percepito le retribuzioni erogate dalla società cessionaria presso cui aveva continuato a prestare attività, era di entità tale da elidere il danno subito.

La Corte di legittimità, cassando la sentenza impugnata, ha, di contro, risolto la controversa questione della natura dei crediti vantati dalla lavoratrice per effetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da parte della cedente, nonostante la sentenza di accertamento dell’ illegittimità della cessione del ramo d'azienda cui la stessa era addetta, con decorrenza dalla messa in mora, nel senso della natura retributiva e non più risarcitoria dei detti crediti.
A fondamento della decisione la stessa Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990), con la quale queste ultime hanno sancito il principio di diritto secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni a decorrere dalla messa in mora.

Come rilevato dai giudicanti, a tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale (Sent. 28 febbraio 2019, n. 29), anche con riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda.
Da tanto consegue, dunque, che, sancita la natura retributiva delle somme da erogarsi dal cedente inadempiente al comando giudiziale ed escluso che la richiesta di pagamento dei lavoratori abbia titolo risarcitorio, il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell'aliunde perceptum dal risarcimento non trova applicazione.

Prorogati i termini di trasmissione dei dati POS

Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate – provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.

Le informazioni relative alle operazioni contabilizzate dal 1° settembre dovranno essere inviate entro il 15 ottobre, quelle sulle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, entro il 30 novembre. Il termine di trasmissione a regime è ampliato di un giorno (Agenzia delle entrate - provvedimento 02 settembre 2022, n. 340401).

Con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento aveva stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, doveva essere effettuata entro il 5 settembre p.v. ed entro il 31 ottobre quelle riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, il provvedimento aveva stabilito che, a regime, il flusso informativo doveva essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Detto questo, a fronte delle diverse segnalazione circa la difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione sopra citate, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i predetti termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.

Modalità di accesso al “bonus lavoratori fragili”

Entro il 30 novembre 2022 deve essere presentata all’Inps la richiesta del “Bonus ai lavoratori fragili” riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che durante l’anno 2021 hanno fruito del trattamento di malattia in relazione all’assenza dal lavoro connessa alla condizione di fragilità rispetto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (INPS – Circolare 05 agosto 2022, n. 96).

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori del settore privato, aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, che durante l’anno 2021 abbiano fruito del trattamento di malattia per l’assenza dal lavoro connessa alle misure di tutela anti Covid-19, in ragione della condizione di fragilità (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità) e dell’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile.

Una specifica tutela anti Covid-19 è stata adottata in favore dei cd. “lavoratori fragili”, ossia lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, se prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Beneficiari

Riguardo ai beneficiari, l’Inps ha precisato che i destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
– operai del settore industria;
– operai e impiegati del settore terziario e servizi;
– lavoratori dell’agricoltura;
– lavoratori dello spettacolo;
– lavoratori marittimi.
Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari (colf e badanti), gli impiegati dell’industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Requisiti

Per il riconoscimento del bonus è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti alla fragilità per il Covid-19, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda i suddetti requisiti devono essere autocerificati.

Domanda

I soggetti interessati a fruire del bonus ai lavoratori fragili devono presentare apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022, accedendo al servizio online dedicato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it) mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata:
– tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile;
– tramite gli Istituti di patronato.

Erogazione del bonus

Per l’anno 2002 il bonus ai lavoratori fragili è pari a 1.000 euro ed è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022.
Il pagamento del bonus ai lavoratori fragili è effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), deve essere allegato alla domanda il modulo di identificazione finanziaria “MV70” (disponibile sul portale web dell’Inps), salvo che non sia stato già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Entro il 30 novembre 2022 deve essere presentata all’Inps la richiesta del "Bonus ai lavoratori fragili" riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che durante l’anno 2021 hanno fruito del trattamento di malattia in relazione all’assenza dal lavoro connessa alla condizione di fragilità rispetto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (INPS - Circolare 05 agosto 2022, n. 96).

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori del settore privato, aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che durante l'anno 2021 abbiano fruito del trattamento di malattia per l’assenza dal lavoro connessa alle misure di tutela anti Covid-19, in ragione della condizione di fragilità (rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità) e dell’impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile.

Una specifica tutela anti Covid-19 è stata adottata in favore dei cd. "lavoratori fragili", ossia lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Per tali lavoratori, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato al ricovero ospedaliero, se prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Beneficiari

Riguardo ai beneficiari, l’Inps ha precisato che i destinatari del bonus sono i lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi.
Sono esclusi, invece, i collaboratori familiari (colf e badanti), gli impiegati dell'industria, i quadri (industria e artigianato), i dirigenti, i portieri, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Requisiti

Per il riconoscimento del bonus è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti alla fragilità per il Covid-19, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda i suddetti requisiti devono essere autocerificati.

Domanda

I soggetti interessati a fruire del bonus ai lavoratori fragili devono presentare apposita domanda all’Inps, entro il 30 novembre 2022, accedendo al servizio online dedicato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it) mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata:
- tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile;
- tramite gli Istituti di patronato.

