Giornalisti: gli effetti del passaggio all’AGO Inps

Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT

Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione “MyINPS” del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali “SPID”.

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio “istanze on line”, attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS “https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet”, tramite SPID.

GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO

Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO “GIOVANNI AMENDOLA”

Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare “Giovanni Amendola” non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR – che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment – e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni – sul piano essenzialmente operativo – riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO “EX FISSA”

Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di “cassa” afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo “Ex Fissa”.
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’”Ex Fissa”.
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.

Gli effetti del trasferimento all’Inps della gestione dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente. Con il Comunicato del 30 giugno 2022, l’INPGI fornisce chiarimenti sugli aspetti che maggiormente interessano i giornalisti a decorrere dal 1° luglio 2022.

ASSISTENZA FISCALE AI PENSIONATI INPGI 1

Per i giornalisti che sono già beneficiari di un trattamento pensionistico erogato dalla Gestione sostitutiva dell’INPGI i cambiamenti sono estremamente limitati e circoscritti alla sola modifica del sostituto d’imposta da inserire all’atto della compilazione del modello di assistenza fiscale (mod. 730/4) per i redditi 2021.
Già da quest’anno è necessario, infatti, che sia indicato l’INPS (invece dell’INPGI) quale sostituto d’imposta incaricato di effettuare le operazioni di assistenza fiscale.
Tale situazione, non riguarda i titolari di pensione o di altre prestazioni a carico della Gestione separata dell’INPGI, che continuano ad indicare l’INPGI quale sostituto d’imposta.

VERSAMENTO QUOTA CASAGIT

Già dal mese di luglio 2022 la quota relativa alla CASAGIT è trattenuta dall’INPS e riversata direttamente alla Cassa.
Eventuali importi netti del rateo di pensione superiori a quelli normalmente percepiti nel passato non sono, quindi, da imputare alla mancata trattenuta della quota CASAGIT ma sono dovuti, invece, al nuovo criterio di ripartizione del trattamento annuo di pensione in 13 mensilità anziché 14 e all’applicazione della perequazione.
Per i periodi futuri saranno definite dall’Inps specifiche modalità di applicazione della trattenuta.

NUOVE DOMANDE DI PENSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022 tutti coloro che, avendone maturato i requisiti, intendono accedere a un trattamento pensionistico riferito a posizioni assicurative maturate presso la gestione sostitutiva dell’AGO, possono inoltrare le relative istanze all’INPS, utilizzando l’apposito servizio applicativo telematico messo a disposizione dall’Istituto, cui si accede dalla sezione "MyINPS" del sito web istituzionale dell’ente, avvalendosi delle credenziali "SPID".

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A decorrere dal 1° luglio 2022, l’INPGI ha disattivato il servizio "istanze on line", attraverso il quale venivano gestite le pratiche di disoccupazione afferenti la gestione sostitutiva dell’AGO.
I giornalisti interessati al trattamento di disoccupazione, pertanto, devono presentare istanza all’INPS accedendo al sito INPS "https://servizi2.INPS.it/servizi/INPGIDisoccupazioneInternet", tramite SPID.

GESTIONE CONTRATTI DI MUTUO O PRESTITO

Coloro che, alla data del 1° luglio 2022, hanno in corso un finanziamento con la Gestione Sostitutiva AGO dell’INPGI, proseguono il versamento delle rate di ammortamento all’INPS (che succede per legge nel rapporto contrattuale di mutuo o prestito), con le stesse modalità finora utilizzate, fino a nuova comunicazione da parte dell’INPS.
A decorrere dalla suddetta data, infatti, la titolarità dei conti correnti presso i quali vengono attualmente canalizzati i pagamenti è trasferita automaticamente in capo all’INPS.

LOCATARI DI IMMOBILI DEL FONDO "GIOVANNI AMENDOLA"

Anche per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione, nonché per l’assolvimento di ogni altro adempimento da parte dei locatari di immobili di proprietà del Fondo immobiliare "Giovanni Amendola" non vi sono cambiamenti.
Il predetto Fondo, infatti, è attualmente gestito dalla Società InvestiRe SGR - che ha appaltato in service alla società Yard SpA le attività di property managment - e il trasferimento della proprietà delle quote del predetto fondo dall’INPGI all’INPS, con decorrenza 1° luglio 2022, non determina alcun riflesso diretto e immediato sull’incarico attualmente in essere in capo alla predetta SGR.
Le uniche variazioni - sul piano essenzialmente operativo - riguardano, per una parte degli immobili, la modifica dei nominativi degli incaricati che rivestono il ruolo di referenti addetti a curare la gestione degli stabili dal punto di vista prevalentemente tecnico-manutentivo. Tali aspetti, ovviamente, non hanno alcun riflesso sul piano amministrativo-contrattuale, i cui termini permangono immutati fino ad eventuale diversa comunicazione.
A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, l’Inps provvede ad effettuare sul rateo di pensione all’atto della liquidazione, le trattenute relative ai canoni di locazione e agli oneri di gestione.

