Esonero contributivo cooperative “workers buyout”

Con il Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di fruizione dell’esonero contributivo totale previsto in favore delle piccole imprese costituite tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 sotto forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 253, L. n. 234/2021), è costituita dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Possono accedere al beneficio piccole imprese costituite dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (cd. workers buyout).
Trattandosi di un’agevolazione selettiva è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022. La Commissione europea ha stabilito che la misura è ammessa nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework. Di conseguenza l’agevolazione può essere fruita dalle cooperative workers buyout costituite dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
L’INPS ha precisato che alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione del beneficio, individuate sulla base dei dati in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato il codice di autorizzazione (CA) “8Y – Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”, che avrà la validità di 24 mesi dalla data di costituzione.

MISURA

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Non sono oggetto di esonero:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS;
– il contributo integrativo dovuto per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

I soggetti interessati, già qualificati con l’attribuzione del codice autorizzazione “8Y”, devono comunque inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”.
Nella richiesta devono essere dichiarate le seguenti informazioni:
– la data di costituzione della società cooperativa;
– la forza lavoro;
– la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti;
– l’aliquota contributiva datoriale media applicata;
– l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

CONDIZIONI

Trattandosi di un beneficio contributivo, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ossia:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre al rispetto di tali condizioni, il riconoscimento dell’esonero è legato alla sussistenza di specifici presupposti. Il beneficio non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

COMPATIBILITÀ

L’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni (cd. Temporary Framework). Pertanto, è riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
– l’importo del beneficio non può essere superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– le imprese destinatarie non devono risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– il beneficio deve essere concesso entro il 30 giugno 2022.

L’esonero contributivo non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

COMPILAZIONE UNIEMENS – SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “8Y”, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono valorizzare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Con il Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di fruizione dell’esonero contributivo totale previsto in favore delle piccole imprese costituite tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 sotto forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 253, L. n. 234/2021), è costituita dall’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Possono accedere al beneficio piccole imprese costituite dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (cd. workers buyout).
Trattandosi di un’agevolazione selettiva è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022. La Commissione europea ha stabilito che la misura è ammessa nei limiti e alle condizioni del cd. Temporary Framework. Di conseguenza l’agevolazione può essere fruita dalle cooperative workers buyout costituite dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
L’INPS ha precisato che alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione del beneficio, individuate sulla base dei dati in possesso del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato il codice di autorizzazione (CA) "8Y - Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021", che avrà la validità di 24 mesi dalla data di costituzione.

MISURA

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Non sono oggetto di esonero:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al FIS;
- il contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

I soggetti interessati, già qualificati con l’attribuzione del codice autorizzazione "8Y", devono comunque inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale", alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Altre agevolazioni".
Nella richiesta devono essere dichiarate le seguenti informazioni:
- la data di costituzione della società cooperativa;
- la forza lavoro;
- la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti;
- l’aliquota contributiva datoriale media applicata;
- l’importo dell’esonero di cui si intende avvalersi.

CONDIZIONI

Trattandosi di un beneficio contributivo, il riconoscimento dell’esonero è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre al rispetto di tali condizioni, il riconoscimento dell’esonero è legato alla sussistenza di specifici presupposti. Il beneficio non può trovare legittima applicazione qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

COMPATIBILITÀ

L’esonero contributivo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni (cd. Temporary Framework). Pertanto, è riconosciuto nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’importo del beneficio non può essere superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- le imprese destinatarie non devono risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, sono ammesse le microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- il beneficio deve essere concesso entro il 30 giugno 2022.

L’esonero contributivo non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

COMPILAZIONE UNIEMENS - SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA>

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA "8Y", che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono valorizzare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "ESWB", avente il significato di "Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021";
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
La sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

INAIL: dal 18 luglio lo sportello digitale

Dal 18 luglio, gli utenti Inail possono usufruire dell’assistenza del personale dell’Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza (Comunicato 18 luglio 2022).

