Agricoltura territoriale: aggiornate le retribuzioni per la provincia di Bologna

15/7/2022 Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Bologna con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per BOLOGNA in vigore dall’1/6/2022 con la prima tranche di aumento prevista dal CCNL 24/5/2022 e pari al 3%

SETTORE TRADIZIONALE

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario Totale dal 1/6/2022

Straordinario Feriale 25%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,23 10,54 3,21 13,75 16,38 17,96 19,01 0,91
6 Liv. Spec. Interm. 9,73 10,02 3,05 13,08 15,58 17,09 18,09 0,87
5 Liv. Specializz. 9,69 9,98 3,04 13,02 15,52 17,01 18,01 0,86
4 Liv. Qual. Sup. 8,97 9,24 2,81 12,05 14,36 15,75 16,67 0,80
3 Liv. Qualif. 8,43 8,68 2,64 11,33 13,50 14,80 15,67 0,75
2 Liv. Comuni A 7,72 7,95 2,42 10,37 12,36 13,55 14,35 0,69
1 Liv. Comuni B 6,42 6,61 2,01 8,62 10,27 11,27 11,93 0,57
               
Staffetta Generazionale – Prima Assunzione 5,90 6,08 1,85 7,92 9,44 10,36 10,96 0,52

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale dal 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 1780,13 53,40 1833,53
6 Liv. Spec. Interm. 1685,71 50,57 1736,28
5 Liv. Specializz. 1677,34 50,32 1727,66
4 Liv. Qual. Sup. 1544,42 46,33 1590,75

SETTORE FLOROVIVAIO

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo determinato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario contrattuale al 1/6/2022

Straordinario Feriale29%

Lavoro Festivo 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,42 10,73 3,27 13,99 17,10 18,28 19,36 0,93
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 10,37 3,16 13,53 16,54 17,68 18,72 0,90
5 Liv. Specializz. 9,88 10,18 3,10 13,27 16,22 17,34 18,36 0,88
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,12 9,39 2,86 12,25 14,97 16,01 16,95 0,81
3 Liv. Qualificato 8,89 9,16 2,79 11,95 14,60 15,61 16,53 0,79
2 Liv. Comuni 7,92 8,15 2,48 10,64 13,00 13,90 14,71 0,70

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 10,44 0,31 10,76
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 0,30 10,37
5 Liv. Specializz. 9,93 0,30 10,22
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,15 0,27 9,43
3 Liv. Qualificato 8,91 0,27 9,18
2 Liv. Comun 7,93 0,24 8,17

15/7/2022 Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Bologna con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per BOLOGNA in vigore dall’1/6/2022 con la prima tranche di aumento prevista dal CCNL 24/5/2022 e pari al 3%

SETTORE TRADIZIONALE

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario Totale dal 1/6/2022

Straordinario Feriale 25%

Lavoro Festivo e Notturno 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,23 10,54 3,21 13,75 16,38 17,96 19,01 0,91
6 Liv. Spec. Interm. 9,73 10,02 3,05 13,08 15,58 17,09 18,09 0,87
5 Liv. Specializz. 9,69 9,98 3,04 13,02 15,52 17,01 18,01 0,86
4 Liv. Qual. Sup. 8,97 9,24 2,81 12,05 14,36 15,75 16,67 0,80
3 Liv. Qualif. 8,43 8,68 2,64 11,33 13,50 14,80 15,67 0,75
2 Liv. Comuni A 7,72 7,95 2,42 10,37 12,36 13,55 14,35 0,69
1 Liv. Comuni B 6,42 6,61 2,01 8,62 10,27 11,27 11,93 0,57
               
Staffetta Generazionale - Prima Assunzione 5,90 6,08 1,85 7,92 9,44 10,36 10,96 0,52

Tabella salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale dal 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 1780,13 53,40 1833,53
6 Liv. Spec. Interm. 1685,71 50,57 1736,28
5 Liv. Specializz. 1677,34 50,32 1727,66
4 Liv. Qual. Sup. 1544,42 46,33 1590,75

SETTORE FLOROVIVAIO

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo determinato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale Totale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

3° Elemento (30,44%)