Erogazione del bonus

Per l’anno 2002 il bonus ai lavoratori fragili è pari a 1.000 euro ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Il pagamento del bonus ai lavoratori fragili è effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente nella domanda.
Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), deve essere allegato alla domanda il modulo di identificazione finanziaria "MV70" (disponibile sul portale web dell’Inps), salvo che non sia stato già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Comunicazione relativa ai rimborsi intestati al contribuente deceduto

02 SETT 2022 Il Fisco ha approvato il modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità” e ha definito le relative modalità di trasmissione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 settembre 2022, n. 339178)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. (art. 28, comma 6, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dall’art. 5, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, il provvedimento in oggetto, approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità già definite dal Fisco (risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011).

02 SETT 2022 Il Fisco ha approvato il modello di "Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da parte del chiamato all’eredità" e ha definito le relative modalità di trasmissione (AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 01 settembre 2022, n. 339178)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. (art. 28, comma 6, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 introdotto dall’art. 5, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
La norma introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.
Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente a individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.
Con riferimento ai rimborsi per i quali è già in corso un’attività istruttoria da parte dell’ufficio, per l’individuazione dei beneficiari si applica la procedura previgente.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che i soggetti chiamati all’eredità, che non abbiano effettuato espressa accettazione, possono comunicare all’Agenzia delle entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto. Pertanto, il provvedimento in oggetto, approva il modello da utilizzare per comunicare all’Agenzia delle entrate di non voler ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto e definisce le specifiche modalità di trasmissione.
Infine, la richiamata disposizione prevede che il chiamato all’eredità deve restituire il rimborso già erogato in suo favore, nel caso in cui non intendeva riceverlo ma non abbia inviato la comunicazione di cui al presente provvedimento; in proposito, si precisa che la restituzione dovrà avvenire con le modalità già definite dal Fisco (risoluzione n. 86/E del 12 agosto 2011).

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Pubblicata nella G.U. 01 settembre 2022, n. 204, la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In relazione alle misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, la legge in oggetto n. 130/2022 dispone che presso la stessa Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
In materia di processo tributario, inoltre, regola che:
– le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
– qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
– in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
– per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, la partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza.
Infine, circa la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la legge n. 130/2022 dispone che:
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
– le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

Pubblicata nella G.U. 01 settembre 2022, n. 204, la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

In relazione alle misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, la legge in oggetto n. 130/2022 dispone che presso la stessa Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.
In materia di processo tributario, inoltre, regola che:
- le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
- qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione;
- in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
- per le controversie soggette a reclamo la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione;
- ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023, la partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.
Infine, circa la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la legge n. 130/2022 dispone che:
- le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;
- le controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

Edilizia Industria Torino: accordo per la determinazione dell’EVR 2022

Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:

1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;

2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,22 euro
Operaio comune – 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2022 – misura ridotta

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,14 euro
Operaio comune – 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 – misura ridotta

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro

Firmato il 16/6/2022, tra il Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino e la FENEAL-UIL Piemonte, la FILCA-CISL della provincia di Torino, la FILLEA-CGIL della provincia di Torino, il verbale di accordo per la verifica e la determinazione dell’EVR anno 2022

Le Parti territoriali per il settore dell’Edilizia Industria della provincia di Torino, si sono incontrate per la verifica dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) e per la determinazione degli importi eventualmente da erogare.
Con la firma dell’accordo 16/6/2022, si è convenuto quanto segue:

1) Gli indicatori medi per il triennio 2019/2021, a confronto di quelli 2018/2020, che esprimono l’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e indicati nell’Accordo Provinciale 20 aprile 2021, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’E.V.R. nella misura pari al 4%, in quanto i quattro indicatori sono risultati positivi;

2) Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà entro il 15 luglio 2022 alle verifiche degli indicatori aziendali - ore di lavoro denunciate in Cassa Edile e volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA - relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2019/2021 su media 2018/2020 ), con le modalità di cui all’allegato VIII dell’Accordo 20 aprile 2021;

3) In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’EVR nella misura di cui alla Tabella 1. In presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta di cui alla Tabella 2. In presenza di entrambi gli indicatori aziendali negativi l’impresa non erogherà l’EVR.