FONDO INTEGRATIVO "EX FISSA"

Uno degli effetti indiretti del trasferimento all’INPS della gestione previdenziale dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente è il venir meno, in capo all’INPGI, dei presupposti operativi necessari per continuare a gestire – per conto delle Parti Sociali FIEG e FNSI e sulla base dell’apposita Convenzione – le funzioni di "cassa" afferenti al Fondo Contrattuale Integrativo "Ex Fissa".
Nessuna variazione per tutti coloro che hanno già presentato, entro il 30 giugno 2022, la domanda per ottenere l’"Ex Fissa".
Per quanto riguarda, invece, le nuove domande da presentare a decorrere dal 1° luglio 2022, nelle more delle decisioni che le stesse Parti Sociali adotteranno al riguardo, si è convenuto, in via transitoria, che – al fine di garantire comunque una continuità in relazione all’iter amministrativo a disposizione dei giornalisti interessati – le richieste di accesso alle prestazioni previste a carico del Fondo possano essere comunque presentate all’INPGI, che provvederà ad accantonarle in attesa di trasferirle al soggetto che sarà individuato da FNSI e FIEG quale competente ad istruirle.

Allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie

L’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 01 luglio 2022)

L’Agenzia precisa che l’articolo 30 sexies del Decreto legge n. 52 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

L'Agenzia delle Entrate segnala al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro (AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 01 luglio 2022)

L’Agenzia precisa che l'articolo 30 sexies del Decreto legge n. 52 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l'Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all'organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell'imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l'eventuale ricorso alla composizione negoziata con l'obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell'impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

Contribuzione Sani.In.Veneto: adeguamento della quota

Dal 1/6/2022 è stata adeguata la quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria – Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Dal 1° giugno 2022 il versamento al Fondo di assistenza sanitaria – Sani.In.Veneto è aumentando di € 1,67 al mese per dipendente rispetto alla quota versata sino ad oggi dalle imprese, passando dagli attuali € 8,75/mese a € 10,42/mese.

Il primo versamento del nuovo importo avverrà con il modello B02 di competenza giugno 2022 (trasmesso a luglio 2022).

La contribuzione al Fondo Sanitario sarà quindi, a regime, pari a € 125 su base annua, come previsto dagli accordi istitutivi del Fondo.

L’adeguamento a € 125 riguarda, oltre alla quota pagata dal titolare per le coperture dei dipendenti (Sani In Veneto), anche l’iscrizione volontaria del solo titolare, socio o collaboratore (Sani In Azienda).

Resta invece invariata la tariffa di € 90 per iscrivere i familiari dei titolari e dei dipendenti.

Le Parti Sociali dell’artigianato veneto sono impegnate ad individuare nuove prestazioni sia per i lavoratori sia per gli imprenditori e loro famigliari e a verificare le sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie attualmente erogate da Ebav ai dipendenti al fine di trasferirne l’erogazione in capo a Sani.In.Veneto, liberando così nuove risorse per ulteriori servizi di welfare collettivo garantiti dalla Bilateralità artigiana veneta.

Si ricorda inoltre che, grazie alla quota versata dal datore di lavoro, i lavoratori possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario anche per i figli fino a 2 anni di età e per i coniugi o conviventi se fiscalmente a carico. Per inserire tali soggetti nella copertura sanitaria è necessario rivolgersi agli sportelli Sani.In.Veneto presenti nelle nostre sedi per compilare l’apposito modulo di iscrizione. Se il dipendente intende, invece, garantire la copertura anche ai figli con più di due anni di età e fino ai trenta fiscalmente a carico e il coniuge o convivente non fiscalmente a carico, potrà aderire alla tutela Sani.In.Famiglia, versando una quota annua pari a € 90 a familiare.