Salario contrattuale al 1/6/2022

Straordinario Feriale29%

Lavoro Festivo 40%

Straordinario Festivo 50%

Val. acc.to TFR 8,63%

7 Liv. Spec. Sup. 10,42 10,73 3,27 13,99 17,10 18,28 19,36 0,93
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 10,37 3,16 13,53 16,54 17,68 18,72 0,90
5 Liv. Specializz. 9,88 10,18 3,10 13,27 16,22 17,34 18,36 0,88
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,12 9,39 2,86 12,25 14,97 16,01 16,95 0,81
3 Liv. Qualificato 8,89 9,16 2,79 11,95 14,60 15,61 16,53 0,79
2 Liv. Comuni 7,92 8,15 2,48 10,64 13,00 13,90 14,71 0,70

Tabella salariale per gli operai florovivaisti a tempo indeterminato dall’1/6/2022

Livello e Qualifica

Salario Contrattuale al 1/6/2021

Aumento (3%) CCNL 23/5/2022

Salario Totale dal 1/6/2022

7 Liv. Spec. Sup. 10,44 0,31 10,76
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot. 10,07 0,30 10,37
5 Liv. Specializz. 9,93 0,30 10,22
4 Liv. Spec. Qual. Sup. 9,15 0,27 9,43
3 Liv. Qualificato 8,91 0,27 9,18
2 Liv. Comun 7,93 0,24 8,17

Esterometro: nessun obbligo comunicativo per le PA

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all’ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l’obbligo:

– sussiste per i soli “soggetti passivi” residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

– ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all’adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’obbligo comunicativo dell’esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d’imposta (tipicamente quelle c.d. “istituzionali”).

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall’altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (Agenzia Entrate - risposta 14 luglio 2022 n. 379).

In merito all'ambito applicativo della trasmissione dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate on la circolare n.26/E del 13 luglio 2022 ha precisato che l'obbligo:

- sussiste per i soli "soggetti passivi" residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;

- ha ad oggetto tutte le operazioni attive (vendite) e passive (acquisti), indipendentemente dalla loro rilevanza IVA, fermo restando che questi ultimi (acquisti) vanno comunicati solo se di importo superiore ad euro 5.000 quando non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Il documento di prassi, nel ricordare come tra i soggetti passivi tenuti all'adempimento possa rientrare, dal 1° luglio 2022, anche chi prima ne era escluso, ha ribadito, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.

Pertanto, deve dunque dirsi che le pubbliche amministrazioni sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro, comunque possibile su base volontaria, in riferimento a tutte quelle operazioni per le quali non agiscono come soggetti passivi d'imposta (tipicamente quelle c.d. "istituzionali").

Va aggiunto che anche quando tale obbligo sussiste, lo stesso non va confuso con quello di integrazione dei documenti ricevuti o di autofatturazione.

Infatti, gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l'indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
- Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
- Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
- Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
- Rimborso delle Franchigie

Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.

Tra le numerose novità:
- il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
- la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
- tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
- riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
- l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
- l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
- l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
- la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).

Il Fisco risponde sull’esterometro

L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. “esterometro” dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati.

L’Agenzia delle entrate con la circolare 13 luglio 2022, n. 26/E fornisce chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

I quesiti riguardano l’ambito di applicazione dell’esterometro, le regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e la conservazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
L’evoluzione normativa del c.d. "esterometro" dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera".
Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura.
In tema di conservazione l’Agenzia chiarisce che l’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.

Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED

 

Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”.  La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.

 

Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio - 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l'iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell'azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio - 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile - 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio - 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre - 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all'indirizzo e-mail  specificato al momento dell'iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione "Gestione Pagamenti".  La distinta di pagamento darà l'importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.

Licenziata in tronco la lavoratrice che non si sottopone a visita medica

Il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro legittima il suo licenziamento anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, a seguito della nuova attività assegnata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094).

