Gruppo Iva: chiarimenti sulla garanzia dei rimborsi

La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA, cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione, è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale (Agenzia Entrate – risposta 15 luglio 2022, n. 381).

 

Ai fini della costituzione di un gruppo Iva, vale il principio del cosiddetto ” all in all out”, secondo il quale, se si intende costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in Italia legate devono obbligatoriamente esercitare l’opzione, pena il recupero degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti dall’esclusione di talune società e, in caso di perseveranza nella violazione, lo scioglimento del gruppo IVA.
Il rappresentante del gruppo è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall’articolo 70- ter, co. 1, Decreto IVA (c.d. “vincolo finanziario”).
In relazione al rimborso del credito Iva, il legislatore tributario, al pari di quello civile, ha disposto, dunque, che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie.
Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l’adempimento di una obbligazione altrui.
Ugualmente, la norma tributaria, prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un’ulteriore garanzia mediante “cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione”.
Tuttavia, attesa l’onerosità delle disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 del codice civile.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l’obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, “fideiussore” della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l’obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.
Al riguardo, con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo.
Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell’ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale.
Tanto premesso, nel caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell’alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

La società capogruppo, se coincide con la controllante IVA, cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione, è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo. Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale (Agenzia Entrate - risposta 15 luglio 2022, n. 381).

 

Ai fini della costituzione di un gruppo Iva, vale il principio del cosiddetto " all in all out", secondo il quale, se si intende costituire un gruppo IVA, tutte le società stabilite in Italia legate devono obbligatoriamente esercitare l'opzione, pena il recupero degli eventuali vantaggi indebitamente conseguiti dall'esclusione di talune società e, in caso di perseveranza nella violazione, lo scioglimento del gruppo IVA.
Il rappresentante del gruppo è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo IVA il controllo previsto dall'articolo 70- ter, co. 1, Decreto IVA (c.d. "vincolo finanziario").
In relazione al rimborso del credito Iva, il legislatore tributario, al pari di quello civile, ha disposto, dunque, che il rimborso del credito IVA sia tutelato da un sistema complesso di garanzie.
Il codice civile prevede, infatti, oltre alla generica garanzia sottostante ad ogni rapporto debitorio, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, un ulteriore sistema di garanzie a protezione del credito stesso. In particolare, è possibile aumentare il numero dei soggetti passivi che, obbligandosi personalmente verso il creditore con il proprio patrimonio, garantiscono l'adempimento di una obbligazione altrui.
Ugualmente, la norma tributaria, prevede che, a fronte del rimborso, il contribuente (ove non esonerato) presti, in aggiunta alla generica garanzia data dal suo patrimonio, un'ulteriore garanzia mediante "cauzioni in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione".
Tuttavia, attesa l'onerosità delle disposizioni sopra richiamate, il legislatore ha previsto a beneficio di alcuni soggetti in possesso di determinati requisiti, una semplificazione delle modalità di prestazione della garanzia prevedendo che per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione, la società capogruppo o controllante può assumere, per conto della società del gruppo che ha presentato istanza di rimborso, l'obbligazione di integrale restituzione delle somme che possono risultare indebitamente rimborsate, ovvero degli altri crediti del medesimo periodo cui si riferisce il rimborso e di quelli precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia, divenendo, per così dire, "fideiussore" della controllata. In tal caso, la controllante assume direttamente l'obbligo di restituire le imposte indebitamente rimborsate alle società del gruppo che ne hanno fatto richiesta.
Al riguardo, con riferimento alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la società capogruppo, se coincide con la controllante IVA (cui competono gli adempimenti relativi alla medesima procedura di liquidazione), è esonerata dal garantire i propri crediti compensati nella liquidazione IVA di gruppo.
Il medesimo esonero non può essere ammesso a favore della società controllante nell'ipotesi in cui le eccedenze di credito emergenti dalla liquidazione di gruppo siano chieste a rimborso, secondo una procedura differenziata che, rispetto alla compensazione, presenta un maggior rischio fiscale.
Tanto premesso, nel caso di specie, il rappresentante fiscale non può essere equiparato alla società capogruppo, rispetto al gruppo IVA cui si riferisce il rimborso, soggetto nato per assumere i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni IVA effettuate dai soggetti ad esso partecipanti. Manca, infatti, quell'alterità soggettiva e patrimoniale che caratterizza la forma di garanzia mediante assunzione diretta della responsabilità da parte della capogruppo, essendo il rappresentante parte stessa del gruppo IVA e già responsabile solidalmente con tutti gli altri soggetti partecipanti delle somme eventualmente accertate in capo al gruppo IVA.