Dal 1/6/2022 è stata adeguata la quota di contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria - Sani in Veneto per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del Veneto

Dal 1° giugno 2022 il versamento al Fondo di assistenza sanitaria - Sani.In.Veneto è aumentando di € 1,67 al mese per dipendente rispetto alla quota versata sino ad oggi dalle imprese, passando dagli attuali € 8,75/mese a € 10,42/mese.

Il primo versamento del nuovo importo avverrà con il modello B02 di competenza giugno 2022 (trasmesso a luglio 2022).

La contribuzione al Fondo Sanitario sarà quindi, a regime, pari a € 125 su base annua, come previsto dagli accordi istitutivi del Fondo.

L’adeguamento a € 125 riguarda, oltre alla quota pagata dal titolare per le coperture dei dipendenti (Sani In Veneto), anche l’iscrizione volontaria del solo titolare, socio o collaboratore (Sani In Azienda).

Resta invece invariata la tariffa di € 90 per iscrivere i familiari dei titolari e dei dipendenti.

Le Parti Sociali dell’artigianato veneto sono impegnate ad individuare nuove prestazioni sia per i lavoratori sia per gli imprenditori e loro famigliari e a verificare le sovrapposizioni con le prestazioni sanitarie attualmente erogate da Ebav ai dipendenti al fine di trasferirne l’erogazione in capo a Sani.In.Veneto, liberando così nuove risorse per ulteriori servizi di welfare collettivo garantiti dalla Bilateralità artigiana veneta.

Si ricorda inoltre che, grazie alla quota versata dal datore di lavoro, i lavoratori possono fruire delle prestazioni erogate dal Fondo sanitario anche per i figli fino a 2 anni di età e per i coniugi o conviventi se fiscalmente a carico. Per inserire tali soggetti nella copertura sanitaria è necessario rivolgersi agli sportelli Sani.In.Veneto presenti nelle nostre sedi per compilare l’apposito modulo di iscrizione. Se il dipendente intende, invece, garantire la copertura anche ai figli con più di due anni di età e fino ai trenta fiscalmente a carico e il coniuge o convivente non fiscalmente a carico, potrà aderire alla tutela Sani.In.Famiglia, versando una quota annua pari a € 90 a familiare.

Trasferimento funzione previdenziale da INPGI e INPS: le causali contributo

Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 giugno 2022, n. 33/E).

L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Al fine di garantire continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall’INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con INPS, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ad oggi riferite ad INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza di INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da INPS.
Tanto premesso, si dispone a decorrere dal 1° luglio 2022:

– il trasferimento nella competenza di INPS delle seguenti causali contributo:
C001 – Contributi obbligatori correnti
C002 – Contributi obbligatori pregressi
C003 – Contributi oggetto di recupero azione legale
C004 – Differenze contributive
CR01 – Rata condono previdenziale
CR02 – Anticipo rateazione
CR03 – Rata debito rateizzato
CR04 – Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 – Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo
SC01 – Sanzioni civili
SC02 – Sanzioni amministrative
SL01 – Spese legali
C001 – Contributi obbligatori correnti
C002 – Contributi obbligatori pregressi
C003 – Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
C004 – Differenze contributive
CR01 – Rata condono previdenziale
CR02 – Anticipo rateazione
CR03 – Rata debito rateizzato
CR04 – Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 – Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 – Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo
SC01 – Sanzioni civili
SC02 – Sanzioni amministrative
SL01 – Spese legali
CVL1 – Contributi volontari gestione principale
C005 – Contributi diversi e contrattuali
C005 – Contributi diversi e contrattuali
P001 – Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 – Saldo prestiti ai giornalisti
P003 – Interessi di mora su prestiti
P001 – Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 – Saldo prestiti ai giornalisti
P003 – Interessi di mora su prestiti
Restano ferme per le sopra elencate causali contributo i formalismi e le istruzioni per la compilazione fornite dalle rispettive risoluzioni con le quali le causali stesse sono state istituite.

– la soppressione delle seguenti causali contributo:

RL29 – Contributi ricongiunzione legge 29/79
RC21 – Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento
CRL1 – Contributi riscatto laurea gestione principale

Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI (Agenzia delle entrate - Risoluzione 30 giugno 2022, n. 33/E).