L’Istituto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, all’interno della Missione 1, componente 1, investimento 1.6 “Digitalizzazione grandi Pubbliche amministrazioni centrali”. Più nel dettaglio, l’Inail è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di attività volte alla reingegnerizzazione e alla digitalizzazione di processi e servizi, in ottica full-digital e user-centric. Lo sportello digitale è una delle modalità di erogazione e fruizione dei servizi finalizzate ad aumentare flessibilità ed efficienza e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l’adozione del modello lavorativo ibrido.
In particolare, il nuovo strumento, che sostituisce il servizio Agenda appuntamenti, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr.
Attraverso lo sportello digitale, realizzato dalla Direzione centrale organizzazione digitale (Dcod), è possibile prenotare un appuntamento per tre diverse tipologie di servizi, a partire dalle prestazioni a tutela del lavoratore, tra le quali rientrano le indennità per inabilità temporanea, le rendite e i contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali. La seconda tipologia di servizi prenotabili riguarda la gestione del rapporto assicurativo, che comprende sconti, rateazioni e cartelle esattoriali, mentre la terza è dedicata alla prevenzione, con i finanziamenti del bando Isi destinati alle imprese e gli sconti per le aziende che investono in sicurezza.
Dopo aver effettuato l’accesso tramite Spid, Cns o Cie nell’area del sito dedicata ai servizi online, l’utente compila i campi necessari, tra i quali una breve descrizione dell’esigenza, sceglie data e orario in cui fissare l’appuntamento, la modalità, in presenza o da remoto, e, in caso di esito positivo, riceve un messaggio di conferma. In prossimità del colloquio, viene inviato un promemoria con i dettagli della richiesta e il link per collegarsi alla chiamata. Nella sezione dedicata alle richieste effettuate, l’utente ha sempre a disposizione il riepilogo degli appuntamenti prenotati e non ancora fruiti e di quelli precedenti.

Dal 18 luglio, gli utenti Inail possono usufruire dell’assistenza del personale dell’Istituto direttamente dal loro smartphone o dal computer di casa, senza doversi recare nella sede di competenza (Comunicato 18 luglio 2022).

L’Istituto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr, all’interno della Missione 1, componente 1, investimento 1.6 "Digitalizzazione grandi Pubbliche amministrazioni centrali". Più nel dettaglio, l’Inail è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di attività volte alla reingegnerizzazione e alla digitalizzazione di processi e servizi, in ottica full-digital e user-centric. Lo sportello digitale è una delle modalità di erogazione e fruizione dei servizi finalizzate ad aumentare flessibilità ed efficienza e si inserisce nel processo di innovazione tecnologica e culturale iniziato nel 2019 con l’adozione del modello lavorativo ibrido.
In particolare, il nuovo strumento, che sostituisce il servizio Agenda appuntamenti, è destinato a lavoratori, aziende e intermediari e consente la prenotazione e la gestione di un appuntamento, in sede o da remoto, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il progetto è stato realizzato nell’ambito delle attività promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attraverso gli interventi finanziati dal Pnrr.
Attraverso lo sportello digitale, realizzato dalla Direzione centrale organizzazione digitale (Dcod), è possibile prenotare un appuntamento per tre diverse tipologie di servizi, a partire dalle prestazioni a tutela del lavoratore, tra le quali rientrano le indennità per inabilità temporanea, le rendite e i contenziosi per gli infortuni e le malattie professionali. La seconda tipologia di servizi prenotabili riguarda la gestione del rapporto assicurativo, che comprende sconti, rateazioni e cartelle esattoriali, mentre la terza è dedicata alla prevenzione, con i finanziamenti del bando Isi destinati alle imprese e gli sconti per le aziende che investono in sicurezza.
Dopo aver effettuato l’accesso tramite Spid, Cns o Cie nell’area del sito dedicata ai servizi online, l’utente compila i campi necessari, tra i quali una breve descrizione dell’esigenza, sceglie data e orario in cui fissare l’appuntamento, la modalità, in presenza o da remoto, e, in caso di esito positivo, riceve un messaggio di conferma. In prossimità del colloquio, viene inviato un promemoria con i dettagli della richiesta e il link per collegarsi alla chiamata. Nella sezione dedicata alle richieste effettuate, l’utente ha sempre a disposizione il riepilogo degli appuntamenti prenotati e non ancora fruiti e di quelli precedenti.