TABELLA 1 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai anno 2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26 euro
Operaio specializzato - 3° livello 0,25 euro
Operaio qualificato - 2° livello 0,22 euro
Operaio comune - 1° livello 0,19 euro
Custodi B 0,17 euro
Custodi C 0,15 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 65,23 euro
6° livello 58,71 euro
5° livello 48,92 euro
4° livello 45,66 euro
3° livello 42,40 euro
2° livello 38,16 euro
1° livello 32,61 euro

TABELLA 2 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) IMPORTI ANNO 2022 MISURA DEL 2,6%

Importi orari EVR operai anno 2022 - misura ridotta

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17 euro
Operaio specializzato - 3° livello 0,16 euro
Operaio qualificato - 2° livello 0,14 euro
Operaio comune - 1° livello 0,12 euro
Custodi B 0,11 euro
Custodi C 0,10 euro

Importi mensili EVR impiegati anno 2022 - misura ridotta

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

7° livello 42,40 euro
6° livello 38,16 euro
5° livello 31,80 euro
4° livello 29,68 euro
3° livello 27,56 euro
2° livello 24,80 euro
1° livello 21,20 euro

Privacy: sistema che monitora la presenza dei minori stranieri non accompagnati

Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) è conforme alla disciplina di protezione dati (Garante privacy, nota 1 settembre 2022, n. 494).

 

In particolare, il SIM consente di monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all’anagrafica, allo status e al loro collocamento.
La disciplina era stata già oggetto di uno schema di Dpcm, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.
Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019.
Dalle finalità del trattamento, di cui è titolare il Ministero, sono state infatti espunte quelle statistiche, di studio, di informazione e ricerca, mentre sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati. Lo schema di regolamento precisa inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.
Al compimento del diciottesimo anno d’età, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, non superiore a 5 anni, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione; alla scadenza del periodo i dati devono essere cancellati o anonimizzati.

Il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM) è conforme alla disciplina di protezione dati (Garante privacy, nota 1 settembre 2022, n. 494).

 

In particolare, il SIM consente di monitorare la presenza dei minori stranieri non accompagnati, di tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale e di gestirne i dati relativi all'anagrafica, allo status e al loro collocamento.
La disciplina era stata già oggetto di uno schema di Dpcm, che il Consiglio di Stato aveva ritenuto non idoneo a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, indicando invece la necessità di adottare un regolamento governativo.
Il nuovo testo recepisce pressoché integralmente le osservazioni rese dal Garante in un parere del 2019.
Dalle finalità del trattamento, di cui è titolare il Ministero, sono state infatti espunte quelle statistiche, di studio, di informazione e ricerca, mentre sono state precisate le modalità e le garanzie con cui legittimare la diffusione dei dati. Lo schema di regolamento precisa inoltre le tipologie di dati e di operazioni eseguibili e le modalità di accesso alle informazioni del SIM.
Al compimento del diciottesimo anno d’età, è previsto che i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo, non superiore a 5 anni, necessario ad adempimenti di natura amministrativa o contabile o allo svolgimento di politiche di integrazione; alla scadenza del periodo i dati devono essere cancellati o anonimizzati.

Turismo: emissione dei MAV di settembre del Fondo Fast

 

  Il 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 settembre 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

 

  Il 30 settembre scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori delle aziende del settore turismo iscritti al Fondo di assistenza sanitaria FAST

Il Fondo comunica alle aziende  del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 16 settembre 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 13 settembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 settembre 2022.
Le emissioni previste per l'intero 2022 sono:
- 21 ottobre (richieste entro il 18);
- 18 novembre (richieste entro il 15);
- 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute l’8 agosto, il 21 luglio, il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Rapporto di lavoro subordinato e onere della prova in capo allo stagista

2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508).

Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A..

Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.

I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio.

Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l’istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo.

Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione.

Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto.

A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da:

– retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;

– orario di lavoro fisso e continuativo;

– continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; – il – vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;

– inserimento nell’organizzazione aziendale.

Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.

2 set 2022 Il lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508).

Confermata dalla Cassazione la decisione della Corte di Appello che aveva rigettato la domanda di uno stagista, avente ad oggetto l’ accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, proposta nei confronti di una S.p.A..

Lo stagista, quale frequentante di un master universitario, aveva svolto presso la detta società un primo periodo di tirocinio di tre mesi, poi prorogato.
Terminato lo stage formativo, lo stesso aveva presentato istanza di assunzione, avendo appreso che altra stagista, concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato; tale istanza veniva, tuttavia, respinta dalla società.

I Giudici di merito motivavano la sentenza di rigetto, evidenziando l’assenza, nel caso in esame, degli indici rivelatori della subordinazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio.

Lo stagista ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo che il rapporto intercorso con la società celerebbe un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera con la quale la società aveva respinto l'istanza di assunzione, corrisponderebbe ad una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo.

Le doglianze formulate con il motivo di ricorso sono state ritenute infondate dalla Suprema Corte, la quale ha fatto proprio il percorso motivazionale seguito dalla Corte di Appello, concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile alcuno degli indici che connotano la subordinazione.

Sul punto, la Corte di legittimità ha, in particolare, ribadito che, ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto.

A tal fine sono stati richiamati gli indici di subordinazione rappresentati da:

- retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa;

- orario di lavoro fisso e continuativo;

- continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali; - il - vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia;

- inserimento nell'organizzazione aziendale.

Dunque, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Al contrario, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai giudici del gravame, lo stagista non aveva fornito alcuna prova relativa neppure agli indici sussidiari di subordinazione.
Da tanto conseguiva il rigetto del ricorso.