L’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Al fine di garantire continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall’INPGI, e nelle more della compiuta integrazione con INPS, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ad oggi riferite ad INPGI, vengano in parte trasferite nella competenza di INPS e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da INPS.
Tanto premesso, si dispone a decorrere dal 1° luglio 2022:

- il trasferimento nella competenza di INPS delle seguenti causali contributo:
C001 - Contributi obbligatori correnti
C002 - Contributi obbligatori pregressi
C003 - Contributi oggetto di recupero azione legale
C004 - Differenze contributive
CR01 - Rata condono previdenziale
CR02 - Anticipo rateazione
CR03 - Rata debito rateizzato
CR04 - Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 - Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 - Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo
SC01 - Sanzioni civili
SC02 - Sanzioni amministrative
SL01 - Spese legali
C001 - Contributi obbligatori correnti
C002 - Contributi obbligatori pregressi
C003 - Contributi oggetto di recupero tramite azione legale
C004 - Differenze contributive
CR01 - Rata condono previdenziale
CR02 - Anticipo rateazione
CR03 - Rata debito rateizzato
CR04 - Rata contributi sospesi per calamità naturali
VE01 - Contributi dovuti per accertamento ispettivo
VE02 - Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo
SC01 - Sanzioni civili
SC02 - Sanzioni amministrative
SL01 - Spese legali
CVL1 - Contributi volontari gestione principale
C005 - Contributi diversi e contrattuali
C005 - Contributi diversi e contrattuali
P001 - Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 - Saldo prestiti ai giornalisti
P003 - Interessi di mora su prestiti
P001 - Rate mensili prestiti ai giornalisti
P002 - Saldo prestiti ai giornalisti
P003 - Interessi di mora su prestiti
Restano ferme per le sopra elencate causali contributo i formalismi e le istruzioni per la compilazione fornite dalle rispettive risoluzioni con le quali le causali stesse sono state istituite.

- la soppressione delle seguenti causali contributo:

RL29 - Contributi ricongiunzione legge 29/79
RC21 - Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento
CRL1 - Contributi riscatto laurea gestione principale

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale

Gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 80/2022, pubblicato nella G.U. 30 giugno 2022, n. 151, hanno introdotti interventi per ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Relativamente alle misure previste per il contenimento dei costi del gas naturale, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Al fine di contenere per il terzo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

Gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 80/2022, pubblicato nella G.U. 30 giugno 2022, n. 151, hanno introdotti interventi per ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Relativamente alle misure previste per il contenimento dei costi del gas naturale, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate dal DM 4/2/2022

Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (art. 10), ha differito al 30 giugno 2022 la tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La disposizione precisa che detta proroga viene riconosciuta “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).

L’INPS, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procede con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate dal DM 4/2/2022

Il DL 24 marzo 2022, n. 24 (art. 10), ha differito al 30 giugno 2022 la tutela relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
La disposizione precisa che detta proroga viene riconosciuta "esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, denominato "Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile".
Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della "certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" o del "riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( Inps, messaggio 30 giugno 2022, n. 2622).

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

In relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà (Inps – Circolare 30 giugno 2022, n. 76)

La Legge di Bilancio 2022 ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le diverse tutele, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, le tutele sono state estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio.
La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS, modificando e integrando la causale di riorganizzazione aziendale e aumentando la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.
Con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni applicative per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della circolare.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO: ASPETTI CONTRIBUTIVI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Resta confermata l’esclusione dal campo di applicazione di CIGO e CIGS dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 – in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
La misura della contribuzione varia – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.
Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione – per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato – rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)

Nessuna modifica significativa per la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi.
La misura della contribuzione ordinaria resta invariata, tuttavia occorre considerare che si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, nonché per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO.

Restano escluse dall’ambito di applicazione della CIGO le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)

Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrente dal 1° gennaio 2022, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento.
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito registro.
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale e nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo.

La misura della contribuzione ordinaria è invariata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo, con esclusione delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali con un numero di dipendenti inferiore a 15 per i quali resta l’aliquota dello 0,90%.

L’aliquota contributiva si applica a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I suddetti Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da un dipendente, devono adeguare il proprio regolamento entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. In particolare, devono provvedere all’adeguamento i seguenti Fondi di solidarietà:
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo;
– Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento;
– Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.

Nel periodo che precede il menzionato adeguamento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà.
In relazione a tali datori di lavoro, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Infatti, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.
Dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie.
Infine, come illustrato nel paragrafo precedente, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in argomento rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

La contribuzione è pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. Il versamento deve essere fatto con cadenza mensile.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per il solo anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022) è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva:
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
– per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

In relazione ai profili operativi, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. “0G”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del C.A. “0W”, che assume il nuovo significato di “Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
Analogamente, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l’attribuzione, alle suddette posizioni, del codice di autorizzazione “9E”,che assume il nuovo significato di “Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS”.
L’Inps precisa che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, per i menzionati datori di lavoro, si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate, limitatamente all’anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (sia per la CIGO che per la CIGS) è rimasta nella misura del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; del 12%, da 53 a 104 settimane fruite; del 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
Il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese commissariate che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS.