Licenziamento: il datore non è tenuto a motivarlo in comparazione a casi analoghi

Non è posto in capo al datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, nel caso in cui, nel corso del giudizio non emergano le differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, il giudice può correttamente valorizzare l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione di secondo grado, con la quale la Corte di appello territoriale aveva giudicato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.p.a. datrice di lavoro, a seguito di un incidente nel corso del quale l’autovettura di servizio guidata dallo stesso andava a sbattere contro la trave del ponte situato sulla strada percorsa.
La società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell’incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo, e aveva, quindi, irrogato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di appello, confermavano la legittimità del provvedimento adottato, riconosciuta la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo, con riferimento alla proporzionalità del licenziamento, che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto dell’eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze analoghe a quelle dello stesso.
Sul punto, il lavoratore ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali, seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, quando risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.

La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ponendo in evidenza che i menzionati principi statuiscono, altresì, che non si possa porre a carico del datore di lavoro l’onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, laddove nel corso del giudizio non emergano differenze giustificative del diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.
Tale principio, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l’ eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nell’ esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro volta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Da tanto consegue che la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve fondarsi sulle allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un’ indagine di fatto ed una possibile comparazione; all’uopo assume quindi valore essenziale il profilo allegatorio e probatorio.
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, una volta rilevato, nel caso in argomento, la genericità e carenza di specificazione del motivo di censura, privo di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate nel giudizio di merito.

Non è posto in capo al datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, nel caso in cui, nel corso del giudizio non emergano le differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, il giudice può correttamente valorizzare l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali, al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115).

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un lavoratore avverso la decisione di secondo grado, con la quale la Corte di appello territoriale aveva giudicato legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.p.a. datrice di lavoro, a seguito di un incidente nel corso del quale l'autovettura di servizio guidata dallo stesso andava a sbattere contro la trave del ponte situato sulla strada percorsa.
La società datrice di lavoro aveva valutato la grave inadempienza del dipendente, causativa dell'incidente, oltre che la mancata compilazione del disco orario obbligatorio e del cronotachigrafo, attestativo della velocità del mezzo, e aveva, quindi, irrogato il licenziamento per giusta causa.
I giudici di appello, confermavano la legittimità del provvedimento adottato, riconosciuta la gravità della condotta fortemente lesiva del vincolo fiduciario, ritenendo proporzionata la sanzione espulsiva.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, sostenendo, con riferimento alla proporzionalità del licenziamento, che la Corte distrettuale non avesse tenuto conto dell'eccezione sollevata con riguardo al diverso trattamento riservato ad altri dipendenti per inadempienze analoghe a quelle dello stesso.
Sul punto, il lavoratore ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali, seppur ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sia irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, quando risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.

La suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ponendo in evidenza che i menzionati principi statuiscono, altresì, che non si possa porre a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, una motivazione del provvedimento adottato che sia comparata con le altre assunte in fattispecie analoghe. Tuttavia, laddove nel corso del giudizio non emergano differenze giustificative del diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l'esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata.
Tale principio, letto nella sua interezza, evidenzia dunque come l’ eventuale disparità di trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nell’ esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro volta a giustificare la diversità di trattamenti adottati.
Da tanto consegue che la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve fondarsi sulle allegazioni presenti nella causa, tali da consentire un’ indagine di fatto ed una possibile comparazione; all’uopo assume quindi valore essenziale il profilo allegatorio e probatorio.
Tanto premesso, la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, una volta rilevato, nel caso in argomento, la genericità e carenza di specificazione del motivo di censura, privo di quelle necessarie indicazioni che avrebbero dovuto essere allegate nel giudizio di merito.

Regime Impatriati: per la proroga serve il versamento per intero

Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate – risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori "impatriati" ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate - risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto "Crescita", ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell'agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l'applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

Fondo straordinario per il sostegno ETS: termini e modalità per le istanze

Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.

Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 - quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto - legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto - legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
- essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
- essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata "Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021" disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.

Procedura online Ebipro per il rimborso dei libri scolastici

L’Ente Bilaterale degli Studi Professionali (EBIPRO), da settembre 2022 rimborsa l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2022/2023.

Nei limiti delle risorse stanziate, E.BI.PRO rimborsa parte delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado).
Le richieste di rimborso relative all’anno scolastico 2022/2023 possono essere inoltrate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 dai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta.
Può essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per più figli, mentre, in caso di genitori iscritti entrambi all’Ente la domanda per il medesimo figlio potrà essere presentata solo da un genitore. Il rimborso è pari all’80% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta e ciascun dipendente iscritto non può presentare più di una richiesta per anno scolastico. La domanda deve essere presentata dal dipendente iscritto con le proprie credenziali tramite procedura online.

L’Ente Bilaterale degli Studi Professionali (EBIPRO), da settembre 2022 rimborsa l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2022/2023.

Nei limiti delle risorse stanziate, E.BI.PRO rimborsa parte delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado).
Le richieste di rimborso relative all’anno scolastico 2022/2023 possono essere inoltrate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 dai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta.
Può essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per più figli, mentre, in caso di genitori iscritti entrambi all’Ente la domanda per il medesimo figlio potrà essere presentata solo da un genitore. Il rimborso è pari all’80% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta e ciascun dipendente iscritto non può presentare più di una richiesta per anno scolastico. La domanda deve essere presentata dal dipendente iscritto con le proprie credenziali tramite procedura online.

Le nuove retribuzioni per gli operai agricoli di Perugia

Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Perugia con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per gli Operai Agricoli della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/7/2006 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.742,96       1.742,96 12,78
O.T.D. Orario 10,31 3,14 13,45 0,89 14,34  
1.a O.T.I. Mensile 1.675,32       1.675,32 12,78
O.T.D. Orario 9,91 3,02 12,93 0,86 13,79  
O.T.I. Mensile 1.614,73       1.614,73 12,50
O.T.D. Orario 9,55 2,91 12,46 0,82 13,28  
O.T.I. Mensile 1.562,60       1.562,60 11,93
2.a O.T.D. Orario 9,25 2,81 12,06 0,80 12,86  
O.T.I. Mensile 1.483,69       1.483,69 11,36
O.T.D. Orario 8,78 2,67 11,45 0,76 12,21  
O.T.I. Mensile 1.356,87       1.356,87 9,89
O.T.D. Orario 8,03 2,44 10,47 0,69 11,16  
3.a O.T.D. Orario 6,26 1,91 8,17 0,54 8,71  
O.T.D. Orario 5,74 1,75 7,49 0,49 7,98  

Tabelle per gli Operai Florovivaisti della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/2/1983 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.690,81       1.690,81 12,78
1.a O.T.D. Orario 10,00 3,05 13,05 0,86 13,91  
O.T.I. Mensile 1.628,83       1.628,83 12,50
O.T.D. Orario 9,64 2,93 12,57 0,83 13,40  
O.T.I. Mensile 1.578,18       1.578,18 11,93
O.T.D. Orario 9,34 2,84 12,18 0,81 12,99  
2.a O.T.I. Mensile 1.497,78       1.497,78 11,36
O.T.D. Orario 8,86 2,70 11,56 0,76 12,33  
3.a O.T.I. Mensile 1.366,74       1.366,74 9,89
O.T.D. Orario 8,09 2,46 10,55 0,70 11,25  

Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Perugia con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per gli Operai Agricoli della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