La vicenda

Veniva confermata dalla Corte di appello territoriale la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, irrogato dalla s.p.a. di cui questa era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa.
Il licenziamento era stato irrogato per giusta causa, in seguito alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata di effettuare la visita medica in due giornate, nella prima circostanza adducendo l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e, nel secondo caso, omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice dovesse, dunque, reputarsi illegittimo e non giustificato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, lamentando che la visita medica disposta dall’azienda aveva la sola finalità di accertare l’idoneità della lavoratrice non allo svolgimento delle mansioni già assegnate e in corso di svolgimento, bensì l’idoneità a svolgere nuove e ben diverse mansioni lavorative assegnatele illegittimamente.
La fattispecie concreta, ad avviso della dipendente, non poteva, pertanto, essere ricondotta a quella normativamente prevista dall’art. 5, L. n. 300/70, in quanto non avrebbe dovuto essere considerato solo il fatto oggettivo del cambio di mansioni, ma anche quello finalistico della illegittimità del nuovo incarico.

La decisione della Cassazione

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, in punto di diritto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a tale visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, rappresenta un adempimento dovuto.
Il rifiuto della lavoratrice, dunque, volto a contrastare un illegittimo demansionamento, giacchè le nuove mansioni erano state ritenute dalla stessa non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute, doveva considerarsi illegittimo.
La visita medica disposta, difatti, era preventiva e prodromica all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione della stessa avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.

Nel caso di specie, dunque, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
I Giudici di legittimità, inoltre, essendo comprovati l’illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi, hanno ritenuto condivisibile la valutazione operata in sede di appello circa la ricorrenza di elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione.

Il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro legittima il suo licenziamento anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, a seguito della nuova attività assegnata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094).

La vicenda

Veniva confermata dalla Corte di appello territoriale la sentenza di primo grado di rigetto dell'impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, irrogato dalla s.p.a. di cui questa era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa.
Il licenziamento era stato irrogato per giusta causa, in seguito alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata di effettuare la visita medica in due giornate, nella prima circostanza adducendo l'inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e, nel secondo caso, omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice dovesse, dunque, reputarsi illegittimo e non giustificato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, lamentando che la visita medica disposta dall'azienda aveva la sola finalità di accertare l'idoneità della lavoratrice non allo svolgimento delle mansioni già assegnate e in corso di svolgimento, bensì l'idoneità a svolgere nuove e ben diverse mansioni lavorative assegnatele illegittimamente.
La fattispecie concreta, ad avviso della dipendente, non poteva, pertanto, essere ricondotta a quella normativamente prevista dall'art. 5, L. n. 300/70, in quanto non avrebbe dovuto essere considerato solo il fatto oggettivo del cambio di mansioni, ma anche quello finalistico della illegittimità del nuovo incarico.

La decisione della Cassazione

La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, in punto di diritto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a tale visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, rappresenta un adempimento dovuto.
Il rifiuto della lavoratrice, dunque, volto a contrastare un illegittimo demansionamento, giacchè le nuove mansioni erano state ritenute dalla stessa non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute, doveva considerarsi illegittimo.
La visita medica disposta, difatti, era preventiva e prodromica all'assegnazione delle nuove mansioni e l'omissione della stessa avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.

Nel caso di specie, dunque, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall'altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l'asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
I Giudici di legittimità, inoltre, essendo comprovati l'illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi, hanno ritenuto condivisibile la valutazione operata in sede di appello circa la ricorrenza di elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione.

Incluso nel reddito di lavoro dipendente il contributo derivante dai buoni pasto 2020 non erogati

Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate – risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell’art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell’anno 2021, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.

Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall’art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 1, del Tuir.

Il contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 14 luglio 2022, n. 377).

Ai sensi dell'art. 1, co. 870, L. n. 178/2020, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, per finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga alle vigenti norme sul contenimento dei fondi, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Riguardo al regime fiscale applicabile al suddetto contributo in denaro, lo stesso, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir.

Inoltre, il contributo in denaro in esame non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste dall'art. 51, commi 2 e seguenti del Tuir.

Il predetto contributo, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, co. 1, del Tuir.

Superbonus: chiarimenti su portico e pertinenze

Forniti, in materia di Superbonus, chiarimenti in relazione agli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale e sui limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato (Agenzia delle entrate – Risposta 13 luglio 2022, n. 375).