In caso di ricorso alle prestazioni del FIS è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa.

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

In attesa dell’adozione del decreto interministeriale che disciplini i criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021.

In relazione alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli aspetti di natura contributiva in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà (Inps - Circolare 30 giugno 2022, n. 76)

La Legge di Bilancio 2022 ha profondamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, è stata superata l’alternatività tra le diverse tutele, prevedendo un sistema di protezione sociale che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale quali la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), il Fondo di integrazione salariale (FIS) e quelle previste dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, le tutele sono state estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante, e ai lavoratori a domicilio.
La riforma è altresì intervenuta sul versante delle causali di intervento della CIGS, modificando e integrando la causale di riorganizzazione aziendale e aumentando la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.
Con la Circolare n. 76 del 30 giugno 2022, l’Inps fornisce istruzioni applicative per il versamento della contribuzione corrente dovuta in ragione della riforma e per la regolarizzazione dei periodi precedenti alla pubblicazione della circolare.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO: ASPETTI CONTRIBUTIVI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Resta confermata l’esclusione dal campo di applicazione di CIGO e CIGS dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

A decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 - in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
La misura della contribuzione varia - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio.
Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.
Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.
Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato.

INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)

Nessuna modifica significativa per la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie ed i relativi obblighi contributivi.
La misura della contribuzione ordinaria resta invariata, tuttavia occorre considerare che si applica anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio, nonché per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO.

Restano escluse dall’ambito di applicazione della CIGO le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, ossia le aziende industriali a capitale interamente pubblico.

INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)

Con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrente dal 1° gennaio 2022, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che - non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali - siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento.
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali straordinarie, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nell’apposito registro.
Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione ai datori di lavoro coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale e nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo.

La misura della contribuzione ordinaria è invariata allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo, con esclusione delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali con un numero di dipendenti inferiore a 15 per i quali resta l’aliquota dello 0,90%.

L’aliquota contributiva si applica a tutti i lavoratori in forza, compresi anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
I suddetti Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da un dipendente, devono adeguare il proprio regolamento entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. In particolare, devono provvedere all’adeguamento i seguenti Fondi di solidarietà:
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento. Tuttavia, i datori di lavoro con classe dimensionale da 1 sino a 5 dipendenti possono, volontariamente, aderire al fondo;
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti nel semestre di riferimento;
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali: il contributo è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.

Nel periodo che precede il menzionato adeguamento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà.
In relazione a tali datori di lavoro, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Infatti, è stata superata la logica di alternatività tra i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e quelli regolati dal Fondo di integrazione salariale, che caratterizzava la previgente disciplina.
Dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS medesimo, e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie.
Infine, come illustrato nel paragrafo precedente, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del relativo contributo di finanziamento, i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi. Dalla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro in argomento rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

La contribuzione è pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. Il versamento deve essere fatto con cadenza mensile.
Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.
Per il solo anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022) è prevista una riduzione dell’aliquota contributiva:
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

In relazione ai profili operativi, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale, di più di 5 fino a 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza, per consentire l’attribuzione, alle predette posizioni, del C.A. "0G", che assume il nuovo significato di "Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS".
I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza, per consentire l’attribuzione alle posizioni in argomento, con numero di dipendenti inferiore a tale limite, del C.A. "0W", che assume il nuovo significato di "Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS".
Analogamente, le imprese commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici sopra menzionati, che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 50 dipendenti, computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno chiedere alle Strutture territoriali di competenza l’attribuzione, alle suddette posizioni, del codice di autorizzazione "9E",che assume il nuovo significato di "Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo, operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS".
L’Inps precisa che l’utilizzo dei codici di autorizzazione "0G", "0W" e "9E", per i menzionati datori di lavoro, si rende necessario in quanto le aliquote contributive sono differenziate, limitatamente all’anno 2022, in base alla fattispecie di riferimento. Nei suddetti casi viene, infatti, inibito, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura competente a cura del datore di lavoro.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

La contribuzione addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale (sia per la CIGO che per la CIGS) è rimasta nella misura del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; del 12%, da 53 a 104 settimane fruite; del 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.
Il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’incremento è pari all’1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
Il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili;
b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale;
c) dalle imprese commissariate che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria;
d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano al trattamento di CIGS.

