Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario

La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.

La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall'INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L'applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell'immagine dell'ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.

Apprendistato di I livello e sgravio contributivo: chiarimenti

Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per l’anno 2022 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100 per cento per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70).

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in parola non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
L’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.
Pertanto, per l’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale (Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015) anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore. Dalla predetta data del 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Il datore di lavoro non ha diritto all’applicazione dello sgravio contributivo in argomento nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Inoltre, al fine di beneficiare della misura in parola, il datore di lavoro deve risultare in possesso del DURC ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sciolta la riserva sull’accordo degli autoferrotranvieri

E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
 

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

E’ stata sciolta la riiserva sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri - internavigatori (Mobilità TPL)

Nell’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, viene previsto il seguente incremento
- con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;
- con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.
 

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/10/2017

I TRANCHE

€ 30 a par. 175

 da lug 2022

II TRANCHE

€ 30 a par. 175

da giu 2023

III TRANCHE € 30

a par. 175

 da set 2023

Aumento a regime

€ 90 a par. 175

250 1.582,53 42,86 42,86 42,86 128,57
230 1.455,93 39,43 39,43 39,43 118,29
210 1.329,33 36,00 36,00 36,00 108,00
205 1.297,68 35,14 35,14 35,14 105,43
202 1.278,69 34,63 34,63 34,63 103,89
193 1.221,72 33,09 33,09 33,09 99,26
190 1.202,73 32,57 32,57 32,57 97,71
188 1.190,07 32,23 32,23 32,23 96,69
183 1.158,41 31,37 31,37 31,37 94,11
180 1.139,42 30,86 30,86 30,86 92,57
178 1.126,76 30,51 30,51 30,51 91,54
175 1.107,77 30,00 30,00 30,00 90,00
170 1.076,12 29,14 29,14 29,14 87,43
165 1.044,47 28,29 28,29 28,29 84,86
160 1.012,82 27,43 27,43 27,43 82,29
158 1.000,16 27,09 27,09 27,09 81,26
155 981,17 26,57 26,57 26,57 79,71
154 974,84 26,40 26,40 26,40 79,20
153 968,51 26,23 26,23 26,23 78,69
151 955,85 25,89 25,89 25,89 77,66
145 917,87 24,86 24,86 24,86 74,57
143 905,21 24,51 24,51 24,51 73,54
140 886,22 24,00 24,00 24,00 72,00
139 879,89 23,83 23,83 23,83 71,49
138 873,56 23,66 23,66 23,66 70,97
135 854,57 23,14 23,14 23,14 69,43
130 822,92 22,29 22,29 22,29 66,86
129 816,59 22,11 22,11 22,11 66,34
123 778,61 21,09 21,09 21,09 63,26
121 765,95 20,74 20,74 20,74 62,23
116 734,30 19,89 19,89 19,89 59,66
110 696,31 18,86 18,86 18,86 56,57
100 633,01 17,14 17,14 17,14 51,43

Param.

Retribuzione

Tabellare

01/09/2023

Contingenza

TDR

Mensa

TOTALE RETRIBUZIONE

A REGIME

250 1.711,10 554,80 73,78 16,53 2.356,21
230 1.574,22 550,41 67,88 16,53 2.209,04
210 1.437,33 546,39 61,97 16,53 2.062,22
205 1.403,11 546,39 60,50 16,53 2.026,53
202 1.382,58 546,39 59,61 16,53 2.005,11
193 1.320,98 542,39 56,96 16,53 1.936,86
190 1.300,44 542,39 56,07 16,53 1.915,43
188 1.286,76 540,51 55,48 16,53 1.899,28
183 1.252,52 540,51 54,01 16,53 1.863,57
180 1.231,99 539,62 53,12 16,53 1.841,26
178 1.218,30 539,62 52,53 16,53 1.826,98
175 1.197,77 539,62 51,65 16,53 1.805,57
170 1.163,55 539,62 50,17 16,53 1.769,87
165 1.129,33 539,60 48,69 16,53 1.734,15
160 1.095,11 539,60 47,22 16,53 1.698,46
158 1.081,42 536,60 46,63 16,53 1.681,18
155 1.060,88 533,58 45,74 16,53 1.656,73
154 1.054,04 533,58 45,45 16,53 1.649,60
153 1.047,20 533,58 45,15 16,53 1.642,46
151 1.033,51 533,58 44,56 16,53 1.628,18
145 992,44 533,58 42,79 16,53 1.585,34
143 978,75 533,58 42,20 16,53 1.571,06
140 958,22 533,58 41,32 16,53 1.549,65
139 951,38 533,58 41,02 16,53 1.542,51
138 944,53 533,58 40,73 16,53 1.535,37
135 924,00 530,19 39,84 16,53 1.510,56
130 889,78 530,19 38,37 16,53 1.474,87
129 882,93 530,19 38,07 16,53 1.467,72
123 841,87 530,19 36,30 16,53 1.424,89
121 828,18 527,56 35,71 16,53 1.407,98
116 793,96 527,56 34,23 16,53 1.372,28
110 752,88 527,56 32,46 16,53 1.329,43
100 684,44 524,20 29,51 16,53 1.254,68