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Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/7/2006 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.742,96       1.742,96 12,78
O.T.D. Orario 10,31 3,14 13,45 0,89 14,34  
1.a O.T.I. Mensile 1.675,32       1.675,32 12,78
O.T.D. Orario 9,91 3,02 12,93 0,86 13,79  
O.T.I. Mensile 1.614,73       1.614,73 12,50
O.T.D. Orario 9,55 2,91 12,46 0,82 13,28  
O.T.I. Mensile 1.562,60       1.562,60 11,93
2.a O.T.D. Orario 9,25 2,81 12,06 0,80 12,86  
O.T.I. Mensile 1.483,69       1.483,69 11,36
O.T.D. Orario 8,78 2,67 11,45 0,76 12,21  
O.T.I. Mensile 1.356,87       1.356,87 9,89
O.T.D. Orario 8,03 2,44 10,47 0,69 11,16  
3.a O.T.D. Orario 6,26 1,91 8,17 0,54 8,71  
O.T.D. Orario 5,74 1,75 7,49 0,49 7,98  

Tabelle per gli Operai Florovivaisti della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

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6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/2/1983 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.690,81       1.690,81 12,78
1.a O.T.D. Orario 10,00 3,05 13,05 0,86 13,91  
O.T.I. Mensile 1.628,83       1.628,83 12,50
O.T.D. Orario 9,64 2,93 12,57 0,83 13,40  
O.T.I. Mensile 1.578,18       1.578,18 11,93
O.T.D. Orario 9,34 2,84 12,18 0,81 12,99  
2.a O.T.I. Mensile 1.497,78       1.497,78 11,36
O.T.D. Orario 8,86 2,70 11,56 0,76 12,33  
3.a O.T.I. Mensile 1.366,74       1.366,74 9,89
O.T.D. Orario 8,09 2,46 10,55 0,70 11,25  

Tessile-Industria: versamento della quota di sottoscrizione contrattuale

Le aziende tessili che hanno effettuato la trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda devono provvedere al versamento entro il 31 luglio

Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Le aziende tessili che hanno effettuato la trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda devono provvedere al versamento entro il 31 luglio

Entro il 31/7/2022, l'Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma - ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall'Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Contributi lavoratori agricoli pagati fuori termine: l’Inps azzera le sanzioni

Con il Messaggio 14 luglio 2022, n. 2823, l’Inps ha precisato che in caso di versamento entro l’8 agosto 2022 dei contributi previdenziali dovuti per la prima rata 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, non sono dovute le sanzioni.

In data 11 luglio 2022 l’INPS, concluso l’iter per il calcolo della contribuzione dovuta per l’anno 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, ha reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratoti autonomi in agricoltura il prospetto “Dettaglio F24 Esercizio: 2022”, che consente ai contribuenti di pagare le rate relative alla medesima emissione.
Gli intermediari delle aziende agricole hanno rappresentato la difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 poiché il citato prospetto è stato reso disponibile in prossimità della scadenza.
Tenuto conto di quanto rappresentato dagli intermediari, l’INPS ha dunque stabilito che al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti, le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate.

Con il Messaggio 14 luglio 2022, n. 2823, l’Inps ha precisato che in caso di versamento entro l’8 agosto 2022 dei contributi previdenziali dovuti per la prima rata 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, non sono dovute le sanzioni.

In data 11 luglio 2022 l’INPS, concluso l’iter per il calcolo della contribuzione dovuta per l’anno 2022 dai lavoratori autonomi in agricoltura, ha reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratoti autonomi in agricoltura il prospetto "Dettaglio F24 Esercizio: 2022", che consente ai contribuenti di pagare le rate relative alla medesima emissione.
Gli intermediari delle aziende agricole hanno rappresentato la difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 poiché il citato prospetto è stato reso disponibile in prossimità della scadenza.
Tenuto conto di quanto rappresentato dagli intermediari, l’INPS ha dunque stabilito che al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti, le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate.

INPS: iscrizione e variazione azienda con “dichiarazione di parentela”

L’Inps comunica che, il modulo telematico di iscrizione e variazione azienda è stato implementato con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela (Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819).

Nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro deve dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.

L’Inps comunica che, il modulo telematico di iscrizione e variazione azienda è stato implementato con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela (Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819).

Nell’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi, in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
A seguito della suddetta implementazione, in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro deve dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado; in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.
La dichiarazione viene richiesta nelle ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: Azienda agricola, Impresa familiare, Impresa individuale, Persona fisica, Proprietario di fabbricato, Società di fatto, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, Società semplice, Studio.