Superbonus: nuovi chiarimenti dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile (Agenzia delle entrate – Risposta 15 luglio 2022, n. 380).

Nel caso di specie, la contribuente detiene in locazione con il coniuge un’unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della società S.r.l. di cui è socia, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale.
Al riguardo, nell’evidenziare di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che la predetta unità immobiliare è funzionalmente indipendente ” avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas”.
Avendo intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (quali il c.d. “cappotto termico”, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell’attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore nonché la sostituzione di tutti gli infissi), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del Superbonus.

In linea di principio, inoltre, in applicazione di un criterio “oggettivo” che valorizza l’utilizzo effettivo dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l’utilizzatore all’immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica « al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.
Va, tuttavia, precisato che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa. Tale preclusione sussiste anche nell’ipotesi in cui il socio sia detentore dell’immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene pertanto che l’ Istante, in quanto socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’immobile, non possa fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, a nulla rilevando che detenga l’unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile (Agenzia delle entrate - Risposta 15 luglio 2022, n. 380).

Nel caso di specie, la contribuente detiene in locazione con il coniuge un'unità immobiliare censita in Catasto in categoria A/2, di proprietà della società S.r.l. di cui è socia, che è ubicata al piano superiore di un edificio nel quale, al piano terreno, si trovano dei locali di proprietà della medesima società adibiti ad attività commerciale.
Al riguardo, nell'evidenziare di non svolgere alcuna attività lavorativa, precisa che la predetta unità immobiliare è funzionalmente indipendente " avendo un libero accesso dalla strada pubblica e essendo anche dotata di autonome utenze relative alla corrente e al gas".
Avendo intenzione di eseguire degli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (quali il c.d. "cappotto termico", l'installazione di pannelli solari fotovoltaici con relative batterie di accumulo, la sostituzione dell'attuale impianto di climatizzazione invernale con uno a pompa di calore nonché la sostituzione di tutti gli infissi), chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del Superbonus.

In linea di principio, inoltre, in applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l'immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica « al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.
Va, tuttavia, precisato che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all'impresa. Tale preclusione sussiste anche nell'ipotesi in cui il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla base, ad esempio, di un contratto di locazione o di comodato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ritiene pertanto che l' Istante, in quanto socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell'immobile, non possa fruire del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, a nulla rilevando che detenga l'unità immobiliare in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato e che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Il Fisco chiarisce l’applicabilità delle nuove disposizioni nell’ambito dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) introdotte dal decreto semplificazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E)

Il decreto semplificazioni (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Il nuovo decreto prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
– la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
– la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
– la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis. 1, del decreto IRAP).
Inoltre, prevede, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
– la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
– la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tal riguardo, si forniscono le modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS:
– nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
– i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
– nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
– nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

Il Fisco chiarisce l’applicabilità delle nuove disposizioni nell’ambito dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) introdotte dal decreto semplificazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 luglio 2022, n. 40/E)

Il decreto semplificazioni (articolo 10 del decreto- legge 21 giugno 2022, n. 73) ha modificato l’articolo 11 del Decreto Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Il nuovo decreto prevede che spettano esclusivamente in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (art. 11, comma 1, lett. a, n. 1, del decreto IRAP);
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a, n. 5, del decreto IRAP);
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (art. 11, comma 4-bis. 1, del decreto IRAP).
Inoltre, prevede, l’abrogazione delle seguenti agevolazioni:
- la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (art. 11, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto IRAP) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (art. 11, comma 1, lett. a, n. 4, del decreto IRAP);
- la deduzione per incremento occupazionale fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (art. 11, comma 4-quater, del decreto IRAP).
La disposizione in commento modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto IRAP sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per "differenza" rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto IRAP (nella formulazione previgente).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A tal riguardo, si forniscono le modalità di compilazione del modello IRAP 2022, in particolare le istruzioni per la compilazione della sezione I del quadro IS:
- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto IRAP (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2);
- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4- bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Atteso che la novella normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP (senza impatti, dunque, nel quantum della deduzione spettante), si ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (senza tenere conto, quindi, di quanto sopra precisato).

INPS: pubblicato il nuovo portale Patronati

Pubblicato il nuovo Portale Patronati, per il quale è stato previsto un periodo di “anteprima” che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.