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest'ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 - 31 marzo 2022.

Param.

I TRANCHE

€ 250 a par. 175

da lug 2022

II TRANCHE

€ 250 a par. 175

da nov  2022

Totale

250 357,14 357,14  714,29
230 328,57 328,57  657,14
210 300,00 300,00  600,00
205 292,86 292,86  585,71
202 288,57 288,57  577,14
193 275,71 275,71  551,43
190 271,43 271,43  542,86
188 268,57 268,57  537,14
183 261,43 261,43  522,86
180 257,14 257,14  514,29
178 254,29 254,29  508,57
175 175,00 175,00  350,00
170 242,86 242,86  485,71
165 235,71 235,71  471,43
160 228,57 228,57  457,14
158 225,71 225,71  451,43
155 221,43 221,43  442,86
154 220,00 220,00  440,00
153 218,57 218,57  437,14
151 215,71 215,71  431,43
145 207,14 207,14  414,29
143 204,29 204,29  408,57
140 200,00 200,00  400,00
139 198,57 198,57  397,14
138 197,14 197,14  394,29
135 192,86 192,86  385,71
130 185,71 185,71  371,43
129 184,29 184,29  368,57
123 175,71 175,71  351,43
121 172,86 172,86  345,71
116 165,71 165,71  331,43
110 157,14 157,14  314,29
100 142,86 142,86  285,71

Crisi d’impresa: nuove modifiche al codice

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14 (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comunicato 15 giugno 2022, n. 83).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Chiarimenti sulle operazioni elusive finalizzate al risparmio d’imposta

In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione – ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile;

Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata.

Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.

In sede di accertamento, sono considerate elusive le operazioni riguardanti i contratti di affitto di azienda con società partecipate in misura totalitaria e successiva acquisizione mediante fusione per incorporazione (Corte di Cassazione - ordinanza 13 giugno 2022, n. 19049).

I giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che hanno carattere elusivo le operazioni delle società di capitali non sorrette da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (sono tali, invece, a titolo di esempio, le operazioni che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, o sono volte a semplificare e razionalizzare l’intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi), che sono dirette a realizzare un indebito risparmio d’imposta e la riduzione della base imponibile;

Nel caso di specie, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in esame i fatti decisivi addotti dalle due società idonei a dimostrare che l’affitto di azienda, quale strumento alternativo alla prosecuzione della gestione diretta da parte delle due società affittanti, ovvero all’immediata fusione per incorporazione delle stesse compagini, non ha comportato alcun indebito vantaggio fiscale in quanto le perdite pregresse delle società affittanti sarebbero state recuperate sia in caso di gestione diretta sia in caso di fusione immediata.

Invece, in linea con il suddetto orientamento giurisprudenziale, la scelta del contribuente di concludere due contratti di affitto di azienda con le società partecipate anziché procedere all’immediata fusione per incorporazione di queste ultime, è dettata da una finalità elusiva in quanto volta essenzialmente a realizzare un notevole risparmio delle imposte.

