Accordo Dipendenti RAI: Osservatorio sul Lavoro Agile

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto “A1) Premessa: finalità ed accordo individuale” del citato accordo, aggiungendo “Tecnico, Specialista Web e Geometrd”, ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

“Direzione Comunicazione
– Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
– Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
– Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
– Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
– Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
– Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
– Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

– nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

– sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili”.

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre – per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto "A1) Premessa: finalità ed accordo individuale" del citato accordo, aggiungendo "Tecnico, Specialista Web e Geometrd", ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

"Direzione Comunicazione
- Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
- Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
- Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
- Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
- Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
- Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
- Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

- nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

- sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili".

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre - per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

Turismo: emissione dei MAV di luglio del Fondo Fast

 

  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

 

  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell'iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l'intero 2022 sono:
- 11 agosto (richieste entro l'8);
- 16 settembre (richieste entro il 13);
- 21 ottobre (richieste entro il 18);
- 18 novembre (richieste entro il 15);
- 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Spettacolo: nuovi chiarimenti sull’indennità ALAS

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice "M219" per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione "M220", che assume il significato di "Versamento differenziale di contribuzione di malattia"; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice "M219", per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

INARCASSA: modulo di rinuncia all’indennità un tantum

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
– essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
– dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
– non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
- essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
- dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
- non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

Illegittimo il trasferimento del sindacalista indagato se manca il nulla osta

6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).

La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.

Inoltre, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).

La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale.

Inoltre, l'asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l'onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell'art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

In arrivo i codici tributo per la ricerca e lo sviluppo

Istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 05 luglio 2022n. 34/E)

La procedura di riversamento spontaneo  prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 5, commi da 7 a 12, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene inoltre specificato che in caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
– “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
– “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
– “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
– “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
– nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Istituiti i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 05 luglio 2022n. 34/E)

La procedura di riversamento spontaneo  prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 5, commi da 7 a 12, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215).
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene inoltre specificato che in caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
Tanto premesso, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta in parola, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "8170" denominato "Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE";
- "8171" denominato "Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA";
- "8172" denominato "Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA";
- "8173" denominato "Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA".
Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
In sede di compilazione del modello "F24 ELIDE", i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
- nel campo "anno di riferimento", il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato "AAAA";
- nel campo "importi a debito versati", l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Sanità integrativa in odontoiatria negli Studi Professionali

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

Dal 1° luglio 2022 è in vigore l’accordo tra FAS-Fondo ANDI Salute e Gestione Professionisti relativo alle nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria.

Da luglio 2022 entra in vigore l’accordo con il quale Gestione Professionisti EBIPRO, l’assistenza sanitaria ideata e gestita da Confprofessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazione con il FAS-Fondo ANDI Salute, a favore dei datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali.
Tale accordo prevede la possibilità di attivare gratuitamente le nuove prestazioni di supporto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piattaforma BeProf e selezione dell’apposita procedura.
Gestione Professionisti insieme a FAS- Fondo Integrativo nato da ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ha sviluppato il piano sanitario che prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di corona, con un massimo di 500 euro all’anno per il primo triennio di validità dell’accordo. Tale piano prevede un incremento graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno comportamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi, per esempio, periodicamente alle sedute di igiene dentale.

Smart&Start Italia: da finanziamento a in contributo a fondo perduto

Stabilite le modalità di richiesta con cui le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di innovazione, possono convertire una parte del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate (Ministero delle sviluppo economico – Circolare 04 luglio 2022, n. 253833).

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2022, n. 253833 sono state apportate alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 le necessarie modifiche e integrazioni per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni dettate dal decreto 24 febbraio 2022.
In particolare, la modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.
Pertanto, le startup già ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
La circolare in oggetto n. 253833/2022 prevede la possibilità di presentare, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito dedicata alla misura Smart&Start Italia, le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a partire dal giorno 14 luglio 2022. In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.

Stabilite le modalità di richiesta con cui le startup finanziate con Smart&Start Italia, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di innovazione, possono convertire una parte del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate (Ministero delle sviluppo economico - Circolare 04 luglio 2022, n. 253833).

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 luglio 2022, n. 253833 sono state apportate alla circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019 le necessarie modifiche e integrazioni per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni dettate dal decreto 24 febbraio 2022.
In particolare, la modifica normativa introduce la possibilità per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni a valere sulla misura Smart&Start Italia di richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto in contributo a fondo perduto, nel caso in cui la medesima start-up innovativa sia destinataria di investimenti nel capitale di rischio attuati da investitori terzi (regolamentati o qualificati) o da soci persone fisiche.
Pertanto, le startup già ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.
La circolare in oggetto n. 253833/2022 prevede la possibilità di presentare, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito dedicata alla misura Smart&Start Italia, le richieste di conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a partire dal giorno 14 luglio 2022. In via di prima applicazione, le richieste possono essere presentate anche dalle imprese che, alla medesima data, siano state già ammesse alle agevolazioni previste per la realizzazione dei piani di impresa e che non abbiano terminato tali piani da oltre 24 mesi.

Come regolarizzare l’omessa dichiarazione Iva 2022

Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE (Agenzia Entrate – provvedimento 05 luglio 2022, n. 263062).

L’Agenzia delle Entrate per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, trasmette una comunicazione al medesimo contribuente contenente i seguenti dati:
– codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
– data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
– data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Riguardo alle regolarizzazioni:
– i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dall’art. 13, co. 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997;
– i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Definite le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, le informazioni ricavabili dalle fatture elettroniche, da cui emergono cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021 o del quadro VE (Agenzia Entrate - provvedimento 05 luglio 2022, n. 263062).

L’Agenzia delle Entrate per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata, trasmette una comunicazione al medesimo contribuente contenente i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

La comunicazione viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti, consultabile all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e dell’interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Riguardo alle regolarizzazioni:
- i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dall’art. 13, co. 1 lett. c), D.Lgs. n. 472/1997;
- i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi ai sensi dell’art. 13, co. 1 lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

In scadenza il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici friulani.

Entro il 15 luglio 2022 si deve effettuare il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici FVG per l’anno in corso, considerando:- a car…

In scadenza il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici friulani.

Entro il 15 luglio 2022 si deve effettuare il versamento annuale al Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici FVG per l'anno in corso, considerando:
- a carico delle aziende una quota annuale di euro 10,33 per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno;
- a carico del lavoratore una quota di euro 0,52 mensile da trattenersi a cura del datore di lavoro e da versare semestralmente a luglio e a gennaio.