Superbonus: serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate – Risposta 08 luglio 2022, n. 369).

Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi – che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale – sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi “trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti e sull’installazione delle schermature solari (Agenzia delle entrate - Risposta 08 luglio 2022, n. 369).

Ai fini del Superbonus, tra gli interventi trainati rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. Ai fini della detrazione, in particolare, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell'ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Per le spese sostenute per l'eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, peraltro, anche con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso, nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Con riferimento alla installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus). Pertanto, i predetti interventi sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

Non paga l’Irap il professionista che svolge due attività distinte

Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione – ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.

A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l’assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l’esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.

Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell’attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un’autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell’attività professionale.

Non paga l’Irap il medico del lavoro che è anche socio e legale rappresentante di società che svolge attività di consulenza e poliambulatorio (Corte di cassazione - ordinanza 06 luglio 2022 n. 21357).

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive.

Pertanto, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

In relazione al caso di specie, il contribuente medio del lavoro, che si reca nei luoghi di lavoro ad effettuare le visite, è anche socio e legale rappresentante di una società che svolge attività di prevenzione, informazione, formazione degli addetti responsabili delle singole aziende e, in quanto poliambulatorio autorizzato, esami di laboratorio e diagnostica.

A riguardo, secondo la CTR, la corresponsione di compensi da parte della società al medico depone per l'assenza di autonoma organizzazione giacché, se il contribuente si avvalesse delle strutture della società per l'esercizio della professione medica, dovrebbe egli corrispondere somme e non riceverle in pagamento.

Inoltre. secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, abbia nella propria disponibilità due studi professionali per lo svolgimento dell'attività, atteso che questi ultimi non costituiscono indice rappresentativo di un'autonoma organizzazione, ma solo uno strumento per il migliore, e più comodo per il pubblico, esercizio dell'attività professionale.

Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.

Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali - E.BI.PRO. - presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio - 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
- Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
- Copia dell’ultima busta paga.

Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E)

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto “impossibilito alla firma” o “illetterato”, il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale. (GENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E)

Ai fini della sottoscrizione autografa del modello 730 e 730-1 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato, nel caso in cui il contribuente attesti, mediante il proprio documento di identità, di essere un soggetto "impossibilito alla firma" o "illetterato", il CAF o il professionista abilitato potrà riportare tale stato nel documento da sottoscrivere e acquisire copia del documento di identità conservandolo per il periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In altri termini, laddove il contribuente sia in possesso di un documento di identità rilasciato dall’Autorità competente che attesti tali stati, non sussistono preclusioni nell’acquisizione del modello 730 o Redditi PF e della delega finalizzata al prelievo del 730 precompilato; è sufficiente, pertanto, annotare lo stato del contribuente sull’atto da sottoscrivere ed acquisire copia del suddetto documento di identità.
Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).
In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti categorie particolari di dati personali devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

INPS: conservazione stato di disoccupazione e RdC

Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).

Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
– lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
– lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sui valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC (Nota 5 luglio 2022, n. 5824).

Come noto, possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra le quali i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. In Conferenza Unificata del 1^ agosto 2019 è stato sancito accordo sulle modalità applicative.
Per il lavoro dipendente il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo, il valore del reddito doveva essere pari o inferiore ad €. 4.800,00. Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
- lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato: il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
- lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.): il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
 

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo "correttivo" al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l'impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
- possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
- si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
- precisati, nell'area del dilettantismo, i presupposti per l'instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- definita la figura del volontario sportivo;
- consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni;
- agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo;
- anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo.

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell'uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Nella dichiarazione redditi 2022 il credito d’imposta prima casa under 36

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate – Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni “prima casa under 36” si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
– per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
– per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
– per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni “prima casa under 36” coloro che:
– non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
– hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della “prima casa” assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
– in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
– in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
– limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

Forniti chiarimenti sul credito d’imposta prima casa under 36 presente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate - Circolare 07 luglio 2022, n. 24/E).

L’art. 64, commi da 6 a 10, del d.l. n. 73 del 2021 ha introdotto nuove agevolazioni volte a incentivare l’acquisto della "prima casa" di abitazione da parte delle persone più giovani (under 36). Le agevolazioni "prima casa under 36" si applicano ai contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022. L’art. 1, comma 151, della legge di bilancio 2022, infatti, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal d.l. n. 73 del 2021. La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a IVA, esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 64, comma 6);
- per le compravendite soggette a IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (art. 64, comma 7);
- per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (art. 64, comma 8).
Possono beneficiare delle agevolazioni "prima casa under 36" coloro che:
- non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) il cui valore non supera euro 40.000 annui.
Il credito d’imposta maturato dal contribuente under 36 (pari all’Iva corrisposta) per l’acquisto della "prima casa" assoggettato ad Iva non è richiedibile a rimborso, ma può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure
- limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo "6928".
Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso).

Adempimento spontaneo: in arrivo la comunicazione dell’AdE

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate – provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

– codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

– invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

– numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, l’Agenzia delle entrate trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Agenzia Entrate - provvedimento 07 luglio 2022 n. 268755).

Nella comunicazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti informazioni:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

- codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;

- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o delle bollette doganali in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, oltre ad essere trasmessa agli indirizzi PEC attivati dai contribuenti, è consultabile all’interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", dove sono resi

disponibili i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per l’anno di riferimento;

- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:

a) tipo fattura

b) tipo documento

c) numero fattura/documento

d) data di emissione

e) identificativo cliente/fornitore

f) imponibile/importo

g) aliquota IVA e imposta

h) natura operazione

i) esigibilità IVA

l) dati relativi al flusso di trasmissione.

A riguardo, il contribuente, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.