In caso di ricorso alle prestazioni del FIS è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa.

CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (CISOA)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

In attesa dell’adozione del decreto interministeriale che disciplini i criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021.

Fisco: le regole per il credito d’imposta investimenti Mezzogiorno, sisma del Centro-Italia, ZES e ZLS

Definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) (Agenzia delle entrate – Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253453).

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework).
La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.
Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.
Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta, con il presente provvedimento n. 253453/2022 dell’Agenzia delle entrate è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.

Definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) (Agenzia delle entrate - Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253453).

L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.
Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.
Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta, con il presente provvedimento n. 253453/2022 dell’Agenzia delle entrate è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)", approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.

Bonus Energia: pronte le modalità relative alla cessione e tracciabilità dei crediti

Definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia Entrate – provvedimento 30 giugno 2022 n. 253445).

Le modalità di cessione e tracciabilità si riferiscono ai crediti d’imposta a favore:

– delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022;

– delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre e secondo trimestre del 2022;

– delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;

– delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022;

– delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

Cessione dei crediti

Ciascuno dei suddetti crediti d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, inoltre:

– l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito;

– la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata, oppure non rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite modello F24.

La comunicazione della cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della cessione del credito d’imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali

successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31

dicembre 2022. In particolare:

– con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Nel caso in cui il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, è tenuto a comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma cessione crediti, onde consentire al cedente di inviare, se nei termini, una nuova comunicazione di cessione per il medesimo credito.

Ai fini dell’accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla Piattaforma cessione crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione, in assenza di annullamento, sostituzione o sospensione della comunicazione stessa.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, fino al 21 dicembre 2022, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, fino al 21 dicembre 2022 possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

L’utilizzo in compensazione del credito da parte dei soggetti qualificati deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta, a ciascun credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Definite le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (Agenzia Entrate - provvedimento 30 giugno 2022 n. 253445).

Le modalità di cessione e tracciabilità si riferiscono ai crediti d’imposta a favore:

- delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre del 2022;

- delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre e secondo trimestre del 2022;

- delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;

- delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre del 2022;

- delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre del 2022.

Cessione dei crediti

Ciascuno dei suddetti crediti d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, inoltre:

- l’utilizzo di uno dei suddetti crediti in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest’ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito;

- la comunicazione della cessione di uno dei suddetti crediti, non annullata, oppure non rifiutata dal cessionario, non consente al beneficiario di fruirne in compensazione tramite modello F24.

La comunicazione della cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della cessione del credito d'imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali

successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31

dicembre 2022. In particolare:

- con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Nel caso in cui il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, è tenuto a comunicarne il rifiuto tramite la Piattaforma cessione crediti, onde consentire al cedente di inviare, se nei termini, una nuova comunicazione di cessione per il medesimo credito.

Ai fini dell’accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla Piattaforma cessione crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione, in assenza di annullamento, sostituzione o sospensione della comunicazione stessa.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, fino al 21 dicembre 2022, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, fino al 21 dicembre 2022 possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tali ultimi cessionari possono solo utilizzare il credito in compensazione, anche in più soluzioni, non essendo prevista alcuna ulteriore cessione.

L’utilizzo in compensazione del credito da parte dei soggetti qualificati deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Ai fini della tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta, a ciascun credito ceduto è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.

1 lug 2022 Diffuso il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (Ministero del Lavoro, comunicato 30 giugno 2022).

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti precedentemente e le aggiorna, sulla base dei vari provvedimenti adottati.
In esso sono riportate le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.
Le misure prevenzionali da adottare riguardano, in particolare: le informazioni, destinate a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro, del rischio di contagio da Covid-19; le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro; la gestione degli appalti; la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria; le precauzioni igieniche personali; i dispositivi di protezione delle vie respiratorie; la gestione degli spazi comuni; la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti; la gestione di una persona sintomatica in azienda; la sorveglianza sanitaria; il lavoro agile; la protezione rafforzata dei lavoratori fragili.

Il Protocollo conferma l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione di tipo facciali filtranti FFP2 e ne raccomanda l’utilizzo nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
Tanto premesso, grava sul datore di lavoro l’onere di assicurare la disponibilità di FFP2 e di individuare, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, i gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, in ragione della particolare condizione di fragilità degli stessi.