CCNL Orafo Argentiero: dal 1° giugno viene eliminata la I Categoria Professionale

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall’1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall’1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

Come previsto dall’accordo 23/12/2021 di rinnovo del CCNL Oreficeria Industria, dall’1/6/2022 viene eliminata la prima categoria professionale

In adempimento di quanto previsto nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 23/12/2021, firmato da FEREORAFI e FIM-FIOM-UIL, a far data dall'1/6/2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31/5/2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dall'1/6/2022.
Pertanto, la retribuzione dal 1° giugno 2022 sarà pari a 1.363.86 Euro.
Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l'anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

Mancata compilazione del quadro RR e sospensione della prescrizione: automatismo escluso

La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti.
La Corte d’appello, pur confermando l’obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.

L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull’erroneo presupposto di un “automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo”; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.

La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte dei professionisti obbligati alla contribuzione alla Gestione separata dell’Inps non determina la sospensione automatica del termine di prescrizione del debito contributivo. (Corte di Cassazione - Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, l’Inps ha disposto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, contestando altresì l’omesso versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi percepiti.
La Corte d’appello, pur confermando l'obbligo di iscrizione del professionista alla Gestione separata, ha rilevato la tardività dell’accertamento e la conseguente prescrizione del debito contributivo.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisca causa di sospensione del termine di prescrizione quinquennale.

L’Inps ha impugnato la decisione sostenendo che nel caso di libero professionista iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata, la prescrizione debba ritenersi sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l'operatività della causa di sospensione (art. 2941, n. 8 c.c) del decorso della prescrizione del debito, ricorre sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Nella fattispecie i giudici di merito non hanno ritenuto in concreto configurata l’ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non ha occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini.
Le critiche proposte dall’Inps si fondano, precisa la Corte Suprema, sull'erroneo presupposto di un "automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo"; automatismo che invece la Corte di Cassazione ha escluso.

Nuova Sabatini: nuova disciplina per l’acquisto di beni strumentali

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini) (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 22 aprile 2022).

Con il decreto del 22 aprile 2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui sopra nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari (o leasing) per l’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI (Nuova Sabatini) (Ministero dello sviluppo economico - Decreto 22 aprile 2022).

Con il decreto del 22 aprile 2022, il MISE stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
a) agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
b) agevolazioni per investimenti 4.0;
c) agevolazioni per investimenti green.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui sopra nelle Regioni del Mezzogiorno.
Le agevolazioni in questione sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

INPS: personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).

L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato che ha maturato un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.

Riguardo al personale appartenente ai settori operativi, compreso quello appartenente al ruolo tecnico della carriera direttiva, e aeronavigante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché ai direttivi, primi dirigenti, dirigenti superiori, agli ispettori, ai sovraintendenti, agli agenti e agli assistenti del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nei cui confronti l’articolo 61 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede l’applicazione delle norme previste per il personale militare di cui al Capo II del Titolo III del citato decreto, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Detto riconoscimento non si applica per coloro nei cui confronti è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in questione, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Per gli appartenenti al disciolto Corpo Forestale dello Stato, i benefici previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
I trattamenti pensionistici da liquidare saranno determinati applicando, alla quota retributiva, la predetta aliquota annua del 2,44%.
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata dagli appartenenti alle categorie assimilate ai militari, di ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo, salvo l’effetto di eventuali atti interruttivi anteriori.
I competenti uffici amministrativi dell’Istituto daranno comunicazione dell’avvenuta riliquidazione ai Coordinamenti legali regionali di riferimento i quali, quanto ai giudizi pendenti in appello, a loro volta ne daranno notizia al Coordinamento generale legale.
Quanto ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, presentati dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, si rappresenta che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, i gravami, essendo volti a ottenere la riliquidazione della quota retributiva del trattamento pensionistico con il riconoscimento dell’aliquota globale del 44%, non sono suscettibili di accoglimento in autotutela (circolare Inps 14 giugno 2022, n. 68).

Dichiarazione telematica imposta di soggiorno

Pronta la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno (MEF – Comunicato 13 giugno 2022)

Dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione “Fiscalità regionale e locale – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e  sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.

Pronta la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno (MEF - Comunicato 13 giugno 2022)

Dal 13 giugno 2022 è disponibile, nella sezione "Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno", la versione 3/2022 delle specifiche tecniche relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
Contestualmente è resa disponibile, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, la versione 1.1.0 del corrispondente modulo di controllo e  sarà adeguata alla specifica tecnica 3/2022 anche l’applicazione web per l’invio interattivo della medesima dichiarazione.