La contribuente è comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell’unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest’ultima e costruito in aderenza all’edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
Nella medesima area cortiliva insiste, inoltre, un fabbricato separato con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza dell’unità abitativa posta al primo piano dell’altro edificio.
Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia.
L’Istante chiede:
– se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all’edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell’abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata;
– quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell’abitazione al primo piano dell’edificio poste nell’edificio separato nonché il periodo di fruizione dell’agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
Per i predetti interventi antisismici, l’Istante potrà calcolare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla norma, con due distinti limiti di spesa. In particolare:
– per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata;
– per l’intervento antisismico nell’ambito della parziale demolizione e ricostruzione dell’edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell’altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull’unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito concernente i termini di vigenza dell’agevolazione con riferimento all’esecuzione delle opere antisismiche sul fabbricato separato composto dalle due pertinenze, l’Agenzia rileva che, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025». La disposizione si applica anche agli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno (…) dello stesso edificio», intendendosi con tale locuzione estendere l’arco temporale di vigenza dell’agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell’edificio.
Il Fisco ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Forniti, in materia di Superbonus, chiarimenti in relazione agli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale e sui limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato (Agenzia delle entrate - Risposta 13 luglio 2022, n. 375).

La contribuente è comproprietaria di un edificio composto da due unità abitative in categoria A/3 e un portico di pertinenza esclusiva dell'unità abitativa posta al piano terra, accatastato unitamente a quest'ultima e costruito in aderenza all'edificio principale a cui è strutturalmente connesso.
Nella medesima area cortiliva insiste, inoltre, un fabbricato separato con due unità accatastate C/2 (ad uso deposito) di pertinenza dell'unità abitativa posta al primo piano dell'altro edificio.
Entrambi gli edifici saranno oggetto di parziale demolizione delle strutture e ricostruzione rientrante nella ristrutturazione edilizia.
L'Istante chiede:
- se le spese per gli interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale possano essere incluse nel massimale previsto per gli interventi effettuati sulle parti comuni di tale edificio, pur non essendo il detto portico parte comune del fabbricato, o siano invece riconducibili al massimale relativo alla parte privata dell'abitazione di cui il portico è pertinenza non distintamente accatastata;
- quale sia il limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato nonché il periodo di fruizione dell'agevolazione per tali interventi e le modalità di calcolo della percentuale di esecuzione dei lavori al 30 giugno 2022.
Per i predetti interventi antisismici, l'Istante potrà calcolare il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione ed adempimento previsto dalla norma, con due distinti limiti di spesa. In particolare:
- per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio costituito dalle due unità abitative e dal portico accatastato unitariamente ad una di esse il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari A/3), in funzione della spesa imputata;
- per l'intervento antisismico nell'ambito della parziale demolizione e ricostruzione dell'edificio separato composto dalle due pertinenze di una delle unità abitative dell'altro edificio sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. In tale limite vanno comprese anche le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull'unità immobiliare di cui sono pertinenze per le quali spetta la detrazione ivi disciplinata.
Con riferimento, infine, al quesito concernente i termini di vigenza dell'agevolazione con riferimento all'esecuzione delle opere antisismiche sul fabbricato separato composto dalle due pertinenze, l’Agenzia rileva che, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà o in comproprietà di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni il Superbonus spetta «anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025». La disposizione si applica anche agli interventi «effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno (...) dello stesso edificio», intendendosi con tale locuzione estendere l'arco temporale di vigenza dell'agevolazione previsto nel caso degli interventi sulle parti comuni anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari comprese nell'edificio.
Il Fisco ritiene che la disposizione si applichi altresì nel caso di interventi effettuati solo sulle pertinenze delle predette unità immobiliari a nulla rilevando che le stesse siano collocate in un edificio diverso.

Contribuzione volontaria giornalisti, pubblicisti e praticanti

Con la Circolare 11 luglio 2022, n. 80, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di prosecuzione volontaria dell’assicurazione ai fini pensionistici da parte dei giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato, che dal 1° luglio 2022 passano dalla gestione INPGI a quella dell’Inps.