Le novità principali del nuovo Portale Patronati, rispetto alla versione attuale in corso di dismissione, vertono sui seguenti aspetti e funzionalità: l’Home Page personalizzabile, suddivisa nelle seguenti sezioni autonome:
– I tuoi strumenti: strumenti di lavoro memorizzabili tra i preferiti da ogni singolo operatore di Patronato e raggiungibili direttamente dalla home page;
– I servizi utilizzati di recente: un elenco degli ultimi servizi utilizzati dall’operatore di Patronato;
– Le categorie di servizi: le categorie di servizi più utilizzate in generale dai Patronati;
– la sezione dei Servizi completamente rivista in funzione di una riorganizzazione della loro suddivisione per categorie e tematiche;
– l’architettura informativa dei servizi revisionata per creare famiglie di servizi associate a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire; un motore di ricerca semantico interno, per fornire un filtro rapido di ricerca dei servizi, senza dovere necessariamente navigare all’interno delle categorie di appartenenza;
– una nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati, per presentare i contenuti del portale www.inps.it in evidenza edi loro interesse, oltre a comunicazioni interne che riguardano soltanto gli operatori di Patronato;
– un sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni degli stessi, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.
Per consentire agli operatori di Patronato un passaggio graduale, successivamente all’attivazione della nuova interfaccia, l’attuale versione in linea del Portale Patronati resterà momentaneamente disponibile (messaggio del 14 luglio 2022, n. 2822).

Pubblicato il nuovo Portale Patronati, per il quale è stato previsto un periodo di "anteprima" che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.

Le novità principali del nuovo Portale Patronati, rispetto alla versione attuale in corso di dismissione, vertono sui seguenti aspetti e funzionalità: l’Home Page personalizzabile, suddivisa nelle seguenti sezioni autonome:
- I tuoi strumenti: strumenti di lavoro memorizzabili tra i preferiti da ogni singolo operatore di Patronato e raggiungibili direttamente dalla home page;
- I servizi utilizzati di recente: un elenco degli ultimi servizi utilizzati dall’operatore di Patronato;
- Le categorie di servizi: le categorie di servizi più utilizzate in generale dai Patronati;
- la sezione dei Servizi completamente rivista in funzione di una riorganizzazione della loro suddivisione per categorie e tematiche;
- l’architettura informativa dei servizi revisionata per creare famiglie di servizi associate a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire; un motore di ricerca semantico interno, per fornire un filtro rapido di ricerca dei servizi, senza dovere necessariamente navigare all’interno delle categorie di appartenenza;
- una nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati, per presentare i contenuti del portale www.inps.it in evidenza edi loro interesse, oltre a comunicazioni interne che riguardano soltanto gli operatori di Patronato;
- un sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni degli stessi, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.
Per consentire agli operatori di Patronato un passaggio graduale, successivamente all’attivazione della nuova interfaccia, l’attuale versione in linea del Portale Patronati resterà momentaneamente disponibile (messaggio del 14 luglio 2022, n. 2822).

Chiarimenti del Fisco sul bonus carburante

Ambito soggettivo e oggettivo, modalità di applicazione ed erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato (AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E)

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburani  è stato previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. (art. 2, decreto-legge n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Il buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del tuir, pertanto, i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Ambito soggettivo e oggettivo, modalità di applicazione ed erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato (AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 14 luglio 2022, n. 27/E)

Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburani  è stato previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore. (art. 2, decreto-legge n. 21/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022).
I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano).
Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti "nel contesto del caro carburanti", si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».
Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel "settore privato", sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche.
In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.
Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti», si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Il buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del tuir, pertanto, i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.
Con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Area Metalmeccanica – Artigianato: una Tantum a luglio

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica spetta, con la busta paga del mese di luglio 2022, la seconda e ultima tranche di una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L’importo “Una Tantum” è stato  erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro già erogato con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro che sarà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica spetta, con la busta paga del mese di luglio 2022, la seconda e ultima tranche di una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data, un importo forfetario "Una Tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L'importo "Una Tantum" è stato  erogato in 2 soluzioni: la prima di 70 euro già erogato con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro che sarà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'"una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Le novità in materia di lavoro nel DL Aiuti convertito

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del cd. “DL Aiuti” (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). Ecco in sintesi le novità in materia di lavoro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE

Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.
A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.

PROROGA DELL’INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

È prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell’indennità.

OFFERTE DI LAVORO A BENEFICIARI DI RDC

I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Con la conversione del DL Aiuti è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Aiuti, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SETTORE SPORTIVO

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022
è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con 172 voti favorevoli e 39 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del cd. "DL Aiuti" (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50). Ecco in sintesi le novità in materia di lavoro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE

Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell’indennità.

INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato Nazionale del Lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.
A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.

PROROGA DELL’INDENNITÀ PER I LAVORATORI DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

È prorogata al 31 dicembre 2022 l’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga (comprensiva della contribuzione figurativa), riconosciuta ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020 ed abbiano nel medesimo anno presentato la richiesta per la concessione dell'indennità.

OFFERTE DI LAVORO A BENEFICIARI DI RDC

I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti, tra l’altro, ad accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta utile di lavoro congrua.
Con la conversione del DL Aiuti è introdotta la previsione che le offerte di lavoro congrue possono essere proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL Aiuti, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SETTORE SPORTIVO

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini:
a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operati in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022
è ulteriormente prorogata fino al 30 novembre 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Contribuzione 2° trimestre 2022 al Fondo Arco

Il 20 luglio 2022 è la prossima scadenza contributiva del 2° trimestre 2022 del Fondo complementare ARCO.

Al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20 luglio 2022, il Fondo Nazionale di pensione complementare dei lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

– Il rinnovo contrattuale del settore maniglie ed accessori per mobili, ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,20% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo ha previsto altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024, l’aliquota a carico dell’azienda sarà pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico del Lavoratore (1,30%).

– Il rinnovo contrattuale del settore della piccola e media industria (PMI) dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda, un contributo mensile di 5 euro, per dodici mensilità e per il periodo dall’1/7/2021 al 28/2/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.

– Il rinnovo contrattuale del settore legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali industria ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100 € non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico, mentre le aziende che non hanno ancora provveduto possono effettuarlo in corrispondenza di questo versamento trimestrale.

– Il rinnovo contrattuale del settore lapidei escavazione sabbia industria, ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Il 20 luglio 2022 è la prossima scadenza contributiva del 2° trimestre 2022 del Fondo complementare ARCO.

Al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 20 luglio 2022, il Fondo Nazionale di pensione complementare dei lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

- Il rinnovo contrattuale del settore maniglie ed accessori per mobili, ha previsto che a decorrere dal 1 maggio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,20% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo ha previsto altresì che a decorrere dal 1 gennaio 2024, l’aliquota a carico dell’azienda sarà pari al 2,30%, ferma restando l’aliquota a carico del Lavoratore (1,30%).

- Il rinnovo contrattuale del settore della piccola e media industria (PMI) dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,10% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì a carico dell’azienda, un contributo mensile di 5 euro, per dodici mensilità e per il periodo dall’1/7/2021 al 28/2/2023, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.

- Il rinnovo contrattuale del settore legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali industria ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota a carico dell’Azienda sarà pari al 2,30% (rispetto al 2,20% precedente) ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.
Il rinnovo contrattuale del settore ha previsto altresì con unica scadenza del 20/7/2021, il versamento di un contributo una tantum di 100,00 euro a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, assunti con contratto a tempo indeterminato e in forza al 1/7/2021.
Le aziende che hanno già provveduto al versamento del contributo contrattuale di 100 € non hanno ulteriori obblighi contributivi a loro carico, mentre le aziende che non hanno ancora provveduto possono effettuarlo in corrispondenza di questo versamento trimestrale.

- Il rinnovo contrattuale del settore lapidei escavazione sabbia industria, ha previsto che a decorrere dall’1/7/2021 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,50% (rispetto al 2,15% precedente) a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Terzo Settore: il regolamento sul social bonus

Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d’imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d’imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
– alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Pubblicato nella G.U. 14 luglio 2022, n. 163 il regolamento concernente le modalità di attuazione del credito d'imposta denominato social bonus (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 23 febbraio 2022, n. 89).

Possono fruire del credito d'imposta social bonus le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
I beni oggetto degli interventi di recupero sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
Alle erogazioni previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali di cui all'articolo 83 del Codice, né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
Il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società;
- alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.

 

Rdc e Pdc: domanda telematica aggiornata dal 15 luglio

Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. L’ha reso noto l’INPS con il messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820.

La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
– www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione “Richiedi o accedi”;
– www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

La stessa, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’Istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Pertanto, il richiedente, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso edotto che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare sopra richiamati e che le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.

Dal 15 luglio 2022 sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza (Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26. L’ha reso noto l’INPS con il messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820.

La domanda sarà disponibile ai seguenti indirizzi web:
- www.redditodicittadinanza.gov.it nella sezione "Richiedi o accedi";
- www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza.

La stessa, resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’Istituto all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Pertanto, il richiedente, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso edotto che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare sopra richiamati e che le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio o, comunque, entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.