A decorrere dal 1° luglio 2022 sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (FLPD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
L’Inps illustra il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione INPGI per gli assicurati in oggetto e la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPGI

In base alla regolamentazione INPGI, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato iscritti all’Inpgi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, possono proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservano l’iscrizione all’Albo dei giornalisti tenuto dall’Ordine, purché possano far valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l’epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell’ultimo contributo. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. È compatibile con la prosecuzione volontaria, invece, l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPS

Condizioni necessarie per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi sono la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione.
I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato possono essere autorizzati, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo in forma volontaria a condizione che:
– non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione separata, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
– non siano titolari di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.
La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS ai servizi telematici;
– contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

I requisiti contributivi necessari per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono:
– almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
– almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

L’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece, concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva altresì:
– la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione;
– la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali;
– la contribuzione figurativa accreditata per integrazione salariale.

Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi:
– i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge;
– le maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è compatibile con l’indennità di disoccupazione; tuttavia durante la percezione dell’indennità l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa.

La misura del contributo volontario è determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui viene autorizzato il versamento – attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti – al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale retributivo.
In altri termini, la contribuzione volontaria va calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

Il contributo volontario è calcolato con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda, considerando sia i periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi, sia quelli maturati successivamente presso l’INPS.
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’importo della retribuzione sulla quale è stato determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente. Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.

La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
I termini di pagamento sono perentori; i contributi versati in ritardo sono rimborsati, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile – al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane).

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA PRESENTATE E AUTORIZZATE DALL’INPGI AL 30 GIUGNO 2022

Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, l’Inps precisa che detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.
Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.
Al fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle relative regole.

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA AUTORIZZATE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022

Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n. 184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia nell’Inpgi, si procede alla chiusura dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.
Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza sarà considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale definita.

Con la Circolare 11 luglio 2022, n. 80, l’INPS ha fornito istruzioni in materia di prosecuzione volontaria dell'assicurazione ai fini pensionistici da parte dei giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato, che dal 1° luglio 2022 passano dalla gestione INPGI a quella dell’Inps.

A decorrere dal 1° luglio 2022 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (FLPD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
L’Inps illustra il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione INPGI per gli assicurati in oggetto e la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPGI

In base alla regolamentazione INPGI, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato iscritti all’Inpgi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, possono proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservano l'iscrizione all'Albo dei giornalisti tenuto dall'Ordine, purché possano far valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l'epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti. La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare.
L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo. Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.
Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria. È compatibile con la prosecuzione volontaria, invece, l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA INPS

Condizioni necessarie per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi sono la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione.
I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato possono essere autorizzati, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo in forma volontaria a condizione che:
- non stiano prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione separata, Casse di previdenza per i liberi professionisti);
- non siano titolari di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.
La domanda deve essere presentata avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CIE 3.0 o CNS ai servizi telematici;
- contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
- patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.
La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

I requisiti contributivi necessari per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono:
- almeno 3 anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

L’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece, concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.
Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva altresì:
- la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione;
- la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali;
- la contribuzione figurativa accreditata per integrazione salariale.

Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi:
- i periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge;
- le maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.
Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è compatibile con l’indennità di disoccupazione; tuttavia durante la percezione dell’indennità l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa.

La misura del contributo volontario è determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui viene autorizzato il versamento - attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti - al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale retributivo.
In altri termini, la contribuzione volontaria va calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore).

Il contributo volontario è calcolato con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda, considerando sia i periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi, sia quelli maturati successivamente presso l’INPS.
Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.
Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo della retribuzione sulla quale è stato determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base dell'indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall'ISTAT nell'anno precedente. Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.
L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.

La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.
I termini di pagamento sono perentori; i contributi versati in ritardo sono rimborsati, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione - ove possibile - al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.
L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane).

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA PRESENTATE E AUTORIZZATE DALL’INPGI AL 30 GIUGNO 2022

Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.
Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, l’Inps precisa che detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.
Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.
Al fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle relative regole.

DOMANDE DI PROSECUZIONE VOLONTARIA AUTORIZZATE A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022

Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n. 184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia nell’Inpgi, si procede alla chiusura dell’autorizzazione rilasciata in epoca più remota salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.
Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza sarà considerata come domanda di "cambio gestione" e come tale definita.